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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 416/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 416/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Amantea al Corso Parte_1 C.F._1
Francia n. 15 presso lo studio dell'Avv. Marianna Vallone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angela Maria Laganà, Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Lamezia CP_1
Terme alla Via Saverio d'Ippolito n. 5
Opposto nonché contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
e
(P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
Opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 33020190000068647000 e n.
33020190000068748000 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.03.2019 proponeva opposizione avverso gli avvisi di Parte_1 addebito n. 33020190000068647000 e n. 33020190000068748000, entrambi notificati il 22.02.2019, aventi ad oggetto la revoca, rispettivamente, dell'indennità di disoccupazione NA percepita per il periodo dal 10/2016 al 12/2017 e dell'indennità di maternità percepita per il periodo dal 2/2017 al
11/2017, a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro domestico intercorsi con la suocera deducendo di essere stata assunta con la qualifica di colf di cui al livello B del Persona_1
CNNL lavoro domestico, nei periodi dall'1.12.2013 al 31.03.2015, dall'1.04.2016 al 6.10.2016 e dal
5.01.2018 al 30.04.2018; di aver presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento dei rapporti di lavoro, rimasto privo di riscontro;
che i rapporti di lavoro instaurati con (suocera) erano stati regolarmente denunciati;
che gli ispettori avevano Persona_1 CP_1 ritenuto valido il rapporto di lavoro instaurato dall'1.12.2013 al 31.03.2015 ed avevano, invece, annullato i successivi contratti di lavoro stipulati con decorrenza dal 19.09.2015, data in cui ella aveva contratto matrimonio con il figlio della datrice di lavoro, GI FE.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti, venisse accertata la sussistenza dei rapporti di lavoro domestico negli anni in contestazione, con conseguente annullamento degli atti opposti.
2. Integrato il contraddittorio, l' contestava l'attività prestata dall'opponente alle dipendenze di CP_1 per i periodi successivi al mese di settembre 2015, richiamando le risultanze del Persona_1 verbale di accertamento e notificazione del 30.04.2018, in forza del quale erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro domestico denunciati dall'1.04.2016 al 6.10.2016 e dal 5.01.2018 al 30.04.2018, motivando che: a) con decorrenza da settembre 2015, aveva fornito, in favore della Parte_1 suocera, delle prestazioni che rientravano nell'alveo dell'attività di sostegno materiale e affettivo effettuate nei confronti dei familiari;
di conseguenza, sussisteva una presunzione di gratuità delle prestazioni rese dalla stessa, superabile mediante la prova contraria;
b) a fronte delle contestazioni sollevate dell'organo ispettivo, la ricorrente non aveva assolto all'onere, su di essa incombente, di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, dei requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione;
c) non risultava Persona_1 essere in possesso di certificazione attestante il riconoscimento di uno stato di salute con caratteristiche di gravità, nonostante la ricorrente avesse descritto la suocera come una persona bisognosa di assistenza;
inoltre, i rapporti di lavoro instaurati erano stati intervallati da periodi di interruzione, durante i quali la aveva fruito dell'indennità di disoccupazione NA e Pt_1 dall'indennità di maternità e la non aveva assunto altre figure professionali in luogo della Per_1 nuora.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
3. Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalle parti, con ordinanza pronunciata all'udienza del 24.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza. 4. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della nonché dell Controparte_2 [...]
, le quali non hanno inteso costituirsi in giudizio nonostante la regolare e Controparte_3 tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
5. Va, tuttavia, affermata la carenza di legittimazione passiva di entrambe le parti contumaci, posto che la è soggetto cessionario dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, ai Controparte_2 CP_1 sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/1998, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Nel caso di specie, non sussiste la legittimazione a contraddire della società di cartolarizzazione in quanto le prestazioni previdenziali divenute indebite a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro si riferiscono agli anni 2016 e 2017.
