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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/11/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1555 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TOTÒ ANDREA e CESETTI MARCO, Parte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BARBERO LUCA, giusta delega Controparte_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 25.05.2006 a New York (USA), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Celle Ligure (SV) al numero 11, parte II, serie
C, anno 2006.
È stata dichiarata la separazione tra i coniugi con sentenza non definitiva emessa da questo
Tribunale in data 28.03.2024; lo stato di separazione risulta essersi protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
All'udienza del 06.11.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo anche relativamente alle condizioni di divorzio.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 25.05.2006 a New York (USA), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio
[...]
del Comune di Celle Ligure (SV) al numero 11, parte II, serie C, anno 2006, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celle Ligure (SV) di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“2. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. entrambi i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale verso i due figli e che saranno collocati, anche per le finalità anagrafiche, presso il padre nella Per_1 Per_2 casa coniugale sita in Savona Via Vittorio Veneto 48/2;
4. la casa coniugale, sita in Savona, Via Vittorio Veneto 48/2, di proprietà al 50% dei coniugi, è assegnata al padre assieme agli arredi e corredi, la madre se ne è già allontanata asportando i propri beni personali;
5. la madre potrà vedere i figli a weekend alternati col padre, prelevandoli da scuola o da casa il venerdì pomeriggio e sino alla domenica alle 19, oltre a due giorni a settimana, compreso pernottamento, da concordare col padre, individuati preferibilmente tra quelli in cui il sig. Pt_1 si troverà a Milano per lavoro. Entrambi i genitori potranno stare con i figli anche sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo 25-31 dicembre, e
31 dicembre 6 gennaio, mentre il 24 e 26 dicembre sarà trascorso col genitore con cui trascorreranno il periodo del capodanno;
due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
le altre ricorrenze e i ponti secondo il principio dell'alternanza;
6. per il mantenimento dei figli, la sig.ra verserà al padre l'importo mensile di euro CP_1
100,00 per ciascun figlio entro il giorno 5 di ogni mese;
a partire dalle date indicate, il contributo per ciascun figlio sarà aumentato come segue:
1. da gennaio 2026: 120,00 euro mensili
2. da gennaio 2027: 130,00 euro mensili
3. dal termine del pagamento del primo finanziamento in scadenza ad ottobre 2030, euro 200,00 mensili che si rivaluteranno annualmente in base agli indici ISTAT dall'anno successivo alle rispettive decorrenze. Il tutto ricorrendo i presupposti di legge per il diritto al mantenimento dei figli nei confronti del genitore non collocatario al momento del raggiungimento della maggiore età, e dunque con esclusione della contribuzione della madre al mantenimento dei figli in caso di loro colpevole stato di inoccupazione, di assenza di un corso di studi regolarmente frequentato con profitto e/o di una loro autosufficienza economica. È inoltre rimesso alla valutazione dei coniugi, dopo il raggiungimento della maggiore età dei figli economicamente non autosufficienti, concordare la corresponsione diretta ai figli dell'assegno di contribuzione al loro mantenimento.
7. entrambi i genitori parteciperanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo adottato dal Tribunale di Savona e delle spese di vestiario
8. rispetto al figlio - che in questo momento manifesta problemi a livello scolastico e degli Per_1 atteggiamenti oppositivi - i coniugi concordano, previo accordo sul professionista al quale rivolgersi, di fargli seguire un percorso di psicoterapia o di fornirgli assistenza a livello psichiatrico, sostenendone al 50% le spese;
9. la sig.ra si impegna inoltre a rimborsare al marito i ratei di mutuo non pagati a partire CP_1 dall'anno 2024, rimborsandoli al più tardi al momento dell'atto della vendita dell'immobile, maggiorati degli interessi legali;
10.la sig.ra si impegna al saldo immediato della propria quota di spese condominiali della CP_1 casa coniugale, per la quale è già stato emesso un decreto ingiuntivo, da pagare direttamente al
Condominio previa precisazione degli importi dovuti da parte del Condominio creditore;
12.spese di lite compensate”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 06.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)