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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1705/2024
All'udienza del 20/11/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Gop. Dott.ssa Isabella
Grande, sono comparsi mediante deposito di note scritte: per parte opponente l'Avv. Giovanni Grattacaso;
per parte opposta l'avv Marco Rossi;
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta, non essendosi opposta ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies comma 3
Il Gop
Dott.ssa Isabella Grande REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande ha depositato ex art. 281-sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al N.R.G. 1705/2024 ad oggetto: contratti bancari promossa da:
c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
MO LL (Sa), alla via alla Via Gaetano Maratea n. 40/A rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti rilasciato su foglio separato da intendersi congiunto all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giovanni Grattacaso presso il cui studio, sito in Battipaglia
(Sa), Via Roma n° 60 elett.te domicilia
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
– già in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-
Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di rep. 42351; racc. 15678 Persona_1 CP_2 [...]
( ), già a seguito di Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
mero cambio di denominazione sociale, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in via Terraglio n. CP_2
63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (
[...]
), in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal C.F._2
notaio di (rep. 44583; racc. 16958 Persona_1 CP_2
presso il cui studio in Verona al v. lo S. Bernardino 5° elett.te domicilia
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensi resi all'udienza del 20/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
302/2024 R.G. n. 1083/2024), del 16/2/2024, reso dal Tribunale di
Salerno con cui è stato ingiunto al pagamento, in qualità di garante con
Compass Banca Spa del contratto di credito al consumo di finanziamento finalizzato per rate impagate del finanziamento del 18.03.2016, in favore dell'opposta e per Controparte_1
essa, quale mandataria, la quale ha assunto Parte_2
di essersi resa cessionaria del credito azionato in via monitoria, dell'importo pari ad € 30.248,42 oltre accessori del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione la mancanza in capo alla ricorrente dell'idonea legittimazione ad agire in via esecutiva nei riguardi dell'esponente, in forza della nullità della procura conferitale dalla in quanto la Controparte_1
medesima ha omesso di riferire l'esistenza Parte_2
della propria iscrizione all'elenco di cui all'art. 106 t.u.b. e dunque nullità della cessione del credito azionato in via monitoria;
quale secondo motivo di opposizione la carenza di prova della titolarità attiva del diritto di credito oggetto di causa in capo all'opposta quale cessionaria;
quale terzo motivo di opposizione la indeterminatezza del credito fatto valere mediante ingiunzione non avendo l'opposta fornito la prova circa il capitale iniziale, né il piano di ammortamento con il numero di rate dovute, né l'ammontare delle rate pagate, né la decadenza dal beneficio del termine, né l'eventuale costituzione in mora, né il calcolo dell'ammontare interessi, convenzionali- compensativi e/o moratori;
quale quarto motivo di opposizione
l'esistenza di discrepanza tra indicato in contratto e quello CP_3
realmente applicato, nonché la usurarietà degli interessi;
quale quinto motivo di opposizione la prescrizione del diritto di credito fatto valere mediante ingiunzione con conseguente estinzione dell'obbligazione.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare ammissibile e procedibile la presente opposizione con conseguente rigetto della eventuale richiesta di provvisoria esecutività; Sempre in via preliminare, dichiarare infondato/nullo il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto sentir revocare lo stesso;
Nel merito, accogliere la presente opposizione poiché fondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in assertiva e con conseguente revoca del medesimo provvedimento monitorio in forza di tutte le eccezioni formulate in assertiva. Il tutto con conseguente accoglimento delle domande azionate in via riconvenzionale come dedotte in assertiva;
Vittoria di spese e competenze di causa con diretta attribuzione all' avvocato dichiaratosi antistatario
Si costituivano in giudizio la e per essa, Controparte_1
quale mandataria, deducendo: Parte_2
sull'eccezione di nullità della procura per mancanza di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari che l'omessa iscrizione de qua del soggetto incaricato alla riscossione dei crediti non inficia la validità né della cessione del credito né dell'azione di recupero nei confronti del debitore e che, in ogni caso, l'opposta risulta iscritta al c.d. “Albo
Unico” disciplinato dall'art. 106, TUB ( cfr. docc.
5-6 comparsa); sulla mancata prova della titolarità del credito azionato l'opposta ha provato la contestata titolarità in quanto ha prodotto: il contratto di prestito finalizzato (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio); il contratto di cessione
(cfr. doc. 4 monitorio); la comunicazione di cessione, munita di dichiarazione della cedente confirmatoria dell'avvenuta cessione (cfr. doc. 5 monitorio); tutta la documentazione (doc. 7) riferita al finanziamento, con particolare riferimento all'acquisto dell'autovettura a cui la concessione del prestito era finalizzata, e dei documenti personali di parte opponente, ottenuta dalla cedente ex art. 1262 cc;
l'inadempimento dell'opponente, che non l'ha contestato;
sulla indeterminatezza del credito azionato che dal contratto e dal rendiconto prodotti si desumono con palmare evidenza il capitale erogato e l'importo totale dovuto al netto del costo totale del credito, la decadenza dal beneficio del termine nonché l'applicazione e la misura dei tassi e il saldo a debito maturato;
sulla usurarietà degli interessi che l'opponente non indica né i tassi asseritamente usurari né quali sarebbero i TSU applicabili di talchè gli oneri probatori minimi a carico di controparte non sono stati rispettati e che pertanto l'eccezione è inammissibile. In ogni caso i tassi pattuiti nel contratto sono inferiori al TSU, come evidenziato nella tabella di cui a pag 5 della Comparsa;
sulla prescrizione del credito che la doglianza è inammissibile ed infondata in quanto la prescrizione decorre dall'ultima rata del finanziamento, ovverosia dal 31/3/2021 e pertanto di un finanziamento finalizzato della durata di 60 mesi con previsioe di un piano di rimborso a periodicità mensile e prima rata a partire dal
30/4/2016. Ancorchè la prescrizione si calcolasse dalla DBT, essa è avvenuta nel 2016, come evidenziato sopra. Ne consegue, perciò, che la prescrizione sarebbe maturata nel 2026.
In virtù di quanto innanzi esposto parte opposta ha formulato le seguenti conclusioni: In via preliminare: Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Rigettare ogni domanda di controparte, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1
dell'opponente della somma di € 30.248,42 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti nel ricorso per dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma;
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di controparte, condannare (ex art. 2033 cc o 2041 cc)
l'opponente alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 30.248,42 (ovvero quella diversa CP_1
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Con Provedimento del 28/10/2024 il Giudice rilevato che l'opposizione non appariva fondata su prova scritta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n 302/2024 e rinviava par la discussione e la decisione ex art 281- sexies cpc all'udienza di discussione e decisione del 20/11/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., rinunciando pertanto i difensori delle parti alla lettura della Sentenza, il Giudice riservava la causa in decisione ex art 281-sexies comma 3
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1.In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria
è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente dalla opposta il 20.10.2025)
Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito la mancanza in capo alla ricorrente dell'idonea legittimazione ad agire in via esecutiva nei riguardi dell'esponente, in forza della nullità della procura conferitale dalla
[...]
in quanto la medesima Controparte_1 Parte_2
ha omesso di riferire l'esistenza della propria iscrizione all'elenco di cui all'art. 106 t.u.b. e dunque la nullità della cessione del credito azionato in via monitoria.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Di fatti, l'iscrizione del soggetto incaricato alla riscossione dei crediti non inficia la validità né della cessione del credito né dell'azione di recupero nei confronti del debitore (sul tema, si veda da ultimo, la dirimente pronuncia della Cass. Civ., SS.UU., n. 13749/2024, 17/5/2024: “dall'omessa iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 106 TUB, del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti
(servicer) non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza
o per eventuali profili penalistici”).
Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla Banca d'Italia e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati
o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della
Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla questione in ragione della
“presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata).
Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide (Cass., n.
14693 del 31/05/2025, che in motivazione ha espressamente richiamato l'orientamento sopra indicato: “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Corte di Appello Firenze,
n. 815/2025; Tribunale Macerata, n. 334 e 340/2025; Tribunale
Pistoia, n. 664/2024; Corte di Appello Firenze, n. 1529/2024).
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che l'opposta sarebbe priva della legittimazione attiva a far valere nei suoi confronti il credito azionato in via monitoria, atteso che non avrebbe dimostrato l'inclusione del credito fatto valere mediante Decreto
Ingiuntivo nei suoi confronti tra quelli oggetto della cessione “in blocco” conclusa con la cedente.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass. Civ., n.
18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”. Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato mediante deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, quindi, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di crediti bancari in blocco è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione;
la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore;
in caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58
T.U.B., “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana …”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Da ultimo, l'ordinanza n. 17944 della Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha sancito: “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere
l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta»
{Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 -
01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto
e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui
(come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.”
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc.
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v.
Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla
Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli,
26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello
Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito
Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024).
Orbene, nel caso di specie l'opposta ha dimostrato di avere acquistato il credito oggetto di ingiunzione osservando le formalità di cui all'articolo 58 T.U.B., avendo fornito la prova della titolarità del diritto di credito azionato mediante ricorso monitorio, producendo il contratto di cessione del credito (cfr. all. 4 della produzione della fase monitoria) e l'estratto dei crediti ceduti (cfr. all. 4 della produzione di parte opposta).
Evidente dunque che il credito azionato in via monitoria corrisponde ai requisiti di cui alla suddetta cessione “in blocco”, derivando da contratto di finanziamento stipulato con la Compass Banca Spa come tale ricompreso nella predetta cessione: da qui la prova dell'inclusione dello stesso e la titolarità attiva del credito in capo alla parte opposta.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la indeterminatezza del credito fatto valere mediante ingiunzione.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Preliminarmente si rileva che l'opponente non ha mai contestato la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, né di avere ricevuto l'impoto di cui l'opposta chiede la restituzione mediante ingiunzione né ha mai provato di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria ( Cass. Civ., SS.UU., n. 13533/2001).
Per ciò solo l'eccezione risulterebbe infondata di talché tali fatti devono ritenersi provate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.
Tuttavia l'opposta ha fornito la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato evincibile sia dalla lettera del ricorso monitorio che dall'estratto conto ex art. 50 T.U.B. (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria).
Con il quarto motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che vi sarebbe divergenza tra il l'applicazione del TAN e del TAEG in misura percentuale diversa rispetto a quanto pattuito in contratto con conseguente nullità dello stesso nonché la usurarietà degli interessi. Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
La doglianza dell'opponente relativa all'asserita discrasia tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello, maggiore, effettivamente applicato, risulta essere del tutto generica, non avendo l'opponente neppure indicato per quali ragioni vi sarebbe tale divergenza, nonché in che misura il T.A.E.G. concretamente applicato sarebbe maggiore di quello pattuito. Analoghe considerazioni si impongono con riguardo, poi, alla dedotta usurarietà degli interessi, le contestazioni di parte opponente sono del tutto generiche, non avendo questa neppure allegato, in concreto, quali clausole negoziali avrebbero previsto gli interessi in misura usuraria, nè tanto meno le circostanze che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ., SS.UU., n.
19597/2020) rendono sufficientemente specifica e, quindi, ammissibile, la doglianza circa l'usurarietà degli interessi (ovvero il tasso in concreto applicato, quello “soglia”, il trimestre di riferimento e la tipologia di operazione negoziale). Peraltro parte opponente non ha neppure depositato una consulenza tecnica di parte volta a suffragare la propria doglianza.
Con il quinto e ultimo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto la prescizione del diritto di credito fatto valere mediante ingiunzione con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Il “dies a quo” decorre dall'ultima rata del finanziamento, cioè dal
31/3/2021 trattandosi di un finanziamento finalizzato della durata di n. 60 mesi con previsione di un piano di rimborso a periodicità mensile e prima rata a partire dal 30/4/2016. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità e di merito è granitica nel ritenere che la prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di rimborso;
le conferme in tal senso sono plurime: “È pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui
l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai Giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo stesso”
(Cass. 19291/2010, Cass. 17798/2011, Cass. 18951/2013, Trib.
Ascoli Piceno, 4/11/2019, Trib. Roma 1/10/2019, Trib. Taranto,
6/6/2019, Trib. Taranto 1/3/2019, Trib. Bolzano 13/2/2019, Trib.
Frosinone 1/6/2018, Trib. Velletri, 22/12/2017, Trib. Trani,
06/12/2017).
Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di talchè non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate ma bensì un unico termine di prescrizione decennale, ne consegue che la prefata prescizione decennale , applicabile ai contratti di mutuo e finanziamento decorre dall'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento ossia dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n.
302/2024 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di e, considerate la natura, il valore (€ Parte_1 30.248,42 pari a quello del monitorio) e la complessità delle questioni
(bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi
€ 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 302/2024;
2) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Controparte_1
€ 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A
Sentenza resa ex articolo 281- sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter, co. 2, c.p.c.
– ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno il 20/11/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande