CA
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2024, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 249 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Roberto Vignati presidente
Dott. Serena Sommariva consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.
2814 del 12.9.2023 del Tribunale di Milano estensore Giudice dr.ssa Eleonora Palmisani, discussa all'udienza collegiale del
29.5.2024, proposto da
DA
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. PESSI Pt_1 P.IVA_1
ROBERTO, GIAMMARIA FRANCESCO ( , elettivamente C.F._1 domiciliata in Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
(CF rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e Controparte_2
( ); C.F._3
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per - riformare la sentenza del Tribunale di Milano Pt_1
n. 2814/2023, pubblicata in data 12.09.2023 all'esito del giudizio n.Rg. 477/2023, non notificata e, per l'effetto, per i
1 motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, CP_1
Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza Pt_1 del Tribunale di Milano n.2814/2023 pubblicata il 12.09.2023
NON NOTIFICATA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE
DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE, COSI' COME RICHIESTA ED
OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio DA DISTRARRE A FAVORE
DEGLI SCRIVENTI DIFENSORI QUALI ANTISTATARI.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2814/2023 il Tribunale ha accolto il ricorso ed accertato l'illegittimità delle trattenute operate dalla convenuta a titolo di contributo di solidarietà, e pertanto ha condannato la
Controparte_3
alla restituzione delle trattenute applicate a
[...] titolo di contributo di solidarietà mensilmente sui ratei pensionistici percepiti dal ricorrente, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Spese di causa.
Il primo giudice richiamando la Giurisprudenza di legittimità e di merito sulla questione ha ritenuto illegittimo il “contributo di solidarietà” applicato dalla in violazione del principio del CP_3
“pro rata”, esulando l'imposizione di un siffatto onere patrimoniale dai poteri regolamentari della CP_3
Ha impugnato la sentenza la mediante tre articolati motivi CP_3 di appello.
Con il primo motivo contesta la violazione dell'art. 2, D.Lgs. n.
509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e con la Pt_1
Delibera della del 27.6.2013; Pt_1
2 violazione degli artt. 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1 comma 763,
L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24,
D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d.
“Decreto Salva Italia”); 3, 23 e 38 Cost, tutti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.
II.1 Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara illegittimo il contributo di solidarietà.
In tal senso l'appellante evidenzia che il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato dalla legge e conseguentemente errando nell'escludere agli atti degli Enti previdenziali privati forza di legge anche in relazione al vaglio della ragionevolezza del contributo di solidarietà.
Ribadisce l'appellante la natura dell'art. 22 del regolamento di disciplina della e che l'introduzione del contributo di CP_3 solidarietà rispondeva all'obbligo dell'Ente del rispetto dei vincoli di bilancio, con un contemperamento degli interessi fra le generazioni, non incidendo in alcun modo sull'adeguatezza della prestazione pensionistica erogata con applicazione sulle quote di pensione calcolate con metodo retributivo con aliquote più basse rispetto a quelle calcolate con il metodo contributivo, senza alterare la proporzionalità tra i contributi versati e l'importo di pensione percepito.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n.
335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il
2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere, tutti in relazione all'art. Pt_1
360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ. L'interpretazione autentica dell'art. 3, L. n. 335/1995.
a) il contributo di solidarietà, essendo stato per adesso applicato per alcuni quinquenni, è con tutta evidenza in grado di
3 modificare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, avendo ridotto parzialmente la spesa pensionistica nel momento in cui essa era storicamente la più elevata e, quindi, evitando ripercussioni economicamente negative nel futuro;
b) la finalità perseguita dalla per mezzo Pt_1 dell'istituzione del contributo di solidarietà è stata unicamente e senza dubbio quella di perseguire, nei limiti della ragionevolezza e nei limiti imposti dal Legislatore,
l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Non si può quindi dubitare che il contributo di solidarietà istituito dalla sia “finalizzato” Pt_1 all'equilibrio finanziario di lungo termine;
di conseguenza, non si può dubitare che esso rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013.
Pertanto, la sentenza impugnata ha certamente violato l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), in quanto non ha considerato che la disposizione in esame è certamente uno dei provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della legge di Stabilità stessa, essendo un provvedimento in materia previdenziale adottato da un Ente previdenziale privatizzato ed approvato dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge.
Con il terzo motivo deduce l'errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie: violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 Cod. civ.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato.
Tutti i motivi di appello relativi alla correttezza dell'applicazione del contributo di solidarietà, sono stati decisi molteplici volte in modo sfavorevole alla CP_3
4 Si richiama la sentenza n. 443/2023 Corte appello lavoro Milano anche ai fini della motivazione ai ensi dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c.
“I primi tre motivi di gravame, esaminabili congiuntamente, non meritano accoglimento.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la , di imporre un contributo di CP_3 solidarietà, che “la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del
2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del
2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono Controparte_4 adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (Cass.
4604/2023).
A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.., non avendo, la , proposto argomentazioni idonee ad indurre la CP_3
Corte a discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte.
5 Passando ad esaminare il quarto e il quinto motivo – relativi alla prescrizione della pretesa fatta valere dalla xxxxxxx – quanto al termine, quinquennale o decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale"; a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n.41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948
c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.".
Differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del
1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito
6 consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. Omissis”
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 147/2022 nell'importo così ritenuto congruo al valore, all'attività svolta ed alla serialità della controversia.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2814/2023 del Tribunale di Milano.
Condanna la appellante al pagamento delle spese del grado in CP_3 favore di che liquida nell'importo di € 2.200,00 CP_1 oltre il rimborso spese generali e gli accessori di legge con distrazione in favore degli avvocati e Controparte_2
Filippo Tomassoli dichiaratisi antistatari.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR
n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Milano, 29.5.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Roberto Vignati
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Roberto Vignati presidente
Dott. Serena Sommariva consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.
2814 del 12.9.2023 del Tribunale di Milano estensore Giudice dr.ssa Eleonora Palmisani, discussa all'udienza collegiale del
29.5.2024, proposto da
DA
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. PESSI Pt_1 P.IVA_1
ROBERTO, GIAMMARIA FRANCESCO ( , elettivamente C.F._1 domiciliata in Indirizzo Telematico
APPELLANTE
CONTRO
(CF rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e Controparte_2
( ); C.F._3
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per - riformare la sentenza del Tribunale di Milano Pt_1
n. 2814/2023, pubblicata in data 12.09.2023 all'esito del giudizio n.Rg. 477/2023, non notificata e, per l'effetto, per i
1 motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di prova;
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, CP_1
Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza Pt_1 del Tribunale di Milano n.2814/2023 pubblicata il 12.09.2023
NON NOTIFICATA, SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRESCRIZIONE
DECENNALE DEI RATEI IN RESTITUZIONE, COSI' COME RICHIESTA ED
OTTENUTA IN PRIMO GRADO, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio DA DISTRARRE A FAVORE
DEGLI SCRIVENTI DIFENSORI QUALI ANTISTATARI.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 2814/2023 il Tribunale ha accolto il ricorso ed accertato l'illegittimità delle trattenute operate dalla convenuta a titolo di contributo di solidarietà, e pertanto ha condannato la
Controparte_3
alla restituzione delle trattenute applicate a
[...] titolo di contributo di solidarietà mensilmente sui ratei pensionistici percepiti dal ricorrente, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Spese di causa.
Il primo giudice richiamando la Giurisprudenza di legittimità e di merito sulla questione ha ritenuto illegittimo il “contributo di solidarietà” applicato dalla in violazione del principio del CP_3
“pro rata”, esulando l'imposizione di un siffatto onere patrimoniale dai poteri regolamentari della CP_3
Ha impugnato la sentenza la mediante tre articolati motivi CP_3 di appello.
Con il primo motivo contesta la violazione dell'art. 2, D.Lgs. n.
509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e con la Pt_1
Delibera della del 27.6.2013; Pt_1
2 violazione degli artt. 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1 comma 763,
L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24,
D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d.
“Decreto Salva Italia”); 3, 23 e 38 Cost, tutti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.
II.1 Erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara illegittimo il contributo di solidarietà.
In tal senso l'appellante evidenzia che il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato dalla legge e conseguentemente errando nell'escludere agli atti degli Enti previdenziali privati forza di legge anche in relazione al vaglio della ragionevolezza del contributo di solidarietà.
Ribadisce l'appellante la natura dell'art. 22 del regolamento di disciplina della e che l'introduzione del contributo di CP_3 solidarietà rispondeva all'obbligo dell'Ente del rispetto dei vincoli di bilancio, con un contemperamento degli interessi fra le generazioni, non incidendo in alcun modo sull'adeguatezza della prestazione pensionistica erogata con applicazione sulle quote di pensione calcolate con metodo retributivo con aliquote più basse rispetto a quelle calcolate con il metodo contributivo, senza alterare la proporzionalità tra i contributi versati e l'importo di pensione percepito.
Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1, L.
27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n.
335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il
2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della e successive delibere, tutti in relazione all'art. Pt_1
360, comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ. L'interpretazione autentica dell'art. 3, L. n. 335/1995.
a) il contributo di solidarietà, essendo stato per adesso applicato per alcuni quinquenni, è con tutta evidenza in grado di
3 modificare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, avendo ridotto parzialmente la spesa pensionistica nel momento in cui essa era storicamente la più elevata e, quindi, evitando ripercussioni economicamente negative nel futuro;
b) la finalità perseguita dalla per mezzo Pt_1 dell'istituzione del contributo di solidarietà è stata unicamente e senza dubbio quella di perseguire, nei limiti della ragionevolezza e nei limiti imposti dal Legislatore,
l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Non si può quindi dubitare che il contributo di solidarietà istituito dalla sia “finalizzato” Pt_1 all'equilibrio finanziario di lungo termine;
di conseguenza, non si può dubitare che esso rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013.
Pertanto, la sentenza impugnata ha certamente violato l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), in quanto non ha considerato che la disposizione in esame è certamente uno dei provvedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della legge di Stabilità stessa, essendo un provvedimento in materia previdenziale adottato da un Ente previdenziale privatizzato ed approvato dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge.
Con il terzo motivo deduce l'errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie: violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 Cod. civ.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è infondato.
Tutti i motivi di appello relativi alla correttezza dell'applicazione del contributo di solidarietà, sono stati decisi molteplici volte in modo sfavorevole alla CP_3
4 Si richiama la sentenza n. 443/2023 Corte appello lavoro Milano anche ai fini della motivazione ai ensi dell'art. 118 disp. Att.
c.p.c.
“I primi tre motivi di gravame, esaminabili congiuntamente, non meritano accoglimento.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente chiarito, con riguardo alla questione della possibilità, per la , di imporre un contributo di CP_3 solidarietà, che “la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del
2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del
2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono Controparte_4 adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore
(così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020)” (Cass.
4604/2023).
A tali pronunce e alle ragioni che le sorreggono si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.., non avendo, la , proposto argomentazioni idonee ad indurre la CP_3
Corte a discostarsene, essendosi limitata a reiterare le considerazioni già vagliate – e respinte in plurime pronunce– dalla Suprema Corte.
5 Passando ad esaminare il quarto e il quinto motivo – relativi alla prescrizione della pretesa fatta valere dalla xxxxxxx – quanto al termine, quinquennale o decennale, la Cassazione, con la sentenza sopra richiamata, ha ribadito che “la relativa questione è stata oggetto delle pronunce sopra richiamate (Cass. n. 29523 del 2022, seguita da Cass. nn. 31527, 31641, 31642 del 2022) con cui si è affermato che "il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale"; a fondamento del principio, la Corte ha richiamato il precedente di Cass. n.41320 del 2021 e osservato che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948
c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.".
Differenti soluzioni non possano trarsi dal D.P.R. n. 639 del
1970, art. 47 bis (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29 concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). Ciò per la decisiva considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito
6 consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. Omissis”
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 147/2022 nell'importo così ritenuto congruo al valore, all'attività svolta ed alla serialità della controversia.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2814/2023 del Tribunale di Milano.
Condanna la appellante al pagamento delle spese del grado in CP_3 favore di che liquida nell'importo di € 2.200,00 CP_1 oltre il rimborso spese generali e gli accessori di legge con distrazione in favore degli avvocati e Controparte_2
Filippo Tomassoli dichiaratisi antistatari.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR
n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Milano, 29.5.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Roberto Vignati
7