Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1201/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Minari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1201/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Eva Cecchin Parte_1
e con il patrocinio dell'avv. Arcangela Vitolla Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Padova letto il ricorso introduttivo ed esaminati i documenti ad esso allegati, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio, omologare con sentenza la separazione alle seguenti CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) i coniugi concordano di procedere alla vendita dell'immobile in comproprietà, attualmente adibito a casa familiare, sito in Cittadella (PD), via G. Verdi, n. 70/5, piano primo, identificato nel Catasto
Urbano di detto comune al Foglio 32, Particella 2444, Sub 15, categoria A/2, classe 2, consistenza 5.5
pagina 1 di 6
3 )al fine di realizzare la vendita del ridetto bene, le parti concordano di conferire mandato alla seguente agenzia immobiliare “IRIS IMMOBILIARE” di Cittadella, con espressa facoltà di incaricarne anche altre in qualsiasi momento, purché l'incarico venga conferito congiuntamente da entrambi i coniugi. Il conferimento del/dei mandato/i di vendita potrà essere conferito dal momento di sottoscrizione del presente atto. Il prezzo di vendita pattuito dovrà restare il medesimo anche se l'incarico di vendita dovesse essere conferito a più agenzie.
4) Le parti concordano sin da ora che laddove la vendita dell'immobile in questione non dovesse realizzarsi entro il termine di un anno dalla sottoscrizione del presente atto, le medesime potranno concordare una riduzione percentuale dell'importo di vendita.
5) Il ricavato della vendita della casa coniugale verrà impiegato e diviso tra le parti come segue:
a. dal prezzo di vendita finale corrisposto dall'acquirente verranno detratte in prededuzione tutte le spese documentate connesse alla vendita medesima (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali spese di intermediazione immobiliare;
eventuali spese per produzione di certificati e/o documenti necessari per la pratica di vendita e via dicendo); le stesse verranno saldate contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile definitivo e alla corresponsione del prezzo di vendita da parte dell'acquirente;
b. dal prezzo di vendita finale corrisposto dall'acquirente verrà altresì detratto in prededuzione l'importo necessario per saldare il mutuo attualmente in essere sulla casa coniugale (ivi comprese eventuali spese di estinzione anticipata), intestato in via esclusiva al IG. mutuo per il quale CP_1
residua ad oggi l'importo di euro 47.530,09 come da piano di ammortamento che si allega (all. 15), in modo da procedere alla sua totale estinzione anticipata. In tal modo, entrambe le parti saranno libere di accedere ad un altro prestito (es. qualora dovessero decidere di acquistare una nuova abitazione).
L'importo residuo del mutuo verrà saldato contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile definitivo e alla corresponsione del prezzo di vendita da parte dell'acquirente;
c. l'importo residuo del ricavato della vendita, al netto delle somme in prededuzione di cui ai due punti che precedono, verrà diviso equamente tra le parti nella misura del 50% (cinquanta percento) ciascuno.
