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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/04/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno, all'esito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 281sexies cpc
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa avente n. RG. 9734/2024, promossa da
, nella qualità di legale rappresentante ed in proprio e Parte_1 Parte_2 CP_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Celli Elisabetta giusto mandato in atti;
[...]
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Cavanna, Lorenzo Ravenna e Filippo Marcenaro giusto mandato in atti.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281decies in qualità di legale Parte_1 Pt_2
rappresentante e associato e nella qualità di associato in pensione, hanno chiesto al CP_1
Tribunale di “accertare che tutte le delibere assunte in data 04.09.2024 sono invalide perché adottate in violazione dello Statuto per i motivi tutti in atto, sia relativi alla formazione e convocazione dell'Organo deliberante, sia perché adottate da un organo privo del potere di regolamentare e/o modificare lo Statuto, conseguentemente voglia annullarle e/o dichiararle inefficaci insieme anche ai Regolamenti deliberati e ad ogni altro atto connesso prodromico e consequenziale e/o comunque correlato a tali provvedimenti ivi compresa la convocazione del
Congresso del 14.11.2024, l'indizione del referendum del 25.11.2024 e la comunicazione del
14.09.2024 che attribuisce alla un errato numero di iscritti e delegati;
”. Parte_3 Unitamente al ricorso hanno depositato istanza per la sospensione cautelare delle delibere impugnate ai sensi dell'art. 23 cc. Nella fase cautelare si è costituita la convenuta ed in data 5 novembre 2024 il legale rappresentante, , si è impegnato a “convocare il Parte_4
al fine di addivenire alla revoca delle delibere impugnate”. Effettuato Parte_5
breve differimento al fine di verificare l'effettività dell'impegno assunto in udienza, depositato il verbale di del 14.11.2024 che dava esecuzione alla volontà manifestata, Parte_5
Part in data 17.12.2024 il legale rappresentante del ha dato atto dell'intervenuta revoca e ha dichiarato a verbale “attesa la situazione che si è creata, l'Esecutivo non convocherà un nuovo coordinamento Nazionale finché non ci sarà una scelta condivisa all'interno dell'organizzazione”.
Sulla richiesta del convenuto resistente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, parte ricorrente ha evidenziato la persistenza di un interesse ad agire e la causa è proseguita nel merito. In udienza 10 febbraio 2025 il Giudice ha rinviato per gli incombenti di cui all'art. 281sexies cpc.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento di tutte le delibere assunte in data 4 settembre 2024 e di “ogni altro atto connesso prodromico e consequenziale e/o comunque correlato a tali provvedimenti ivi compresa la convocazione del Congresso del 14.11.2024, l'indizione del referendum del 25.11.2024 e la comunicazione del 14.09.2024 che attribuisce alla Parte_3
un errato numero di iscritti e delegati”; con verbale di Coordinamento Nazionale del 14.11.2024 il
CAT ha deliberato “ L'Esecutivo Nazionale, nell'ottica di favorire il dialogo sindacale tra le parti alla ricerca di soluzioni condivise che da un lato salvaguardino i principi costituenti dell'Associazione e dall'altro facciano uscire dall'impasse in cui si trova l'intera Organizzazione, propone di revocare le delibere approvate dal in data 4.9.24 e delle conseguenti comunicazioni Parte_5
dell'Esecutivo Nazionale del 14.9.24, a cui peraltro sino ad oggi non si è data esecuzione.”. La revoca delle delibere assunte in data 4.9.2024 e della comunicazione dell'Esecutivo nazionale del 14.9.2024 ha portato all'eliminazione degli atti come indicati nella domanda, atteso il contenuto composito della delibera revocata.
In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente, a fronte della reiterazione da parte della resistente della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ha insistito per la pronuncia di annullamento del documento datato 25 luglio 2024, avente ad oggetto “Convocazione coordinamento nazionale”. Il documento indicato contiene unicamente l'OdG del coordinamento nazionale per il giorno 4 settembre 2024, coordinamento la cui delibera è stata oggetto di domanda di annullamento e che è stata revocata in tutti i suoi contenuti. Non avendo quindi l'atto alcuna efficacia diretta incidente sui diritti degli associati ed esaurendosi in un procedimento meramente interno diretto alla convocazione di un coordinamento la cui decisione è stata già eliminata, il documento come tale non può essere oggetto di pronuncia. Se pure si volesse, ma tanto la difesa non ha fatto, far riferimento ai documenti allegati, si tratta di atti privi di efficacia decisoria alla luce della revoca intervenuta. Quanto al riferimento ai punti 49 e 63 del ricorso, effettuato in sede di discussione dalla difesa dei ricorrenti, il primo attiene al contenuto dell'art. 25 dello Statuto ed alla ritenuta corretta lettura dello stesso ed il successivo 63 un elenco delle modalità unilaterali ed arbitrarie di comportamento tenute dall'Esecutivo nazionale, nella prospettiva dei ricorrenti, sia nella fase precedente alla delibera revocata sia in quella conclusasi allo stato con la delibera oggetto di impugnazione.
Occorre qui ricordare che costituisce condizione dell'azione l'interesse ad agire, definita per giurisprudenza costante in termini di concretezza e di risultato giuridicamente apprezzabile - in ultimo vedi Cassazione civile sez. II, 09/05/2024, n.12733, la cui massima recita: ” L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.”. Nel caso in esame viene richiesto di individuare la lettura corretta del combinato disposto di diverse norme presenti nello Statuto del CAT. La domanda nei termini proposti è inammissibile.
In merito alle spese di lite, non può procedersi alla valutazione della soccombenza virtuale in quanto parte ricorrente ha formulato una domanda che è stata rigettata. Tuttavia, le delibere assunte in data 4 settembre 2024, oggetto di ricorso, sono state revocate dalla resistente e deve darsi atto che già nella primavera del 2024, a seguito del contrasto sui medesimi punti oggetto di causa, erano state sospese, in data 18 maggio 2024, delibere aventi contenuto sovrapponibile a quelle oggi impugnate. Attesa la situazione rappresentata, le spese di lite devono trovare integrale compensazione, comprese quelle del procedimento di sospensione.
PQM
Il Tribunale, dà atto dell'intervenuta revoca delle delibere assunte dal in data 4.9.2024 Parte_5
e delle comunicazioni dell'Esecutivo nazionale del 14.9.2024, oggetto di domanda;
dichiara inammissibile la domanda riferita alla convocazione 25 luglio 2024; dichiara interamente compensate le spese del procedimento.
Genova, 30 aprile 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione I
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza Calcagno, all'esito dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 281sexies cpc
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa avente n. RG. 9734/2024, promossa da
, nella qualità di legale rappresentante ed in proprio e Parte_1 Parte_2 CP_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Celli Elisabetta giusto mandato in atti;
[...]
ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Cavanna, Lorenzo Ravenna e Filippo Marcenaro giusto mandato in atti.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281decies in qualità di legale Parte_1 Pt_2
rappresentante e associato e nella qualità di associato in pensione, hanno chiesto al CP_1
Tribunale di “accertare che tutte le delibere assunte in data 04.09.2024 sono invalide perché adottate in violazione dello Statuto per i motivi tutti in atto, sia relativi alla formazione e convocazione dell'Organo deliberante, sia perché adottate da un organo privo del potere di regolamentare e/o modificare lo Statuto, conseguentemente voglia annullarle e/o dichiararle inefficaci insieme anche ai Regolamenti deliberati e ad ogni altro atto connesso prodromico e consequenziale e/o comunque correlato a tali provvedimenti ivi compresa la convocazione del
Congresso del 14.11.2024, l'indizione del referendum del 25.11.2024 e la comunicazione del
14.09.2024 che attribuisce alla un errato numero di iscritti e delegati;
”. Parte_3 Unitamente al ricorso hanno depositato istanza per la sospensione cautelare delle delibere impugnate ai sensi dell'art. 23 cc. Nella fase cautelare si è costituita la convenuta ed in data 5 novembre 2024 il legale rappresentante, , si è impegnato a “convocare il Parte_4
al fine di addivenire alla revoca delle delibere impugnate”. Effettuato Parte_5
breve differimento al fine di verificare l'effettività dell'impegno assunto in udienza, depositato il verbale di del 14.11.2024 che dava esecuzione alla volontà manifestata, Parte_5
Part in data 17.12.2024 il legale rappresentante del ha dato atto dell'intervenuta revoca e ha dichiarato a verbale “attesa la situazione che si è creata, l'Esecutivo non convocherà un nuovo coordinamento Nazionale finché non ci sarà una scelta condivisa all'interno dell'organizzazione”.
Sulla richiesta del convenuto resistente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, parte ricorrente ha evidenziato la persistenza di un interesse ad agire e la causa è proseguita nel merito. In udienza 10 febbraio 2025 il Giudice ha rinviato per gli incombenti di cui all'art. 281sexies cpc.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento di tutte le delibere assunte in data 4 settembre 2024 e di “ogni altro atto connesso prodromico e consequenziale e/o comunque correlato a tali provvedimenti ivi compresa la convocazione del Congresso del 14.11.2024, l'indizione del referendum del 25.11.2024 e la comunicazione del 14.09.2024 che attribuisce alla Parte_3
un errato numero di iscritti e delegati”; con verbale di Coordinamento Nazionale del 14.11.2024 il
CAT ha deliberato “ L'Esecutivo Nazionale, nell'ottica di favorire il dialogo sindacale tra le parti alla ricerca di soluzioni condivise che da un lato salvaguardino i principi costituenti dell'Associazione e dall'altro facciano uscire dall'impasse in cui si trova l'intera Organizzazione, propone di revocare le delibere approvate dal in data 4.9.24 e delle conseguenti comunicazioni Parte_5
dell'Esecutivo Nazionale del 14.9.24, a cui peraltro sino ad oggi non si è data esecuzione.”. La revoca delle delibere assunte in data 4.9.2024 e della comunicazione dell'Esecutivo nazionale del 14.9.2024 ha portato all'eliminazione degli atti come indicati nella domanda, atteso il contenuto composito della delibera revocata.
In sede di precisazione delle conclusioni parte ricorrente, a fronte della reiterazione da parte della resistente della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ha insistito per la pronuncia di annullamento del documento datato 25 luglio 2024, avente ad oggetto “Convocazione coordinamento nazionale”. Il documento indicato contiene unicamente l'OdG del coordinamento nazionale per il giorno 4 settembre 2024, coordinamento la cui delibera è stata oggetto di domanda di annullamento e che è stata revocata in tutti i suoi contenuti. Non avendo quindi l'atto alcuna efficacia diretta incidente sui diritti degli associati ed esaurendosi in un procedimento meramente interno diretto alla convocazione di un coordinamento la cui decisione è stata già eliminata, il documento come tale non può essere oggetto di pronuncia. Se pure si volesse, ma tanto la difesa non ha fatto, far riferimento ai documenti allegati, si tratta di atti privi di efficacia decisoria alla luce della revoca intervenuta. Quanto al riferimento ai punti 49 e 63 del ricorso, effettuato in sede di discussione dalla difesa dei ricorrenti, il primo attiene al contenuto dell'art. 25 dello Statuto ed alla ritenuta corretta lettura dello stesso ed il successivo 63 un elenco delle modalità unilaterali ed arbitrarie di comportamento tenute dall'Esecutivo nazionale, nella prospettiva dei ricorrenti, sia nella fase precedente alla delibera revocata sia in quella conclusasi allo stato con la delibera oggetto di impugnazione.
Occorre qui ricordare che costituisce condizione dell'azione l'interesse ad agire, definita per giurisprudenza costante in termini di concretezza e di risultato giuridicamente apprezzabile - in ultimo vedi Cassazione civile sez. II, 09/05/2024, n.12733, la cui massima recita: ” L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire.”. Nel caso in esame viene richiesto di individuare la lettura corretta del combinato disposto di diverse norme presenti nello Statuto del CAT. La domanda nei termini proposti è inammissibile.
In merito alle spese di lite, non può procedersi alla valutazione della soccombenza virtuale in quanto parte ricorrente ha formulato una domanda che è stata rigettata. Tuttavia, le delibere assunte in data 4 settembre 2024, oggetto di ricorso, sono state revocate dalla resistente e deve darsi atto che già nella primavera del 2024, a seguito del contrasto sui medesimi punti oggetto di causa, erano state sospese, in data 18 maggio 2024, delibere aventi contenuto sovrapponibile a quelle oggi impugnate. Attesa la situazione rappresentata, le spese di lite devono trovare integrale compensazione, comprese quelle del procedimento di sospensione.
PQM
Il Tribunale, dà atto dell'intervenuta revoca delle delibere assunte dal in data 4.9.2024 Parte_5
e delle comunicazioni dell'Esecutivo nazionale del 14.9.2024, oggetto di domanda;
dichiara inammissibile la domanda riferita alla convocazione 25 luglio 2024; dichiara interamente compensate le spese del procedimento.
Genova, 30 aprile 2025
Il Giudice
Lorenza Calcagno