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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 5378/2021/CC, avverso la sentenza n. 5307/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 giugno 2021,
TRA
C.F.: , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Grassi (C.F.: PEC: CodiceFiscale_1
e dall'avv. Massimo Siciliano (C.F.: ; PEC: Email_1 CodiceFiscale_2
, entrambi del foro di come da procura speciale ad Email_2 Pt_1
litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] risiede in Via Raffaele CP_1 CodiceFiscale_3 Pt_1
Stasi n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Patti (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di come da procura speciale ad litem apposta su documento Email_3 Pt_1
informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il decreto ingiuntivo n. 1983/2019, emesso dal Tribunale di Napoli il 14 marzo 2019, munito della formula esecutiva e notificato il 3 aprile 2019 unitamente al consequenziale atto di precetto di pagamento, veniva ingiunto a di pagare immediatamente la complessiva somma di € CP_1
15.764,78, oltre alle spese del procedimento monitorio, in favore del istante, di cui al fabbricato Parte_1
in lla , da quest'ultimo pretesa mediante il presupposto ricorso monitorio, Pt_1 Parte_1
a titolo di preteso omesso pagamento da parte dell'ingiunto degli oneri condominiali, a suo carico, in quanto condomino moroso, il cui importo era stato quantificato non solo in riferimento al quantum dovuto, così come riportato nel prospetto riepilogativo delle morosità cristallizzate al 31 dicembre 2017, allegato al conto consuntivo dell'anno 2017, ma anche in ordine alle somme indicate nel conto consuntivo di cui deliberazioni assembleari condominiali del 3 aprile 2017 e del 3 luglio 2017, oltre che nel conto preventivo dell'anno 2018, il tutto così come regolarmente approvato all'unanimità dei presenti dall'organo collegiale condominiale e riportato nel processo verbale dell'assemblea condominiale del 30 maggio 2018, trasmesso al condomino assente, debitore ingiunto, e da quest'ultimo non impugnato.
1.2. - Con l'atto di citazione notificato il 15 aprile 2019 ed in rinnovazione il 20 giugno 2019,
[...]
proponeva l'opposizione al provvedimento monitorio de quo, eccependo la prescrizione del CP_1
preteso credito vantato dal istante, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo Parte_1
accoglimento dell'istanza di sospensione della sua provvisoria esecuzione, oltre che la declaratoria dell'avvenuto pagamento da parte sua dell'importo di € 564,34 e che null'altro fosse dovuto per le causali di cui al ricorso monitorio de quo.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 8 novembre 2019, si costituiva in giudizio il
Co
di al fabbricato in alla , eccependo l'inammissibilità Parte_1 Pt_1 Parte_1
dell'opposizione per la pretesa tardività della stessa;
contestando i motivi dell'avversa opposizione per la pretesa infondatezza dei medesimi;
chiedendo la conferma della provvisoria esecuzione parziale, in ragione di € 12.200,44, atteso il riconosciuto, intervenuto pagamento della somma € 564,34 subito dopo la notificazione del provvedimento monitorio, nonché la condanna dell'opponente al pagamento della maggiore residua somma di € 12.200,44, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda sino al soddisfo.
1.4. - Respinta l'istanza, ex art. 649 c.p.c., di sospensione dell'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio opposto;
precisate le conclusioni;
depositata la comparsa conclusionale a cura del solo Condominio opposto;
depositate le rispettive memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 5307/2021, pubblicata il 4 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente
2 stabiliva: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1383/2019; 2) dichiara che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto Condominio per le causali di cui al ricorso, ad Parte_2 Parte_3 eccezione dell'importo, già corrisposto, di euro 564,34; 3) condanna l'opposto Controparte_3
in p. dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente, che
[...]
liquida in euro 145,50 per spese ed euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA
e CPA, come per legge.”