In punto si precisa che qualora, durante il periodo di convivenza, una delle due parti decidesse di lasciare l'abitazione, prima della vendita, colui che rimane dovrà farsi carico del pagamento integrale pagina 2 di 6 della rata di mutuo, mentre per la parte che rilascia l'immobile, verrà sospeso l'obbligo di versare la parte di propria competenza, rimane però fermo, il diritto di chi versa per intero la quota, di vedersi restituire, in sede di vendita, la somma in eccesso pagata;
d. in relazione all'immobile in questione, ai fini dell'operatività delle esclusioni da tassazione previste per legge in relazione a plusvalenze derivanti da cessioni di immobili interessati da interventi di superbonus, le parti dichiarano che sin dall'acquisto lo stesso è stato adibito ad abitazione principale e casa coniugale;
6) al momento dell'incasso della sua parte del prezzo di vendita della casa coniugale, il IG. CP_1
verserà in favore della IG.ra , la somma di euro 4.000,00 (euro quattromila), quale rimborso Parte_1
in favore della stessa del 50% del bonus mobili del quale le parti hanno beneficiato a seguito dell'acquisto della casa coniugale e degli arredi ivi presenti e il cui accredito è stato (e continuerà ad essere) materialmente corrisposto esclusivamente in favore del IG. sin dal momento della sua CP_1
attribuzione;
7) la IG.ra rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura sull'automobile di Parte_1
proprietà esclusiva del IG. modello DS 7 CROSSBACK BL tg. GF359YW; a sua volta, il IG. CP_1 rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa di qualsivoglia natura sull'automobile acquistata nel mese CP_1
di ottobre 2023 dalla IGnora , modello Fiat 500, tg. FJ198AJ; Parte_1
8) il IG. rinuncia alla pretesa di restituzione della somma di € 7.500,00, prelevata in data CP_1
19.08.2022 dal conto corrente comune dalla IG. ; Parte_1
9) con l'omologazione del predetto accordo si realizzerà tra le parti lo scioglimento della comunione legale;
10 )fino alla vendita dell'immobile attualmente adibito a casa coniugale, le parti manterranno entrambe il diritto di vivere all'interno dello stesso, dividendo per due tutte le spese per utenze, spese condominiali, assicurazioni e ogni altra spesa connessa all'abitazione, ivi compresa la rata di rimborso del mutuo, accordandosi per la suddivisione tra le stesse dei lavori domestici e delle pulizie condominiali. Poiché per le spese domestiche relative alle utenze, all'assicurazione sulla casa, al rimborso della rata di mutuo
è attiva una domiciliazione bancaria sul conto corrente intestato in via esclusiva al IG. le CP_1 parti stabiliscono che la IG.ra provvederà a rimborsare a quest'ultimo il 50% di ciascuna Parte_1
delle spese per le quali è attiva la domiciliazione bancaria, entro e non il giorno 27 di ciascun mese, previa esibizione della documentazione contabile. La convivenza viene altresì regolamentata dalla scrittura privata allegata al presente ricorso (all. 16).
pagina 3 di 6 11) Al fine di evitare disguidi nella tenuta della contabilità, le parti concordano che il rimborso del 50% delle spese di cui al punto precedente dovrà essere effettuato dalla IG.ra tramite bonifico Parte_1
bancario, con indicazione di volta involta della specifica causale;
12) quanto alla regolamentazione del libretto Postale cointestato n. 48107146, le parti concordano di provvedere alla sua chiusura entro la data della prima udienza di comparizione e di dividere al 50%
l'eventuale importo residuo a saldo.
13) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'una dall'altra e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento;
14) gli effetti del presente accordo decorrono tra le parti dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo eventuali diverse decorrenze ivi indicate;
15) i coniugi si rilasciano fin da adesso l'autorizzazione al rilascio dei passaporti o di qualsivoglia documento valido per l'espatrio;
16) le spese di giudizio sono integralmente compensate.
17) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato
Civile competente, perché provveda alle dovute annotazioni (in particolare in ordine allo scioglimento della comunione), e alle incombenze di Legge.
CHIEDONO altresì CONGIUNTAMENTE, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c. che, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato dell'omologa della separazione personale consensuale, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
Voglia l'On.le Tribunale adito Voglia DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Canna (CS), in data 10/08/2017 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto integrale n. Anno 2017/Parte II/Serie A/ Atto n° 3, ordinandone l'annotazione di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Canna (CS), e le ulteriori incombenze come per legge, con conferma delle condizioni consensuali di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
19.5.1985, contraevano matrimonio con rito concordatario in data 10.8.2017 a Canna (CS), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 3, parte II, serie A, anno 2017.
pagina 4 di 6 Dalla loro unione non nascevano figli.
In data 4.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe così come confermate con le successive note scritte depositate per l'udienza del 4.3.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata quanto alla condizione sub 1 e 13; le condizioni sub 2-12, 14-17, frutto della libera autonomina delle parti, non necessitano di alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro Atti di matrimonio del Comune di Canna, al n. 3, parte II, serie A, anno 2017;
3. omologa la separazione alle condizioni sub 1 e 13 riportate in epigrafe;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti;
pagina 5 di 6 Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 25.03.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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