Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 31/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 1234/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 31/03/2025 nella causa n. 1234/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. GRATTAROLA MASSIMO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. GIANATTI GIANLUCA Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
Premesso che: con ricorso depositato in data 26.10.2022, ha contestato la legittimità della Parte_1 sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 8 giorni irrogata nei suoi confronti da con provvedimento del 13.9.2022, chiedendone Controparte_2
l'annullamento con condanna della società a restituirgli la somma eventualmente trattenuta in esecuzione della stessa.
In particolare, egli ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 4 L. 300/1970, ritenendo che il datore di lavoro abbia disposto un controllo a distanza del lavoratore tramite terzi per verificare l'adempimento della prestazione lavorativa, vietato;
ha contestato la sussistenza dei fatti addebitatigli e comunque il loro rilievo disciplinare;
infine, ha sostenuto la sproporzione della sanzione inflitta rispetto ai fatti contestati.
costituitasi in giudizio, ha negato la fondatezza delle doglianze avversarie e Controparte_2 chiesto il rigetto del ricorso con conferma della sanzione irrogata.
1
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti e sono stati escussi alcuni testimoni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: con lettera datata 8.8.2022 ha contestato al dipendente Controparte_2 Parte_1 quanto segue: “In data 28 luglio 2022, Lei è stato alla guida dell'automezzo di servizio, un furgone
Citroen “Jumper” targato “DG437TW”, con a bordo il collega NC NC, ininterrottamente, dalle 15:00 alle 15:55.
In tale arco di tempo, ha seguitato a circolare per la città d'Alessandria senza destinazione apparente e senza effettuare sosta alcuna. Dapprima ha attraversato il centro storico (Via Trotti,
Piazza della Libertà, Piazza Matteotti), per poi transitare in Corso IV Novembre, percorrere il sottopassaggio ferroviario di Via Maggioli e voi dirigersi al quartiere “Cristo”, quindi proseguire per
Via Mario Bensi, svoltare in Via Paolo Sacco, riprendere Corso Carlo Marx e riportarsi nel centro cittadino. Dove è passato da Piazza Garibaldi per ritornare in Via Trotti, prima di far rientro in sede col furgone (alle ore 15.55, appunto).
Poco prima delle 16.00, Lei e stato rintracciato mentre se ne stava seduto insieme con NC, su una delle panchine dello spogliatoio, senza più indosso gli abiti da lavoro ma col solo abbigliamento intimo. A domanda sul disbrigo del lavoro nel turno di servizio (ore 14.30-16.30), ha risposto d'esser uscito, in furgone, col collega, per recuperare i cartelli di divieto di sosta, al termine del rifacimento delle strisce di delimitazione della “Zona Blu” (parcheggio a pagamento) di
Via Savonarola
In data 3 agosto 2022, alle ore 10.38, lo stesso furgone Citroen “Jumper” targato “DG437TW” è stato rinvenuto in sosta nella periferia d'Alessandria, e precisamente nel parcheggio del Circolo
Culturale Sardo “Su Nuraghe”, in Viale Sardegna 2.
Alle ore 10.54, Lei è uscito dal Circolo insieme ad e NC NC, per salire Persona_1
a bordo del furgone coi colleghi e ripartire in direzione centro cittadino.
Tanto Le contestiamo ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia nonché del titolo VI allegato A del Regio Decreto n. 148 1931, invitandoLa, nel contempo,
a presentare le Sue giustificazioni entro cinque giorni dal ricevimento della presente.”.
Il lavoratore ha fornito le proprie giustificazioni con lettera raccomandata del 26.8.2022:
“Corrisponde a verità che in data 28 luglio abbia guidato il furgone aziendale Citroen Jumper con a bordo il collega NC NC. Assolutamente falso che abbiamo vagato senza metà per la città. Molto semplicemente abbiamo eseguito un giro per verificare la situazione dei cartelli e delle paline e delle pensiline. Nemmeno corrisponde a verità che abbiamo provveduto al ritiro dei cartelli dei divieti di sosta, dal momento che i lavori di rifacimento delle strisce blu ancora non erano ultimati.
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Quanto al fatto che intorno alle 16.00 stessi presso lo spogliatoio in indumenti intimi, ciò è dipeso dal fatto che avevo gli indumenti di lavoro fradici di sudore dal momento che il furgone Citroen
Jumper non era dotato di aria condizionata e ventilazione e la temperatura, in data 28.07.2022, era intorno ai 40°.
Per quanto concerne infine la contestazione relativa al giorno 3.08.2022 mi sono fermato presso il
Circolo Culturale Sardo, dal momento che sono stato colto da improvviso malore, circostanza che può essere confermata dai colleghi NC e .”. Per_1
Con provvedimento del 13.9.2022 la società ha irrogato nei confronti del lavoratore, non ritenendo fondate le giustificazioni rese, la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 8 giorni.
