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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, EL
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1475/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240001566902000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6853/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di causa
Resistente/Appellato: come da verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 22.01.2025 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 nei confronti della Regione Campania e della Ag.entrate - Riscossione
- Avellino avverso la Cartella di Pagamento n. 01220240001566902000 notificata in data 30.4.2024 da agenzia delle entrate e riscossione e relativa a tasse auto dovute alla Regione Campania per l'anno 2018 per l'importo di € 668,95 (su n. 2 veicoli), rilevando il Giudice del primo grado che <<… parte ricorrente ha ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento mercé racc.ta “semplice” (com'è consentito all'Ufficio) e debita compiuta giacenza avvenuta per i 2 Avvisi in date 8.10.21 e 20.10.21 e quindi ampiamente entro il termine di prescrizione (del 31.12 del 3° anno successivo a quello di imposta) e avverso i quali non risulta proposta impugnazione. L'eccezione di prescrizione va dunque respinta perché risulta rispettato il termine di prescrizione (terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento) previsto dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82 (convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83) e successive modifiche>> .
Con il rigetto del ricorso sono state compensate le spese di lite.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec in data 21.02.2025 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania sempre in data 21.02.2025.
L'appellante eccepisce che la sentenza è errata per i seguenti motivi:
1) Secondo l'appellante, i giudici di primo grado hanno considerato regolarmente notificati gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento (n. 01220240001566902000) sulla base di documentazione che, in realtà, non dimostra né la consegna né il corretto perfezionamento della compiuta giacenza.
Gli avvisi n. 834324818283/2018 e n. 834215082587/2018 risultano inviati dalla Regione Campania con semplice raccomandata A.R. tramite il vettore privato Nexive. Manca tuttavia la prova – richiesta dalla giurisprudenza di legittimità sul servizio postale ordinario – che l'agente postale abbia realmente depositato l'atto presso l'ufficio postale e rilasciato (o spedito) al destinatario il cartellino CAD (comunicazione di avvenuto deposito).
Le «cartoline» prodotte in giudizio recano soltanto il nominativo e l'indirizzo del contribuente, priva di timbro postale, di data di consegna o di qualunque sottoscrizione dell'addetto al recapito. I frontespizi dei plichi, a loro volta, riportano la mera annotazione a penna «Assente 07/09» e «Assente 17/09» con un timbro « compiuta giacenza», ma senza alcuna attestazione formale delle operazioni richieste dagli articoli 27-30 del
Regolamento del servizio postale (inserimento dell'avviso in cassetta, indicazione dell'ufficio depositario, ecc.).
Per l'appellante proprio in presenza di notificazione «diretta» (cioè senza ufficiale giudiziario) la Corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite n. 10012/2021, ha chiarito che la prova del perfezionamento può consistere solo nella produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata CAD;
la sola prova dell'invio non basta. Tale avviso, nel caso di specie, non è mai stato esibito.
Da ciò discende – sostiene l'appellante – la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento e, di riflesso, la nullità della cartella che a quegli atti si fonda. L'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di primo grado consiste nell'avere trattato come regolari notifiche che, alla luce dei requisiti formali elaborati dalla suprema
Corte per la posta ordinaria (non soggetta alla l. 890/1982), risultano invece prive di qualsiasi riscontro probatorio minimo.
2. Le conseguenze sulla prescrizione del credito . Il secondo motivo di impugnazione è la diretta conseguenza del primo. Se la Regione Campania non ha mai notificato validamente gli avvisi di accertamento, nessun atto interruttivo idoneo si sarebbe perfezionato nei confronti del contribuente. Poiché la tassa automobilistica, in virtù dell'art. 5 del d.l. 953/1982 e dell'art. 2 del d.l. 686/1998, si prescrive in tre anni, il diritto di credito regionale si sarebbe estinto ben prima della notifica della cartella (30 aprile 2024).
La sentenza impugnata – che ha fatto decorrere la prescrizione dalla data, pacificamente controversa, in cui essa ha ritenuto perfezionate le notifiche – avrebbe dunque violato il principio di certezza dei rapporti giuridici, negando efficacia alla prescrizione maturata e, con ciò, ledendo un diritto fondamentale del cittadino alla stabilità dei propri rapporti debitori con l'amministrazione.
