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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
, , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da BONGIOVANNI BRUNA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GHIZZI ELISA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“chiedono pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, precisando le conclusioni alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 • conferma delle condizioni previste in separazione in merito ad affidamento, collocamento e diritto di visita della minore, nonché assegnazione della casa familiare;
• il padre corrisponderà per il mantenimento della figlia minore, a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025, la somma mensile di Euro 850,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT come per legge, tramite bonifico, entro il giorno 10 di ciascun mese;
• le spese straordinarie saranno integralmente ripartite al 50% tra le parti come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
• l'assegno unico sarà integralmente assegnato alla resistente;
• la resistente rinuncia alla domanda di assegno divorzile;
• i coniugi si impegnano a proseguire a corrispondere il mutuo per l'acquisto della casa coniugale al 50%;
• quanto alle pretese reciproche relative alla rivalutazione ISTAT già maturata e al riparto dell'assegno unico, le parti danno atto di essere soddisfatte e di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
• spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con unione dalla quale è nata la figlia CP_1 Per_1
in data 19.05.2015, dando conto del fatto che i coniugi vivono separati dal giorno in
[...] cui sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa n. 459/2021 del 4.04.2021.
Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Alla prima udienza di trattazione, essendo personalmente comparsi entrambi i coniugi, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la Giudice relatrice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c., a cui le parti hanno dichiarato di aderire, precisando conclusioni congiunte come in epigrafe.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento della figlia, nonché l'assegnazione della casa familiare, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole cosicché le statuizioni ivi previste possono essere omologate dal Tribunale. pagina 2 di 3 Il Tribunale prende altresì atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 09/09/2017 in VIADANA tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 predetto Comune, al n. 17, parte I, anno 2017;
2. omologa le condizioni relative all'affido, al collocamento, al diritto di visita ed al mantenimento della figlia, nonché all'assegnazione della casa familiare come da conclusioni indicate in epigrafe;
3. prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIADANA (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 30/01/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
, , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da BONGIOVANNI BRUNA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GHIZZI ELISA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“chiedono pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, precisando le conclusioni alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 • conferma delle condizioni previste in separazione in merito ad affidamento, collocamento e diritto di visita della minore, nonché assegnazione della casa familiare;
• il padre corrisponderà per il mantenimento della figlia minore, a decorrere dal corrente mese di febbraio 2025, la somma mensile di Euro 850,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT come per legge, tramite bonifico, entro il giorno 10 di ciascun mese;
• le spese straordinarie saranno integralmente ripartite al 50% tra le parti come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
• l'assegno unico sarà integralmente assegnato alla resistente;
• la resistente rinuncia alla domanda di assegno divorzile;
• i coniugi si impegnano a proseguire a corrispondere il mutuo per l'acquisto della casa coniugale al 50%;
• quanto alle pretese reciproche relative alla rivalutazione ISTAT già maturata e al riparto dell'assegno unico, le parti danno atto di essere soddisfatte e di non avere nulla a pretendere reciprocamente;
• spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con unione dalla quale è nata la figlia CP_1 Per_1
in data 19.05.2015, dando conto del fatto che i coniugi vivono separati dal giorno in
[...] cui sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa n. 459/2021 del 4.04.2021.
Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Alla prima udienza di trattazione, essendo personalmente comparsi entrambi i coniugi, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la Giudice relatrice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c., a cui le parti hanno dichiarato di aderire, precisando conclusioni congiunte come in epigrafe.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento della figlia, nonché l'assegnazione della casa familiare, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole cosicché le statuizioni ivi previste possono essere omologate dal Tribunale. pagina 2 di 3 Il Tribunale prende altresì atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 09/09/2017 in VIADANA tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 predetto Comune, al n. 17, parte I, anno 2017;
2. omologa le condizioni relative all'affido, al collocamento, al diritto di visita ed al mantenimento della figlia, nonché all'assegnazione della casa familiare come da conclusioni indicate in epigrafe;
3. prende atto delle ulteriori condizioni indiate dalle parti;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIADANA (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 30/01/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3