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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2025, n. 3176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3176 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2486 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Lombardi, presso la Parte_1
quale domicilia in Caserta alla via Alois n. 15 ;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Luca Polverino e Luigi Coluccino, presso i quali domicilia in Roma Verona alla via
Rava n. 75;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 i difensori delle parti in causa si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 257/2019 il Tribunale di Nola ha ingiunto a il Parte_1
pagamento il pagamento di Euro 11.599,71, oltre interessi e spese e competenze del giudizio monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha proposto formale Parte_1
opposizione al provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti, eccependone l'infondatezza dello stesso, e nello specifico l'integrale pagamento del debito e l'invalidità del rapporto di finanziamento, in quanto indeterminato/indeterminabile; con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la parte opposta, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, insistendo pertanto nel rigetto della stessa e nella conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 17.9.2019
non è stata concessa la provvisoria esecuzione, e che nel prosieguo non è stata espletata attività
istruttoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Parte opponente deduce di aver sottoscritto un contratto di finanziamento, in bianco, al fine di acquistare, in data 2.10.2009, un'autovettura presso la Mitsubishi Motors “My Toy”, e di essere venuto a conoscenza dell'effettivo costo del finanziamento soltanto in un secondo momento. Per
tale motivo avrebbe provveduto a corrispondere le rate pattuite sino alla concorrenza del residuo del prezzo della vettura acquistata (tenuto conto che era già stato corrisposto un acconto di Euro
2.000,00), e non anche le ulteriori rate nel frattempo scadute. Ciò posto, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, per essere la documentazione depositata insufficiente, non idonea a dare la prova scritta del credito. Quanto al rapporto di finanziamento, ha dedotto, lo si ribadisce, di aver firmato il contratto in bianco, senza conoscere i costi del finanziamento (e dunque, quanto dovuto, rispettivamente, a titolo di sorta capitale, penale, spese ed interessi).
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono. In via del tutto preliminare appare necessario precisare che tutte le questioni relative all'acquisto della vettura ed alla discrasia tra il prezzo concordato e l'importo finanziato (finanche quella relativa all'incendio della vettura) sono irrilevanti nella presente sede. E difatti, un conto è il prezzo di acquisto dell'auto, altro è il costo del finanziamento, che tiene conto della necessità di remunerare la finanziaria per il credito concesso in favore dell'opponente.
Per l'effetto, è irrilevante l'eccezione con cui l'opponente deduce di non essere debitore, per avere corrisposto integralmente il prezzo della vettura (tramite il versamento dell'acconto e il parziale pagamento delle rate), in quanto l'oggetto del presente giudizio è circoscritto al solo rapporto di finanziamento.
Posta tale necessaria precisazione, è infondata l'eccezione con cui l'opponente deduce di essersi limitata ad aver sottoscritto un contratto in bianco, non ancora compilato.
Sul punto pare sufficiente evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità “la denunzia
dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di
falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno
specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto
luogo contra pacta: ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato
autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il
documento come collegato a un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce
l'autorizzazione ricevuta” (Cass. n. 8105 del 23.4.2020).
Orbene, stante la mancata proposizione della querela, l'eccezione è priva di rilievo.
Parimenti, è infondata l'eccezione di insussistenza delle condizioni per l'emissione del provvedimento monitorio in quanto, sin dalla sede monitoria (a seguito di richiesta di integrazione ad opera dello scrivente), la società opposta ha versato in atti il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento e il partitario. Trattasi, senza dubbio, di documentazione idonea a ricostruire in modo sufficientemente dettagliato le condizioni contrattuali e l'andamento del rapporto. Del resto, detti documenti non sono stati contestati, e l'opponente non ha negato né l'effettiva erogazione dell'importo a titolo di finanziamento, né il pagamento soltanto parziale delle rate, come da partitario (si è già detto dell'irrilevanza della difesa con cui l'opponente ha dedotto di essersi limitato a corrispondere un numero di rate pari al valore di acquisto della vettura).
È infondata, infine, l'eccezione di indeterminatezza della somma ingiunta, per difetto di prova della ripartizione delle somme richieste all'opponente (a vario titolo).
E difatti, dall'esame del contratto di finanziamento è possibile individuare immediatamente le conduzioni contrattuali, l'importo erogato, i costi del finanziamento ed il numero di rate: risultano specificamente indicati, nello specifico, le commissioni, il premio copertura del credito, il numero di rate, il tan, il taeg/isc.
Non vi è nessun dubbio, pertanto, che il contratto contenga gli elementi necessari e sufficienti per la esatta determinazione del credito, e del resto l'opponente non ha sollevato alcuna ulteriore contestazione in relazione alla validità delle suindicate pattuizioni e, dunque, all'effettiva debenza delle somme richieste.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata, e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo, nonché dichiarato esecutivo.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione (ivi compresa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte opponente).
