CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GL LI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Palermo
Non costituita
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021938663000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART. 29620220019469153000 BOLLO 2015
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione contro l'intimazione di pagamento indicata in intestazione, che riferisce esserle stata notificata l'8.7.2024 e relativa a una prodromica cartella di pagamento notificatagli, secondo quanto indicato nella stessa intimazione impugnata, il 23.7.2022. Nell'eccepire la nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della cartella prodromica e l'intervenuta prescrizione dei crediti con essa fatti valere, la parte ricorrente chiede di dichiarare l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita. All'udienza pubblica del 12.1.2026, fissata per la trattazione, la parte ricorrente ha dedotto di avere documentato l'avvenuta notificazione del ricorso alla parte convenuta mediante deposito della relazione di notificazione in formato analogico e, nel merito, ha insistito in quanto dedotto e richiesto in ricorso, dopo di che la causa è stata posta in deliberazione. Motivi della decisione Pregiudizialmente va rilevato che il ricorso è inammissibile. E invero, premesso che, come esposto in narrativa, la convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita, non vi è prova dell'avvenuta notificazione del ricorso alla predetta Agenzia. La parte ricorrente, infatti, diversamente da quanto dalla stessa dedotto all'udienza di trattazione, non ha prodotto alcunché al riguardo, neppure in formato analogico, il che peraltro sarebbe stato inidoneo. Non essendovi stata costituzione della parte convenuta, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Palermo, 12 gennaio 2026 Il Giudice Giuliano Castiglia
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GL LI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 50/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Palermo
Non costituita
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021938663000 BOLLO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART. 29620220019469153000 BOLLO 2015
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione contro l'intimazione di pagamento indicata in intestazione, che riferisce esserle stata notificata l'8.7.2024 e relativa a una prodromica cartella di pagamento notificatagli, secondo quanto indicato nella stessa intimazione impugnata, il 23.7.2022. Nell'eccepire la nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della cartella prodromica e l'intervenuta prescrizione dei crediti con essa fatti valere, la parte ricorrente chiede di dichiarare l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita. All'udienza pubblica del 12.1.2026, fissata per la trattazione, la parte ricorrente ha dedotto di avere documentato l'avvenuta notificazione del ricorso alla parte convenuta mediante deposito della relazione di notificazione in formato analogico e, nel merito, ha insistito in quanto dedotto e richiesto in ricorso, dopo di che la causa è stata posta in deliberazione. Motivi della decisione Pregiudizialmente va rilevato che il ricorso è inammissibile. E invero, premesso che, come esposto in narrativa, la convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita, non vi è prova dell'avvenuta notificazione del ricorso alla predetta Agenzia. La parte ricorrente, infatti, diversamente da quanto dalla stessa dedotto all'udienza di trattazione, non ha prodotto alcunché al riguardo, neppure in formato analogico, il che peraltro sarebbe stato inidoneo. Non essendovi stata costituzione della parte convenuta, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Palermo, 12 gennaio 2026 Il Giudice Giuliano Castiglia