TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1500 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa
Pipponzi , nella causa N. 1500 /2024 R.G.
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Omissis
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la Controparte_1 generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano complessivamente in € 800 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori antistatari Così deciso in Brescia il 17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa
Pipponzi , nella causa N. 1500 /2024 R.G.
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Omissis
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la Controparte_1 generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano complessivamente in € 800 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori antistatari Così deciso in Brescia il 17/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosa Pipponzi