Le spese seguono la soccombenza secondo quando disposto dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 357/2019, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 4.000,00 Parte_1
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Così deciso in Nola, 25.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2486 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019,
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Lombardi, presso la Parte_1
quale domicilia in Caserta alla via Alois n. 15 ;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Luca Polverino e Luigi Coluccino, presso i quali domicilia in Roma Verona alla via
Rava n. 75;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025 i difensori delle parti in causa si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 257/2019 il Tribunale di Nola ha ingiunto a il Parte_1
pagamento il pagamento di Euro 11.599,71, oltre interessi e spese e competenze del giudizio monitorio.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha proposto formale Parte_1
opposizione al provvedimento monitorio emesso nei suoi confronti, eccependone l'infondatezza dello stesso, e nello specifico l'integrale pagamento del debito e l'invalidità del rapporto di finanziamento, in quanto indeterminato/indeterminabile; con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la parte opposta, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione, insistendo pertanto nel rigetto della stessa e nella conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.,
così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con ordinanza del 17.9.2019
non è stata concessa la provvisoria esecuzione, e che nel prosieguo non è stata espletata attività
istruttoria.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n.
5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n.
1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Parte opponente deduce di aver sottoscritto un contratto di finanziamento, in bianco, al fine di acquistare, in data 2.10.2009, un'autovettura presso la Mitsubishi Motors “My Toy”, e di essere venuto a conoscenza dell'effettivo costo del finanziamento soltanto in un secondo momento. Per
tale motivo avrebbe provveduto a corrispondere le rate pattuite sino alla concorrenza del residuo del prezzo della vettura acquistata (tenuto conto che era già stato corrisposto un acconto di Euro
2.000,00), e non anche le ulteriori rate nel frattempo scadute. Ciò posto, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, per essere la documentazione depositata insufficiente, non idonea a dare la prova scritta del credito. Quanto al rapporto di finanziamento, ha dedotto, lo si ribadisce, di aver firmato il contratto in bianco, senza conoscere i costi del finanziamento (e dunque, quanto dovuto, rispettivamente, a titolo di sorta capitale, penale, spese ed interessi).
L'opposizione è infondata per i motivi che seguono. In via del tutto preliminare appare necessario precisare che tutte le questioni relative all'acquisto della vettura ed alla discrasia tra il prezzo concordato e l'importo finanziato (finanche quella relativa all'incendio della vettura) sono irrilevanti nella presente sede. E difatti, un conto è il prezzo di acquisto dell'auto, altro è il costo del finanziamento, che tiene conto della necessità di remunerare la finanziaria per il credito concesso in favore dell'opponente.
Per l'effetto, è irrilevante l'eccezione con cui l'opponente deduce di non essere debitore, per avere corrisposto integralmente il prezzo della vettura (tramite il versamento dell'acconto e il parziale pagamento delle rate), in quanto l'oggetto del presente giudizio è circoscritto al solo rapporto di finanziamento.
Posta tale necessaria precisazione, è infondata l'eccezione con cui l'opponente deduce di essersi limitata ad aver sottoscritto un contratto in bianco, non ancora compilato.
Sul punto pare sufficiente evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità “la denunzia
dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di
falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno
specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto
luogo contra pacta: ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato
autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il
documento come collegato a un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce
l'autorizzazione ricevuta” (Cass. n. 8105 del 23.4.2020).
Orbene, stante la mancata proposizione della querela, l'eccezione è priva di rilievo.
Parimenti, è infondata l'eccezione di insussistenza delle condizioni per l'emissione del provvedimento monitorio in quanto, sin dalla sede monitoria (a seguito di richiesta di integrazione ad opera dello scrivente), la società opposta ha versato in atti il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento e il partitario. Trattasi, senza dubbio, di documentazione idonea a ricostruire in modo sufficientemente dettagliato le condizioni contrattuali e l'andamento del rapporto. Del resto, detti documenti non sono stati contestati, e l'opponente non ha negato né l'effettiva erogazione dell'importo a titolo di finanziamento, né il pagamento soltanto parziale delle rate, come da partitario (si è già detto dell'irrilevanza della difesa con cui l'opponente ha dedotto di essersi limitato a corrispondere un numero di rate pari al valore di acquisto della vettura).
È infondata, infine, l'eccezione di indeterminatezza della somma ingiunta, per difetto di prova della ripartizione delle somme richieste all'opponente (a vario titolo).
E difatti, dall'esame del contratto di finanziamento è possibile individuare immediatamente le conduzioni contrattuali, l'importo erogato, i costi del finanziamento ed il numero di rate: risultano specificamente indicati, nello specifico, le commissioni, il premio copertura del credito, il numero di rate, il tan, il taeg/isc.
Non vi è nessun dubbio, pertanto, che il contratto contenga gli elementi necessari e sufficienti per la esatta determinazione del credito, e del resto l'opponente non ha sollevato alcuna ulteriore contestazione in relazione alla validità delle suindicate pattuizioni e, dunque, all'effettiva debenza delle somme richieste.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata, e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo, nonché dichiarato esecutivo.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione (ivi compresa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte opponente).
Le spese seguono la soccombenza secondo quando disposto dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: - Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 357/2019, dichiarandolo esecutivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 4.000,00 Parte_1
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge.
Così deciso in Nola, 25.11.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)