Su queste premesse l'appellante chiede: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della cartella, evidenziando il pregiudizio grave e irreparabile derivante a un soggetto disoccupato;
nel merito, la riforma integrale della sentenza e la declaratoria di nullità – o annullamento – della cartella n. 01220240001566902000; la condanna della Regione Campania alle spese di entrambi i gradi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio la controparte Regione Campania che sostiene la infondatezza dell'appello in quanto eccepisce che l'appello è inammissibile perché diretto a colpire, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, vizi afferenti agli avvisi di accertamento ormai divenuti definitivi. Richiama l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992: ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato soltanto per vizi propri e, se non impugnato nel termine, consolida la pretesa;
soltanto la mancata notificazione di quell'atto consente di trascinarne i difetti nel giudizio contro l'atto successivo. Poiché gli avvisi 2018 risultano regolarmente notificati e non sono stati impugnati nei sessanta giorni, il loro contenuto è intangibile: davanti al giudice della cartella possono essere dedotti esclusivamente vizi formali della stessa cartella, non questioni di merito o di prescrizione riferite all'imposta.
Quanto al termine prescrizionale, l'Ufficio ricorda che l'art. 5, comma 51, del d.l. 953/1982 fissa in tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dovuto, il limite per l'azione di accertamento della tassa automobilistica. Per l'annualità 2018 il dies ad quem era il 31 dicembre 2021: gli avvisi furono spediti entro tale data, perciò l'accertamento è tempestivo e ha interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo triennio per la riscossione. Ne deriva – ribadisce l'Ufficio – che l'eccezione di prescrizione sollevata con la cartella, oltre a essere preclusa, è comunque infondata.
Sul modo di notificazione l'Amministrazione precisa che la tassa automobilistica può essere notificata con semplice raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 261/1990 (come modificato dall'art. 38- bis del d.l. 248/2007); pertanto non si applica la legge 890/1982 né è necessario l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Trova spazio soltanto la disciplina del servizio postale ordinario dettata dal D.
M. 9 aprile 2001, che considera perfezionata la notificazione con il deposito dell'atto in posta e la compiuta giacenza dopo dieci giorni. La Corte di cassazione – ricorda l'Ufficio citando varie pronunce, fra cui l'ordinanza n. 2339/2021 e la sentenza a Sezioni Unite n. 40543/2021 – applica costantemente il principio di scissione soggettiva: ai fini del rispetto dei termini decadenziali rileva la data in cui l'Ente consegna il plico all'operatore postale, non quella in cui il destinatario ne prende conoscenza. Le cartoline di ritorno prodotte evidenziano il numero identificativo delle raccomandate e l'annotazione di “assenza del destinatario”, sufficiente – sostiene l'Ufficio – a dimostrare l'espletamento delle formalità richieste.
In via ulteriore, la Regione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure rivolte alla fase di riscossione: tali doglianze, afferma, vanno semmai indirizzate esclusivamente all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, concessionario del servizio.
Alla luce di queste considerazioni la Regione chiede il rigetto dell'appello, la conferma della legittimità degli atti impugnati e la condanna del contribuente alle spese di giudizio.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Va rilevato che l'Agenzia delle Entrate con le sue controdeduzioni in primo grado ha depositato la prova della regolarità della notifica dell'atto di accertamento e nulla è stato eccepito in proposito dall'appellante se in sede di udienza di discussione laddove a verbale risulta che ha contestato << che le notifiche esibite dalla Regione sono nulle in quanto mancanti della CAD come richiamato da Cassazione ordinanza 6352/2024
e Cassazione 110012/2021. >>
Va ricordato, infatti, che l'art. 24 del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 dispone che “2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato,
a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l' art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l' art. 23, comma 3.”
L'appellante, pertanto, a fronte della documentazione depositata dalla resistente in primo grado avrebbe dovuto a pena di inammissibilità proporre motivi aggiunti nelle forme previste dal 4° comma dellìart.24 citato.
Ed infatti, “Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell'intervenuta impugnazione dell'atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza.)” (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Piemonte, 24/09/2010)” (Cass. civ., Sez.
V, Sentenza, 02/07/2014, n. 15051), ed anche “Nel processo tributario, caratterizzato da una domanda impugnatoria dell'atto del fisco per vizi formali o sostanziali, l'oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado che può modificare o integrare solo con motivi aggiunti, consentiti, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella limitata e peculiare ipotesi di " deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione", mentre la possibilità di depositare documenti, fino a venti giorni prima dalla data di trattazione, e memorie illustrative sino a dieci giorni prima, ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il " thema decidendum". (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Ancona, 21/11/2007)” (Cass. civ., Sez. V, Sentenza,
15/10/2013, n. 23326)
In proposito “Nel processo tributario, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado;
la memoria illustrativa deve limitarsi ad illustrare ed argomentare i motivi di ricorso e non può essere utilizzata per introdurre surrettiziamente motivi nuovi, non presenti nell'atto introduttivo” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/06/2024, n. 17720)
Nel processo tributario, il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado i motivi di contestazione della pretesa dell'Amministrazione. L'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale tramite la presentazione di motivi aggiunti, che sono consentiti esclusivamente in caso di deposito e acquisizione di documenti non conosciuti. Nuove difese del contribuente che si fondano su fatti diversi da quelli dedotti con il ricorso originario e che ampliano l'indagine giudiziaria costituiscono motivi aggiunti e, quindi, nuove domande vietate in appello.( Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/07/2024, n. 20503)
Torna applicabile il principio di non contestazione per il quale “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum
" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente). (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Verona, 04/06/2007)” (Cass. civ., Sez. V, Sentenza,
05/04/2013, n. 8398)
In applicazione di tali principi, va rigettato il motivo di appello relativo alla irregolarità della notifica degli avvisi di liquidazione la cui notifica risulta, peraltro regolarmente eseguita come accertato dal Giudice del primo grado.
L'art.1 comma 161 della Legge 27/12/2006, n. 296 ha previsto, infatti, che < tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato>>. La Corte di Cassazione con la Ordinanza n.16183/2021 ha interpretato tale norma precisando che < senza l' intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica ( CAN) , avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass. n.10131 del 2020).>>.
In conclusione l'appello va rigettato con condanna della parte soccombente alle spese di lite anche per la fase cautelare nella quale l'appellante è risultato soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in Euro 350.00
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, EL
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1475/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1095/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 22/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220240001566902000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6853/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale di causa
Resistente/Appellato: come da verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 22.01.2025 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 nei confronti della Regione Campania e della Ag.entrate - Riscossione
- Avellino avverso la Cartella di Pagamento n. 01220240001566902000 notificata in data 30.4.2024 da agenzia delle entrate e riscossione e relativa a tasse auto dovute alla Regione Campania per l'anno 2018 per l'importo di € 668,95 (su n. 2 veicoli), rilevando il Giudice del primo grado che <<… parte ricorrente ha ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento mercé racc.ta “semplice” (com'è consentito all'Ufficio) e debita compiuta giacenza avvenuta per i 2 Avvisi in date 8.10.21 e 20.10.21 e quindi ampiamente entro il termine di prescrizione (del 31.12 del 3° anno successivo a quello di imposta) e avverso i quali non risulta proposta impugnazione. L'eccezione di prescrizione va dunque respinta perché risulta rispettato il termine di prescrizione (terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento) previsto dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82 (convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83) e successive modifiche>> .
Con il rigetto del ricorso sono state compensate le spese di lite.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec in data 21.02.2025 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania sempre in data 21.02.2025.
L'appellante eccepisce che la sentenza è errata per i seguenti motivi:
1) Secondo l'appellante, i giudici di primo grado hanno considerato regolarmente notificati gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento (n. 01220240001566902000) sulla base di documentazione che, in realtà, non dimostra né la consegna né il corretto perfezionamento della compiuta giacenza.
Gli avvisi n. 834324818283/2018 e n. 834215082587/2018 risultano inviati dalla Regione Campania con semplice raccomandata A.R. tramite il vettore privato Nexive. Manca tuttavia la prova – richiesta dalla giurisprudenza di legittimità sul servizio postale ordinario – che l'agente postale abbia realmente depositato l'atto presso l'ufficio postale e rilasciato (o spedito) al destinatario il cartellino CAD (comunicazione di avvenuto deposito).
Le «cartoline» prodotte in giudizio recano soltanto il nominativo e l'indirizzo del contribuente, priva di timbro postale, di data di consegna o di qualunque sottoscrizione dell'addetto al recapito. I frontespizi dei plichi, a loro volta, riportano la mera annotazione a penna «Assente 07/09» e «Assente 17/09» con un timbro « compiuta giacenza», ma senza alcuna attestazione formale delle operazioni richieste dagli articoli 27-30 del
Regolamento del servizio postale (inserimento dell'avviso in cassetta, indicazione dell'ufficio depositario, ecc.).
Per l'appellante proprio in presenza di notificazione «diretta» (cioè senza ufficiale giudiziario) la Corte di cassazione, con la sentenza a sezioni unite n. 10012/2021, ha chiarito che la prova del perfezionamento può consistere solo nella produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata CAD;
la sola prova dell'invio non basta. Tale avviso, nel caso di specie, non è mai stato esibito.
Da ciò discende – sostiene l'appellante – la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento e, di riflesso, la nullità della cartella che a quegli atti si fonda. L'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di primo grado consiste nell'avere trattato come regolari notifiche che, alla luce dei requisiti formali elaborati dalla suprema
Corte per la posta ordinaria (non soggetta alla l. 890/1982), risultano invece prive di qualsiasi riscontro probatorio minimo.
2. Le conseguenze sulla prescrizione del credito . Il secondo motivo di impugnazione è la diretta conseguenza del primo. Se la Regione Campania non ha mai notificato validamente gli avvisi di accertamento, nessun atto interruttivo idoneo si sarebbe perfezionato nei confronti del contribuente. Poiché la tassa automobilistica, in virtù dell'art. 5 del d.l. 953/1982 e dell'art. 2 del d.l. 686/1998, si prescrive in tre anni, il diritto di credito regionale si sarebbe estinto ben prima della notifica della cartella (30 aprile 2024).
La sentenza impugnata – che ha fatto decorrere la prescrizione dalla data, pacificamente controversa, in cui essa ha ritenuto perfezionate le notifiche – avrebbe dunque violato il principio di certezza dei rapporti giuridici, negando efficacia alla prescrizione maturata e, con ciò, ledendo un diritto fondamentale del cittadino alla stabilità dei propri rapporti debitori con l'amministrazione.
Su queste premesse l'appellante chiede: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della cartella, evidenziando il pregiudizio grave e irreparabile derivante a un soggetto disoccupato;
nel merito, la riforma integrale della sentenza e la declaratoria di nullità – o annullamento – della cartella n. 01220240001566902000; la condanna della Regione Campania alle spese di entrambi i gradi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituisce in giudizio la controparte Regione Campania che sostiene la infondatezza dell'appello in quanto eccepisce che l'appello è inammissibile perché diretto a colpire, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, vizi afferenti agli avvisi di accertamento ormai divenuti definitivi. Richiama l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992: ogni atto autonomamente impugnabile può essere contestato soltanto per vizi propri e, se non impugnato nel termine, consolida la pretesa;
soltanto la mancata notificazione di quell'atto consente di trascinarne i difetti nel giudizio contro l'atto successivo. Poiché gli avvisi 2018 risultano regolarmente notificati e non sono stati impugnati nei sessanta giorni, il loro contenuto è intangibile: davanti al giudice della cartella possono essere dedotti esclusivamente vizi formali della stessa cartella, non questioni di merito o di prescrizione riferite all'imposta.
Quanto al termine prescrizionale, l'Ufficio ricorda che l'art. 5, comma 51, del d.l. 953/1982 fissa in tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dovuto, il limite per l'azione di accertamento della tassa automobilistica. Per l'annualità 2018 il dies ad quem era il 31 dicembre 2021: gli avvisi furono spediti entro tale data, perciò l'accertamento è tempestivo e ha interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo triennio per la riscossione. Ne deriva – ribadisce l'Ufficio – che l'eccezione di prescrizione sollevata con la cartella, oltre a essere preclusa, è comunque infondata.
Sul modo di notificazione l'Amministrazione precisa che la tassa automobilistica può essere notificata con semplice raccomandata A.R., ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 261/1990 (come modificato dall'art. 38- bis del d.l. 248/2007); pertanto non si applica la legge 890/1982 né è necessario l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Trova spazio soltanto la disciplina del servizio postale ordinario dettata dal D.
M. 9 aprile 2001, che considera perfezionata la notificazione con il deposito dell'atto in posta e la compiuta giacenza dopo dieci giorni. La Corte di cassazione – ricorda l'Ufficio citando varie pronunce, fra cui l'ordinanza n. 2339/2021 e la sentenza a Sezioni Unite n. 40543/2021 – applica costantemente il principio di scissione soggettiva: ai fini del rispetto dei termini decadenziali rileva la data in cui l'Ente consegna il plico all'operatore postale, non quella in cui il destinatario ne prende conoscenza. Le cartoline di ritorno prodotte evidenziano il numero identificativo delle raccomandate e l'annotazione di “assenza del destinatario”, sufficiente – sostiene l'Ufficio – a dimostrare l'espletamento delle formalità richieste.