In sede di ricorso il lavoratore reitera le medesime giustificazioni.
I fatti, nella loro materialità, non sono contestati.
Quanto alle modalità di accertamento della condotta, la società ha negato di essersi avvalsa dell'attività investigativa di terzi per verificare l'adempimento dell'attività lavorativa del dipendente.
Il teste , dipendente in qualità di Amministratore di Sistema e Testimone_1 Controparte_2
Responsabile manutenzione generale, ha confermato quanto indicato sul punto in memoria di costituzione: “Il 28.7.2022 io ero insieme al Direttore per un sopralluogo in Piazza della Libertà dove dovevano essere fatti lavori di rifacimento di un parcheggio. Il Direttore ha visto passare il furgone con il NC a bordo e mi ha chiesto dove stavano andando e io ho risposto che per quel giorno non avevo assegnato alcun compito che richiedesse l'uscita con il mezzo, quindi abbiamo deciso di seguirli con l'auto del Direttore. Li abbiamo seguiti a una certa distanza e loro non si sono mai accorti di noi. Abbiamo verificato che giravano per la città senza una meta apparente e che non si sono mai fermati. Sono arrivati fino al quartiere Cristo e sono passati nel centro di
Alessandria. Poi sono rientrati in azienda e hanno parcheggiato nel cortile interno. Noi abbiamo lasciato la macchina fuori e io sono entrato per chiedere loro che cosa avessero fatto e dove fossero andati… Li abbiamo seguiti per circa un'oretta, forse poco meno. Quando siamo arrivati in azienda loro sono andati a parcheggiare in fondo vicino agli spogliatoi, noi ci siamo fermati prima e poi io sono andato a piedi fino allo spogliatoio.”; il teste , anch'egli dipendente Testimone_2 della società resistente, con mansioni di gestione trasporti, ha inoltre riferito: “il 3.8.2022 io ero andato per ragioni di servizio presso il distributore Cimoil che si trova sulla strada provinciale
Alessandria direzione Spinetta e stavo rientrando in deposito ed ho deciso di passare davanti al
Circolo Sardo ove ho scorto parcheggiato il furgone aziendale che di norma era assegnato al sig.
, mi sono fermato ed ho atteso fuori fino a che, dopo circa 15/20 minuti, sono usciti dal Pt_1
Circolo Bovera, NC e che sono saliti sul furgone e sono andati via. Sono passato da lì Per_1 per effettuare un controllo perché circolava in azienda voce che il sig. frequentasse quel Pt_1
Circolo in orario di servizio. Non ricordo di preciso chi mi abbia riferito tale circostanza. Non ricordo bene a che ora si è verificato l'episodio ma era metà mattinata, verso le 10:30.”.
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Deve ritenersi quindi superata la prima doglianza del ricorrente circa la violazione degli artt. 2 e 4
L. 300/1970, il primo dei quali stabilisce che “1. Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
2. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. 3. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. …” mentre il secondo che “1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. … 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.
Ciò chiarito, con riguardo ai fatti verificatisi in data 28.7.2022, come detto, è incontestato che il
, alla guida del furgone aziendale, sia uscito alle 15:00 circa dalla sede di lavoro insieme al Pt_1 collega NC NC, quale passeggero, e abbia percorso il tragitto indicato nella lettera di contestazione disciplinare, senza mai fermarsi, fino a farvi rientro alle 15:55. Egli in particolare ha affermato, sia in sede di giustificazioni nell'ambito del procedimento disciplinare sia in ricorso, di aver fatto ciò al fine di controllare lo stato di cartelli, paline e pensiline delle fermate autobus.
Il collega NC NC, il quale ha ricevuto analoga contestazione disciplinare seguita ed è stato per le medesime circostanze sanzionato, sentito quale testimone, ha dichiarato: “Il giorno
28.7.2022 ero sul furgone Citroen Jumper con il ricorrente che giravamo in Alessandria, via Trotti,
Piazza della Libertà ecc. per controllare i cartelli e le pensiline delle fermate dei pullman per verificare quali necessitassero di manutenzione. Non era un compito che qualcuno ci aveva assegnato per quel giorno, noi lo facevamo perché era da fare. Credo che il mio collega abbia redatto un rapporto di servizio, ma non lo posso dire con certezza. Ricordo che siamo passati in via Savonarola e nelle vie limitrofe e abbiamo ritirato alcuni cartelli di divieto di sosta mentre altri li abbiamo lasciati lì perché ancora dovevano essere ultimate le strisce blu, ma non ricordo se i cartelli li abbiamo ritirati il giorno 28 o il giorno precedente. Erano cartelli posizionati per evitare che la gente parcheggiasse visto che dovevano rifare le strisce.”.
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Lo stesso NC, a fronte della medesima contestazione a lui mossa, si era giustificato affermando che “non risponde assolutamente a vero che assieme al collega ( ) in data 28 luglio Parte_1
2022 abbiamo girato senza meta per la città di Alessandria. Il passaggio nelle strade indicate nella
VS (via Trotti, Piazza Garibaldi, Piazza Mentana, Corso Romita e Piazza della Libertà) è stato determinato dal fatto di aver rilevato che alcuni cartelli necessitavano di manutenzione.” e aggiungendo di aver anche svolto il “servizio di recupero dei cartelli di divieto di sosta al termine del rifacimento delle strisce di delimitazione della “Zona Blu” (parcheggio a pagamento) di via
Savonarola”.
Si ritiene che le dichiarazioni rese dal NC non siano attendibili: perché egli risulta direttamente coinvolto nei fatti contestati al ricorrente e per i quali è stato anch'egli sanzionato;
perché ha fornito in sede giudiziale una versione parzialmente diversa da quella fornita in sede di procedimento disciplinare, ove, oltre a non menzionare alcuna attività di controllo di paline e pensiline delle fermate degli autobus, aveva fatto espressamente riferimento ad una attività evidentemente non svolta quel giorno, in quanto, come detto, il mezzo sul quale erano a bordo i due non si è mai fermato lungo il tragitto percorso tra le ore 15:00 e le 15:55, né per recuperare cartelli di divieto di sosta né per altre ragioni, e ciò è pacifico;
ancora, perché il teste , superiore Testimone_1 gerarchico del ricorrente e del NC, ha riferito che “il giorno 27.7.2022, che è il giorno precedente a quello della contestazione disciplinare, avevo incaricato il ricorrente e il collega NC di ritirare i cartelli di divieto di sosta presso il parcheggio di via Savonarola. Dovevano farlo il girono stesso. Il pomeriggio mi hanno detto di averlo fatto. Non ricordo chi dei due me l'abbia detto. Ero io di norma a dire loro che cosa dovevano fare e se vi fosse la necessità che uscissero con il mezzo aziendale per svolgere qualche attività. Poi poteva anche capitare che uscissero dietro segnalazione dell'Ufficio Movimento che magari indicava la necessità di verifiche o attività precise raccolte le segnalazioni provenienti da utenza o dagli autisti, non accade molto spesso ma può accadere. In un caso del genere loro escono e poi mi riferiscono. Non accade invece che loro escano di loro iniziativa senza un mandato specifico.” e, nel caso specifico, sia in corso di escussione Tes_1 testimoniale sia nell'ambito del rapporto scritto relativo alla giornata del 28.7.2022 (doc. 6 res.), ha escluso di aver conferito al ricorrente e al collega NC un incarico che richiedesse la loro uscita con il mezzo aziendale in data 28.7.2022, la circostanza peraltro è stata confermata dal NC che ha infatti affermato che “Non era un compito che qualcuno ci aveva assegnato per quel giorno, noi lo facevamo perché era da fare.”, senza neppure menzionare una segnalazione dell'Ufficio
Movimento, ma la società ha documentato che, quantomeno fino al dicembre 2022, il servizio di fornitura, installazione e gestione di pensiline e paline di fermata autobus era Controparte_2 demandato ad IPAS s.p.a., che vi provvedeva con impiego di proprio personale (doc. 10, 10 bis,
10 ter, 10 quater res.), e che le mansioni di verifica dello stato delle infrastrutture di fermata e di identificazione delle necessità di intervento con compito di interfacciarsi con il fornitore sono state conferite al ricorrente soltanto con comunicazione del 29.9.2022 (doc. 2 quater).
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Il ricorrente ha poi ammesso di aver già dismesso gli abiti da lavoro alle ore 16:00 dello stesso giorno 28.7.2022, mezz'ora prima della fine del turno, circostanza comunque confermata dai testi
( NC). Tes_1
Quanto all'episodio del 3.8.2022, è incontestato che il ricorrente si sia recato col mezzo aziendale in dotazione e insieme ai due colleghi NC NC e presso il Circolo Persona_1
Culturale Sardo “Su Nuraghe”, in Viale Sardegna 2 durante il turno di servizio a metà mattinata. La circostanza è ammessa ed anche confermata dai testimoni escussi ( , NC e ). Tes_2 Per_1
Egli però ha dichiarato che ciò sia accaduto in quanto aveva accusato un malore improvviso mentre si trovava a bordo del mezzo con i colleghi in quella zona e di essersi pertanto fermato al predetto Circolo per riprendersi.
La circostanza è stata confermata dai due colleghi NC e , i quali hanno rispettivamente Per_1 affermato che “Il giorno 3.8.2022 confermo che il signor ha avuto un malore. Ha avuto un Pt_1 calo di pressione o qualcosa del genere. Io gli avevo anche chiesto di andare al pronto soccorso ma lui non ha voluto perché ha detto che altrimenti non sarebbe più uscito. Quindi siamo andati al
Circolo Sardo per prendere qualcosa di fresco. Eravamo in zona. Stavamo controllando i cartelli in zona. Non ci aveva incaricato nessuno, ma come ho detto prima sono attività che andavano fatte.
Avremo perso in tutto 6 o 7 minuti. Si è ripreso in fretta.” e “ricordo l'episodio del 3.8.2022, ero uscito insieme al ricorrente e al sig. NC per controllare i cartelli stradali, faceva molto caldo, infatti avevamo chiesto che ci fosse cambiato l'orario di lavoro con anticipazione dell'inizio alle
5:30, e il sig. non si è sentito bene, avrà avuto un calo di pressione. Visto che eravamo nei Pt_1 pressi del Circolo Sardo, proprio all'altezza della rotonda che c'è lì vicino, rotonda del gruppo abbiamo deciso di fermarci a prendere qualcosa di fresco. Gli abbiamo proposto prima di CP_2 andare all'ospedale, ma poi abbiamo deciso di andare al Circolo perché altrimenti ci avremmo messo troppo tempo. Ci siamo trattenuti presso il Circolo giusto qualche minuto, sei o sette minuti,
e abbiamo parcheggiato il furgone a vista e quindi senza tentare di nasconderlo, preciso che se ci fosse stata mala fede avremmo potuto parcheggiare il furgone nel parcheggio del retro del locale.”.
Si ritiene tuttavia di non poter fare affidamento su tali testimonianze, rese da soggetti direttamente coinvolti in procedimenti disciplinari per i medesimi fatti e che, singolarmente, hanno fornito una rappresentazione degli stessi utilizzando finanche le stesse identiche espressioni linguistiche
(“prendere qualcosa di fresco” e “sei o sette minuti”); invero, nessuno dei due colleghi del ricorrente ha riferito la ragione per la quale essi si trovavano nella zona ove è sito il Circolo
Culturale Sardo “Su Nuraghe”, all'indirizzo di Viale Sardegna 2, Alessandria, locale di abituale frequentazione del ricorrente (v. doc. 2 e 2 bis res.), nonostante la società abbia evidenziato come non ci sia alcun cartello e/o zona blu da controllare (doc. 6 bis e ter res.); anzi, il teste NC ha espressamente riferito che neppure in quell'occasione essi avevano ricevuto alcun incarico specifico che implicasse l'uscita dal deposito con il mezzo aziendale e ciò nonostante quanto dichiarato dal teste Tes_1
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Si ritiene, quindi, che le condotte contestate possano dirsi accertate e che siano state altresì correttamente sanzionate con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ai sensi dell'art. 42, n.
10, R.D. 148/1981, che prevede che “Si incorre nella sospensione”, tra l'altro, “per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda”, posto che, nella specie, sicuramente il ricorrente ha agito consapevolmente in contrasto con gli interessi aziendali, allontanandosi dalla sede di lavoro con il mezzo aziendale e senza che ciò fosse necessario per svolgere alcuno specifico incarico lavorativo, distogliendo risorse umane e materiali da eventuali finalità coerenti con gli scopi aziendali.
La norma citata, tuttavia, indica che “Nei casi previsti ai paragrafi dal 1° al 12° compreso, la sospensione può estendersi fino a 5 giorni”, e solo “Verificandosi recidiva entro sei mesi, la durata della sospensione può essere aumentata di un terzo … sino a 8 … giorni.”.
Nella specie non ricorre ipotesi di recidiva in quanto non vi è riferimento a precedenti disciplinari della stessa specie. Pertanto, la sanzione deve essere ridotta a 5 giorni di sospensione, con condanna della società alla restituzione delle somme eventualmente trattenute dalla retribuzione del lavoratore per n. 3 giorni di sospensione, oltre accessori di legge.
In conclusione, il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini appena indicati.
In ragione della reciproca soccombenza e della posizione delle parti, si reputa opportuno disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
− riduce la sanzione disciplinare irrogata a con provvedimento del 13.9.2022 Parte_1
a n. 5 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, con condanna della società resistente alla restituzione delle maggiori somme eventualmente trattenute (retribuzione per n. 3 giorni), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
− compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 31.3.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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