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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2174/21 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 3 luglio 2025 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di e di Parte_4 Persona_1
Persona_2
(Avv. Calogero Nobile e Avv. Antonino Nobile)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Lucia Feliciotti)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 756/2020 emessa dal Tribunale di Frosinone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 19 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., sempre in trattazione scritta, all'udienza del 3 luglio 2025, per la quale del pari non sono state depositate le note di trattazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente rel.
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2174/21 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 3 luglio 2025 e vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali eredi di e di Parte_4 Persona_1
Persona_2
(Avv. Calogero Nobile e Avv. Antonino Nobile)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Lucia Feliciotti)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2 APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 756/2020 emessa dal Tribunale di Frosinone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti.
All'udienza del 19 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note di comparizione;
la causa è stata, quindi, rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., sempre in trattazione scritta, all'udienza del 3 luglio 2025, per la quale del pari non sono state depositate le note di trattazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'odierna udienza.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, vanno, quindi, dichiarate la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin