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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3762 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 37858 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 37858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11 dicembre 2024 e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, via G. Parte_1 C.F._1
Pisanelli n. 2 presso il proprio studio e che si rappresenta e difende da solo ai sensoi dell'articolo 86 cpc
APPELLANTE
E
(cf ), in persona del legale RO P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, vai Alfredo Oriani n. 1,
presso lo studio dell'avv. Cristina Maffia che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello conferita da
, procuratore speciale della per atto di , notaio in CP_2 CP_1 Persona_1
Roma, in data 25 luglio 2019, rep. 44953 racc. 25857
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_3 P.IVA_2
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede della Avvocatura
Comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Bozzone giusta procura generale alle liti per atto di , notaio in Roma, in data 4 agosto 2022 rep. 22013 racc 11730 Persona_2
APPELLATA
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione notificato a mezzo pec in data 25 giugno 2020 e depositato il 5 luglio 2029 aveva proposto opposizione ex articolo 615 cpc Parte_1
avverso la cartella di pagamento 09720200030081546 notificata il 22 febbraio 2020 con la quale era stato sollecitato il pagamento dei verbali di accertamento 13171061434, elevata il
30 giugno 2017,91160060662 in data 16 giugno 2017, 33170159594 in data 10 marzo
2017, per un totale di euro 435,74 in materia di circolazione stradale.
A sostegno della opposizione aveva dedotto la inesistenza della notifica provenieno la pec di notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo ufficiale della , , i vizi della Pt_2
cartella di pagamento ivi compresa la mancata indicazione del resposabile del procedimento, la intervenuta prescrizione e decadenza per non essere stati rispettati i novanta giorni per la notifica del verbale ed i cinque anni dell'articolo 28 della legge
589/1981 e la mancanza di motivazione della emissione del ruolo e della cartella.
Si era costituita eccependo la inammissibilità della opposizione proposta in CP_3
funzione recuperatoria in quanto i verbali in questione erano stati regolarmente e tempestivamente notificati, depositando la documentazione relativa alla notifica.
Si era costituita la deducendo la correttezza della RO
notifica eseguita a mezzo pec essendo comunque riconoscibile l'Ente dal quale proveniva
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la cartella di pagamento, provenendo la stressa da un indirizzo appartenente al dominio attribuito alla stessa. Aveva contestato i visi dedotti in relazione alla cartella CP_1
evidenziando come il nominativo del responsabile del procedimento risultasse dall'atto e la attribuibilità della cartella non era in dubbio. Aveva dedotto la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla dedotta decadenza della notifica dei verbali di accertamento.
Il Giudice di pace di Roma con sentenza n. 26977/2021 in data 1 – 15 dicembre 2021 ha respinto la opposizione ritenendo provata sulla base della documentazione prodotta da la avvenuta notifica dei verbali di accertamento e la ritualità della notifica CP_3
eseguita a mezzo pec.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il deducendo la erroneità della Pt_1
decisione del giudice di pace nella parte in cui aveva ritenuto rituale la notifica eseguita a mezzo pec non proveniente dall'indirizzo ufficiale della . RO
Ha dedotto, inoltre la carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto non era desumibile l'iter argomentativo attraverso il quale il giudice era giunto alla decisione. Inoltre
non era indicato il nominativo del funzionario che aveva emesso la cartella i cui poteri doveva essere correlati alla nomina o alla delega conferita. Ha dedotto, infine, che nella documentazione prodotta da non era possibile ritenere correttamente CP_3
perfezionato il relativo procedimento notificatorio.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la notifica della CP_3
cartella di pagamento era stata regolare.
Si è costituita la deducendo la inammissibilità RO
dell'appello per essere stato iscritto oltre i dieci giorni dalla notifica, ha ribadito la regolarità
della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec, ed ha ricordato che il personale della era stato oggetto di inquadramento ex lege nei ruoli della istituita CP_1
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Agnzia sulla base di una comparazione delle mansioni svolte con le correlative mansioni presenti nella dotazione organica della . Ha ribadito la propria carenza di CP_1
legittimazione in relazione agli atti posti in essere dall'Ente creditore.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11 dicembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Per quanto riguarda la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento osserva il giudicante che la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla ritualità o meno della consegna della cartella di pagamento e dei verbali di accertamento posta in essere a mezzo pec nel caso che la pec provenga non dall'indirizzo di posta pec contenuto nei pubblici registri predisposti per la validità delle notifiche stesse ma da altro indirizzo di posta pec rilasciato dal dominio “gov.it” nel caso della e di RO
che presuppone l'avvenuto riscontro del fatto che si tratti di uno degli Enti CP_3
autorizzati a registrare un indirizzo in tale dominio.
Inoltre, l'accertamento deve essere posto anche sulle conseguenze che il vizio può
produrre sulla notifica, vale a dire se comporti nullità dell'atto o inesistenza dello stesso della notifica.
Al riguardo la corte di cassazione ha chiarito che in tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con
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efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo. (Cass. Sez. V, 28 ottobre 2016, n.
21865)
Infatti, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità
delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. In particolare, i vizi relativi alla individuazione del luogo di esecuzione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario,
ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata
(anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).
Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (vedi Cass. 384/16; 14925/11).
D'altra parte la corte ha confermato , in materia di notifica di atti giudiziari, che L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto,
nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità ( Cass. Sez. V,
20 ottobre 2022, n. 31085)
Fatta questa premessa deve essere esaminata la questione dedotta dalla appellante in ordine alla validità della consegna della cartella di pagamento.
E' stato dimostrato che la cartella di pagamento è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri della società opponente ed è quindi pacifico che la ricorrente
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era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento, analogamente pervenuta nella medesima casella di posta certificata e che ha pacificamente ritenuto provenire dalla RO
essendo stato presentato il ricorso con notifica dello stesso alla
[...] [...]
ed alla in relazione ai crediti contenuti nella RO RO
cartella di pagamento.
Parte opponente aveva dedotto la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa.
Al riguardo osserva il giudicante che la corte di cassazione ha in più occasione chiarito che in relazione alle cartelle di pagamento non è necessario l'utilizzo della normativa in materia di notifica trattandosi di una richiesta di pagamento non avente natura provvedimentale e quindi non destinataria della applicazione della normativa in materia di notifica a mezzo
Ufficiale giudiziario o ufficiale postale, potendo essere utilizzato il sistema di posta ordinaria, sia pure raccomandata.
Ed infatti l'articolo 26 del d.P.R. 602/1093 abilita il concessionario a trasmettere direttamente le cartelle di pagamento mediante spedizione diretta a mezzo di posta raccomandata senza utilizzare i sistemi di notifica.
Infatti osserva il collegio che, la disciplina applicabile per la consegna delle cartelle di pagamento è regolata, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602/1973 sulla base di disposizioni in parte derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria, dal momento che il concessionario oltre ad avvalersi della notifica a mezzo del messo di conciliazione il quale può procedere anche alla notifica a mezzo posta non rientrando il concessionario tra i soggetti autorizzati alla notifica postale ai sensi della legge 890/1982, può procedere alla consegna della cartella anche a mezzo della ordinaria posta raccomandata, senza che sia
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applicabile la disciplina della legge 890/1982. Infatti, qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte,
del d.P.R. n. 602 del 1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890 del 1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari (Cass. Sez. V, 18 novembre 2016, n. 23511).
Inoltre In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. Sez. VI -V, ord. 24
luglio 2014, n. 16949) Infatti la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo
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perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è
stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr Cass. Sez. V, 27 maggio 2011, n. 11708).
D'altra parte sempre la corte di cassazione ha ribadito che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973 precede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella indicata nella prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, sicché va cassata la sentenza con cui il giudice ha ritenuto invalida la notifica sull'erroneo presupposto che, non essendo stata ricevuta dal destinatario personalmente occorrerebbe l'invio di una seconda raccomandata. (cfr Cass.
Sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1304)
Nel caso di specie trattandosi di cartella spedita direttamente dal concessionario ai sensi della seconda parte del primo comma dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973, non trovavano
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applicazione le disposizioni della legge 890/1982 e quindi la stessa si era perfezionata con la spedizione della seconda raccomandata, poi consegnata al portiere non essendo richiesta alcuna altra ulteriore attività per il perfezionamento della stessa, essendo evidente che nel caso di specie non trova applicazione la legge 890/1982 e che trattandosi di corrispondenza ordinaria, anche se raccomandata il portiere risulta autorizzato al ritiro della corrispondenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 31 del d.m. 2001.
Tenuto conto che l'utilizzo della pec, prima ancora della utilizzazione della stessa ai fini di notifica di atti, ha sostituito la posta raccomandata, nel caso di specie non trovano applicazione le norme poste affinché la pec possa essere utilizzata quale forma di notifica.
Inoltre, la individuazione dell'indirizzo, prevista dalle norme in materia di notifica, è
destinata ad assicurare la certezza della provenienza e del destinatario della notifica.
Nel caso di specie, come dimostra la avvenuta impugnazione della intimazione di pagamento nessun dubbio aveva il ricorrente in ordine al fatto che quello pervenuto fosse un atto proveniente dal concessionario per la riscossione,
D'altra parte, gli atti provenivano da una pec il cui dominio era riservato alla
[...]
non potendo essere registrati indirizzi di pec in quel dominio se non RO
tramite il soggetto avente la disponibilità del dominio.
Inoltre, gli atti notificati erano chiaramente riconducibili alla RO
, sulla base degli stessi elementi già in precedenza ritenuti sufficienti dalla
[...]
corte di cassazione per ritenere possibile la allegazione di documenti in formato PDF e non p7m e senza attestazione di conformità, documento che già prima, quando veniva trasmesso con posta raccomandata ordinaria non aveva bisogno di sottoscrizione essendo stata ritenuta chiaramente riconducibile alla stessa . CP_1
D'altra parte la provenienza delle cartelle e della intimazione di pagamento dal concessionario, poteva essere verificata sul sito della RO
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nella sezione dedicata proprio a consentire ai singoli contribuenti di verificare gli eventuali atti della riscossione adottati nei loro confronti.
La regolare consegna delle cartelle di pagamento ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R.
602/1973, determina la inammissibilità del ricorso proposto avverso la intimazione di pagamento per vizi di notifica delle cartelle di pagamento in quanto tardivo, dovendo essere proposto il ricorso avverso alle singole cartelle risultate correttamente consegnate a mezzo pec ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/1973.
Infine, essendo stata dedotta la nullità della notifica, la stessa non avrebbe, comunque,
potuto essere dichiarata stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, cpc che esclude che possa essere dichiarala la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio.
Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle sezioni unite della corte di cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale,
rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n.
82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
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Tale orientamento è stato confermato anche dalla successiva decisione della corte di cassazione secondo la quale In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. V, 3 luglio 2023, n. 18684)
D'altra parte la corte di cassazione, tornando sul punto specifico in relazione ad un ricorso avente contenuto analogo ha ritenuto che l'art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, nel testo novellato dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159
(«Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente»), prevede che: «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
Per quanto attiene alla questione della nullità della notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento sotto lo specifico profilo della provenienza del documento informatico da un indirizzo non inserito nell'indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata è stata
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recentemente scrutinata la Corte, nella decisione citata, ha ritenuto di dare continuità, ha confermato che in tema di notificazione a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-
Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo, invece, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (cfr Cass., Sez. V, 3 luglio 2023, n. 18684; Cass., Sez.
V, 9 gennaio 2024, n. 884); per cui, il contribuente non può limitarsi a tale censura,
occorrendo la deduzione di uno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa. (Cass.
Sez, V, 17 luglio 2024, n. 19677)
Nel caso di specie l'appellante non ha provato, né allegato, né nel giudizio di primo grado,
né nel giudizio di appello. malgrado fosse suo onere, la esistenza di uno specifico vulnus all'esercizio del diritto di difesa, in ciò risolvendosi il riferimento al caso concreto indicato nella sentenza citata dal giudice di pace quale motivazione della sua decisione.
Neppure trova fondamento la contestazione della omessa indicazione di conformità del documento attestante la avvenuta consegna della pec dal momento che, ai fini della riferibilità al mittente, l'atto inviato a mezzo PEC non necessita di attestazione di conformità, giacché - ai sensi dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. CAD), come modificato dall'art. 66, comma 1, d.lgs. n. 217 del 2017 - le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. (Cass. Sez. V,
19 dicembre 2023, n. 35541)
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Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di procedere alla notifica di atti direttamente da parte del concessionario o degli Entri accertatori attraverso pec, occorre ricordare che la corte di cassazione nella sentenza 30513/2021 ha ribadito un indirizzo già espresso dalle sezioni unite della corte di cassazione. In detta sentenza la Corte ha dato atto che la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale costituisce una modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui agli arti. 26 2° comma dPR
602/73 e del richiamato art. 60, 7° comma, d.P.R. 600/73.
Nella sentenza è, infatti, indicato che la corte aveva affermato che « la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire nel messaggio di Controparte_4
posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va
esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>.( cfr Cass. 30948/2019 vedi anche Cass 6417/2019 ) ed ha inoltre precisato che << nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC,venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
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Detto orientamento è poi stato ulteriormente confermato dalla cassazione che ha confermato che in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass.
Sez. V, 19 dicembre 2023, n. 35541) e successivamente ha ribadito che La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario.(Cass. Sez. V, 3 dicembre 2024, n. 30922)
La sentenza ha ricordato che era già stato precisato che in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è
elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge,
mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel caso di atti tributari,, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (cfr. Cass. nn.
21290/2018, 26053/2015, 13461/2012)
Del resto, già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Di conseguenza una motivazione per relationem ad un indirizzo della corte di cassazione prevalente era stato operato, potendo il giudice utilizzare tale tecnica di motivazione
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quando intenda conformarsi all'orientamento della corte di cassazione, essendo liberamente consultabili tali sentenza.
Inoltre, per quanto riguarda la possibilità per il concessionario di procedere alla notifica o consegna diretta della cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. 602/973 la cassazione ha ritenuto che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del R.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Cass. Sez. VI -V, ord. 24 luglio 2014, n. 16949).
Infatti la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non
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previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è
stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (cfr Cass. Sez. V, 27 maggio 2011, n. 11708).
D'altra parte, come indicato nella sentenza richiamata nella motivazione dal giudice di pace la corte di cassazione ha riconosciuto che la notifica a mezzo pec della cartella esattoriale costituisce una modalità di partecipazione dell'atto consentita ai sensi del combinato disposto di cui agli arti. 26 2° comma d.P.R. 602/73 e del richiamato art. 60 7° comma dPR
600/73.
Di conseguenza risulta provata la regolare notifica della cartella di pagamento.
Detta notifica risulta essere avvenuta il 22 febbraio 2020, secondo quanto indicato dall'opponente, ma l'atto di citazione diretto a contestare i vizi della cartella di pagamento,
(motivazione, sottoscrizione da parte di funzionario competente e modalità di conferimento delle funzioni stesse a seguito del trasferimento ex lege del personale delle società di riscossione nell'organico della istituita ) risulta essere Controparte_5
tato notificato solo il 25 giugno 2020, ben oltre tre mesi dalla ricezione della cartella di pagamento, quando tale tipo di vizi, secondo quanto indicato dalla sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione 22080/2017 doveva essere introdotta come opposizione agli atti esecutivi nel termine di decadenza di giorni venti previsto dall'articolo 617 cpc.
Per quanto riguarda la notifica dei verbali di accertamento, sempre la sentenza delle sezioni unite 22080/2017 ha definitivamente chiarito che ove si voglia contestare la notifica dei verbali di accertamento deve essere utilizzata la sola opposizione ex articolo 6 0 7 del d.lgs. 150/2011 nel termine di trenta giorni dalla avvenuta conoscenza della esistenza dei
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verbali ottenuta secondo l'appellante attravewso la indicazioni di essi contenuta nella cartella di pagamento.
Tale forma di opposizione recuperatoria deve, tuttavia, essere proposta nel termine di decadenza di trenta giorni dalla conoscenza degli stessi mediante ricorso da depositare entro i trenta giorni o, sulla base della indicazione proveniente della sentenza della sezzioni unite della corte di cassazione 758/2022 passando l'atto per la notifica ove la opposizione sia proposta a mezzo atto di citazione.
Nel caso di specie la notifica dell'atto di citazione è stata posta in essere tre mesi dopo la ricezione della cartella di pagamento e, quindi, era tardiva.
Per quanto riguarda la prescrizione osserva il giudicante che i verbali di accertamento risalivano al 2017 e la notifica della cartella di pagamento è avvenuta prima che il termine di cinque anni si integrasse.
Per quaunto riguarda la notifica la ordinanza ingiunzione prefettizia 91160068462 era stata oggetto di tentativo di notifica da parte del messo comunale il 5 giugno 2017 e non trovando il destinatario ed i soggetti di cui all'articolo 139, previo rilascio di avviso era stato eseguito il deposito presso la casa comunale ed è stata prodotta la busta della raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento ricevuta dal portiere in data 11 gennaio
2017 per la convocazione per l'audizione.
Tuttavia, non ha prodotto la raccomandata con avviso di ricevimento che CP_3
doveva essere spedita per il perfezionamento della notifica ex articolo 140 coc dopo il deposito presso la Casa Comunale.
Di conseguenza il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio comporta la nullità della ordinanza per non essere stata la stessa notificata, anche se tempestivamente adottata
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L'avviso di accertamento n. 13171061424 risulta consegnata a mani proprie del destinatario., mentre il verbale di accertamento 33170159594 risulta notificato a meno di persona capace e convivente in data 29 aprile 2017 e quindi, ai sensi dell'articolo 139 cpc.
Di conseguenza per tali verbali la prescrizione non si era verificata nche considerando la sospensione della prescrizione conseguente alla normativa emergenziale adottata a seguito della Pandemia da Covid – 19.
Di conseguenza deve essere accolto l'appello limitatamente alla ordinanza ingiunzione n.
91160068462 che deve essere annullata e conseguentemente essere dichiarata la parzialmente inefficacia della cartella di pagamento 09720200030081546 limitatamente al ruolo relativo a tale ordinanza ingiunzione.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio sulla base della soccombenza reciproca.
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n.23977/2021
Annulla la ordinanza ingiunzione n. 91160068462 e conseguentemente dichiara la parziale inefficacia della cartella di pagamento 09720200030081546 limitatamente al ruolo relativo a tale ordinanza ingiunzione;
conferma nel resto la impugnata sentenza previa integrazione della motivazione.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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