Altrettanto privo di legittimazione passiva è l'agente della riscossione in quanto la presente controversia verte su questioni che attengono al merito della pretesa previdenziale, che ricadono nell'esclusiva competenza dell'ente impositore . CP_1
6. Nel merito, giova specificare che la pretesa per cui è causa trae origine dal verbale unico di accertamento e di notificazione del 30.04.2018, con il quale, a conclusione della verifica ispettiva svolta, l' ha annullato i rapporti di lavoro domestico instaurati da (nuora) con CP_1 Parte_1
(suocera) nell'arco temporale compreso tra l'1.04.2016 ed il 30.04.2018 (data Persona_2 dell'accertamento ispettivo), non ritenendoli validi.
In particolare, l'ente convenuto ha accertato che:
a) la datrice di lavoro risultava sprovvista di certificazione attestante uno stato di Persona_1 salute che presentasse caratteristiche di gravità e che la medesima svolgeva regolarmente un'attività lavorativa e non era titolare né di pensione di invalidità né di indennità di accompagnamento;
b) “in data 19/09/2015 ha contratto matrimonio con il sig. GI FE, figlio della Parte_1 sig.ra e, pertanto, da quella data, la natura delle prestazioni lavorative fornite dalla stessa Per_1 alla suocera rientrano nell'alveo dell'attività di sostegno materiale e affettivo effettuate nei confronti dei familiari. Tale intimo legame di parentela riconduce ad una situazione di impossibilità di provare con certezza la presenza di reali vincoli di subordinazione tra le parti e l'effettiva avvenuta retribuzione per come, al contrario, previsto dalla legislazione vigente in materia dei rapporti di lavoro subordinato.”.
7. In punto di diritto, è d'uopo rammentare che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Occorre, poi, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza dell'elemento caratterizzante la subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quale l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro: la c.d. eterodirezione della prestazione lavorativa si estrinseca in disposizioni o direttive pregnanti ed assidue, in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, attuativi di una direzione costante e cogente idonea a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia, mentre la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (ex multis,
Cass. Sez. lav. n. 15922/2020; Cass. Sez. lav. n. 26986/2009).
Con specifico riferimento al lavoro domestico, la Corte di Cassazione ha affermato che, nel caso di prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, ovvero rese nell'ambito di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni, in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della comunanza spirituale ed economica tra loro esistente, posto che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione. Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
12433/2015).
In materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie concernenti l'effettività del rapporto di lavoro domestico oggetto di disconoscimento, deve richiamarsi ulteriormente il consolidato principio di diritto espresso anche recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, secondo cui “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa;
con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e
l'onerosità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 8364/2014; 9043/2011; 8070/2011; 17992/2010; per ciò che più specificamente attiene a tutti gli indici di subordinazione, cfr., ex multis, Cass. n. 7024/2015).”
(Cass. Civ. n. 30899 del 29.11.2018).
È stato chiarito, inoltre, che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto domestico ha l'onere di provare, precisamente e rigorosamente, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione (Cass. Sez. lav. n. 37938/2022).
8. Orbene, la prova testimoniale espletata in corso di causa non ha consentito di accertare la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati per gli anni in contestazione, sicché deve ritenersi che l'assunto attoreo non abbia trovato sufficienti ed adeguati riscontri probatori.
La teste di parte opponente, sentita all'udienza del 10.09.2021, ha dichiarato quanto Testimone_1 testualmente si riporta: “Sono la cognata di Confermo il cap. 1 del ricorso introduttivo. Parte_1
Preciso di essere a conoscenza di queste circostanze perché, nonostante io risieda a Cosenza, per brevi periodi sono tornata a casa mia ed ho visto che svolgeva la sua attività in favore Parte_1 di mia madre;
infatti, io sono la figlia di . Preciso che tra mia madre e Persona_1 [...]
intercorreva un regolare contratto di lavoro domestico. Confermo anche i cap. . Pt_1 Tes_2
Relativamente all'ultimo capitolo preciso che, poiché la signora abitava nello stesso fabbricato Pt_1 di mia madre in un appartamento separato, interrompeva il lavoro alle h. 12:00 e lo riprendeva alle
h. 14:00. Preciso che mia mamma espletava attività lavorativa fuori casa, infatti era un'insegnante; pertanto, aveva necessità per un supporto per le faccende domestiche, questo fino all'anno 2015; poi mia madre nel 2016 ha iniziato ad avere problemi di salute, in seguito ad una depressione;
pertanto, mia cognata ha proseguito la sua attività in favore di mia mamma.”.
