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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 30.10.2025, promossa da:
, in qualità di tutore di , rappresentata e difesa, con mandato Parte_1 Parte_2 in calce al ricorso, dall'Avv. F. Ricci
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
OGGETTO: indebito assistenziale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.5.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, in qualità di tutore di
, esponeva che, con nota datata 30.5.2023, aveva chiesto la restituzione Parte_2 CP_1 dell'importo di € 10341,92 in quanto, in relazione al periodo gennaio 2020/maggio 2023, era stata rideterminata la maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile n. N_1
160003145132.
A fondamento del ricorso eccepiva:
1) l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione poiché l'asserito indebito non era scaturito da dolo dell'accipiens e riguardava comunque periodi antecedenti al provvedimento con il quale veniva dedotta l'insussistenza dei relativi requisiti;
2) l'infondatezza della pretesa poiché aveva erroneamente ritenuto superato il limite di CP_1 reddito per percepire la pensione di inabilità con la maggiorazione sociale.
Rimasto privo di esito il ricorso amministrativo, chiedeva accertarsi la non debenza della somma di cui alla nota impugnata, con conseguente restituzione degli importi medio tempore trattenuti.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1 All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
****
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che, come allegato da , l'indebito per cui è causa, nelle more del CP_1 giudizio, è stato rideterminato in € 3.388,43, pari alla differenza tra il credito pensionistico di €
8.232,37 (sorto a seguito di ricalcolo effettuato con TE08 datato 28.6.2024 per gli anni 2020 e
2022) ed un ulteriore debito di € 1.278,88 (TE08 datato 27.6.2024), relativo al periodo 1.1.2021 al 31.7.2024.
Ciò posto, l'indebito in contestazione si fonda, come è pacifico tra le parti, sulla carenza del requisito reddituale per preteso superamento delle soglie di legge.
La Suprema Corte ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99,
Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale
(Cass. 13915/21).
Nel caso di specie, trattandosi di indebito concernente una pensione di inabilità, ha carattere assistenziale, come è incontestato tra le parti.
Vengono pertanto in rilievo i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede", atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. n. 1/2006), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore" (Corte Cost. n. 431/1993).
La Suprema Corte ha peraltro evidenziato come “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal CP_1 CP_2 pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_2 (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse
(...). In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019)" (Cass. 12608/2020; nello stesso senso, v. Cass. 13223/2020).
La regola generale che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Applicando tali principi al caso che occupa, deve ritenersi che le somme chieste in restituzione con la nota impugnata non siano ripetibili in quanto i redditi astrattamente rilevanti per l'erogazione della prestazione (liquidazione di altra pensione e possesso di redditi derivanti dalla liquidazione del TFR e dalla vendita di terreni) erano certamente conoscibili dall' , CP_2 che – come allegato nella memoria – ha provveduto ad una “ricostituzione d'ufficio” della prestazione e tanto, dunque, sulla scorta di elementi reddituali evidentemente dichiarati.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, non essendo ravvisabile una situazione di fatto tale da escludere l'applicazione dei principi innanzi richiamati, devono ritenersi irripetibili le somme richieste in restituzione con il provvedimento impugnato, essendo riferibili a periodi antecedenti l'accertata insussistenza del requisito reddituale per l'erogazione della relativa prestazione.
Il ricorso va pertanto accolto. La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale – segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in qualità di tutore di Parte_1
nei confronti dell' , così provvede: Parte_2 CP_1
1. dichiara irripetibile l'indebito di cui alla nota impugnata, con conseguente restituzione di quanto eventualmente trattenuto nelle more del giudizio, oltre accessori di legge;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre rimborso CP_1 forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 30.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere