TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N . 6 2 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 62 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
in persona del proprio amministratore di sostegno avv. Giovanni Gargano, C.F._1
C.F. , giusta autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di C.F._2
Termini ER del 04.08.2022, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alfonsa
Palmisano, sito a Termini ER (PA) in via P. Mattarella n. 9, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONTRO
, nata in [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata in Termini ER (PA) in Corso Umberto e Margherita n. 20 presso lo studio dell'avv. Rosa Pesco che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
E
Direzione Provinciale Palermo, via Laurana n. 57, Palermo CP_3
NONCHÉ con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini ER
oggetto: mantenimento figlio maggiorenne (art. 337 septies c.c.). conclusioni delle parti: come note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.01.2024, , per il tramite del proprio Parte_1
amministratore di sostegno, esponeva:
- di essere figlio di e Controparte_2 CP_1
- che, con sentenza n. 190/1986, il Tribunale di Termini ER, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai propri genitori, ordinava contestualmente a “FIAT Auto SPA”, in quel tempo datore di lavoro del padre, di provvedere al pagamento, in favore della madre, delle somme dovute dal proprio dipendente a titolo di assegno di mantenimento per il figlio;
- che, nel mese di dicembre 2012, era stato posto in quiescenza, Controparte_2 divenendo, pertanto, titolare della relativa pensione erogatagli dall' ; CP_3
- che, con ordinanza del 22.10.2013, il Tribunale di Termini ER estendeva l'obbligo del pagamento diretto ex art. 156 c.c. in capo all' , in sostituzione della CP_3
“FIAT AUTO SPA”, determinando l'assegno di mantenimento in € 206,04, da corrispondersi sempre in favore di CP_1
- di non vivere più con la madre e di abitare in un immobile concessogli da quest'ultima in comodato d'uso sito a Termini ER (PA), via Lanzarotta n. 15;
- che, nonostante l'interruzione della convivenza con la madre, l'assegno per il proprio mantenimento continuava ad essere percepito da CP_1
- di essere affetto da “Schizofrenia paranoide” e di essere sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Tutto quanto esposto, veniva chiesto al Tribunale adito di disporre nel modo che segue: “anche in modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione dei coniugi tra e Controparte_2
, nonché dell'ordinanza resa in esito al giudizio r.g. n. 479/2023, che l'importo di € CP_1
206,04 (soggetto a rivalutazione di legge) venga versato da parte dell' direttamente al CP_3 ricorrente affinché possa utilizzarlo per le proprie necessità quotidiane, con la gestione e l'ausilio del proprio amministratore di sostegno”. Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda formulata da CP_1 [...]
. Parte_1
Specificava di aver ricoperto l'ufficio di amministratore di sostegno in favore del figlio sino al
22.09.2021, data in cui veniva sostituita dall'avv. Gargano Giovanni e di avere, da tale momento, corrisposto al nominato amministratore le somme alla stessa versate dall' per il mantenimento CP_3
del figlio , in qualità di terzo debitore di (v. supra). Parte_1 Controparte_2
Precisava, altresì, che il figlio, in ragione del proprio stato di salute, era stato riconosciuto invalido portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, risultando per tale motivo titolare della relativa pensione e dell'indennità di accompagnamento.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di “emettere provvedimento giurisdizionale che modifica le condizioni di separazione e divorzio, infra descritte, disponendo che l'obbligato al mantenimento sig.
corrisponda l'assegno di € 206,04 (soggetta a rivalutazione) direttamente al di lui Controparte_2 figlio mantenendo l'onere posto a carico dell' di trattenere la somma e Parte_1 CP_3 versarla direttamente al ricorrente medesimo sul conto di cui risulta essere intestatario-titolare” (cfr. memoria di costituzione del 21.10.2024).
e l' direzione provinciale di Palermo- non si costituivano in giudizio. Controparte_2 CP_3
Con note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, le parti precisavano le conclusioni e, con ordinanza del 20.02.2025, la causa veniva assegnata in decisione.
*****
Sulla domanda di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone” (cfr. Cass. civ.; 18869/2014). , premettendo di non vivere più con la madre, ha chiesto la modifica Parte_1
delle statuizioni contenute nella sentenza n. 190/1986, nel senso di riconoscergli il diritto di percepire l'assegno di mantenimento dovutogli dal padre in virtù dei richiamati titoli giudiziali, ad oggi corrisposto alla madre.
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda formulata dal figlio. CP_1
Ritiene il Collegio che la domanda avanzata dal ricorrente sia fondata, con le precisazioni che seguono.
Nessun dubbio sussiste sulla riconducibilità della condizione del ricorrente nell'alveo del comma II della citata disposizione normativa, risultando dagli atti la condizione di grave minorazione gravante su , portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, Parte_1 comma 3, l. 104/1992, poiché affetto da “grave disturbo paranoide di personalità con severe turbe comportamentali in trattamento farmacologico continuo” (cfr. verbale del 30.12.2025). CP_3
Ciò ha, peraltro, comportato la sottoposizione del ricorrente alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno.
Risulta, inoltre, documentalmente provato il trasferimento di Parte_1 nell'immobile concessogli in comodato dalla madre e, dunque, l'interruzione della convivenza tra quest'ultimo e la propria genitrice (cfr. certificato di residenza e contratto di comodato).
Ne discende, pertanto, la legittimazione esclusiva dell'istante di richiedere e ricevere il pagamento dell'assegno di mantenimento dovutogli dal padre, con esclusione di ogni concorrente legittimazione in capo a CP_1
Si precisa, tuttavia, che con provvedimento del 27.02.1995, depositato il 28.2.1995 il Tribunale di Termini ER, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio rideterminava l'importo dell'assegno di mantenimento nella misura di Lire 300.000 (€. 154,94) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Pertanto, è con riferimento a tale importo, rivalutato all'attualità, che deve determinarsi la misura dell'emolumento dovuto al ricorrente.
*****
Sulla richiesta di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' CP_3
ha chiesto, inoltre, al Tribunale di “disporre che l'importo di € 206,04 Parte_1
(soggetto a rivalutazione di Legge), venga versato da parte dell direttamente al ricorrente CP_3
affinché possa utilizzarlo per le proprie necessità quotidiane, con la gestione e l'ausilio del proprio amministratore di sostegno”. Ciò, sembrerebbe, sulla falsariga di quanto prevedeva l'abrogato art. 156, comma VI, c.c. – relativo, invero, alle sole statuizioni economiche derivanti dalla separazione personale dei coniugi- secondo cui “ In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.
Per quanto riguarda, invece, l'attuazione dei provvedimenti economici resi in ambito divorzile
(come nel caso di specie), già l'abrogato art. 8, l. 898/70 prevedeva uno strumento di tutela preventiva in favore del creditore, riconoscendogli il diritto di richiedere, in via stragiudiziale, al terzo “debitor debitoris” il pagamento di quanto a lui dovuto dal debitore (ex coniuge e/o genitore), al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità previste dalla citata norma.
Con l'introduzione dell'art. 473 -bis. 37 c.p.c., a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
149/2022, ed abrogativo delle previsioni contenute negli artt. 156, comma VI, c.c. e 8 della l. 898/70,
“Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno”.
Il Legislatore ha, quindi, introdotto uno strumento di tutela stragiudiziale uniforme per i procedimenti di separazione, divorzio e per quelli attinenti alle famiglie di fatto, assicurando una tutela più celere al creditore (titolare del diritto alla corresponsione di somme per il proprio mantenimento e per quello della prole) dinanzi alla condotta inadempiente del coniuge/genitore obbligato, senza più necessità (rectius: possibilità) di ricorrere al Giudice;
resta, inoltre, fermo, il presupposto della condotta inadempiente del debitore affinché il creditore possa legittimamente ricorrere al procedimento stragiudiziale previsto dalla novella del 2022 e, dunque, richiedere il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento al terzo.
Stante, allora, l'applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 473- bis. 37 c.p.c., e considerata, tra l'altro, l'insussistenza, allo stato, di un inadempimento imputabile a , Controparte_2
la domanda di pagamento diretto come formulata dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile. Sulle spese del procedimento
Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del procedimento, attesa la natura del giudizio,
l'adesione della resistente alla domanda avanzata dal ricorrente e il parziale accoglimento delle domande proposte da . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, modificando le statuizioni dell'ordinanza n. 11032 del
22.10.2013, emessa da questo Tribunale nel procedimento n. 479/2013 R.G., nonché dell'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento n. 397/1994, entrambe modificative della sentenza di divorzio n. 190/1986, così provvede:
a) dichiara il diritto di , nato a [...] il Parte_1
24.11.1976, di percepire direttamente da , nato a [...] Controparte_2
ER (PA) il 18.10.1954, l'assegno di mantenimento a lui spettante;
b) per effetto di quanto disposto al punto a), obbliga , nato a Controparte_2
Termini ER (PA) il 18.10.1954 a corrispondere a
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese la somma C.F._1
derivante dal combinato disposto della sentenza n. 190/1986 e dell'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento n. 397/1994 di questo Tribunale, rivalutata all'attualità;
c) dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' come richiesta dal ricorrente;
CP_3
d) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice Relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 62 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
in persona del proprio amministratore di sostegno avv. Giovanni Gargano, C.F._1
C.F. , giusta autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di C.F._2
Termini ER del 04.08.2022, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alfonsa
Palmisano, sito a Termini ER (PA) in via P. Mattarella n. 9, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONTRO
, nata in [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata in Termini ER (PA) in Corso Umberto e Margherita n. 20 presso lo studio dell'avv. Rosa Pesco che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
E
Direzione Provinciale Palermo, via Laurana n. 57, Palermo CP_3
NONCHÉ con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini ER
oggetto: mantenimento figlio maggiorenne (art. 337 septies c.c.). conclusioni delle parti: come note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.01.2024, , per il tramite del proprio Parte_1
amministratore di sostegno, esponeva:
- di essere figlio di e Controparte_2 CP_1
- che, con sentenza n. 190/1986, il Tribunale di Termini ER, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai propri genitori, ordinava contestualmente a “FIAT Auto SPA”, in quel tempo datore di lavoro del padre, di provvedere al pagamento, in favore della madre, delle somme dovute dal proprio dipendente a titolo di assegno di mantenimento per il figlio;
- che, nel mese di dicembre 2012, era stato posto in quiescenza, Controparte_2 divenendo, pertanto, titolare della relativa pensione erogatagli dall' ; CP_3
- che, con ordinanza del 22.10.2013, il Tribunale di Termini ER estendeva l'obbligo del pagamento diretto ex art. 156 c.c. in capo all' , in sostituzione della CP_3
“FIAT AUTO SPA”, determinando l'assegno di mantenimento in € 206,04, da corrispondersi sempre in favore di CP_1
- di non vivere più con la madre e di abitare in un immobile concessogli da quest'ultima in comodato d'uso sito a Termini ER (PA), via Lanzarotta n. 15;
- che, nonostante l'interruzione della convivenza con la madre, l'assegno per il proprio mantenimento continuava ad essere percepito da CP_1
- di essere affetto da “Schizofrenia paranoide” e di essere sottoposto ad amministrazione di sostegno.
Tutto quanto esposto, veniva chiesto al Tribunale adito di disporre nel modo che segue: “anche in modifica dei provvedimenti adottati in sede di separazione dei coniugi tra e Controparte_2
, nonché dell'ordinanza resa in esito al giudizio r.g. n. 479/2023, che l'importo di € CP_1
206,04 (soggetto a rivalutazione di legge) venga versato da parte dell' direttamente al CP_3 ricorrente affinché possa utilizzarlo per le proprie necessità quotidiane, con la gestione e l'ausilio del proprio amministratore di sostegno”. Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda formulata da CP_1 [...]
. Parte_1
Specificava di aver ricoperto l'ufficio di amministratore di sostegno in favore del figlio sino al
22.09.2021, data in cui veniva sostituita dall'avv. Gargano Giovanni e di avere, da tale momento, corrisposto al nominato amministratore le somme alla stessa versate dall' per il mantenimento CP_3
del figlio , in qualità di terzo debitore di (v. supra). Parte_1 Controparte_2
Precisava, altresì, che il figlio, in ragione del proprio stato di salute, era stato riconosciuto invalido portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, risultando per tale motivo titolare della relativa pensione e dell'indennità di accompagnamento.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di “emettere provvedimento giurisdizionale che modifica le condizioni di separazione e divorzio, infra descritte, disponendo che l'obbligato al mantenimento sig.
corrisponda l'assegno di € 206,04 (soggetta a rivalutazione) direttamente al di lui Controparte_2 figlio mantenendo l'onere posto a carico dell' di trattenere la somma e Parte_1 CP_3 versarla direttamente al ricorrente medesimo sul conto di cui risulta essere intestatario-titolare” (cfr. memoria di costituzione del 21.10.2024).
e l' direzione provinciale di Palermo- non si costituivano in giudizio. Controparte_2 CP_3
Con note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025, le parti precisavano le conclusioni e, con ordinanza del 20.02.2025, la causa veniva assegnata in decisione.
*****
Sulla domanda di versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne
Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone” (cfr. Cass. civ.; 18869/2014). , premettendo di non vivere più con la madre, ha chiesto la modifica Parte_1
delle statuizioni contenute nella sentenza n. 190/1986, nel senso di riconoscergli il diritto di percepire l'assegno di mantenimento dovutogli dal padre in virtù dei richiamati titoli giudiziali, ad oggi corrisposto alla madre.
costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda formulata dal figlio. CP_1
Ritiene il Collegio che la domanda avanzata dal ricorrente sia fondata, con le precisazioni che seguono.
Nessun dubbio sussiste sulla riconducibilità della condizione del ricorrente nell'alveo del comma II della citata disposizione normativa, risultando dagli atti la condizione di grave minorazione gravante su , portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, Parte_1 comma 3, l. 104/1992, poiché affetto da “grave disturbo paranoide di personalità con severe turbe comportamentali in trattamento farmacologico continuo” (cfr. verbale del 30.12.2025). CP_3
Ciò ha, peraltro, comportato la sottoposizione del ricorrente alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno.
Risulta, inoltre, documentalmente provato il trasferimento di Parte_1 nell'immobile concessogli in comodato dalla madre e, dunque, l'interruzione della convivenza tra quest'ultimo e la propria genitrice (cfr. certificato di residenza e contratto di comodato).
Ne discende, pertanto, la legittimazione esclusiva dell'istante di richiedere e ricevere il pagamento dell'assegno di mantenimento dovutogli dal padre, con esclusione di ogni concorrente legittimazione in capo a CP_1
Si precisa, tuttavia, che con provvedimento del 27.02.1995, depositato il 28.2.1995 il Tribunale di Termini ER, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio rideterminava l'importo dell'assegno di mantenimento nella misura di Lire 300.000 (€. 154,94) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Pertanto, è con riferimento a tale importo, rivalutato all'attualità, che deve determinarsi la misura dell'emolumento dovuto al ricorrente.
*****
Sulla richiesta di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' CP_3
ha chiesto, inoltre, al Tribunale di “disporre che l'importo di € 206,04 Parte_1
(soggetto a rivalutazione di Legge), venga versato da parte dell direttamente al ricorrente CP_3
affinché possa utilizzarlo per le proprie necessità quotidiane, con la gestione e l'ausilio del proprio amministratore di sostegno”. Ciò, sembrerebbe, sulla falsariga di quanto prevedeva l'abrogato art. 156, comma VI, c.c. – relativo, invero, alle sole statuizioni economiche derivanti dalla separazione personale dei coniugi- secondo cui “ In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.
Per quanto riguarda, invece, l'attuazione dei provvedimenti economici resi in ambito divorzile
(come nel caso di specie), già l'abrogato art. 8, l. 898/70 prevedeva uno strumento di tutela preventiva in favore del creditore, riconoscendogli il diritto di richiedere, in via stragiudiziale, al terzo “debitor debitoris” il pagamento di quanto a lui dovuto dal debitore (ex coniuge e/o genitore), al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità previste dalla citata norma.
Con l'introduzione dell'art. 473 -bis. 37 c.p.c., a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
149/2022, ed abrogativo delle previsioni contenute negli artt. 156, comma VI, c.c. e 8 della l. 898/70,
“Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute. Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno”.
Il Legislatore ha, quindi, introdotto uno strumento di tutela stragiudiziale uniforme per i procedimenti di separazione, divorzio e per quelli attinenti alle famiglie di fatto, assicurando una tutela più celere al creditore (titolare del diritto alla corresponsione di somme per il proprio mantenimento e per quello della prole) dinanzi alla condotta inadempiente del coniuge/genitore obbligato, senza più necessità (rectius: possibilità) di ricorrere al Giudice;
resta, inoltre, fermo, il presupposto della condotta inadempiente del debitore affinché il creditore possa legittimamente ricorrere al procedimento stragiudiziale previsto dalla novella del 2022 e, dunque, richiedere il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento al terzo.
Stante, allora, l'applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 473- bis. 37 c.p.c., e considerata, tra l'altro, l'insussistenza, allo stato, di un inadempimento imputabile a , Controparte_2
la domanda di pagamento diretto come formulata dal ricorrente deve essere dichiarata inammissibile. Sulle spese del procedimento
Ritiene il Collegio di dover compensare le spese del procedimento, attesa la natura del giudizio,
l'adesione della resistente alla domanda avanzata dal ricorrente e il parziale accoglimento delle domande proposte da . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, modificando le statuizioni dell'ordinanza n. 11032 del
22.10.2013, emessa da questo Tribunale nel procedimento n. 479/2013 R.G., nonché dell'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento n. 397/1994, entrambe modificative della sentenza di divorzio n. 190/1986, così provvede:
a) dichiara il diritto di , nato a [...] il Parte_1
24.11.1976, di percepire direttamente da , nato a [...] Controparte_2
ER (PA) il 18.10.1954, l'assegno di mantenimento a lui spettante;
b) per effetto di quanto disposto al punto a), obbliga , nato a Controparte_2
Termini ER (PA) il 18.10.1954 a corrispondere a
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese la somma C.F._1
derivante dal combinato disposto della sentenza n. 190/1986 e dell'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento n. 397/1994 di questo Tribunale, rivalutata all'attualità;
c) dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte dell' come richiesta dal ricorrente;
CP_3
d) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice Relatore
Dott. Andrea Quintavalle