In particolare, il primo giudice, ritenuta tempestiva la proposta opposizione, l'accoglieva, così come indicato nel sopra riportato dispositivo, avendo considerato:
a) fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, per non avere il Condominio opposto, mediante la deliberazione assembleare condominiale del 30 maggio 2018, approvato: “il bilancio contenente
i lavori di cui alla delibera 2004, ma esclusivamente un prospetto riepilogativo delle morosità”;
b) non provata la pretesa inerente ai crediti antecedenti al 31 dicembre 2017, avendo il Parte_1
prodotto il solo prospetto riepilogativo delle morosità a tale data, approvato dall'assemblea il 30 maggio
2018, e non anche il verbale assembleare condominiale d'approvazione del bilancio di esercizio relativo ai crediti condominiali in esso contenuti;
c) incontestato l'intervenuto pagamento della somma di € 564,34, avvenuta dopo la notificazione del decreto monitorio.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 22 dicembre 2021, il di cui Parte_1
al fabbricato in alla , proponeva appello innanzi a questa Corte, Pt_1 Parte_1
chiedendone la riforma - sulla base di tre motivi di gravame - reiterando le medesime conclusioni rassegnate nel corso della precedente fase, con la contestuale istanza di condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 7 febbraio 2022, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di condanna CP_1
dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 19 febbraio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 18 marzo 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 24 marzo 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura del solo appellato.
3 3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'appello il impugnante lamentava la pretesa violazione da Parte_1
parte del primo giudice degli esiti istruttori documentali, acquisiti agli atti del giudizio, per avere quest'ultimo accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, relativa al preteso credito di € 12.528,15,
a titolo di oneri condominiali, a suo carico, essendosi limitato a rilevare e ad esaminare il solo prospetto di ripartizione delle spese condominiali, riepilogativo alla data del 31 dicembre 2017, prodotto nella presupposta fase monitoria, ritenuto inidoneo a consacrare il debito del condomino opponente per i lavori di cui alla “delibera 2004”, in quanto l'assemblea condominiale non avrebbe approvato il bilancio contenente la ripartizione delle spese per i lavori de quibus.
Più precisamente, a dire del appellante, il Tribunale non avrebbe valutato la Parte_1
documentazione in atti, prodotta nel corso della fase oppositiva, ovvero il bilancio relativo all'anno 2016, che già prevedeva anche le somme dovute dall'opponente a titolo di quota, a suo carico, nella misura di €
12.528,15 per i “Lavori delibera 2004”, oltre che gli ulteriori, successivi bilanci, relativi agli anni 2017 e 2018, tutti comprensivi dei relativi prospetti di ripartizione delle spese condominiali, approvati con la deliberazione assembleare condominiale del 30 maggio 2018, il cui processo verbale non era stato impugnato.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame il di cui al fabbricato in alla Parte_1 Pt_1 [...]
- per le stesse ragioni di cui al primo motivo - si doleva del mancato riconoscimento degli Parte_1
ulteriori crediti, oggetto del ricorso monitorio, antecedenti al 31 dicembre 2017, comprensivi degli oneri condominiali a carico dell'opponente, inerenti alla precedente gestione condominiale conclusasi il 31 dicembre 2016.
3.3. - Con il terzo motivo di censura il impugnante criticava la decisione appellata, a Parte_1
proposito del capo sulle liquidate spese di lite, per la pretesa violazione dei principi di causalità e di soccombenza, per avere il giudice di prime cure condannato il creditore al pagamento delle Parte_1 spese e dei compensi di primo grado, nonostante fosse risultato parzialmente vincitore, avendo il debitore- opponente pagato l'importo di € 564,34 soltanto dopo la notificazione del provvedimento monitorio opposto, per cui il Tribunale avrebbe dovuto condannare quest'ultimo, ovvero, in subordine, disporre la compensazione per intero delle spese della fase monitoria e di quella oppositiva.
3.4. - I motivi d'impugnazione possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione.
3.5. - Il primo ed il secondo motivo di censura sono fondati, per cui meritano di essere accolti;
mentre il terzo è assorbito, in considerazione del principio di cui all'art. 336 c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
4 3.6. - Infatti, non può non essere rilevato che, in linea generale, il giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il mero accertamento delle condizioni d'ammissibilità dell'emissione del provvedimento monitorio, ma concerne il merito della pretesa creditizia, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del decreto stesso, come stabilito dal giudice della nomofilachia, per il quale: “La
"plena cognitio", che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/12/2024, n. 32959).
Orbene, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la
Corte è dell'avviso che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trovi il suo fondamento proprio nella deliberazione assembleare condominiale adottata all'unanimità dei presenti il 30 maggio 2018, comunicata al condomino assente, , mediante la nota raccomanda recapitatagli il 12 luglio CP_1
2018, non impugnata, in forza della quale il Condominio approvava: “… il Consuntivo delle spese e del Bilancio con i relativi allegati degli anni 2015 - 2016 - 2017 con le seguenti precisazioni relativamente agli anni 2015 -
2016: tali anni contengono la ratifica delle spese della gestione del precedente amministratore, Per_1
”
[...]
Più precisamente, mediante tale deliberazione assembleare condominiale, non impugnata, venivano ratificati, nonostante fossero già in precedenza stati approvati, tutti i prospetti di ripartizione delle spese condominiali, allegati ai conti consuntivi, ritualmente depositati nella fase oppositiva di primo grado, inerenti agli anni 2015 - 2016, poi, riportati anche nel conto consuntivo relativo all'anno 2017, comprensivi di quello relativo alla voce di spesa “Lavori delibera 2004”, la cui quota, nella misura di € 12.528,15, è a carico dell'opponente-appellato, cui va sommata l'ulteriore quota a suo carico, in ragione di € 3.236,63, a titolo di oneri condominiali antecedenti al 31 dicembre 2017, già indicati nei conti consuntivi di cui deliberazioni assembleari condominiali del 3 aprile 2017 e del 3 luglio 2017, oltre che nel preventivo dell'anno 2018, documentazione tutta ritualmente depositata nella fase oppositiva di prime cure.
Pertanto, è evidente l'errore di valutazione in cui incorreva il giudice di prima istanza, per avere considerato maturata la prescrizione quinquennale in ordine al credito, così come vantato dal Parte_1 opposto, avendo erroneamente ritenuto che: “… l'assemblea sopra indicata non approvava il bilancio contenente i lavori di cui alla delibera 2004, ma esclusivamente un prospetto riepilogativo delle morosità. Il dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale va, quindi, individuato nella delibera di approvazione del bilancio relativo a detta spesa e la delibera del 30.5.2018 avrebbe potuto interrompere la
5 prescrizione solo qualora la stessa non si fosse già verificata. La somma di euro 12.528,15 non è, conseguentemente, dovuta dall'opponente in quanto prescritta.”, avendo motivato nello stesso modo la reiezione dell'ulteriore pretesa creditoria a titolo di oneri condominiali antecedenti al 31 dicembre 2017, avendo, quindi, obliterato qualsivoglia valutazione della richiamata documentazione, versata in atti all'atto della costituzione nel giudizio oppositivo a cura del opposto, tra cui si rinvengono i bilanci relativi Parte_1
agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con i rispettivi piani di ripartizione delle spese, tutti ritualmente approvati mediante la richiamata deliberazione assembleare condominiale del 30 maggio 2018, di cui il prospetto contabile riassuntivo al 31 dicembre 2017, prodotto nella presupposta fase monitoria, costituiva un mero stralcio.
Orbene, sulla base di quanto innanzi, non può considerarsi prescritto il preteso credito vantato dal
Condominio opposto, per avere agito in via monitoria nel marzo dell'anno 2019, decorrendo la prescrizione quinquennale, ai sensi del disposto di cui al n. 4 dell'art. 2948 c.c., a partire dal 30 maggio 2018, data di adozione della deliberazione assembleare condominiale d'approvazione del rendiconto delle spese e dello stato di ripartizione delle stesse, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale:
“Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso.” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 15/02/2021, n. 3847);
“In tema di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art.
2948 cod. civ., n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti, la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto.”
(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/02/2014, n. 4489).
Di conseguenza, poiché nella fattispecie in esame è incontestato che dopo la notificazione del provvedimento monitorio opposto l'opponente avesse provveduto a versare al opposto la Parte_1
complessiva somma di € 564,34, rimanendo debitore del residuo, maggiore importo di € 15.200,44,
[...]
va condannato al pagamento, in favore del di cui al fabbricato in lla CP_1 Parte_1 Pt_1 [...]
, di tale residua somma, oltre agli interessi legali con decorrenza dal dì della domanda Parte_1 monitoria sino al soddisfo.
6 4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore del fabbricato in lla CP_1 Controparte_4 Pt_1 Parte_1
, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del
[...]
valore del decisum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della somma di € 15.200,44 per la quale si è concretizzata la soccombenza parziale dell'opponente-appellato, nonché delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo
2018, n. 37, per il primo grado, e sulla base del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma
1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 5307/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 giugno 2021, in accoglimento dell'appello, oltre che in parziale riforma della decisione gravata, così provvede:
1) condanna al versamento, in favore del di cui al fabbricato in CP_1 Parte_1 Pt_1 alla , in persona dell'amministratore pro tempore, della complessiva somma di € Parte_1
15.200,44, oltre agli interessi legali con decorrenza dal dì della domanda monitoria sino al soddisfo;
2) condanna , alla rifusione, in favore del di cui al fabbricato in CP_1 Parte_1 Pt_1
alla , in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese processuali del Parte_1
doppio grado del giudizio, che liquida:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 2.417,50, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 3.287,00, di cui € 382,50 a titolo di rimborso spese anticipate, ed € 2.904,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del
15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
13 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 5378/2021/CC, avverso la sentenza n. 5307/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 giugno 2021,
TRA
C.F.: , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diego Grassi (C.F.: PEC: CodiceFiscale_1
e dall'avv. Massimo Siciliano (C.F.: ; PEC: Email_1 CodiceFiscale_2
, entrambi del foro di come da procura speciale ad Email_2 Pt_1
litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] risiede in Via Raffaele CP_1 CodiceFiscale_3 Pt_1
Stasi n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Patti (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
, del foro di come da procura speciale ad litem apposta su documento Email_3 Pt_1
informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il decreto ingiuntivo n. 1983/2019, emesso dal Tribunale di Napoli il 14 marzo 2019, munito della formula esecutiva e notificato il 3 aprile 2019 unitamente al consequenziale atto di precetto di pagamento, veniva ingiunto a di pagare immediatamente la complessiva somma di € CP_1
15.764,78, oltre alle spese del procedimento monitorio, in favore del istante, di cui al fabbricato Parte_1
in lla , da quest'ultimo pretesa mediante il presupposto ricorso monitorio, Pt_1 Parte_1
a titolo di preteso omesso pagamento da parte dell'ingiunto degli oneri condominiali, a suo carico, in quanto condomino moroso, il cui importo era stato quantificato non solo in riferimento al quantum dovuto, così come riportato nel prospetto riepilogativo delle morosità cristallizzate al 31 dicembre 2017, allegato al conto consuntivo dell'anno 2017, ma anche in ordine alle somme indicate nel conto consuntivo di cui deliberazioni assembleari condominiali del 3 aprile 2017 e del 3 luglio 2017, oltre che nel conto preventivo dell'anno 2018, il tutto così come regolarmente approvato all'unanimità dei presenti dall'organo collegiale condominiale e riportato nel processo verbale dell'assemblea condominiale del 30 maggio 2018, trasmesso al condomino assente, debitore ingiunto, e da quest'ultimo non impugnato.
1.2. - Con l'atto di citazione notificato il 15 aprile 2019 ed in rinnovazione il 20 giugno 2019,
[...]
proponeva l'opposizione al provvedimento monitorio de quo, eccependo la prescrizione del CP_1
preteso credito vantato dal istante, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo Parte_1
accoglimento dell'istanza di sospensione della sua provvisoria esecuzione, oltre che la declaratoria dell'avvenuto pagamento da parte sua dell'importo di € 564,34 e che null'altro fosse dovuto per le causali di cui al ricorso monitorio de quo.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 8 novembre 2019, si costituiva in giudizio il
Co
di al fabbricato in alla , eccependo l'inammissibilità Parte_1 Pt_1 Parte_1
dell'opposizione per la pretesa tardività della stessa;
contestando i motivi dell'avversa opposizione per la pretesa infondatezza dei medesimi;
chiedendo la conferma della provvisoria esecuzione parziale, in ragione di € 12.200,44, atteso il riconosciuto, intervenuto pagamento della somma € 564,34 subito dopo la notificazione del provvedimento monitorio, nonché la condanna dell'opponente al pagamento della maggiore residua somma di € 12.200,44, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla domanda sino al soddisfo.
1.4. - Respinta l'istanza, ex art. 649 c.p.c., di sospensione dell'esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio opposto;
precisate le conclusioni;
depositata la comparsa conclusionale a cura del solo Condominio opposto;
depositate le rispettive memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 5307/2021, pubblicata il 4 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente
2 stabiliva: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1383/2019; 2) dichiara che nulla è dovuto dall'opponente all'opposto Condominio per le causali di cui al ricorso, ad Parte_2 Parte_3 eccezione dell'importo, già corrisposto, di euro 564,34; 3) condanna l'opposto Controparte_3
in p. dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente, che
[...]
liquida in euro 145,50 per spese ed euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA
e CPA, come per legge.”
In particolare, il primo giudice, ritenuta tempestiva la proposta opposizione, l'accoglieva, così come indicato nel sopra riportato dispositivo, avendo considerato:
a) fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, per non avere il Condominio opposto, mediante la deliberazione assembleare condominiale del 30 maggio 2018, approvato: “il bilancio contenente
i lavori di cui alla delibera 2004, ma esclusivamente un prospetto riepilogativo delle morosità”;
b) non provata la pretesa inerente ai crediti antecedenti al 31 dicembre 2017, avendo il Parte_1
prodotto il solo prospetto riepilogativo delle morosità a tale data, approvato dall'assemblea il 30 maggio
2018, e non anche il verbale assembleare condominiale d'approvazione del bilancio di esercizio relativo ai crediti condominiali in esso contenuti;
c) incontestato l'intervenuto pagamento della somma di € 564,34, avvenuta dopo la notificazione del decreto monitorio.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 22 dicembre 2021, il di cui Parte_1
al fabbricato in alla , proponeva appello innanzi a questa Corte, Pt_1 Parte_1
chiedendone la riforma - sulla base di tre motivi di gravame - reiterando le medesime conclusioni rassegnate nel corso della precedente fase, con la contestuale istanza di condanna dell'appellato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il giorno 7 febbraio 2022, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di condanna CP_1
dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.3. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 19 febbraio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 18 marzo 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 24 marzo 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura del solo appellato.
3 3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'appello il impugnante lamentava la pretesa violazione da Parte_1
parte del primo giudice degli esiti istruttori documentali, acquisiti agli atti del giudizio, per avere quest'ultimo accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, relativa al preteso credito di € 12.528,15,
a titolo di oneri condominiali, a suo carico, essendosi limitato a rilevare e ad esaminare il solo prospetto di ripartizione delle spese condominiali, riepilogativo alla data del 31 dicembre 2017, prodotto nella presupposta fase monitoria, ritenuto inidoneo a consacrare il debito del condomino opponente per i lavori di cui alla “delibera 2004”, in quanto l'assemblea condominiale non avrebbe approvato il bilancio contenente la ripartizione delle spese per i lavori de quibus.
Più precisamente, a dire del appellante, il Tribunale non avrebbe valutato la Parte_1
documentazione in atti, prodotta nel corso della fase oppositiva, ovvero il bilancio relativo all'anno 2016, che già prevedeva anche le somme dovute dall'opponente a titolo di quota, a suo carico, nella misura di €
12.528,15 per i “Lavori delibera 2004”, oltre che gli ulteriori, successivi bilanci, relativi agli anni 2017 e 2018, tutti comprensivi dei relativi prospetti di ripartizione delle spese condominiali, approvati con la deliberazione assembleare condominiale del 30 maggio 2018, il cui processo verbale non era stato impugnato.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame il di cui al fabbricato in alla Parte_1 Pt_1 [...]
- per le stesse ragioni di cui al primo motivo - si doleva del mancato riconoscimento degli Parte_1
ulteriori crediti, oggetto del ricorso monitorio, antecedenti al 31 dicembre 2017, comprensivi degli oneri condominiali a carico dell'opponente, inerenti alla precedente gestione condominiale conclusasi il 31 dicembre 2016.
3.3. - Con il terzo motivo di censura il impugnante criticava la decisione appellata, a Parte_1
proposito del capo sulle liquidate spese di lite, per la pretesa violazione dei principi di causalità e di soccombenza, per avere il giudice di prime cure condannato il creditore al pagamento delle Parte_1 spese e dei compensi di primo grado, nonostante fosse risultato parzialmente vincitore, avendo il debitore- opponente pagato l'importo di € 564,34 soltanto dopo la notificazione del provvedimento monitorio opposto, per cui il Tribunale avrebbe dovuto condannare quest'ultimo, ovvero, in subordine, disporre la compensazione per intero delle spese della fase monitoria e di quella oppositiva.
3.4. - I motivi d'impugnazione possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione.
3.5. - Il primo ed il secondo motivo di censura sono fondati, per cui meritano di essere accolti;
mentre il terzo è assorbito, in considerazione del principio di cui all'art. 336 c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
4 3.6. - Infatti, non può non essere rilevato che, in linea generale, il giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il mero accertamento delle condizioni d'ammissibilità dell'emissione del provvedimento monitorio, ma concerne il merito della pretesa creditizia, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del decreto stesso, come stabilito dal giudice della nomofilachia, per il quale: “La
"plena cognitio", che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/12/2024, n. 32959).
Orbene, nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la
Corte è dell'avviso che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto trovi il suo fondamento proprio nella deliberazione assembleare condominiale adottata all'unanimità dei presenti il 30 maggio 2018, comunicata al condomino assente, , mediante la nota raccomanda recapitatagli il 12 luglio CP_1
2018, non impugnata, in forza della quale il Condominio approvava: “… il Consuntivo delle spese e del Bilancio con i relativi allegati degli anni 2015 - 2016 - 2017 con le seguenti precisazioni relativamente agli anni 2015 -
2016: tali anni contengono la ratifica delle spese della gestione del precedente amministratore, Per_1
”
[...]
Più precisamente, mediante tale deliberazione assembleare condominiale, non impugnata, venivano ratificati, nonostante fossero già in precedenza stati approvati, tutti i prospetti di ripartizione delle spese condominiali, allegati ai conti consuntivi, ritualmente depositati nella fase oppositiva di primo grado, inerenti agli anni 2015 - 2016, poi, riportati anche nel conto consuntivo relativo all'anno 2017, comprensivi di quello relativo alla voce di spesa “Lavori delibera 2004”, la cui quota, nella misura di € 12.528,15, è a carico dell'opponente-appellato, cui va sommata l'ulteriore quota a suo carico, in ragione di € 3.236,63, a titolo di oneri condominiali antecedenti al 31 dicembre 2017, già indicati nei conti consuntivi di cui deliberazioni assembleari condominiali del 3 aprile 2017 e del 3 luglio 2017, oltre che nel preventivo dell'anno 2018, documentazione tutta ritualmente depositata nella fase oppositiva di prime cure.
Pertanto, è evidente l'errore di valutazione in cui incorreva il giudice di prima istanza, per avere considerato maturata la prescrizione quinquennale in ordine al credito, così come vantato dal Parte_1 opposto, avendo erroneamente ritenuto che: “… l'assemblea sopra indicata non approvava il bilancio contenente i lavori di cui alla delibera 2004, ma esclusivamente un prospetto riepilogativo delle morosità. Il dies a quo della decorrenza della prescrizione quinquennale va, quindi, individuato nella delibera di approvazione del bilancio relativo a detta spesa e la delibera del 30.5.2018 avrebbe potuto interrompere la
5 prescrizione solo qualora la stessa non si fosse già verificata. La somma di euro 12.528,15 non è, conseguentemente, dovuta dall'opponente in quanto prescritta.”, avendo motivato nello stesso modo la reiezione dell'ulteriore pretesa creditoria a titolo di oneri condominiali antecedenti al 31 dicembre 2017, avendo, quindi, obliterato qualsivoglia valutazione della richiamata documentazione, versata in atti all'atto della costituzione nel giudizio oppositivo a cura del opposto, tra cui si rinvengono i bilanci relativi Parte_1
agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con i rispettivi piani di ripartizione delle spese, tutti ritualmente approvati mediante la richiamata deliberazione assembleare condominiale del 30 maggio 2018, di cui il prospetto contabile riassuntivo al 31 dicembre 2017, prodotto nella presupposta fase monitoria, costituiva un mero stralcio.
Orbene, sulla base di quanto innanzi, non può considerarsi prescritto il preteso credito vantato dal
Condominio opposto, per avere agito in via monitoria nel marzo dell'anno 2019, decorrendo la prescrizione quinquennale, ai sensi del disposto di cui al n. 4 dell'art. 2948 c.c., a partire dal 30 maggio 2018, data di adozione della deliberazione assembleare condominiale d'approvazione del rendiconto delle spese e dello stato di ripartizione delle stesse, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale:
“Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi dell'art. 1337 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso.” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 15/02/2021, n. 3847);
“In tema di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art.
2948 cod. civ., n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti, la cui decorrenza è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto.”
(Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 25/02/2014, n. 4489).
Di conseguenza, poiché nella fattispecie in esame è incontestato che dopo la notificazione del provvedimento monitorio opposto l'opponente avesse provveduto a versare al opposto la Parte_1
complessiva somma di € 564,34, rimanendo debitore del residuo, maggiore importo di € 15.200,44,
[...]
va condannato al pagamento, in favore del di cui al fabbricato in lla CP_1 Parte_1 Pt_1 [...]
, di tale residua somma, oltre agli interessi legali con decorrenza dal dì della domanda Parte_1 monitoria sino al soddisfo.
6 4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste a carico di , in favore del fabbricato in lla CP_1 Controparte_4 Pt_1 Parte_1
, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del
[...]
valore del decisum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della somma di € 15.200,44 per la quale si è concretizzata la soccombenza parziale dell'opponente-appellato, nonché delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo
2018, n. 37, per il primo grado, e sulla base del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per il secondo grado, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma
1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 5307/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 giugno 2021, in accoglimento dell'appello, oltre che in parziale riforma della decisione gravata, così provvede:
1) condanna al versamento, in favore del di cui al fabbricato in CP_1 Parte_1 Pt_1 alla , in persona dell'amministratore pro tempore, della complessiva somma di € Parte_1
15.200,44, oltre agli interessi legali con decorrenza dal dì della domanda monitoria sino al soddisfo;
2) condanna , alla rifusione, in favore del di cui al fabbricato in CP_1 Parte_1 Pt_1
alla , in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese processuali del Parte_1
doppio grado del giudizio, che liquida:
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 2.417,50, a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del 15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 3.287,00, di cui € 382,50 a titolo di rimborso spese anticipate, ed € 2.904,50 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, in ragione del
15% dei compensi liquidati, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
13 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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