L'altro teste citato da parte opponente, escusso all'udienza del 6.05.2022, ha Testimone_3 dichiarato: “sono il suocero di , confermo il capitolo 1, tanto mi risulta poiché in questi Parte_1 periodi ha lavorato a casa mia, infatti è mia moglie. Confermo i capitoli 2 e 3 e Persona_1 preciso che anch'io in quel periodo lavoravo in una ditta della quale ero tra i creatori, anche se il mio era un rapporto di lavoro dipendente. Pertanto, io seguivo il mio orario di lavoro dalle 8:30 fino alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 19:00. Sul capitolo 4 non so riferire gli orari […] che comportavano
l'impegno di circa sei ore al giorno.”.
Di contro, il teste di parte convenuta, ispettore , escusso all'udienza del 6.05.2022, Testimone_4 ha dichiarato: “Ho partecipato all'ispezione svolta riguardo al rapporto di lavoro instaurato tra la sig.ra e insieme al collega Confermo il verbale nella sua Persona_1 Parte_1 Pt_2 interezza. Confermo la circostanza articolata al capitolo 1 della comparsa di costituzione dell' CP_1
Confermo il capitolo 2 e preciso che quando abbiamo fatto l'accertamento era ancora in corso.
Confermo il capitolo 2 nella sua interezza, infatti la ha beneficiato dell'indennità NA e Pt_1 dell'indennità di maternità. Confermo il capitolo 3, infatti non risulta che la sig.ra Per_1 percepisse pensione di invalidità, di accompagnamento o che siano state riconosciute caratteristiche che confermino lo stato di gravità. Confermo il capitolo 4. […] Noi non abbiamo contestato il rapporto in data anteriore al matrimonio contratto con il figlio della sig.ra ma il rapporto Per_1 successivo al rapporto di coniugio.”.
9. Ciò posto, le dichiarazioni rese da e da costituiscono Testimone_1 Testimone_3 testimonianze inidonee ai fini di una complessiva ricostruzione dei fatti di causa così come dedotti dall'opponente; ed infatti, nessuno dei testi citati è stato in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte della ricorrente, la soggezione alle direttive - sia pure generali – di e l'effettiva corresponsione di una retribuzione periodica (non Persona_1 specificata nemmeno in ordine al quantum).
All'esito dell'istruttoria, dunque, non può che concludersi che la non ha fornito adeguata prova Pt_1 della sussistenza degli indici della subordinazione e, di conseguenza, le prestazioni svolte, in favore della suocera, si inseriscono nell'ambito di un ménage familiare, essendo connotate da affectionis vel benevolentiae causa.
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente condanna di al pagamento degli importi di cui agli avvisi di addebito n. Parte_1
33020190000068647000 e n. 33020190000068748000, aventi ad oggetto la revoca, rispettivamente, dell'indennità di disoccupazione NA percepita per il periodo dal 10/2016 al 12/2017 e dell'indennità di maternità percepita per il periodo dal 2/2017 al 11/2017, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della e Controparte_2 dell' così provvede: CP_4
- dichiara il difetto di legittimazione passiva delle parti non costituite;
- rigetta la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento degli importi di cui agli Parte_1 avvisi di addebito n. 33020190000068647000 e n. 33020190000068748000, aventi ad oggetto la revoca dell'indennità di disoccupazione NA (percepita per il periodo dal 10/2016 al 12/2017) e dell'indennità di maternità (percepita per il periodo dal 2/2017 al 11/2017), oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 7.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino