Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 02129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2021, proposto dalla sig.ra AD LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Quaini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cremona, via Fulvio Cazzaniga n. 1;
contro
Il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona -, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. m_pi-AOOUSPCR Registro Ufficiale.U.0002864 del 12 luglio 2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio VI – Ambito territoriale di Cremona del Ministero dell'Istruzione, con il quale è stata decretata l'esclusione, in autotutela, dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della docente LI AD per le classi di concorso A012 e A022;
- per quanto occorrere possa, della nota del 7 luglio 2021 a firma della Referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale, prodromico o successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 907 del 2021;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 luglio 2021 e corredato da istanza cautelare, la sig.ra AD LI chiedeva a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’annullamento del provvedimento prot. n. m_pi-AOOUSPCR Registro Ufficiale.U.0002864 del 12 luglio 2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio VI – Ambito territoriale di Cremona del Ministero dell’Istruzione, con il quale il Dirigente Delegato aveva decretato l’esclusione della ricorrente, in autotutela, dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della docente LI AD per le classi di concorso A012 e A022;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione statale intimata, deducendo l’integrale infondatezza del gravame;
- questo Tribunale, all’esito della camera di consiglio dell’8 settembre 2021, con ordinanza n. 907 del 2021 respingeva la domanda cautelare per insussistenza del requisito del fumus boni iuris;
Rilevato che all’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, la parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnativa con compensazione delle spese; la ricorrente, seppur debitamente intimata, non è comparsa; la causa è, dunque, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con dichiarazione a verbale in occasione di questa udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa giustifica la compensazione delle spese della presente fase di merito tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO