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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/07/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. Reg. Vol. Giur. 250/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente Est.
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Ester Moroni Consigliere Onorario Dott. Alberto Gallizio Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello da:
nata a [...] il [...], zia materna del minore Parte_1 _1
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliata in Torino, via Rubiana
[...]
n. 2, presso l'Avv. Elena Sogno del Foro di Torino che la rappresenta e difende per delega in atti;
parte appellante
contro
: Avv. , nella duplice qualità di Difensore e Curatore speciale del minore CP_1
, nato il [...] a [...]; Persona_1
e Tutore provvisorio del Minore, in persona dell'Assessore al Welfare del Comune di Torino;
parti appellate
nonché nei confronti di:
madre del minore elettivamente domiciliata in Torino, Corso G. Controparte_2
Telesio n. 14/C, presso lo studio e la persona dell'Avv. Roberto Cavallari cha la rappresenta e difende per delega in atti;
parte intervenuta ad adiuvandum
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Tatangelo.
Oggetto: Appello ex art. 17, lg. 184/1983 avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 273/2024 del 16.05.2024, depositata in data 04.06.2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a Persona_1
Torino il 30.09.2022.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante (zia materna):
… Si richiama alle conclusioni già depositate, insistendo, in via principale, per l'affidamento del minore alla zia o, in subordine, per un'adozione aperta, al fine di permettere alla zia appellante di costruire un rapporto con il minore. Precisa di essere consapevole dell'assenza di un rapporto significativo tra la zia e il PO, ma ribadisce che ciò non è dovuto ad un comportamento colpevole della zia. Insiste quindi nelle domande e anche su quella istruttoria di integrazione della CTU (verbale 10/6/2025).
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 273/2024 del 16.05.2024, depositata in data 04.06.2024 e notificata alla ricorrente presso il domicilio eletto in data 14.06.2024,
In via preliminare
Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. 80000341/2023 presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, conclusosi con la sentenza n. 273/2024 oggetto del presente gravame, in quanto non accessibile telematicamente all'appellante;
Autorizzare, con urgenza, l'immediata riattivazione degli incontri in luogo neutro tra la zia materna, appellante, ed il minore, con conseguente Persona_1 conferma della presa in carico del minore da pa
In via istruttoria
Ordinare agli Educatori (presso Cooperativa che hanno Controparte_3 assistito agli incontri tra la zia materna e il minore di predisporre e presentare _1 una relazione aggiornata in ordine a tutti gli incontri tenutisi e di riferire dell'evoluzione (dalla data dell'ultima relazione – ottobre 2023) e dello stato del rapporto tra i predetti alla data della cessazione degli incontri occorsa in seguito alla pronuncia di primo grado;
Ordinare ai Servizi Sociali competenti di depositare analogo aggiornamento;
Integrare la CTU condotta nell'ambito del giudizio di primo grado sulla persona della RA al fine di valutare l'attuale condizione psicologica e Parte_1 idoneità della donna a prendersi cura del minore, alla luce del percorso svolto dalla predetta in seguito allo svolgimento della CTU e sino alla conclusione del giudizio di primo grado, aggiornandone dunque le conclusioni;
Nel merito:
Valutata l'assenza di uno stato di abbandono morale e materiale del minore nonché in forza di tutte le argomentazioni in atti, dichiarare che non ricorrono le condizioni giuridiche e di fatto per l'adozione del minore e Persona_1 conseguentemente revocare la dichiarazione di adottabilit _1
[...]
In subordine, dichiarare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, attesa la mancata assunzione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi Sociali e degli Educatori che avevano in carico il minore;
affidare alla RA in qualità di zia materna, per il tempo che Parte_1 sarà ritenuto necessario e nato a [...] il Persona_1 30.09.2022, in quanto in possesso di tutti i requisiti necessari a garantire al minore una crescita equilibrata e una vita dignitosa;
2 In subordine, qualora venga confermato lo stato di adottabilità del minore prevedere un'adozione “aperta” o “mite”, e per l'effetto disporre la Persona_1
in generale della frequentazione tra il minore e la zia materna, in via di fatto e sempre nella misura in cui non diventi pregiudizievole per il minore, demandando ai servizi territoriali di stabilire tempi e modalità degli incontri in funzione del percorso di crescita del minore, nel rispetto della riservatezza dei genitori adottivi, sotto il costante monitoraggio dello stato psicologico-evolutivo del bimbo e nel suo superiore interesse.
Per l'intervenuta ad adiuvandum (madre):
Richiama la sua comparsa di costituzione e chiede che venga accolto l'appello formulato dalla zia (verbale 10/6/2025).
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 273/2024 del 16.05.2024, depositata in data 04.06.2024 e notificata alla ricorrente presso il domicilio eletto in data 14.06.2024,
In via preliminare
Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. 80000341/2023 presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, conclusosi con la sentenza n. 273/2024 oggetto del presente gravame, in quanto non accessibile telematicamente all'appellante;
Autorizzare, con urgenza, l'immediata riattivazione degli incontri in luogo neutro tra la zia materna, appellante, ed il minore, con conseguente Persona_1 conferma della presa in carico da parte dei SS c
In via istruttoria
Ordinare agli Educatori (presso Cooperativa che hanno Controparte_3 assistito agli incontri tra la zia materna e il minore di predisporre e presentare _1 una relazione aggiornata in ordine a tutti gli incon e di riferire dell'evoluzione (dalla data dell'ultima relazione – ottobre 2023) e dello stato del rapporto tra i predetti alla data della cessazione degli incontri occorsa in seguito alla pronuncia di primo grado;
Ordinare ai Servizi Sociali competenti di depositare analogo aggiornamento;
Integrare la CTU condotta nell'ambito del giudizio di primo grado sulla persona della RA al fine di valutare l'attuale condizione psicologica e Parte_1 idoneità della i cura del minore, alla luce del percorso svolto dalla predetta in seguito allo svolgimento della CTU e sino alla conclusione del giudizio di primo grado, aggiornandone dunque le conclusioni;
Nel merito:
Valutata l'assenza di uno stato di abbandono morale e materiale del minore nonché in forza di tutte le argomentazioni in atti, dichiarare che non ricorrono le condizioni giuridiche e di fatto per l'adozione del minore e Persona_1 conseguentemente revocare la dichiarazione di adottabilità del minore _1
[...]
In subordine, dichiarare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, attesa la mancata assunzione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi Sociali e degli Educatori che avevano in carico il minore;
affidare alla RA in qualità di zia materna, per il tempo che Parte_1 sarà ritenuto necessario e idoneo, il minore nato a [...] il Persona_1
3 30.09.2022 in quanto in possesso di tutti i requisiti necessari a garantire al minore una crescita equilibrata e una vita dignitosa;
In subordine, qualora venga confermato lo stato di adottabilità del minore prevedere un'adozione “aperta” o “mite”, e per l'effetto disporre la Persona_1
in generale della frequentazione tra il minore e la zia materna, in via di fatto e sempre nella misura in cui non diventi pregiudizievole per il minore, demandando ai servizi territoriali di stabilire tempi e modalità degli incontri in funzione del percorso di crescita del minore, nel rispetto della riservatezza dei genitori adottivi, sotto il costante monitoraggio dello stato psicologico-evolutivo del bimbo e nel suo superiore interesse.
Per l'appellata Curatrice speciale del minore:
La Curatrice rappresenta preliminarmente che si è formato un giudicato interno Pt_2 in ordine allo stato di adottabilità del minore, dal momento che la mamma non ha appellato la sentenza in ordine all'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale del minore. Conseguentemente, la Curatrice ritiene che sia venuta meno anche la possibilità per la zia di esercitare capacità genitoriali vicarianti rispetto al minore
. Né tantomeno ritiene possibile procedere ad un affidamento del minore sine _1 die alla zia appellante. La Curatrice chiede, quindi, il rigetto sia della domanda principale, sia di quella subordinata formulata dalla zia, tenuto conto dell'assenza di un legame significativo tra la zia e il minore, il quale ha costruito un legame significativo unicamente con gli attuali affidatari. Si oppone inoltre alla domanda di integrazione di CTU (verbale 10/6/2025).
Per l'appellato Tutore:
Il Tutore richiama la memoria di costituzione e si associa alle richieste della Curatrice speciale: si oppone quindi sia all'affidamento del minore alla zia, sia al mantenimento dei rapporti tra il minore e la zia (verbale 10/6/2025).
Il Sost. si associa alle conclusioni della Curatrice speciale. Ritiene non vi siano CP_4 dubbi in ordine alla irrecuperabilità delle capacità genitoriali della mamma e comunque visto il passaggio in giudicato dell'accertamento dello stato di adottabilità di . _1
Neppure sussiste la possibilità per la zia di esercitare capacità genitoriali vicarianti. Il PG si oppone quindi sia alla domanda principale sia a quella subordinata e chiede la conferma della sentenza di primo grado (verbale 10/6/2025).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ottobre 2022 l'ASL di Torino segnalava la situazione del minore _1
(n. il 30.09.2022) riferendo che la madre del minore era in carico presso il
[...]
Centro di Salute Mentale dal 24.02.2017 per “psicosi paranoide in deficit neuro-cognitivo 4 lieve”, nonché per “promiscuità sessuale importante” che aveva portato la stessa a “tre IVG al limite dei termini previsti, negli anni precedenti”. La donna, inoltre, non appariva disponibile ad accettare un eventuale inserimento in struttura con il bambino, minimizzava eventuali difficoltà nella gestione del figlio, ritenendo di essere in grado di gestirlo a casa, e non forniva informazioni in merito al padre del minore. Il bambino veniva, pertanto, riconosciuto dalla madre in data 04.10.2022.
Con ricorso ex artt. 330 e 336 ult. comma c.c. del 06.10.2022 il PM chiedeva l'apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione al fine di disporre un'indagine approfondita del contesto socio-familiare del minore, nonché la valutazione delle competenze della madre tenuto conto della diagnosi psichiatrica, della poca consapevolezza della donna rispetto alla propria patologia, del rapporto discontinuo Cont tenuto dalla stessa con il , nonché dell'assenza di una rete familiare che la potesse assistere nella maternità; inoltre, la GN non aveva saputo dare _1 indicazioni circa l'identità del padre del minore.
Il Tribunale minorile in data in data 06.10.2022 (VG 2062/2022), provvisoriamente provvedendo in via immediatamente esecutiva, disponeva che, alle dimissioni dall'ospedale, il minore fosse inserito in idonea famiglia affidataria con maturata esperienza e senza finalità adottive;
incaricava i SS e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva e il CSM di procedere, coordinandosi tra loro, all'approfondita valutazione della situazione personale e familiare della madre, della sua personalità e delle sue capacità genitoriali, formulando all'esito un motivato progetto in ordine ai sostegni concretamente realizzabili nel caso di specie;
autorizzava, altresì, incontri tra il minore e la madre, in luogo neutro e alla presenza di personale educativo;
prescriveva, inoltre, alla madre di collaborare con i Servizi;
delegava il Giudice onorario, dott.ssa Mirella Turello, per la prosecuzione dell'istruttoria; nominava curatore speciale del minore l'Avv. riservava, CP_1 infine, l'emissione di provvedimenti a tutela del minore all'esito dell'istruttoria. Nel provvedimento di evidenziava:
- il minore era nato il [...] ed era ancora ricoverato in ospedale.
- la madre appariva psichicamente molto fragile;
in particolare, negli ultimi anni, la donna aveva iniziato a sviluppare “ideazione paranoide a sfondo persecutorio e… insorgenza di rituali di pulizia ed orine alternati a periodi di inedia assoluta… associata a… accumulo di oggetti, con comportamenti disorganizzati e caratterizzati dall'accumulo seriale e la cleptomania”. Il SS aveva, inoltre, evidenziato che la stessa aveva una scarsa cura di sé e presentava un “atteggiamento fatuo, senza sintomi dispercettivi franchi, ma con scarsa capacità dell'attenzione… deficit della memoria di fissazione e di astrazione e pianificazione, con quasi totale assenza della capacità di gestione del denaro” (cfr. relazione D.S.M. del 05.10.2022).
- La GN anche durante la gravidanza, aveva alternato Controparte_2 momenti di maggiorare aderenza alle proposte dei Servizi ad altri in cui aveva saltato le visite e non era stata in grado di ricordare il partner con cui aveva concepito . _1
- La GN aveva rifiutato la proposta di inserimento in comunità _1 mamma-ba endo di essere in grado di gestire da sola il minore a casa, così confermando la totale assenza di consapevolezza circa le sue fragilità ed i bisogni del bambino.
- Gli operatori che seguivano la GN avevano, pertanto, Controparte_2 manifestato una seria preoccupazione rispetto alla capacità della stessa di prendersi cura del figlio.
5 In data 28.10.2022 il minore veniva inserito in famiglia affidataria, mentre la GN
una volta dimessa dal Reparto di Salute Mentale dell'Ospedale Controparte_2
Amedeo di Savona, veniva ospitata presso la Casa di Cura Villa Patrizia sita a Piossasco (TO). In data 14.12.2022 la GN veniva dimessa dalla Casa di Cura e veniva _1 sentita dal Giudice onorario. Riferiva, in particolare, di aver collaborato sia rispetto alle terapie sia rispetto ai rapporti con gli altri ospiti, con gli operatori e con gli psicologi;
di aver imparato molto da questa esperienza per poter riaccogliere il figlio in casa;
di ritenersi in grado di gestire il figlio e di avere tutto il sostegno dei suoi genitori e della EL;
di non essere più andata al CSM perché i farmaci che le erano stati prescritti erano incompatibili con la gravidanza.
Seguiva la presa in carico della GN dal CSM, nonché l'avvio degli incontri _1 in luogo neutro tra la madre ed il bambino con cadenza settimanale. In occasione dei colloqui con gli operatori, la donna rappresentava di aver cercato intenzionalmente la gravidanza di e che quest'ultimo era nato da una relazione _1 con un uomo italiano, il quale aveva scelto di non far parte della vita del figlio perché “si è fatto due calcoli” e avrebbe avuto poco tempo a disposizione per dedicarsi al minore. Precisava, altresì, la donna di avere ancora contatti con l'uomo via sms e di avergli mandato delle foto del bambino. Riferiva, ancora, che la casa in cui viveva unitamente ai suoi genitori fosse pronta per accogliere e che la decisione di affidare il figlio a _1 terzi fosse stata esagerata. Riportava, invero, che avrebbe voluto essere inserita in una Comunità unitamente al figlio, così da avere prove tangibili delle sue capacità genitoriale. Rispetto agli importanti ritardi posti in essere dalla stessa durante gli incontri mostrava un atteggiamento acritico e superficiale. Circa l'importanza di cercare un aggancio visivo con il figlio, la stessa affermava “cosa gli dico se non mi risponde” e sosteneva fosse inutile mostrare un giochino al bambino in quanto quest'ultimo non sarebbe stato in grado di afferrarlo. In occasione di una visita domiciliare la GN EL della madre Parte_1 del minore, aveva, altresì, avanzato l'iniziativa di candidarsi come possibile affidataria per il PO;
tuttavia, la GN non aveva accolto positivamente tale Controparte_2 proposta della EL proferendo frasi quali “allora prendilo tu”, “io un figlio lo voglio, ne prendo uno in affido” , non apparendo assolutamente consapevole delle proprie criticità e della possibilità di avere comunque il figlio in famiglia piuttosto che presso terzi.
A far data dal 22.02.2023 il servizio sociale riduceva la frequenza degli incontri in luogo neutro tra la GN ed il figlio, prevedendo una cadenza Controparte_2 quindicinale, tenuto conto del malessere manifestato dal minore ( piangeva _1 quasi ininterrottamente per tutta la durata degli incontri), nonché della scarsa consapevolezza della madre e del suo nucleo di origine rispetto alla sua patologia ed alle reali difficoltà della stessa (cfr. relazione sociale del 01.03.2023).
In data 19.04.2023 la GN zia materna del minore, chiedeva Parte_1
l'affidamento a sé di , in quanto in possesso di tutti i requisiti necessari a _1 garantire al minore una crescita equilibrata e una vita dignitosa.
6 Il 22.05.2023 il PM presso il Tribunale per i Minorenni chiedeva l'apertura della procedura di adottabilità del minore, alla luce della relazione trasmessa dal Servizio Sociale in data 06.03.2023, nonché della memoria depositata dal Curatore speciale nell'interesse del minore;
invero, l'inserimento del minore nella famiglia affidataria era stato positivo ed il deficit di cura della madre non appariva superabile in tempi congrui rispetto alle esigenze di un equilibrato sviluppo psicofisico del minore. Su ricorso del P.M., il Tribunale minorile, con provvedimento del 25.05.2023, disponeva quindi l'apertura del procedimento di adottabilità (proc. n. 341/2023) e la chiusura della procedura di volontaria giurisdizione (proc. n. 2062/2022); sospendeva la responsabilità genitoriale della madre del minore;
nominava Tutore provvisorio del minore l'Assessore alle Sociali del Comune di Torino;
confermava l'inserimento del minore nella CP_6 famiglia affidataria individuata dai servizi;
incaricava i Servizi Sociali e di N.P.I./psicologia dell'età evolutiva e il CSM di proseguire con gli interventi di monitoraggio e sostegno in favore del minore e degli affidatari, nonché di sostegno e delle capacità genitoriali della madre, inviando relazioni di aggiornamento a cadenza trimestrale;
autorizzava incontri in luogo neutro tra , la madre, la zia e i nonni _1 materni, che avrebbero potuto svolgersi, in tutto o in parte, anche in coda agli incontri con la madre, in modo da non affaticare troppo il bambino e consentire, al contempo, un'osservazione diretta delle dinamiche familiari tra tutti gli adulti di riferimento;
prescriveva alla madre di collaborare con i servizi;
disponeva consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito: “dica il c.t.u., esaminati gli atti del procedimento, acquisita ogni utile documentazione (della quale si ordina sin d'ora l'esibizione) esistente presso presidi sanitari e/o pubblici uffici ed effettuato ogni opportuno accertamento diagnostico, quali siano: la struttura di personalità e le competenze genitoriali della madre del minore le condizioni psico-fisiche ed evolutive del minore anche Persona_1 con riferimento alla qualità della relazione instaurata con il genitore;
specifichi, inoltre, il ctu se la GN è capace di svolgere in modo sufficientemente Controparte_2 adeguato la funzione genitoriale nei confronti del figlio, eventualmente indicando i necessari interventi di sostegno che dovrebbero essere attivati e, in caso di accertamento allo stato negativo circa la funzione genitoriale, i tempi eventualmente prevedibili per conseguire il recupero della predetta funzione, evidenziando se tali tempi appaiono compatibili con i bisogni psico-evolutivi del bambino;
specifichi se la zia materna, GN
è in grado di vicariare la madre – eventualmente anche nel lungo periodo Parte_1
– nell'esercizio della funzione genitoriale nei confronti del piccolo , tenuto conto _1 anche della qualità della sua relazione con la madre del bambino” e nominando CTU la dott.ssa (psicologa) e la dott.ssa (psichiatra); nominava Persona_2 Persona_3 curatrice speciale del minore l'Avv. . CP_1
La GN si costituiva in giudizio nel procedimento di adottabilità Controparte_2
e, richiamate integralmente le difese già svolte nel procedimento VG 2062/2022, si opponeva alla dichiarazione di adottabilità del figlio chiedendo di dichiarare e accertare la propria piena capacità genitoriale. Precisava, in particolare, di voler recuperare il rapporto con il bambino stante la propria disponibilità, fin dalla nascita del figlio, ad essere inserita in comunità unitamente al minore.
All'udienza del 20.10.2023 l'Avv. Cavallari, difensore della madre del minore, segnalava che la GN era stata ricoverata presso la Casa di Cura Villa Controparte_2
Augusta di Bruino in data 17.10.2023 e che, pertanto, era impossibilitata a partecipare 7 all'udienza. Compariva, altresì, la zia del minore, GN la quale Parte_1 riferiva di avere un rapporto conflittuale con la EL;
di sapere che quest'ultima aveva già una diagnosi di patologia psichiatrica alla nascita di;
di ritenere la EL _1 in grado di occuparsi del minore con il supporto della famiglia;
di essere in grado di occuparsi di come affidataria e di gestire la relazione con la EL;
di essere _1 consapevole che per il minore sarebbe stato meglio avere una nuova famiglia, ma che anche la sua famiglia d'origine sarebbe stata in grado di crescerlo. Comparivano, successivamente, i nonni materni, i quali affermavano di avere un ottimo rapporto con la figlia e di ritenerla una buona mamma;
in particolare, la madre della GN CP_2
precisava di non vedere la figlia depressa e che quest'ultima era stata ricoverata
[...] solo perché obbligata.
All'udienza del 29.11.2023 comparivano davanti al Tribunale gli affidatari del minore, i quali riferivano di aver avuto in affidamento altri bambini e di essere pronti ad accompagnare verso al famiglia che verrà scelta per lui;
di aver ricoverato tre _1 volte per “eczema erpetico da stress” e stati febbrili e che tali episodi erano _1 presumibilmente dovuti allo stress somatizzato dal minore in concomitanza agli incontri con i familiari;
di aver interrotto gli incontri con i familiari durante le vacanze estive, periodo nel quale il minore era stato bene e non aveva avuto manifestazioni di alcun genere.
All'udienza del 09.02.2024 veniva sentita la GN uscita Controparte_2 dall'ultimo ricovero in casa di cura, la quale riferiva di essere in grado di occuparsi del figlio;
di essersi attivata per la ricerca di un lavoro;
di non aver mai avuto delle interruzioni di gravidanza;
di assumere una terapia farmacologica solamente per rimanere più calma;
di avere il sostegno dei genitori e della EL per potersi occupare del minore;
di ritenere la EL adeguata quale possibile affidataria per . _1
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale per i Minorenni accertava lo stato di abbandono del minore e ne dichiarava l'adottabilità; disponeva, Persona_1 altresì, che il minore fosse inserito, secondo la gradualità ritenuta più opportuna, previo accordo tra il Tutore e l'Ufficio Adozioni in sede, in una famiglia in possesso dei requisiti per la sua futura adozione;
disponeva, inoltre, l'interruzione dei rapporti tra il minore e la madre e gli altri parenti;
incaricava i competenti servizi Sociale e di N.P.I./psicologia dell'età evolutiva di attivare tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno in favore del minore e della coppia individuata per la sua futura adozione, per il tempo ritenuto necessario.
Il Tribunale confermava un quadro di grave fragilità della madre, incompatibile con l'esercizio del suo ruolo genitoriale ed insuscettibile di evolvere in tempi compatibili con i bisogni psico-evolutivi del bambino. La CTU, invero, sotto il profilo personologico aveva evidenziato come la donna presentasse una “inibizione cognitiva di tipo Medio in comorbilità con un Disturbo di Personalità di tipo borderline su base organica”. Durante i colloqui peritali si era colta nella GN un'insufficiente capacità del mantenimento dell'attenzione e _1 della concentrazione;
inoltre, la stessa non era stata in grado di descrivere il suo vissuto emotivo, rilevandosi una “tendenza alla narrazione soggettiva che evidenziava una confabulazione che nega i dati di realtà”. La consulenza tecnica, pertanto, aveva 8 rappresentato un quadro di rischio per il minore correlato all'esercizio della genitorialità da parte della GN la quale era risultata Controparte_2 pressoché totalmente carente di capacità protettiva, con conseguente elevato rischio di pregiudizio psico-evolutivo per il minore (cfr. CTU pagg. 66 e 70). Gli incontri tra la GN ed il figlio (proseguiti fino al novembre 2023 e poi _1 interrotti a causa del ricovero della donna) avevano, altresì, reso più evidenti le inadeguatezze materne. Invero, dalle relazioni sociali era emerso che “la GN fatica a sintonizzarsi con i reali bisogni di e nel cogliere le indicazioni _1 _1
e gli stimoli che le vengono offerti dalle educatrici presenti. , ora più cresciuto, si _1 sperimenta con maggiore autonomia nell'ambiente circostante (gattona o si arrampica) e la GN non offre la giusta vicinanza, neanche in termini di sicurezza. L'affidataria riferisce di osservare nel bambino uno stato di agitazione ed irrequietezza dopo gli incontri che talvolta sfocia nel pianto ed una maggiore richiesta della presenza dell'adulto nelle ore e nei giorni successivi all'incontro” (cfr. relazione sociale del 18.10.2023). Gli incontri tra la GN ed il minore non erano ripresi neanche dopo le dimissioni Controparte_2 della donna dalla casa di cura, considerati gli effetti di tali incontri sul benessere psico- fisico del minore. Il Giudice di prime cure riportava, a tal riguardo, la descrizione fornita dagli affidatari di circa le manifestazioni somatiche di quest'ultimo in _1 corrispondenza degli incontri: “ è un po' delicato di salute, nel senso che _1 somatizza molto lo stress. Ha avuto una dermatite atopica da stress, diagnosticata da un dermatologo. Il medico era stupito perché di solito è una patologia che si manifesta negli adolescenti. Ci è stata prescritta una cura con delle creme. È migliorata, ma continua a presentarsi nei momenti di maggiore fatica. ADR: devo dire che queste manifestazioni cutanee si manifestano proprio in corrispondenza degli incontri con i familiari. Lui li incontra ogni 15 giorni, a parte le volte che appunto ha queste manifestazioni e sta male. Ad esempio, tre settimane fa ha avuto l'incontro con la famiglia il mercoledì, dal venerdì ha iniziato a non dormire, dalla domenica gli è salita la febbre;
abbiamo pensato che fosse per via del vaccino che aveva fatto il giovedì precedente. Lunedì aveva 40 di febbre, abbiamo contattato il pediatra che ci ha visto sia il martedì che il mercoledì, ma la diagnosi non ci convinceva, allora il giovedì siamo andati in pronto soccorso e ci hanno ricoverato, la diagnosi è stata eczema erpetico da stress. I sanitari lo hanno fotografato perché non avevano mai visto una manifestazione così intensa su un bimbo così piccolo. ADR: Ci hanno dimesso lunedì. Ha fatto una cura antivirale, antistaminica. Questo è il terzo ricovero per per manifestazioni cutanee e febbrili che non rientrano. Tutte le _1 volte vengono ipotizzate infezioni che poi gli esami non evidenziano, per cui la diagnosi è sempre di tipo psico-somatica, da stress […] tutte le volte in cui lo portiamo all'incontro piange nel momento in cui lo lasciamo all'educatrice. Quando rientra ci sgrida. ADR: quest'estate gli incontri si sono interrotti per 3 settimane a luglio e di nuovo per due settimane ad agosto, in coincidenza con le nostre vacanze. In quel periodo è _1 stato bene, non ha avuto manifestazioni di nessun genere, devo dire che lui è amante del mare, è stato molto bene” (cfr. verbale di audizione degli affidatari del 29.11.2023). Precisava, inoltre, il Tribunale come i nonni materni presentassero importanti limiti nel riconoscere e comprendere le fragilità della figlia, come confermato nelle stesse conclusioni della CTU: “La GN è vissuta in una famiglia, che ha Parte_3 scarsamente "compreso" la sua patologia, la pone nell'ambito della normalità (ad es. l'assenza del lavoro nella sua prospettiva di adeguatezza passata). La disabilità cognitiva è endogena ed è stata visibile con l'inserimento scolastico, ma poi è stata coperta tenendola a casa. La famiglia ancora oggi "vede" la figlia come adeguata e matura, disconoscendo 9 non solo la patologia neuropsichiatrica rispetto al deficit cognitivo, ma anche rispetto al grave discontrollo degli impulsi, alla instabilità emotiva, ai ricoveri ospedalieri ed alle indicazioni di tipo farmacologico. Vi è una negazione delle gravi compromissioni neuro cognitive ed una lettura bonificante della inadeguatezza della figlia, "immaginando" un soggetto non reale. L'intera organizzazione della famiglia ricorda una organizzazione familiare "come se" ossia ambivalente, impulsiva, incostante, magica, persecutoria. Questa modalità ha cronicizzato i tratti di carattere di , favoriti da una gracilità psichica CP_2 importante”. Invero, i nonni materni avevano ricondotto il “disagio” della figlia unicamente alla perdita del lavoro, così mostrando una scarsa aderenza alla realtà, con anche atteggiamenti a tratti aggressivi e persecutori. Inoltre, durante gli incontri in luogo neutro tra nonni e PO era emersa una relazione priva di affettività, nonché l'incapacità degli stessi di sintonizzarsi con i bisogni del bambino. La relazione educativa dell'11.01.2023 evidenziava: “la nonna ha agito con il bambino secondo il suo pensiero, motivando che lei negli anni ha guardato molti bambini e sa come si fa. Difficile è stato contenere la GN che ha voluto tenerlo in braccio a tutti i costi, non ha rispettato i tempi F di bere o gli ha Controparte_7Controparte_7 offerto cibi non adatti (lecca-lecca). Ha rimandato al bambino la sua bruttezza nel piangere, non riconoscendo quindi la difficoltà. Ha commentato ogni volta l'aspetto fisico (colore della pelle), cercando conferma nel marito o nell'educatrice, confrontando la pelle del piccolo con quella della madre. Ha anche fatto riferimento alla figura di un padre cantando una canzoncina, cambiando le parole e sostituendole con una frase in cui si affermava che il padre loro non lo volevano. La GN più volte ha sostenuto di non conoscere ancora il perché dell'allontanamento. Il nonno ha sempre salutato il bambino andandogli vicino con modalità calme e rispettose, rimanendo per lo più seduto poco distante, in osservazione del piccolo e commentando insieme alla moglie. In diverse occasioni ha cercato di arginare l'irruenza della nonna, suggerendole di lasciare lo spazio. Anche lui ha notato il colore della pelle del bambino senza commentare e apparentemente come dato oggettivo”. Rispetto alla figura della zia materna, il Tribunale concludeva ritenendo che la stessa non fosse in possesso di capacità genitoriali vicarianti sufficienti ad accompagnare la sana crescita del minore;
in particolare, nella CTU si evidenziava come la richiesta di affido della donna “…appare in un registro di dipendenza dalle indicazioni familiari, ossia implicitamente di ridare a il figlio, e di farlo rientrare nel contesto di appartenenza” CP_2
e venivano, altresì, rilevati nella stessa aspetti di tipo narcisistico. Appariva, così, anche da parte della zia la scarsa consapevolezza circa la condizione della EL e, pertanto, il Tribunale condivideva le conclusioni sul punto formulate dalla CTU: “la tendenza alla compiacenza, alla passività relazionale e alla minimizzazione delle problematiche della EL, una scarsa capacità critica, l'impossibilità di separarsi fisicamente e psichicamente dal proprio nucleo familiare, rendono anche per la GN insufficienti le Parte_1 funzioni genitoriali vicarianti. Nello specifico è compromessa la funzione genitoriale di tipo protettivo, in quanto la presenza dei genitori, per quanto ipotizzabile da un punto di vista concreto, non è supportata da un'equivalente presenza psicologica. Di conseguenza le funzioni genitoriali affettiva e regolativa ne risulterebbero alterate poiché è scarsa nel genitore le capacità di sintonizzarsi in maniera profonda con la sfera emotiva e le esigenze dell'altro e questo non permetterebbe la comprensione delle necessità e degli stati d'animo del bambino. Altresì la funzione genitoriale di tipo normativo risulterebbe poco praticabile poiché essa per prima, facendo fatica a gestire la frustrazione che la relazione con un minore comporta necessariamente soprattutto legata alla stabilità del Sé, faticherebbe a porre confini, regole e limiti che permettano al bambino e poi all'adolescente di fare 10 esperienza e di creare le premesse per un legame solido e in seguito per l'acquisizione dell'autonomia. Non emergono fattori protettivi che possano compensare almeno in parte i fattori di rischio esposti sopra: in particolare la totale egosintonia della RA rispetto alla sua condotta passata e la marcata incapacità a rivolgere uno sguardo critico e consapevole riguardo le aree di fragilità comportamentale ed affettiva della EL sono aspetti gravemente disfunzionali e, ad oggi, ciò non appare compatibile con l'esercizio di una adeguata funzione genitoriale vicariante rispetto al PO”. Il Tribunale, alla luce di tali considerazioni, affermava, pertanto, che il minore versava in stato di abbandono morale e materiale. Riconosceva, inoltre, l'impossibilità di una futura evoluzione e maturazione sotto il profilo genitoriale tanto da parte della madre quanto da parte della zia materna. Richiamava e condivideva, infine, le conclusioni formulate dai periti d'ufficio: “…appare evidente il rischio psicoevolutivo cui il minore verrebbe esposto in costanza di relazione con la madre e con la zia materna a causa delle caratteristiche di personalità e delle condotte inappropriate precedentemente descritte, rischio psicoevolutivo che ad oggi non risulta compatibile con un affido del minore né alla madre né alla zia. Ad oggi il legame con i familiari diventa di ostacolo per il minore pregiudicando la possibilità di affidarsi serenamente ad una famiglia affidataria a rischio giuridico, che diventa necessaria condizione vista la fragilità di crescita osservata al momento” (cfr. pag. 68 CTU).
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La zia del minore, GN , proponeva appello e chiedeva, tra l'altro, Parte_1 autorizzarsi l'immediata riattivazione degli incontri in luogo neutro tra lei e il PO e, nel merito, dichiararsi insussistenti le condizioni per l'adozione Persona_1 di e conseguentemente revocarne la dichiarazione di adottabilità; in _1 subordine, prevedersi un'adozione “aperta” o “mite”.
Si costituiva in appello anche la madre del minore, GN , a Controparte_2 supporto dell'appello proposto dalla propria EL. La GN (madre) _1 rilevava di aver sempre dichiarato la propria disponibilità all'inserimento in comunità unitamente al minore per il tempo di monitoraggio ritenuto idoneo, in quanto intenzionata a recuperare il rapporto con il figlio. Evidenziava, poi, la falsità in merito a quanto affermato nella relazione dei Servizi Sociali del 05.10.2022 circa le condotte di promiscuità sessuale che l'avrebbero portata a tre interruzioni volontarie di gravidanza, nonché la circostanza che non fosse cosciente del suo stato di gravidanza fino alla ventesima settimana. Rispetto al nome del padre del minore, la GN _1 precisava di non aver voluto indicare detta persona, ma non di non ricordarne il nome. Riportava, ancora, di vivere stabilmente con la propria famiglia di origine e di lavorare come baby-sitter. Contestava, infine, il contenuto della CTU, allegando una relazione medico-psichiatrica del 27.02.2024 dalla quale risultava la propria condizione psichica compensata.
Il Curatore speciale del minore, il Tutore e il Procuratore Generale chiedevano l'integrale conferma della sentenza impugnata.
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11 La Corte d'Appello, a scioglimento della riserva disposta all'esito dell'udienza del 21.01.2025, rigettava l'istanza di ripristino degli incontri fra l'appellante e il minore, nonché le istanze istruttorie dell'appellante, disponeva la convocazione degli affidatari del minore all'udienza del 10.06.2025 e richiedeva relazione di aggiornamento ai _1 servizi sociali.
Nella relazione di aggiornamento redatta dai servizi sociali il 30/5/2025 si legge: “A far data dall'emissione della Sentenza del Tribunale per i Minorenni del 16/05/2024 che nel Procedimento Reg. Cont. N° 341/2024 disponeva l'adottabilità del minore , la _1 scrivente ha avuto un unico contatto con la madre del minore Sig.ra e Controparte_2 poi recentemente vi è stato un nuovo contatto per sincerarsi che il figlio stesse bene e per chiedere aiuto nella domanda di aggravamento della sua invalidità.
vive tutt'oggi presso la medesima famiglia affidataria che lo aveva accolto alle _1 dimissioni dall'ospedale alla nascita. Frequenta l'Asilo Nido con regolarità ed ha una crescita regolare. Gode di buona salute e si sono ridotte nel tempo le ricadute influenzali stagionali. La coppia affidataria lo descrive come un bambino curioso e molto vivace, amante del cibo e abitudinario. È cresciuto molto nell'ultimo tempo e ha sviluppato l'eloquio. è _1 molto legato alle figure affidatarie e alla loro famiglia allargata che riconosce come riferimenti. Nel corso della sua permanenza presso la famiglia affidataria ha _1 fatto numerose esperienze sia al mare che in montagna ed apprezza stare all'aria aperta.
viene inoltre descritto come un bambino che talvolta fatica ad affrontare i _1 cambiamenti, vissuti con qualche preoccupazione manifestata attraverso il pianto o con maggiori richieste di attenzione da parte degli adulti di riferimento. Negli scorsi mesi gli affidatari lo hanno accompagnato ad un percorso di Psicomotricità per aiutarlo a modularsi nella relazione con i pari traendone grandi benefici. Il Servizio di NPI confermerebbe i suoi parametri di crescita in norma con l'età. Il Servizio scrivente ritiene che necessiti di un contesto familiare e di vita stabile, _1 privo di interferenze da parte della famiglia di origine che non è stata in nessun modo capace di riconoscere le proprie gravi difficoltà.
, anche in virtù della sua fatica ad adattarsi a nuovi contesti, è bisognoso di un _1 contesto capace di offrirgli sicurezza per una crescita sana ed uno sviluppo sereno”.
Il 10 giugno 2025 la Corte sentiva gli affidatari di , i quali riferivano che, nel _1 primo anno di vita, il bambino aveva subìto vari ricoveri ospedalieri per stati febbrili acuti e che, dopo le visite con la madre, era solito manifestare agitazione e turbamento, al punto che gli incontri erano stati progressivamente diradati e infine sospesi nel gennaio 2024. Dopo la sentenza di adottabilità, anche i contatti con la zia e i nonni materni erano cessati. Gli affidatari, entrambi lavoratori con orari compatibili con le esigenze del bambino, descrivevano una quotidianità stabile e serena con il minore, che aveva anche recuperato una buona salute e non aveva mai chiesto della propria famiglia biologica.
Alla stessa udienza, le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe. La Corte riservava la decisione. 12
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La sentenza impugnata ha escluso, con motivazione ampia e scevra da vizi logici, che la GN possa sviluppare, in tempi compatibili con le Controparte_2 esigenze evolutive del figlio, capacità genitoriali adeguate. Dall'istruttoria è emerso un quadro clinico complesso e compromesso, caratterizzato da un deficit neuro-cognitivo, un disturbo di personalità con persistenti manifestazioni psicotiche e gravi difficoltà nella gestione emotiva e delle attività della vita quotidiana. Dal 2020 il quadro della GN si è aggravato con ideazione paranoide a sfondo persecutorio, Controparte_2 comportamenti disorganizzati, come rituali ossessivi di pulizia alternati a periodi di inedia, accumulo seriale e cleptomania. Tali elementi sono stati confermati dalle strutture ospedaliere che l'hanno presa in carico, tra cui il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell'Ospedale Amedeo di Savoia, che ha diagnosticato una psicosi paranoide. La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ha evidenziato una disabilità cognitiva di grado moderato, associata a disturbo borderline di personalità su base organica secondo il DSM 5. Questo disturbo è caratterizzato da un grave deficit nella regolazione delle emozioni, che porta a manifestazioni di rabbia immotivata e intensa, rapide oscillazioni dell'umore, relazioni affettive caotiche, intensa paura dell'abbandono, e incapacità di controllare gli impulsi, talvolta con comportamenti auto mutilanti o suicidari. Il quadro si traduce, sul piano concreto, in una condotta gravemente disfunzionale, con compromissione significativa delle capacità psicosociali e della cura di sé: la GN mostra, ad esempio, difficoltà marcate nella gestione del denaro, non ha mai svolto attività lavorativa continuativa e presenta deficit non rimediabili a breve termine nell'ambito delle competenze relazionali ed emotive. Ha vissuto una promiscuità sessuale importante che l'ha condotta a tre interruzioni volontarie di gravidanza negli anni precedenti alla nascita di . In questo quadro si spiega perché la GN _1 CP_2 non abbia mai potuto fornire alcuna informazione sull'identità del padre di . La _1 regolazione delle emozioni risulta gravemente deficitaria, con rapide oscillazioni dell'umore, esplosioni di rabbia immotivata, relazioni affettive caotiche e impulsività pervasiva, elementi che si riflettono inevitabilmente anche nella relazione con il figlio, apparsa meccanica e profondamente inadeguata negli incontri protetti. La donna ha mantenuto un rapporto discontinuo con i curanti, mostrando diffidenza verso la terapia farmacologica e autosospendendola più volte. Ha rifiutato inizialmente l'inserimento in comunità mamma-bambino. Ha scarsa consapevolezza della malattia e delle proprie fragilità, in parte alimentata da un contesto familiare che tende a minimizzare la gravità della situazione. Tale negazione della realtà si manifesta in narrazioni soggettive e confabulazioni che distorcono i fatti, come il negare eventi significativi (come le plurime interruzioni di gravidanza) o attribuire le difficoltà esclusivamente a fattori esterni (ad esempio la mancanza di lavoro o l'allontanamento dal figlio). Sul piano clinico, la patologia si è manifestata già in età scolare ed è stata a lungo occultata dall'ambiente familiare. Il disturbo presenta un'evoluzione cronica, senza segni di remissione, e ha comportato frequenti ricoveri in strutture psichiatriche, anche successivamente alla nascita del figlio. Dopo il parto (30 settembre 2022), la GN è stata più volte ospedalizzata: all'Ospedale Amedeo di Savoia, presso la Casa di Cura Villa Patrizia e la Casa di Cura Villa Augusta, con dimissioni seguite da ulteriori episodi di 13 scompenso e nuovi ricoveri, l'ultimo dei quali, prima dell'inizio della causa in appello, nell'estate 2024. Le gravi disfunzioni cognitive, ma soprattutto comportamentali, della GN _1 unite alla scarsa consapevolezza della patologia e alla fragilità emotiva nonché agli intermittenti ricoveri in strutture psichiatriche, rendono oggettivamente impossibile per lei svolgere il ruolo materno in tempi compatibili con il sano sviluppo psicofisico del figlioletto di due anni e mezzo. L'unico percorso terapeutico ipotizzabile per la GN
sarebbe un trattamento psichiatrico residenziale intensivo, di lunga durata CP_2
(almeno uno o due anni – CTU, p. 60), senza tuttavia garanzia di esiti utili alla funzione genitoriale. Il contatto con la madre pone il minore a rischio psico-evolutivo. Spiega, a questo proposito, la CTU (p. 66): “appare evidente il rischio psico-evolutivo cui il minore _1 verrebbe esposto in costanza di relazione con la madre , a causa delle Controparte_2 caratteristiche di personalità e delle condotte inappropriate precedentemente descritte, rischio psico-evolutivo che non è verosimilmente superabile in tempi compatibili con un adeguato sviluppo psicoaffettivo del minore. In generale si può dire che il quadro presenta una netta prevalenza di condizioni di rischio e di amplificazione del rischio rispetto all'esercizio di una genitorialità sufficientemente consapevole e adeguata, e un'assenza quasi totale di fattori protettivi: il rischio di pregiudizio evolutivo per il minore è quindi elevato”.
L'obbiettiva (per quanto incolpevole) impossibilità della GN Controparte_2 di svolgere le funzioni genitoriali e di provvedere alle esigenze di stabilità, protezione, educazione e accudimento di un figlio di due anni e mezzo, in tempi compatibili con la sua sana evoluzione e crescita, e l'elevato rischio evolutivo per il minore se esposto alla relazione con la madre sono ampiamente comprovati dal costituto orale e documentale acquisito dal Tribunale e non sono revocabili in dubbio in questa sede, anche per ragioni processuali. Deve, infatti, evidenziarsi che la GN non ha interposto appello nei termini di legge avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale per i Minorenni, essendosi meramente costituita in questo grado ad adiuvandum, a sostegno della posizione dell'appellante EL, GN
[...]
zia del minore . Dal punto di vista processuale, pertanto, deve Parte_1 _1 ritenersi essersi formato il giudicato interno su tutti gli accertamenti riguardanti in modo diretto la GN Tali accertamenti, non risultando modificati da Controparte_2 eventi successivi, non possono essere oggetto di contestazione nella presente sede.
Nei limiti rigorosi di questa cornice va esaminato l'appello della zia materna. L'appello proposto dalla GN è infondato sia in relazione alla Parte_1 richiesta principale di revoca dello stato di adottabilità del minore sia rispetto _1 alle domande subordinate e istruttorie. L'appellante invoca il vincolo familiare in qualità di parente di quarto grado, ai sensi dell'art. 1, co. 3, L. 184/1983, che riconosce priorità alla collocazione del minore presso familiari idonei. Tuttavia, l'interesse del minore, che costituisce parametro primario e prevalente in ogni decisione relativa alla sua vita personale (art. 8 CEDU;
art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo), impone una valutazione concreta e non meramente formale della relazione familiare. Il vincolo biologico, pur significativo, non può prevalere in assenza di un legame educativo ed affettivo reale, attuale e consolidato tra il minore e il parente richiedente, da valutarsi in concreto in base alla capacità di 14 cura, alla disponibilità, alla continuità e alla qualità della relazione (mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 22/05/2025, pubbl. 17/06/2025, n. 16242: “i requisiti di effettività e stabilità del legame affettivo non possono essere intesi in senso meramente cronologico o quantitativo, ma devono essere interpretati alla luce della concreta qualità della relazione instaurata tra il minore e [il genitore sociale], nonché della percezione soggettiva che il minore ha sviluppato nei confronti di tale figura. La valutazione circa la sussistenza di un rapporto […] deve dunque fondarsi su elementi sostanziali di cura, dedizione e continuità affettiva, idonei a integrare quella specifica relazione di tipo familiare che la […] normativa e la giurisprudenza intendono tutelare”). Nel caso di specie, la zia non risulta aver mai svolto alcun ruolo attivo nella vita di
, essendosi i contatti zia-PO limitati a una manciata di sporadici e brevi _1 incontri in luogo neutro. Di contro, il minore ha sviluppato un saldo e positivo radicamento nella famiglia affidataria, con cui ha consolidato relazioni stabili e affettivamente rilevanti, secondo quanto emerge dalle relazioni sociali e dalla CTU.
La mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della GN
[...] ha determinato il definitivo accertamento dell'irreversibile stato di abbandono CP_2 morale e materiale di da parte della madre. La stessa appellante GN _1 [...]
zia del minore, ha, del resto, ammesso davanti alla Corte (verbale del 21 Parte_1 gennaio 2025) di ritenere che non sia ipotizzabile il recupero di capacità genitoriali della madre del minore (“ora e per sempre mia EL non è in grado di assumersi la responsabilità genitoriale”). In tale quadro, come detto, non è consentito alcun riesame o rivalutazione della condizione genitoriale della GN la cui idoneità Controparte_2
a svolgere il ruolo materno costituirebbe, nella specie, l'unico presupposto imprescindibile per escludere lo stato di adottabilità di , essendo il padre _1 rimasto ignoto e non essendovi altri riferimenti parentali consolidati per il minore. Non esiste, in particolare, alcuna prova dell'esistenza di un legame affettivo significativo e stabile tra l'appellante stessa e il minore. La CTU ha rilevato nel minore uno stile indifferenziato di attaccamento, privo di manifestazioni di preferenza o di particolare scambio affettuoso. Sebbene rispetto alla zia non vi siano state da parte di _1 reazioni negative marcate come quelle emerse negli incontri con la madre, non vi sono neppure state univoche manifestazioni di attaccamento, segno della non significatività del legame PO-zia.
La funzione vicariante della zia materna, odierna appellante, non è logicamente prospettabile nella specie. Una siffatta funzione può infatti operare, in virtù della sua natura necessariamente accessoria, solo laddove residui un minimo nucleo di funzionalità genitoriale, suscettibile di essere efficacemente supportato. Nel caso in esame, la CTU e la sentenza di primo grado, condivisibili per quanto si è detto e comunque ormai coperte da giudicato sul punto, hanno accertato l'assoluta inadeguatezza della madre e l'assenza di qualsiasi prospettiva di recupero.
Quanto alla possibilità di adozione aperta rispetto alla madre, essa non può trovare spazio in quanto, come accertato dalla CTU, la prosecuzione dei rapporti con la madre porrebbe a rischio il benessere psicofisico del piccolo , che ha _1 sistematicamente manifestato un grave disagio in occasione degli incontri con la genitrice, disagio cessato con l'interruzione delle frequentazioni. Rispetto alla zia materna, l'adozione aperta non è configurabile in assenza di un preesistente e rilevante 15 legame affettivo della zia con il minore. Il rischio evolutivo per il minore, come già evidenziato dalla CTU, è elevato e aggravato dal persistere di dinamiche familiari disfunzionali che la stessa zia, pur dichiarando di voler superare, non ha sinora dimostrato di saper concretamente elidere. Gli affidatari hanno d'altronde rilevato come , dopo la sentenza appellata, non _1 abbia mai menzionato la propria famiglia biologica né, tantomeno, manifestato il desiderio di rivederla.
L'affidamento del piccolo alla zia non è prospettabile perché _1 Parte_1 patentemente contrario all'interesse del minore. La figura della zia non si presenta idonea a superare lo stato di abbandono accertato, né a giustificare deroghe al regime ordinario dell'adozione piena, essendo il mantenimento dei legami con la famiglia d'origine fonte di ulteriore rischio e pregiudizio per il minore.
L'adozione piena costituisce, nella specie, misura legittima e conforme anche all'art. 8 CEDU, atteso che l'allontanamento dalla famiglia biologica risponde al preminente interesse del minore e che non risulta praticabile un efficace percorso di recupero genitoriale o familiare (vedasi, ex multis, Corte EDU, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2022, D.M. e N. c. Italia, causa n. 60083/19, secondo cui l'obbligo positivo dello Stato di adottare misure volte a facilitare il ricongiungimento familiare non appena ciò sia realmente possibile deve sempre essere bilanciato con il dovere di considerare l'interesse superiore del minore;
analogamente, Corte EDU, Sez. IV, sentenza 25 marzo 2025, N.S. c. Regno Unito, causa n. 38134/20, che sottolinea come esista un ampio consenso, anche nel diritto internazionale, a sostegno dell'idea che, in tutte le decisioni riguardanti la vita familiare dei minori, il loro interesse superiore è di fondamentale importanza. È nell'interesse superiore del minore garantire il suo sviluppo in un ambiente sicuro e protetto. È inoltre nell'interesse superiore del minore che i suoi legami con la famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente inadatta. Pertanto, qualora il mantenimento dei legami familiari possa nuocere alla salute e allo sviluppo del minore, un genitore non ha il diritto, ai sensi dell'articolo 8, di insistere affinché tali legami siano mantenuti). Va poi sottolineato che dall'art. 8 della CEDU non discende alcun «diritto di adottare» (Corte EDU, Grande Camera, sentenza DI e Campanelli c. Italia, causa n. 25358/12, 24 gennaio 2017). Lo stesso articolo 8 non consente, poi, di escludere l'adozione in virtù di un mero legame parentale privo di sostanza relazionale. Né può ritenersi percorribile la collocazione del minore presso l'appellante, atteso che ciò implicherebbe, da un lato, la necessità per il minore di costruire ex novo un rapporto affettivo con la zia e, dall'altro, la rottura del suo legame affettivo consolidato con gli affidatari, che la legge n. 173/2015, all'art. 4, co.
5-bis, qualifica come meritevole di tutela proprio in vista dell'adozione, anche in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. 184/1983.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, non sussistendo le condizioni per un affidamento alla zia né per un'adozione aperta né, tantomeno, per revocare la dichiarazione di adottabilità, che appare conforme ai principii, anche sovranazionali, sopra richiamati.
16 Le spese dei due gradi devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità al caso in esame del concetto tecnico di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita,
RIGETTA l'appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 273/2024 del 16.05.2024, depositata in data 04.06.2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il Persona_1
30.09.2022.
DICHIARA le spese dei due gradi integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio in data 10.06.2025.
Il Presidente Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente Est.
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Ester Moroni Consigliere Onorario Dott. Alberto Gallizio Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa promossa in grado di appello da:
nata a [...] il [...], zia materna del minore Parte_1 _1
, nato il [...] a [...], elettivamente domiciliata in Torino, via Rubiana
[...]
n. 2, presso l'Avv. Elena Sogno del Foro di Torino che la rappresenta e difende per delega in atti;
parte appellante
contro
: Avv. , nella duplice qualità di Difensore e Curatore speciale del minore CP_1
, nato il [...] a [...]; Persona_1
e Tutore provvisorio del Minore, in persona dell'Assessore al Welfare del Comune di Torino;
parti appellate
nonché nei confronti di:
madre del minore elettivamente domiciliata in Torino, Corso G. Controparte_2
Telesio n. 14/C, presso lo studio e la persona dell'Avv. Roberto Cavallari cha la rappresenta e difende per delega in atti;
parte intervenuta ad adiuvandum
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Tatangelo.
Oggetto: Appello ex art. 17, lg. 184/1983 avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 273/2024 del 16.05.2024, depositata in data 04.06.2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a Persona_1
Torino il 30.09.2022.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante (zia materna):
… Si richiama alle conclusioni già depositate, insistendo, in via principale, per l'affidamento del minore alla zia o, in subordine, per un'adozione aperta, al fine di permettere alla zia appellante di costruire un rapporto con il minore. Precisa di essere consapevole dell'assenza di un rapporto significativo tra la zia e il PO, ma ribadisce che ciò non è dovuto ad un comportamento colpevole della zia. Insiste quindi nelle domande e anche su quella istruttoria di integrazione della CTU (verbale 10/6/2025).
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 273/2024 del 16.05.2024, depositata in data 04.06.2024 e notificata alla ricorrente presso il domicilio eletto in data 14.06.2024,
In via preliminare
Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. 80000341/2023 presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, conclusosi con la sentenza n. 273/2024 oggetto del presente gravame, in quanto non accessibile telematicamente all'appellante;
Autorizzare, con urgenza, l'immediata riattivazione degli incontri in luogo neutro tra la zia materna, appellante, ed il minore, con conseguente Persona_1 conferma della presa in carico del minore da pa
In via istruttoria
Ordinare agli Educatori (presso Cooperativa che hanno Controparte_3 assistito agli incontri tra la zia materna e il minore di predisporre e presentare _1 una relazione aggiornata in ordine a tutti gli incontri tenutisi e di riferire dell'evoluzione (dalla data dell'ultima relazione – ottobre 2023) e dello stato del rapporto tra i predetti alla data della cessazione degli incontri occorsa in seguito alla pronuncia di primo grado;
Ordinare ai Servizi Sociali competenti di depositare analogo aggiornamento;
Integrare la CTU condotta nell'ambito del giudizio di primo grado sulla persona della RA al fine di valutare l'attuale condizione psicologica e Parte_1 idoneità della donna a prendersi cura del minore, alla luce del percorso svolto dalla predetta in seguito allo svolgimento della CTU e sino alla conclusione del giudizio di primo grado, aggiornandone dunque le conclusioni;
Nel merito:
Valutata l'assenza di uno stato di abbandono morale e materiale del minore nonché in forza di tutte le argomentazioni in atti, dichiarare che non ricorrono le condizioni giuridiche e di fatto per l'adozione del minore e Persona_1 conseguentemente revocare la dichiarazione di adottabilit _1
[...]
In subordine, dichiarare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, attesa la mancata assunzione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi Sociali e degli Educatori che avevano in carico il minore;
affidare alla RA in qualità di zia materna, per il tempo che Parte_1 sarà ritenuto necessario e nato a [...] il Persona_1 30.09.2022, in quanto in possesso di tutti i requisiti necessari a garantire al minore una crescita equilibrata e una vita dignitosa;
2 In subordine, qualora venga confermato lo stato di adottabilità del minore prevedere un'adozione “aperta” o “mite”, e per l'effetto disporre la Persona_1
in generale della frequentazione tra il minore e la zia materna, in via di fatto e sempre nella misura in cui non diventi pregiudizievole per il minore, demandando ai servizi territoriali di stabilire tempi e modalità degli incontri in funzione del percorso di crescita del minore, nel rispetto della riservatezza dei genitori adottivi, sotto il costante monitoraggio dello stato psicologico-evolutivo del bimbo e nel suo superiore interesse.
Per l'intervenuta ad adiuvandum (madre):
Richiama la sua comparsa di costituzione e chiede che venga accolto l'appello formulato dalla zia (verbale 10/6/2025).
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 273/2024 del 16.05.2024, depositata in data 04.06.2024 e notificata alla ricorrente presso il domicilio eletto in data 14.06.2024,
In via preliminare
Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. 80000341/2023 presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, conclusosi con la sentenza n. 273/2024 oggetto del presente gravame, in quanto non accessibile telematicamente all'appellante;
Autorizzare, con urgenza, l'immediata riattivazione degli incontri in luogo neutro tra la zia materna, appellante, ed il minore, con conseguente Persona_1 conferma della presa in carico da parte dei SS c
In via istruttoria
Ordinare agli Educatori (presso Cooperativa che hanno Controparte_3 assistito agli incontri tra la zia materna e il minore di predisporre e presentare _1 una relazione aggiornata in ordine a tutti gli incon e di riferire dell'evoluzione (dalla data dell'ultima relazione – ottobre 2023) e dello stato del rapporto tra i predetti alla data della cessazione degli incontri occorsa in seguito alla pronuncia di primo grado;
Ordinare ai Servizi Sociali competenti di depositare analogo aggiornamento;
Integrare la CTU condotta nell'ambito del giudizio di primo grado sulla persona della RA al fine di valutare l'attuale condizione psicologica e Parte_1 idoneità della i cura del minore, alla luce del percorso svolto dalla predetta in seguito allo svolgimento della CTU e sino alla conclusione del giudizio di primo grado, aggiornandone dunque le conclusioni;
Nel merito:
Valutata l'assenza di uno stato di abbandono morale e materiale del minore nonché in forza di tutte le argomentazioni in atti, dichiarare che non ricorrono le condizioni giuridiche e di fatto per l'adozione del minore e Persona_1 conseguentemente revocare la dichiarazione di adottabilità del minore _1
[...]
In subordine, dichiarare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, attesa la mancata assunzione di relazioni aggiornate da parte dei Servizi Sociali e degli Educatori che avevano in carico il minore;
affidare alla RA in qualità di zia materna, per il tempo che Parte_1 sarà ritenuto necessario e idoneo, il minore nato a [...] il Persona_1
3 30.09.2022 in quanto in possesso di tutti i requisiti necessari a garantire al minore una crescita equilibrata e una vita dignitosa;
In subordine, qualora venga confermato lo stato di adottabilità del minore prevedere un'adozione “aperta” o “mite”, e per l'effetto disporre la Persona_1
in generale della frequentazione tra il minore e la zia materna, in via di fatto e sempre nella misura in cui non diventi pregiudizievole per il minore, demandando ai servizi territoriali di stabilire tempi e modalità degli incontri in funzione del percorso di crescita del minore, nel rispetto della riservatezza dei genitori adottivi, sotto il costante monitoraggio dello stato psicologico-evolutivo del bimbo e nel suo superiore interesse.
Per l'appellata Curatrice speciale del minore:
La Curatrice rappresenta preliminarmente che si è formato un giudicato interno Pt_2 in ordine allo stato di adottabilità del minore, dal momento che la mamma non ha appellato la sentenza in ordine all'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale del minore. Conseguentemente, la Curatrice ritiene che sia venuta meno anche la possibilità per la zia di esercitare capacità genitoriali vicarianti rispetto al minore
. Né tantomeno ritiene possibile procedere ad un affidamento del minore sine _1 die alla zia appellante. La Curatrice chiede, quindi, il rigetto sia della domanda principale, sia di quella subordinata formulata dalla zia, tenuto conto dell'assenza di un legame significativo tra la zia e il minore, il quale ha costruito un legame significativo unicamente con gli attuali affidatari. Si oppone inoltre alla domanda di integrazione di CTU (verbale 10/6/2025).
Per l'appellato Tutore:
Il Tutore richiama la memoria di costituzione e si associa alle richieste della Curatrice speciale: si oppone quindi sia all'affidamento del minore alla zia, sia al mantenimento dei rapporti tra il minore e la zia (verbale 10/6/2025).
Il Sost. si associa alle conclusioni della Curatrice speciale. Ritiene non vi siano CP_4 dubbi in ordine alla irrecuperabilità delle capacità genitoriali della mamma e comunque visto il passaggio in giudicato dell'accertamento dello stato di adottabilità di . _1
Neppure sussiste la possibilità per la zia di esercitare capacità genitoriali vicarianti. Il PG si oppone quindi sia alla domanda principale sia a quella subordinata e chiede la conferma della sentenza di primo grado (verbale 10/6/2025).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ottobre 2022 l'ASL di Torino segnalava la situazione del minore _1
(n. il 30.09.2022) riferendo che la madre del minore era in carico presso il
[...]
Centro di Salute Mentale dal 24.02.2017 per “psicosi paranoide in deficit neuro-cognitivo 4 lieve”, nonché per “promiscuità sessuale importante” che aveva portato la stessa a “tre IVG al limite dei termini previsti, negli anni precedenti”. La donna, inoltre, non appariva disponibile ad accettare un eventuale inserimento in struttura con il bambino, minimizzava eventuali difficoltà nella gestione del figlio, ritenendo di essere in grado di gestirlo a casa, e non forniva informazioni in merito al padre del minore. Il bambino veniva, pertanto, riconosciuto dalla madre in data 04.10.2022.
Con ricorso ex artt. 330 e 336 ult. comma c.c. del 06.10.2022 il PM chiedeva l'apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione al fine di disporre un'indagine approfondita del contesto socio-familiare del minore, nonché la valutazione delle competenze della madre tenuto conto della diagnosi psichiatrica, della poca consapevolezza della donna rispetto alla propria patologia, del rapporto discontinuo Cont tenuto dalla stessa con il , nonché dell'assenza di una rete familiare che la potesse assistere nella maternità; inoltre, la GN non aveva saputo dare _1 indicazioni circa l'identità del padre del minore.
Il Tribunale minorile in data in data 06.10.2022 (VG 2062/2022), provvisoriamente provvedendo in via immediatamente esecutiva, disponeva che, alle dimissioni dall'ospedale, il minore fosse inserito in idonea famiglia affidataria con maturata esperienza e senza finalità adottive;
incaricava i SS e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva e il CSM di procedere, coordinandosi tra loro, all'approfondita valutazione della situazione personale e familiare della madre, della sua personalità e delle sue capacità genitoriali, formulando all'esito un motivato progetto in ordine ai sostegni concretamente realizzabili nel caso di specie;
autorizzava, altresì, incontri tra il minore e la madre, in luogo neutro e alla presenza di personale educativo;
prescriveva, inoltre, alla madre di collaborare con i Servizi;
delegava il Giudice onorario, dott.ssa Mirella Turello, per la prosecuzione dell'istruttoria; nominava curatore speciale del minore l'Avv. riservava, CP_1 infine, l'emissione di provvedimenti a tutela del minore all'esito dell'istruttoria. Nel provvedimento di evidenziava:
- il minore era nato il [...] ed era ancora ricoverato in ospedale.
- la madre appariva psichicamente molto fragile;
in particolare, negli ultimi anni, la donna aveva iniziato a sviluppare “ideazione paranoide a sfondo persecutorio e… insorgenza di rituali di pulizia ed orine alternati a periodi di inedia assoluta… associata a… accumulo di oggetti, con comportamenti disorganizzati e caratterizzati dall'accumulo seriale e la cleptomania”. Il SS aveva, inoltre, evidenziato che la stessa aveva una scarsa cura di sé e presentava un “atteggiamento fatuo, senza sintomi dispercettivi franchi, ma con scarsa capacità dell'attenzione… deficit della memoria di fissazione e di astrazione e pianificazione, con quasi totale assenza della capacità di gestione del denaro” (cfr. relazione D.S.M. del 05.10.2022).
- La GN anche durante la gravidanza, aveva alternato Controparte_2 momenti di maggiorare aderenza alle proposte dei Servizi ad altri in cui aveva saltato le visite e non era stata in grado di ricordare il partner con cui aveva concepito . _1
- La GN aveva rifiutato la proposta di inserimento in comunità _1 mamma-ba endo di essere in grado di gestire da sola il minore a casa, così confermando la totale assenza di consapevolezza circa le sue fragilità ed i bisogni del bambino.
- Gli operatori che seguivano la GN avevano, pertanto, Controparte_2 manifestato una seria preoccupazione rispetto alla capacità della stessa di prendersi cura del figlio.
5 In data 28.10.2022 il minore veniva inserito in famiglia affidataria, mentre la GN
una volta dimessa dal Reparto di Salute Mentale dell'Ospedale Controparte_2
Amedeo di Savona, veniva ospitata presso la Casa di Cura Villa Patrizia sita a Piossasco (TO). In data 14.12.2022 la GN veniva dimessa dalla Casa di Cura e veniva _1 sentita dal Giudice onorario. Riferiva, in particolare, di aver collaborato sia rispetto alle terapie sia rispetto ai rapporti con gli altri ospiti, con gli operatori e con gli psicologi;
di aver imparato molto da questa esperienza per poter riaccogliere il figlio in casa;
di ritenersi in grado di gestire il figlio e di avere tutto il sostegno dei suoi genitori e della EL;
di non essere più andata al CSM perché i farmaci che le erano stati prescritti erano incompatibili con la gravidanza.
Seguiva la presa in carico della GN dal CSM, nonché l'avvio degli incontri _1 in luogo neutro tra la madre ed il bambino con cadenza settimanale. In occasione dei colloqui con gli operatori, la donna rappresentava di aver cercato intenzionalmente la gravidanza di e che quest'ultimo era nato da una relazione _1 con un uomo italiano, il quale aveva scelto di non far parte della vita del figlio perché “si è fatto due calcoli” e avrebbe avuto poco tempo a disposizione per dedicarsi al minore. Precisava, altresì, la donna di avere ancora contatti con l'uomo via sms e di avergli mandato delle foto del bambino. Riferiva, ancora, che la casa in cui viveva unitamente ai suoi genitori fosse pronta per accogliere e che la decisione di affidare il figlio a _1 terzi fosse stata esagerata. Riportava, invero, che avrebbe voluto essere inserita in una Comunità unitamente al figlio, così da avere prove tangibili delle sue capacità genitoriale. Rispetto agli importanti ritardi posti in essere dalla stessa durante gli incontri mostrava un atteggiamento acritico e superficiale. Circa l'importanza di cercare un aggancio visivo con il figlio, la stessa affermava “cosa gli dico se non mi risponde” e sosteneva fosse inutile mostrare un giochino al bambino in quanto quest'ultimo non sarebbe stato in grado di afferrarlo. In occasione di una visita domiciliare la GN EL della madre Parte_1 del minore, aveva, altresì, avanzato l'iniziativa di candidarsi come possibile affidataria per il PO;
tuttavia, la GN non aveva accolto positivamente tale Controparte_2 proposta della EL proferendo frasi quali “allora prendilo tu”, “io un figlio lo voglio, ne prendo uno in affido” , non apparendo assolutamente consapevole delle proprie criticità e della possibilità di avere comunque il figlio in famiglia piuttosto che presso terzi.
A far data dal 22.02.2023 il servizio sociale riduceva la frequenza degli incontri in luogo neutro tra la GN ed il figlio, prevedendo una cadenza Controparte_2 quindicinale, tenuto conto del malessere manifestato dal minore ( piangeva _1 quasi ininterrottamente per tutta la durata degli incontri), nonché della scarsa consapevolezza della madre e del suo nucleo di origine rispetto alla sua patologia ed alle reali difficoltà della stessa (cfr. relazione sociale del 01.03.2023).
In data 19.04.2023 la GN zia materna del minore, chiedeva Parte_1
l'affidamento a sé di , in quanto in possesso di tutti i requisiti necessari a _1 garantire al minore una crescita equilibrata e una vita dignitosa.
6 Il 22.05.2023 il PM presso il Tribunale per i Minorenni chiedeva l'apertura della procedura di adottabilità del minore, alla luce della relazione trasmessa dal Servizio Sociale in data 06.03.2023, nonché della memoria depositata dal Curatore speciale nell'interesse del minore;
invero, l'inserimento del minore nella famiglia affidataria era stato positivo ed il deficit di cura della madre non appariva superabile in tempi congrui rispetto alle esigenze di un equilibrato sviluppo psicofisico del minore. Su ricorso del P.M., il Tribunale minorile, con provvedimento del 25.05.2023, disponeva quindi l'apertura del procedimento di adottabilità (proc. n. 341/2023) e la chiusura della procedura di volontaria giurisdizione (proc. n. 2062/2022); sospendeva la responsabilità genitoriale della madre del minore;
nominava Tutore provvisorio del minore l'Assessore alle Sociali del Comune di Torino;
confermava l'inserimento del minore nella CP_6 famiglia affidataria individuata dai servizi;
incaricava i Servizi Sociali e di N.P.I./psicologia dell'età evolutiva e il CSM di proseguire con gli interventi di monitoraggio e sostegno in favore del minore e degli affidatari, nonché di sostegno e delle capacità genitoriali della madre, inviando relazioni di aggiornamento a cadenza trimestrale;
autorizzava incontri in luogo neutro tra , la madre, la zia e i nonni _1 materni, che avrebbero potuto svolgersi, in tutto o in parte, anche in coda agli incontri con la madre, in modo da non affaticare troppo il bambino e consentire, al contempo, un'osservazione diretta delle dinamiche familiari tra tutti gli adulti di riferimento;
prescriveva alla madre di collaborare con i servizi;
disponeva consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito: “dica il c.t.u., esaminati gli atti del procedimento, acquisita ogni utile documentazione (della quale si ordina sin d'ora l'esibizione) esistente presso presidi sanitari e/o pubblici uffici ed effettuato ogni opportuno accertamento diagnostico, quali siano: la struttura di personalità e le competenze genitoriali della madre del minore le condizioni psico-fisiche ed evolutive del minore anche Persona_1 con riferimento alla qualità della relazione instaurata con il genitore;
specifichi, inoltre, il ctu se la GN è capace di svolgere in modo sufficientemente Controparte_2 adeguato la funzione genitoriale nei confronti del figlio, eventualmente indicando i necessari interventi di sostegno che dovrebbero essere attivati e, in caso di accertamento allo stato negativo circa la funzione genitoriale, i tempi eventualmente prevedibili per conseguire il recupero della predetta funzione, evidenziando se tali tempi appaiono compatibili con i bisogni psico-evolutivi del bambino;
specifichi se la zia materna, GN
è in grado di vicariare la madre – eventualmente anche nel lungo periodo Parte_1
– nell'esercizio della funzione genitoriale nei confronti del piccolo , tenuto conto _1 anche della qualità della sua relazione con la madre del bambino” e nominando CTU la dott.ssa (psicologa) e la dott.ssa (psichiatra); nominava Persona_2 Persona_3 curatrice speciale del minore l'Avv. . CP_1
La GN si costituiva in giudizio nel procedimento di adottabilità Controparte_2
e, richiamate integralmente le difese già svolte nel procedimento VG 2062/2022, si opponeva alla dichiarazione di adottabilità del figlio chiedendo di dichiarare e accertare la propria piena capacità genitoriale. Precisava, in particolare, di voler recuperare il rapporto con il bambino stante la propria disponibilità, fin dalla nascita del figlio, ad essere inserita in comunità unitamente al minore.
All'udienza del 20.10.2023 l'Avv. Cavallari, difensore della madre del minore, segnalava che la GN era stata ricoverata presso la Casa di Cura Villa Controparte_2
Augusta di Bruino in data 17.10.2023 e che, pertanto, era impossibilitata a partecipare 7 all'udienza. Compariva, altresì, la zia del minore, GN la quale Parte_1 riferiva di avere un rapporto conflittuale con la EL;
di sapere che quest'ultima aveva già una diagnosi di patologia psichiatrica alla nascita di;
di ritenere la EL _1 in grado di occuparsi del minore con il supporto della famiglia;
di essere in grado di occuparsi di come affidataria e di gestire la relazione con la EL;
di essere _1 consapevole che per il minore sarebbe stato meglio avere una nuova famiglia, ma che anche la sua famiglia d'origine sarebbe stata in grado di crescerlo. Comparivano, successivamente, i nonni materni, i quali affermavano di avere un ottimo rapporto con la figlia e di ritenerla una buona mamma;
in particolare, la madre della GN CP_2
precisava di non vedere la figlia depressa e che quest'ultima era stata ricoverata
[...] solo perché obbligata.
All'udienza del 29.11.2023 comparivano davanti al Tribunale gli affidatari del minore, i quali riferivano di aver avuto in affidamento altri bambini e di essere pronti ad accompagnare verso al famiglia che verrà scelta per lui;
di aver ricoverato tre _1 volte per “eczema erpetico da stress” e stati febbrili e che tali episodi erano _1 presumibilmente dovuti allo stress somatizzato dal minore in concomitanza agli incontri con i familiari;
di aver interrotto gli incontri con i familiari durante le vacanze estive, periodo nel quale il minore era stato bene e non aveva avuto manifestazioni di alcun genere.
All'udienza del 09.02.2024 veniva sentita la GN uscita Controparte_2 dall'ultimo ricovero in casa di cura, la quale riferiva di essere in grado di occuparsi del figlio;
di essersi attivata per la ricerca di un lavoro;
di non aver mai avuto delle interruzioni di gravidanza;
di assumere una terapia farmacologica solamente per rimanere più calma;
di avere il sostegno dei genitori e della EL per potersi occupare del minore;
di ritenere la EL adeguata quale possibile affidataria per . _1
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale per i Minorenni accertava lo stato di abbandono del minore e ne dichiarava l'adottabilità; disponeva, Persona_1 altresì, che il minore fosse inserito, secondo la gradualità ritenuta più opportuna, previo accordo tra il Tutore e l'Ufficio Adozioni in sede, in una famiglia in possesso dei requisiti per la sua futura adozione;
disponeva, inoltre, l'interruzione dei rapporti tra il minore e la madre e gli altri parenti;
incaricava i competenti servizi Sociale e di N.P.I./psicologia dell'età evolutiva di attivare tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e sostegno in favore del minore e della coppia individuata per la sua futura adozione, per il tempo ritenuto necessario.
Il Tribunale confermava un quadro di grave fragilità della madre, incompatibile con l'esercizio del suo ruolo genitoriale ed insuscettibile di evolvere in tempi compatibili con i bisogni psico-evolutivi del bambino. La CTU, invero, sotto il profilo personologico aveva evidenziato come la donna presentasse una “inibizione cognitiva di tipo Medio in comorbilità con un Disturbo di Personalità di tipo borderline su base organica”. Durante i colloqui peritali si era colta nella GN un'insufficiente capacità del mantenimento dell'attenzione e _1 della concentrazione;
inoltre, la stessa non era stata in grado di descrivere il suo vissuto emotivo, rilevandosi una “tendenza alla narrazione soggettiva che evidenziava una confabulazione che nega i dati di realtà”. La consulenza tecnica, pertanto, aveva 8 rappresentato un quadro di rischio per il minore correlato all'esercizio della genitorialità da parte della GN la quale era risultata Controparte_2 pressoché totalmente carente di capacità protettiva, con conseguente elevato rischio di pregiudizio psico-evolutivo per il minore (cfr. CTU pagg. 66 e 70). Gli incontri tra la GN ed il figlio (proseguiti fino al novembre 2023 e poi _1 interrotti a causa del ricovero della donna) avevano, altresì, reso più evidenti le inadeguatezze materne. Invero, dalle relazioni sociali era emerso che “la GN fatica a sintonizzarsi con i reali bisogni di e nel cogliere le indicazioni _1 _1
e gli stimoli che le vengono offerti dalle educatrici presenti. , ora più cresciuto, si _1 sperimenta con maggiore autonomia nell'ambiente circostante (gattona o si arrampica) e la GN non offre la giusta vicinanza, neanche in termini di sicurezza. L'affidataria riferisce di osservare nel bambino uno stato di agitazione ed irrequietezza dopo gli incontri che talvolta sfocia nel pianto ed una maggiore richiesta della presenza dell'adulto nelle ore e nei giorni successivi all'incontro” (cfr. relazione sociale del 18.10.2023). Gli incontri tra la GN ed il minore non erano ripresi neanche dopo le dimissioni Controparte_2 della donna dalla casa di cura, considerati gli effetti di tali incontri sul benessere psico- fisico del minore. Il Giudice di prime cure riportava, a tal riguardo, la descrizione fornita dagli affidatari di circa le manifestazioni somatiche di quest'ultimo in _1 corrispondenza degli incontri: “ è un po' delicato di salute, nel senso che _1 somatizza molto lo stress. Ha avuto una dermatite atopica da stress, diagnosticata da un dermatologo. Il medico era stupito perché di solito è una patologia che si manifesta negli adolescenti. Ci è stata prescritta una cura con delle creme. È migliorata, ma continua a presentarsi nei momenti di maggiore fatica. ADR: devo dire che queste manifestazioni cutanee si manifestano proprio in corrispondenza degli incontri con i familiari. Lui li incontra ogni 15 giorni, a parte le volte che appunto ha queste manifestazioni e sta male. Ad esempio, tre settimane fa ha avuto l'incontro con la famiglia il mercoledì, dal venerdì ha iniziato a non dormire, dalla domenica gli è salita la febbre;
abbiamo pensato che fosse per via del vaccino che aveva fatto il giovedì precedente. Lunedì aveva 40 di febbre, abbiamo contattato il pediatra che ci ha visto sia il martedì che il mercoledì, ma la diagnosi non ci convinceva, allora il giovedì siamo andati in pronto soccorso e ci hanno ricoverato, la diagnosi è stata eczema erpetico da stress. I sanitari lo hanno fotografato perché non avevano mai visto una manifestazione così intensa su un bimbo così piccolo. ADR: Ci hanno dimesso lunedì. Ha fatto una cura antivirale, antistaminica. Questo è il terzo ricovero per per manifestazioni cutanee e febbrili che non rientrano. Tutte le _1 volte vengono ipotizzate infezioni che poi gli esami non evidenziano, per cui la diagnosi è sempre di tipo psico-somatica, da stress […] tutte le volte in cui lo portiamo all'incontro piange nel momento in cui lo lasciamo all'educatrice. Quando rientra ci sgrida. ADR: quest'estate gli incontri si sono interrotti per 3 settimane a luglio e di nuovo per due settimane ad agosto, in coincidenza con le nostre vacanze. In quel periodo è _1 stato bene, non ha avuto manifestazioni di nessun genere, devo dire che lui è amante del mare, è stato molto bene” (cfr. verbale di audizione degli affidatari del 29.11.2023). Precisava, inoltre, il Tribunale come i nonni materni presentassero importanti limiti nel riconoscere e comprendere le fragilità della figlia, come confermato nelle stesse conclusioni della CTU: “La GN è vissuta in una famiglia, che ha Parte_3 scarsamente "compreso" la sua patologia, la pone nell'ambito della normalità (ad es. l'assenza del lavoro nella sua prospettiva di adeguatezza passata). La disabilità cognitiva è endogena ed è stata visibile con l'inserimento scolastico, ma poi è stata coperta tenendola a casa. La famiglia ancora oggi "vede" la figlia come adeguata e matura, disconoscendo 9 non solo la patologia neuropsichiatrica rispetto al deficit cognitivo, ma anche rispetto al grave discontrollo degli impulsi, alla instabilità emotiva, ai ricoveri ospedalieri ed alle indicazioni di tipo farmacologico. Vi è una negazione delle gravi compromissioni neuro cognitive ed una lettura bonificante della inadeguatezza della figlia, "immaginando" un soggetto non reale. L'intera organizzazione della famiglia ricorda una organizzazione familiare "come se" ossia ambivalente, impulsiva, incostante, magica, persecutoria. Questa modalità ha cronicizzato i tratti di carattere di , favoriti da una gracilità psichica CP_2 importante”. Invero, i nonni materni avevano ricondotto il “disagio” della figlia unicamente alla perdita del lavoro, così mostrando una scarsa aderenza alla realtà, con anche atteggiamenti a tratti aggressivi e persecutori. Inoltre, durante gli incontri in luogo neutro tra nonni e PO era emersa una relazione priva di affettività, nonché l'incapacità degli stessi di sintonizzarsi con i bisogni del bambino. La relazione educativa dell'11.01.2023 evidenziava: “la nonna ha agito con il bambino secondo il suo pensiero, motivando che lei negli anni ha guardato molti bambini e sa come si fa. Difficile è stato contenere la GN che ha voluto tenerlo in braccio a tutti i costi, non ha rispettato i tempi F di bere o gli ha Controparte_7Controparte_7 offerto cibi non adatti (lecca-lecca). Ha rimandato al bambino la sua bruttezza nel piangere, non riconoscendo quindi la difficoltà. Ha commentato ogni volta l'aspetto fisico (colore della pelle), cercando conferma nel marito o nell'educatrice, confrontando la pelle del piccolo con quella della madre. Ha anche fatto riferimento alla figura di un padre cantando una canzoncina, cambiando le parole e sostituendole con una frase in cui si affermava che il padre loro non lo volevano. La GN più volte ha sostenuto di non conoscere ancora il perché dell'allontanamento. Il nonno ha sempre salutato il bambino andandogli vicino con modalità calme e rispettose, rimanendo per lo più seduto poco distante, in osservazione del piccolo e commentando insieme alla moglie. In diverse occasioni ha cercato di arginare l'irruenza della nonna, suggerendole di lasciare lo spazio. Anche lui ha notato il colore della pelle del bambino senza commentare e apparentemente come dato oggettivo”. Rispetto alla figura della zia materna, il Tribunale concludeva ritenendo che la stessa non fosse in possesso di capacità genitoriali vicarianti sufficienti ad accompagnare la sana crescita del minore;
in particolare, nella CTU si evidenziava come la richiesta di affido della donna “…appare in un registro di dipendenza dalle indicazioni familiari, ossia implicitamente di ridare a il figlio, e di farlo rientrare nel contesto di appartenenza” CP_2
e venivano, altresì, rilevati nella stessa aspetti di tipo narcisistico. Appariva, così, anche da parte della zia la scarsa consapevolezza circa la condizione della EL e, pertanto, il Tribunale condivideva le conclusioni sul punto formulate dalla CTU: “la tendenza alla compiacenza, alla passività relazionale e alla minimizzazione delle problematiche della EL, una scarsa capacità critica, l'impossibilità di separarsi fisicamente e psichicamente dal proprio nucleo familiare, rendono anche per la GN insufficienti le Parte_1 funzioni genitoriali vicarianti. Nello specifico è compromessa la funzione genitoriale di tipo protettivo, in quanto la presenza dei genitori, per quanto ipotizzabile da un punto di vista concreto, non è supportata da un'equivalente presenza psicologica. Di conseguenza le funzioni genitoriali affettiva e regolativa ne risulterebbero alterate poiché è scarsa nel genitore le capacità di sintonizzarsi in maniera profonda con la sfera emotiva e le esigenze dell'altro e questo non permetterebbe la comprensione delle necessità e degli stati d'animo del bambino. Altresì la funzione genitoriale di tipo normativo risulterebbe poco praticabile poiché essa per prima, facendo fatica a gestire la frustrazione che la relazione con un minore comporta necessariamente soprattutto legata alla stabilità del Sé, faticherebbe a porre confini, regole e limiti che permettano al bambino e poi all'adolescente di fare 10 esperienza e di creare le premesse per un legame solido e in seguito per l'acquisizione dell'autonomia. Non emergono fattori protettivi che possano compensare almeno in parte i fattori di rischio esposti sopra: in particolare la totale egosintonia della RA rispetto alla sua condotta passata e la marcata incapacità a rivolgere uno sguardo critico e consapevole riguardo le aree di fragilità comportamentale ed affettiva della EL sono aspetti gravemente disfunzionali e, ad oggi, ciò non appare compatibile con l'esercizio di una adeguata funzione genitoriale vicariante rispetto al PO”. Il Tribunale, alla luce di tali considerazioni, affermava, pertanto, che il minore versava in stato di abbandono morale e materiale. Riconosceva, inoltre, l'impossibilità di una futura evoluzione e maturazione sotto il profilo genitoriale tanto da parte della madre quanto da parte della zia materna. Richiamava e condivideva, infine, le conclusioni formulate dai periti d'ufficio: “…appare evidente il rischio psicoevolutivo cui il minore verrebbe esposto in costanza di relazione con la madre e con la zia materna a causa delle caratteristiche di personalità e delle condotte inappropriate precedentemente descritte, rischio psicoevolutivo che ad oggi non risulta compatibile con un affido del minore né alla madre né alla zia. Ad oggi il legame con i familiari diventa di ostacolo per il minore pregiudicando la possibilità di affidarsi serenamente ad una famiglia affidataria a rischio giuridico, che diventa necessaria condizione vista la fragilità di crescita osservata al momento” (cfr. pag. 68 CTU).
***
La zia del minore, GN , proponeva appello e chiedeva, tra l'altro, Parte_1 autorizzarsi l'immediata riattivazione degli incontri in luogo neutro tra lei e il PO e, nel merito, dichiararsi insussistenti le condizioni per l'adozione Persona_1 di e conseguentemente revocarne la dichiarazione di adottabilità; in _1 subordine, prevedersi un'adozione “aperta” o “mite”.
Si costituiva in appello anche la madre del minore, GN , a Controparte_2 supporto dell'appello proposto dalla propria EL. La GN (madre) _1 rilevava di aver sempre dichiarato la propria disponibilità all'inserimento in comunità unitamente al minore per il tempo di monitoraggio ritenuto idoneo, in quanto intenzionata a recuperare il rapporto con il figlio. Evidenziava, poi, la falsità in merito a quanto affermato nella relazione dei Servizi Sociali del 05.10.2022 circa le condotte di promiscuità sessuale che l'avrebbero portata a tre interruzioni volontarie di gravidanza, nonché la circostanza che non fosse cosciente del suo stato di gravidanza fino alla ventesima settimana. Rispetto al nome del padre del minore, la GN _1 precisava di non aver voluto indicare detta persona, ma non di non ricordarne il nome. Riportava, ancora, di vivere stabilmente con la propria famiglia di origine e di lavorare come baby-sitter. Contestava, infine, il contenuto della CTU, allegando una relazione medico-psichiatrica del 27.02.2024 dalla quale risultava la propria condizione psichica compensata.
Il Curatore speciale del minore, il Tutore e il Procuratore Generale chiedevano l'integrale conferma della sentenza impugnata.
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11 La Corte d'Appello, a scioglimento della riserva disposta all'esito dell'udienza del 21.01.2025, rigettava l'istanza di ripristino degli incontri fra l'appellante e il minore, nonché le istanze istruttorie dell'appellante, disponeva la convocazione degli affidatari del minore all'udienza del 10.06.2025 e richiedeva relazione di aggiornamento ai _1 servizi sociali.
Nella relazione di aggiornamento redatta dai servizi sociali il 30/5/2025 si legge: “A far data dall'emissione della Sentenza del Tribunale per i Minorenni del 16/05/2024 che nel Procedimento Reg. Cont. N° 341/2024 disponeva l'adottabilità del minore , la _1 scrivente ha avuto un unico contatto con la madre del minore Sig.ra e Controparte_2 poi recentemente vi è stato un nuovo contatto per sincerarsi che il figlio stesse bene e per chiedere aiuto nella domanda di aggravamento della sua invalidità.
vive tutt'oggi presso la medesima famiglia affidataria che lo aveva accolto alle _1 dimissioni dall'ospedale alla nascita. Frequenta l'Asilo Nido con regolarità ed ha una crescita regolare. Gode di buona salute e si sono ridotte nel tempo le ricadute influenzali stagionali. La coppia affidataria lo descrive come un bambino curioso e molto vivace, amante del cibo e abitudinario. È cresciuto molto nell'ultimo tempo e ha sviluppato l'eloquio. è _1 molto legato alle figure affidatarie e alla loro famiglia allargata che riconosce come riferimenti. Nel corso della sua permanenza presso la famiglia affidataria ha _1 fatto numerose esperienze sia al mare che in montagna ed apprezza stare all'aria aperta.
viene inoltre descritto come un bambino che talvolta fatica ad affrontare i _1 cambiamenti, vissuti con qualche preoccupazione manifestata attraverso il pianto o con maggiori richieste di attenzione da parte degli adulti di riferimento. Negli scorsi mesi gli affidatari lo hanno accompagnato ad un percorso di Psicomotricità per aiutarlo a modularsi nella relazione con i pari traendone grandi benefici. Il Servizio di NPI confermerebbe i suoi parametri di crescita in norma con l'età. Il Servizio scrivente ritiene che necessiti di un contesto familiare e di vita stabile, _1 privo di interferenze da parte della famiglia di origine che non è stata in nessun modo capace di riconoscere le proprie gravi difficoltà.
, anche in virtù della sua fatica ad adattarsi a nuovi contesti, è bisognoso di un _1 contesto capace di offrirgli sicurezza per una crescita sana ed uno sviluppo sereno”.
Il 10 giugno 2025 la Corte sentiva gli affidatari di , i quali riferivano che, nel _1 primo anno di vita, il bambino aveva subìto vari ricoveri ospedalieri per stati febbrili acuti e che, dopo le visite con la madre, era solito manifestare agitazione e turbamento, al punto che gli incontri erano stati progressivamente diradati e infine sospesi nel gennaio 2024. Dopo la sentenza di adottabilità, anche i contatti con la zia e i nonni materni erano cessati. Gli affidatari, entrambi lavoratori con orari compatibili con le esigenze del bambino, descrivevano una quotidianità stabile e serena con il minore, che aveva anche recuperato una buona salute e non aveva mai chiesto della propria famiglia biologica.
Alla stessa udienza, le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe. La Corte riservava la decisione. 12
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La sentenza impugnata ha escluso, con motivazione ampia e scevra da vizi logici, che la GN possa sviluppare, in tempi compatibili con le Controparte_2 esigenze evolutive del figlio, capacità genitoriali adeguate. Dall'istruttoria è emerso un quadro clinico complesso e compromesso, caratterizzato da un deficit neuro-cognitivo, un disturbo di personalità con persistenti manifestazioni psicotiche e gravi difficoltà nella gestione emotiva e delle attività della vita quotidiana. Dal 2020 il quadro della GN si è aggravato con ideazione paranoide a sfondo persecutorio, Controparte_2 comportamenti disorganizzati, come rituali ossessivi di pulizia alternati a periodi di inedia, accumulo seriale e cleptomania. Tali elementi sono stati confermati dalle strutture ospedaliere che l'hanno presa in carico, tra cui il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) dell'Ospedale Amedeo di Savoia, che ha diagnosticato una psicosi paranoide. La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) ha evidenziato una disabilità cognitiva di grado moderato, associata a disturbo borderline di personalità su base organica secondo il DSM 5. Questo disturbo è caratterizzato da un grave deficit nella regolazione delle emozioni, che porta a manifestazioni di rabbia immotivata e intensa, rapide oscillazioni dell'umore, relazioni affettive caotiche, intensa paura dell'abbandono, e incapacità di controllare gli impulsi, talvolta con comportamenti auto mutilanti o suicidari. Il quadro si traduce, sul piano concreto, in una condotta gravemente disfunzionale, con compromissione significativa delle capacità psicosociali e della cura di sé: la GN mostra, ad esempio, difficoltà marcate nella gestione del denaro, non ha mai svolto attività lavorativa continuativa e presenta deficit non rimediabili a breve termine nell'ambito delle competenze relazionali ed emotive. Ha vissuto una promiscuità sessuale importante che l'ha condotta a tre interruzioni volontarie di gravidanza negli anni precedenti alla nascita di . In questo quadro si spiega perché la GN _1 CP_2 non abbia mai potuto fornire alcuna informazione sull'identità del padre di . La _1 regolazione delle emozioni risulta gravemente deficitaria, con rapide oscillazioni dell'umore, esplosioni di rabbia immotivata, relazioni affettive caotiche e impulsività pervasiva, elementi che si riflettono inevitabilmente anche nella relazione con il figlio, apparsa meccanica e profondamente inadeguata negli incontri protetti. La donna ha mantenuto un rapporto discontinuo con i curanti, mostrando diffidenza verso la terapia farmacologica e autosospendendola più volte. Ha rifiutato inizialmente l'inserimento in comunità mamma-bambino. Ha scarsa consapevolezza della malattia e delle proprie fragilità, in parte alimentata da un contesto familiare che tende a minimizzare la gravità della situazione. Tale negazione della realtà si manifesta in narrazioni soggettive e confabulazioni che distorcono i fatti, come il negare eventi significativi (come le plurime interruzioni di gravidanza) o attribuire le difficoltà esclusivamente a fattori esterni (ad esempio la mancanza di lavoro o l'allontanamento dal figlio). Sul piano clinico, la patologia si è manifestata già in età scolare ed è stata a lungo occultata dall'ambiente familiare. Il disturbo presenta un'evoluzione cronica, senza segni di remissione, e ha comportato frequenti ricoveri in strutture psichiatriche, anche successivamente alla nascita del figlio. Dopo il parto (30 settembre 2022), la GN è stata più volte ospedalizzata: all'Ospedale Amedeo di Savoia, presso la Casa di Cura Villa Patrizia e la Casa di Cura Villa Augusta, con dimissioni seguite da ulteriori episodi di 13 scompenso e nuovi ricoveri, l'ultimo dei quali, prima dell'inizio della causa in appello, nell'estate 2024. Le gravi disfunzioni cognitive, ma soprattutto comportamentali, della GN _1 unite alla scarsa consapevolezza della patologia e alla fragilità emotiva nonché agli intermittenti ricoveri in strutture psichiatriche, rendono oggettivamente impossibile per lei svolgere il ruolo materno in tempi compatibili con il sano sviluppo psicofisico del figlioletto di due anni e mezzo. L'unico percorso terapeutico ipotizzabile per la GN
sarebbe un trattamento psichiatrico residenziale intensivo, di lunga durata CP_2
(almeno uno o due anni – CTU, p. 60), senza tuttavia garanzia di esiti utili alla funzione genitoriale. Il contatto con la madre pone il minore a rischio psico-evolutivo. Spiega, a questo proposito, la CTU (p. 66): “appare evidente il rischio psico-evolutivo cui il minore _1 verrebbe esposto in costanza di relazione con la madre , a causa delle Controparte_2 caratteristiche di personalità e delle condotte inappropriate precedentemente descritte, rischio psico-evolutivo che non è verosimilmente superabile in tempi compatibili con un adeguato sviluppo psicoaffettivo del minore. In generale si può dire che il quadro presenta una netta prevalenza di condizioni di rischio e di amplificazione del rischio rispetto all'esercizio di una genitorialità sufficientemente consapevole e adeguata, e un'assenza quasi totale di fattori protettivi: il rischio di pregiudizio evolutivo per il minore è quindi elevato”.
L'obbiettiva (per quanto incolpevole) impossibilità della GN Controparte_2 di svolgere le funzioni genitoriali e di provvedere alle esigenze di stabilità, protezione, educazione e accudimento di un figlio di due anni e mezzo, in tempi compatibili con la sua sana evoluzione e crescita, e l'elevato rischio evolutivo per il minore se esposto alla relazione con la madre sono ampiamente comprovati dal costituto orale e documentale acquisito dal Tribunale e non sono revocabili in dubbio in questa sede, anche per ragioni processuali. Deve, infatti, evidenziarsi che la GN non ha interposto appello nei termini di legge avverso la Controparte_2 sentenza del Tribunale per i Minorenni, essendosi meramente costituita in questo grado ad adiuvandum, a sostegno della posizione dell'appellante EL, GN
[...]
zia del minore . Dal punto di vista processuale, pertanto, deve Parte_1 _1 ritenersi essersi formato il giudicato interno su tutti gli accertamenti riguardanti in modo diretto la GN Tali accertamenti, non risultando modificati da Controparte_2 eventi successivi, non possono essere oggetto di contestazione nella presente sede.
Nei limiti rigorosi di questa cornice va esaminato l'appello della zia materna. L'appello proposto dalla GN è infondato sia in relazione alla Parte_1 richiesta principale di revoca dello stato di adottabilità del minore sia rispetto _1 alle domande subordinate e istruttorie. L'appellante invoca il vincolo familiare in qualità di parente di quarto grado, ai sensi dell'art. 1, co. 3, L. 184/1983, che riconosce priorità alla collocazione del minore presso familiari idonei. Tuttavia, l'interesse del minore, che costituisce parametro primario e prevalente in ogni decisione relativa alla sua vita personale (art. 8 CEDU;
art. 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo), impone una valutazione concreta e non meramente formale della relazione familiare. Il vincolo biologico, pur significativo, non può prevalere in assenza di un legame educativo ed affettivo reale, attuale e consolidato tra il minore e il parente richiedente, da valutarsi in concreto in base alla capacità di 14 cura, alla disponibilità, alla continuità e alla qualità della relazione (mutatis mutandis, Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 22/05/2025, pubbl. 17/06/2025, n. 16242: “i requisiti di effettività e stabilità del legame affettivo non possono essere intesi in senso meramente cronologico o quantitativo, ma devono essere interpretati alla luce della concreta qualità della relazione instaurata tra il minore e [il genitore sociale], nonché della percezione soggettiva che il minore ha sviluppato nei confronti di tale figura. La valutazione circa la sussistenza di un rapporto […] deve dunque fondarsi su elementi sostanziali di cura, dedizione e continuità affettiva, idonei a integrare quella specifica relazione di tipo familiare che la […] normativa e la giurisprudenza intendono tutelare”). Nel caso di specie, la zia non risulta aver mai svolto alcun ruolo attivo nella vita di
, essendosi i contatti zia-PO limitati a una manciata di sporadici e brevi _1 incontri in luogo neutro. Di contro, il minore ha sviluppato un saldo e positivo radicamento nella famiglia affidataria, con cui ha consolidato relazioni stabili e affettivamente rilevanti, secondo quanto emerge dalle relazioni sociali e dalla CTU.
La mancata impugnazione della sentenza di primo grado da parte della GN
[...] ha determinato il definitivo accertamento dell'irreversibile stato di abbandono CP_2 morale e materiale di da parte della madre. La stessa appellante GN _1 [...]
zia del minore, ha, del resto, ammesso davanti alla Corte (verbale del 21 Parte_1 gennaio 2025) di ritenere che non sia ipotizzabile il recupero di capacità genitoriali della madre del minore (“ora e per sempre mia EL non è in grado di assumersi la responsabilità genitoriale”). In tale quadro, come detto, non è consentito alcun riesame o rivalutazione della condizione genitoriale della GN la cui idoneità Controparte_2
a svolgere il ruolo materno costituirebbe, nella specie, l'unico presupposto imprescindibile per escludere lo stato di adottabilità di , essendo il padre _1 rimasto ignoto e non essendovi altri riferimenti parentali consolidati per il minore. Non esiste, in particolare, alcuna prova dell'esistenza di un legame affettivo significativo e stabile tra l'appellante stessa e il minore. La CTU ha rilevato nel minore uno stile indifferenziato di attaccamento, privo di manifestazioni di preferenza o di particolare scambio affettuoso. Sebbene rispetto alla zia non vi siano state da parte di _1 reazioni negative marcate come quelle emerse negli incontri con la madre, non vi sono neppure state univoche manifestazioni di attaccamento, segno della non significatività del legame PO-zia.
La funzione vicariante della zia materna, odierna appellante, non è logicamente prospettabile nella specie. Una siffatta funzione può infatti operare, in virtù della sua natura necessariamente accessoria, solo laddove residui un minimo nucleo di funzionalità genitoriale, suscettibile di essere efficacemente supportato. Nel caso in esame, la CTU e la sentenza di primo grado, condivisibili per quanto si è detto e comunque ormai coperte da giudicato sul punto, hanno accertato l'assoluta inadeguatezza della madre e l'assenza di qualsiasi prospettiva di recupero.
Quanto alla possibilità di adozione aperta rispetto alla madre, essa non può trovare spazio in quanto, come accertato dalla CTU, la prosecuzione dei rapporti con la madre porrebbe a rischio il benessere psicofisico del piccolo , che ha _1 sistematicamente manifestato un grave disagio in occasione degli incontri con la genitrice, disagio cessato con l'interruzione delle frequentazioni. Rispetto alla zia materna, l'adozione aperta non è configurabile in assenza di un preesistente e rilevante 15 legame affettivo della zia con il minore. Il rischio evolutivo per il minore, come già evidenziato dalla CTU, è elevato e aggravato dal persistere di dinamiche familiari disfunzionali che la stessa zia, pur dichiarando di voler superare, non ha sinora dimostrato di saper concretamente elidere. Gli affidatari hanno d'altronde rilevato come , dopo la sentenza appellata, non _1 abbia mai menzionato la propria famiglia biologica né, tantomeno, manifestato il desiderio di rivederla.
L'affidamento del piccolo alla zia non è prospettabile perché _1 Parte_1 patentemente contrario all'interesse del minore. La figura della zia non si presenta idonea a superare lo stato di abbandono accertato, né a giustificare deroghe al regime ordinario dell'adozione piena, essendo il mantenimento dei legami con la famiglia d'origine fonte di ulteriore rischio e pregiudizio per il minore.
L'adozione piena costituisce, nella specie, misura legittima e conforme anche all'art. 8 CEDU, atteso che l'allontanamento dalla famiglia biologica risponde al preminente interesse del minore e che non risulta praticabile un efficace percorso di recupero genitoriale o familiare (vedasi, ex multis, Corte EDU, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2022, D.M. e N. c. Italia, causa n. 60083/19, secondo cui l'obbligo positivo dello Stato di adottare misure volte a facilitare il ricongiungimento familiare non appena ciò sia realmente possibile deve sempre essere bilanciato con il dovere di considerare l'interesse superiore del minore;
analogamente, Corte EDU, Sez. IV, sentenza 25 marzo 2025, N.S. c. Regno Unito, causa n. 38134/20, che sottolinea come esista un ampio consenso, anche nel diritto internazionale, a sostegno dell'idea che, in tutte le decisioni riguardanti la vita familiare dei minori, il loro interesse superiore è di fondamentale importanza. È nell'interesse superiore del minore garantire il suo sviluppo in un ambiente sicuro e protetto. È inoltre nell'interesse superiore del minore che i suoi legami con la famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui la famiglia si sia dimostrata particolarmente inadatta. Pertanto, qualora il mantenimento dei legami familiari possa nuocere alla salute e allo sviluppo del minore, un genitore non ha il diritto, ai sensi dell'articolo 8, di insistere affinché tali legami siano mantenuti). Va poi sottolineato che dall'art. 8 della CEDU non discende alcun «diritto di adottare» (Corte EDU, Grande Camera, sentenza DI e Campanelli c. Italia, causa n. 25358/12, 24 gennaio 2017). Lo stesso articolo 8 non consente, poi, di escludere l'adozione in virtù di un mero legame parentale privo di sostanza relazionale. Né può ritenersi percorribile la collocazione del minore presso l'appellante, atteso che ciò implicherebbe, da un lato, la necessità per il minore di costruire ex novo un rapporto affettivo con la zia e, dall'altro, la rottura del suo legame affettivo consolidato con gli affidatari, che la legge n. 173/2015, all'art. 4, co.
5-bis, qualifica come meritevole di tutela proprio in vista dell'adozione, anche in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. 184/1983.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, non sussistendo le condizioni per un affidamento alla zia né per un'adozione aperta né, tantomeno, per revocare la dichiarazione di adottabilità, che appare conforme ai principii, anche sovranazionali, sopra richiamati.
16 Le spese dei due gradi devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità al caso in esame del concetto tecnico di soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita,
RIGETTA l'appello, confermando integralmente la sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 273/2024 del 16.05.2024, depositata in data 04.06.2024, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il Persona_1
30.09.2022.
DICHIARA le spese dei due gradi integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio in data 10.06.2025.
Il Presidente Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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