In via ulteriore, la Regione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure rivolte alla fase di riscossione: tali doglianze, afferma, vanno semmai indirizzate esclusivamente all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, concessionario del servizio.
Alla luce di queste considerazioni la Regione chiede il rigetto dell'appello, la conferma della legittimità degli atti impugnati e la condanna del contribuente alle spese di giudizio.
Non si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Va rilevato che l'Agenzia delle Entrate con le sue controdeduzioni in primo grado ha depositato la prova della regolarità della notifica dell'atto di accertamento e nulla è stato eccepito in proposito dall'appellante se in sede di udienza di discussione laddove a verbale risulta che ha contestato << che le notifiche esibite dalla Regione sono nulle in quanto mancanti della CAD come richiamato da Cassazione ordinanza 6352/2024
e Cassazione 110012/2021. >>
Va ricordato, infatti, che l'art. 24 del Decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 dispone che “2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato,
a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l' art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l' art. 23, comma 3.”
L'appellante, pertanto, a fronte della documentazione depositata dalla resistente in primo grado avrebbe dovuto a pena di inammissibilità proporre motivi aggiunti nelle forme previste dal 4° comma dellìart.24 citato.
Ed infatti, “Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della memoria integrativa dei motivi del ricorso, con cui erano dedotti vizi di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impositivo già impugnato, sul rilievo che essi, proprio in ragione dell'intervenuta impugnazione dell'atto notificato, erano già conosciuti dal contribuente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, mentre non era stata articolata alcuna prova per dimostrare la mancata o il diverso momento di conoscenza.)” (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Piemonte, 24/09/2010)” (Cass. civ., Sez.
V, Sentenza, 02/07/2014, n. 15051), ed anche “Nel processo tributario, caratterizzato da una domanda impugnatoria dell'atto del fisco per vizi formali o sostanziali, l'oggetto del giudizio è circoscritto dai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo di primo grado che può modificare o integrare solo con motivi aggiunti, consentiti, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella limitata e peculiare ipotesi di " deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione", mentre la possibilità di depositare documenti, fino a venti giorni prima dalla data di trattazione, e memorie illustrative sino a dieci giorni prima, ha lo scopo di illustrare ed argomentare i motivi di ricorso, senza modificarne il " thema decidendum". (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Ancona, 21/11/2007)” (Cass. civ., Sez. V, Sentenza,
15/10/2013, n. 23326)
In proposito “Nel processo tributario, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado;
la memoria illustrativa deve limitarsi ad illustrare ed argomentare i motivi di ricorso e non può essere utilizzata per introdurre surrettiziamente motivi nuovi, non presenti nell'atto introduttivo” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/06/2024, n. 17720)
Nel processo tributario, il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado i motivi di contestazione della pretesa dell'Amministrazione. L'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale tramite la presentazione di motivi aggiunti, che sono consentiti esclusivamente in caso di deposito e acquisizione di documenti non conosciuti. Nuove difese del contribuente che si fondano su fatti diversi da quelli dedotti con il ricorso originario e che ampliano l'indagine giudiziaria costituiscono motivi aggiunti e, quindi, nuove domande vietate in appello.( Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/07/2024, n. 20503)
Torna applicabile il principio di non contestazione per il quale “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum
" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente). (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Verona, 04/06/2007)” (Cass. civ., Sez. V, Sentenza,
05/04/2013, n. 8398)
In applicazione di tali principi, va rigettato il motivo di appello relativo alla irregolarità della notifica degli avvisi di liquidazione la cui notifica risulta, peraltro regolarmente eseguita come accertato dal Giudice del primo grado.
L'art.1 comma 161 della Legge 27/12/2006, n. 296 ha previsto, infatti, che < tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato>>. La Corte di Cassazione con la Ordinanza n.16183/2021 ha interpretato tale norma precisando che < senza l' intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica ( CAN) , avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass. n.10131 del 2020).>>.
In conclusione l'appello va rigettato con condanna della parte soccombente alle spese di lite anche per la fase cautelare nella quale l'appellante è risultato soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in Euro 350.00