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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/12/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1661/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILIA Parte_1 C.F._1 PASQUALINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 GIOMBARRESI VALENTINA
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio tra le stessa e per come da ultimo modificate Controparte_2 dal Questo Tribunale con decreto del 14.10.2022, in parte poi modificato dalla Corte d'Appello di
Catania con decreto del 30.4.2023).
La ricorrente ha, in particolare, domandato disporsi nuovamente il collocamento presso di sé del figlio minore (2011), chiedendone l'affidamento esclusivo, all'uopo dichiarando di avere Per_1 nelle more reperito un'occupazione lavorativa e di starsi occupando adeguatamente del figlio, che anzi avrebbe volontariamente deciso di trasferirsi dalla madre, anche a causa di dedotte inadempienze del padre nell'esercizio dei doveri genitoriali. ha chiesto Parte_1 dunque regolamentarsi il diritto di visita del padre e di porre a suo carico un contributo di € 500,00 mensili per il mantenimento del minore, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e, rimettendosi CP_1 alla decisione del Tribunale in ordine al collocamento di , ha domandato di rigettare la Per_1 domanda di affidamento esclusivo spiegata dalla ex moglie e, nel caso di collocamento presso la madre, di porre a proprio carico l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, deducendo di percepire circa € 1.500,00 mensili a titolo di retribuzione e di avere altri due figli minori (di tre anni e di dieci mesi).
Dispostone l'ascolto, all'udienza del 29.1.2025 il minore ha dichiarato: “in questo Per_1 momento abito con la mamma e mi trovo molto bene. Papà lo vedo a fine settimana alternati. A scuola vado bene, ho voti alti, studio molto. Faccio la terza media e l'anno prossimo mi iscriverò al liceo scientifico”.
Sentite alla medesima udienza, ambo le parti hanno dato atto del fatto che attualmente vive con la madre, la quale ha dichiarato di seguirlo dal punto di vista scolastico, tanto che Per_1 lo stesso resistente ha dichiarato che attualmente il minore è sereno.
Il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*****
pagina 2 di 6 Ciò premesso, va osservato che, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.
Ne deriva che è onere della parte che domandi la modifica dei provvedimenti, resi rebus sic stantibus, fornire la prova di sopravvenienze rilevanti e tali da giustificarne la modifica.
Nella specie, con riguardo alla modifica del regime di affidamento e del collocamento richiesta dalla ricorrente, va osservato che, in tali casi “il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cass. Civ. Sez. 6
- 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015).
Con particolare riguardo al regime di affidamento, peraltro, dovendosi fare applicazione prioritaria del principio di bigenitorialità, il giudice deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori.
Orbene, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia allegato, né provato, i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo in proprio favore del figlio , essendo incontestato che il Per_1
ragazzino ha rapporti continuativi con il padre, che contribuisce peraltro al suo mantenimento mediante il versamento di € 200,00 mensili, derivandone il rigetto della domanda in parte qua.
Meritevole di accoglimento è invece la domanda di mutamento del collocamento del minore presso la madre, che in effetti rispecchia il regime de facto attualmente vigente, essendosi trasferito presso la madre, ove attualmente conduce una vita tranquilla, con un buon Per_1
pagina 3 di 6 andamento scolastico (cfr. dichiarazioni in udienza, non contestate dal padre, che ha dato atto del fatto che attualmente il minore è sereno con la madre, rimettendosi sul punto alle determinazioni del Collegio).
Con riguardo al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordi, il martedì e il giovedì), compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , dalle 17 alle 21; a settimane alterne, dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola fino alle ore 20:00 della domenica successiva. Continuativamente per quindici giorni nel periodo estivo (da concordare entro il 30 giugno di ogni anno), per cinque giorni durante le festività natalizie, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale
o Capodanno e per le festività Pasquali, comprensivi alternativamente, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Con riguardo ai profili economici, mentre va certamente disposto l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento del figlio, in relazione al quantum va notato che per la revisione del contributo al mantenimento dei figli occorre che si siano verificati fatti nuovi sopravvenuti, tali da alterare in modo significativo la situazione economica o le esigenze dei genitori o dei figli.
Per la modifica del contributo, in particolare, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato in conseguenza del precedente provvedimento giudiziale (Cass. Civ. sez. I,
15/07/2024, n. 19388).
Nella specie, occorre pertanto comprendere se, successivamente all'accordo dell'11.6.2018 (in cui entrambe le parti, sul presupposto del collocamento di presso la madre, avevano Per_1
concordato e ritenuto congrua la contribuzione del padre nella misura di € 500,00 mensili), siano intervenuti fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare la riduzione richiesta dall'odierno resistente, avendo invece la ricorrente domandato di onerare il padre nella medesima misura illo tempore pattuita tra i genitori (rammentandosi che, ai sensi dell'art. 9 della l. 898/1970 e successive modifiche, le sentenze di divorzio passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo suscettibili di modifica in ordine ai rapporti economici in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche pagina 4 di 6 non addotte nel giudizio rimane esclusa in base alla regola generale secondo la quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cfr. Cass. Civ. sez. I, 6/3/2023, n. 6639).
Sul punto, pur non emergendo dagli atti quali fossero i redditi del resistente al momento in cui le parti concordarono la misura del mantenimento nell'importo di € 500,00 mensili (produzione a carico del resistente, quale soggetto che ha domandato la riduzione rispetto al passato), ritiene il Collegio che vadano comunque valutate le seguenti obiettive sopravvenienze:
- parziale riduzione dei redditi del ricorrente dal 2021 (reddito lordo € 25.485,00, cfr. dichiarazione dei redditi in atti) al 2024 (reddito lordo € 20.916,00, cfr. dichiarazione dei redditi in atti), risultando comprovata l'allegazione del ricorrente in ordine alla percezione di redditi netti per € 1.500,00 mensili;
- incontestata nascita di due ulteriori figli del resistente, di tre anni, uno, e di dieci mesi,
l'altro, al momento della costituzione, con la conseguente necessità di compartecipazione del padre al sostentamento degli stessi;
- reperimento di occupazione lavorativa da parte della madre ricorrente (la quale, però, in precedenza non sosteneva oneri di locazione, risiedendo nella casa coniugale) con una retribuzione di € 1.200,00 mensili, rispetto a cui non è stata dedotta la cessazione nelle note da ultimo depositate.
Ritiene pertanto il Collegio di dover disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (non Per_1
giustificandosi più una diversa compartecipazione, alla luce di quanto spiegato supra), al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre collocataria.
Ogni altra domanda va assorbita o rigettata.
La natura e gli esiti del presente procedimento (rigetto della domanda di affidamento esclusivo, accoglimento della domanda di mutamento del collocamento del minore, accoglimento della domanda di corresponsione del contributo di mantenimento, in misura inferiore a quella domandata dalla ricorrente, ma superiore a quella offerta dal resistente;
ripartizione delle spese straordinarie al 50%) legittimano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da con l'intervento in causa del Pubblico Ministero (cui sono stati Parte_1 trasmessi gli atti in data 30.4.2025), ogni altra domanda assorbita e/o rigettata, così decide:
- dispone il collocamento del minore presso la madre, con diritto/dovere del padre di Per_1 vederlo e averlo con sé nei modi e nei termini di cui in parte motiva;
- Dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando ad Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 300,00, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo, al netto dell'assegno unico per il minore, che sarà percepito integralmente dalla madre;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 6 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1661/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CILIA Parte_1 C.F._1 PASQUALINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 GIOMBARRESI VALENTINA
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 6 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio tra le stessa e per come da ultimo modificate Controparte_2 dal Questo Tribunale con decreto del 14.10.2022, in parte poi modificato dalla Corte d'Appello di
Catania con decreto del 30.4.2023).
La ricorrente ha, in particolare, domandato disporsi nuovamente il collocamento presso di sé del figlio minore (2011), chiedendone l'affidamento esclusivo, all'uopo dichiarando di avere Per_1 nelle more reperito un'occupazione lavorativa e di starsi occupando adeguatamente del figlio, che anzi avrebbe volontariamente deciso di trasferirsi dalla madre, anche a causa di dedotte inadempienze del padre nell'esercizio dei doveri genitoriali. ha chiesto Parte_1 dunque regolamentarsi il diritto di visita del padre e di porre a suo carico un contributo di € 500,00 mensili per il mantenimento del minore, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e, rimettendosi CP_1 alla decisione del Tribunale in ordine al collocamento di , ha domandato di rigettare la Per_1 domanda di affidamento esclusivo spiegata dalla ex moglie e, nel caso di collocamento presso la madre, di porre a proprio carico l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, deducendo di percepire circa € 1.500,00 mensili a titolo di retribuzione e di avere altri due figli minori (di tre anni e di dieci mesi).
Dispostone l'ascolto, all'udienza del 29.1.2025 il minore ha dichiarato: “in questo Per_1 momento abito con la mamma e mi trovo molto bene. Papà lo vedo a fine settimana alternati. A scuola vado bene, ho voti alti, studio molto. Faccio la terza media e l'anno prossimo mi iscriverò al liceo scientifico”.
Sentite alla medesima udienza, ambo le parti hanno dato atto del fatto che attualmente vive con la madre, la quale ha dichiarato di seguirlo dal punto di vista scolastico, tanto che Per_1 lo stesso resistente ha dichiarato che attualmente il minore è sereno.
Il P.M. in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*****
pagina 2 di 6 Ciò premesso, va osservato che, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.
Ne deriva che è onere della parte che domandi la modifica dei provvedimenti, resi rebus sic stantibus, fornire la prova di sopravvenienze rilevanti e tali da giustificarne la modifica.
Nella specie, con riguardo alla modifica del regime di affidamento e del collocamento richiesta dalla ricorrente, va osservato che, in tali casi “il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione” (Cass. Civ. Sez. 6
- 1, Sentenza n. 18817 del 23/09/2015).
Con particolare riguardo al regime di affidamento, peraltro, dovendosi fare applicazione prioritaria del principio di bigenitorialità, il giudice deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori.
Orbene, ritiene il Tribunale che la ricorrente non abbia allegato, né provato, i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo in proprio favore del figlio , essendo incontestato che il Per_1
ragazzino ha rapporti continuativi con il padre, che contribuisce peraltro al suo mantenimento mediante il versamento di € 200,00 mensili, derivandone il rigetto della domanda in parte qua.
Meritevole di accoglimento è invece la domanda di mutamento del collocamento del minore presso la madre, che in effetti rispecchia il regime de facto attualmente vigente, essendosi trasferito presso la madre, ove attualmente conduce una vita tranquilla, con un buon Per_1
pagina 3 di 6 andamento scolastico (cfr. dichiarazioni in udienza, non contestate dal padre, che ha dato atto del fatto che attualmente il minore è sereno con la madre, rimettendosi sul punto alle determinazioni del Collegio).
Con riguardo al diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordi, il martedì e il giovedì), compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di , dalle 17 alle 21; a settimane alterne, dal Per_1 venerdì all'uscita da scuola fino alle ore 20:00 della domenica successiva. Continuativamente per quindici giorni nel periodo estivo (da concordare entro il 30 giugno di ogni anno), per cinque giorni durante le festività natalizie, comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale
o Capodanno e per le festività Pasquali, comprensivi alternativamente, Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Con riguardo ai profili economici, mentre va certamente disposto l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento del figlio, in relazione al quantum va notato che per la revisione del contributo al mantenimento dei figli occorre che si siano verificati fatti nuovi sopravvenuti, tali da alterare in modo significativo la situazione economica o le esigenze dei genitori o dei figli.
Per la modifica del contributo, in particolare, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato in conseguenza del precedente provvedimento giudiziale (Cass. Civ. sez. I,
15/07/2024, n. 19388).
Nella specie, occorre pertanto comprendere se, successivamente all'accordo dell'11.6.2018 (in cui entrambe le parti, sul presupposto del collocamento di presso la madre, avevano Per_1
concordato e ritenuto congrua la contribuzione del padre nella misura di € 500,00 mensili), siano intervenuti fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare la riduzione richiesta dall'odierno resistente, avendo invece la ricorrente domandato di onerare il padre nella medesima misura illo tempore pattuita tra i genitori (rammentandosi che, ai sensi dell'art. 9 della l. 898/1970 e successive modifiche, le sentenze di divorzio passano in giudicato rebus sic stantibus, rimanendo suscettibili di modifica in ordine ai rapporti economici in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche pagina 4 di 6 non addotte nel giudizio rimane esclusa in base alla regola generale secondo la quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cfr. Cass. Civ. sez. I, 6/3/2023, n. 6639).
Sul punto, pur non emergendo dagli atti quali fossero i redditi del resistente al momento in cui le parti concordarono la misura del mantenimento nell'importo di € 500,00 mensili (produzione a carico del resistente, quale soggetto che ha domandato la riduzione rispetto al passato), ritiene il Collegio che vadano comunque valutate le seguenti obiettive sopravvenienze:
- parziale riduzione dei redditi del ricorrente dal 2021 (reddito lordo € 25.485,00, cfr. dichiarazione dei redditi in atti) al 2024 (reddito lordo € 20.916,00, cfr. dichiarazione dei redditi in atti), risultando comprovata l'allegazione del ricorrente in ordine alla percezione di redditi netti per € 1.500,00 mensili;
- incontestata nascita di due ulteriori figli del resistente, di tre anni, uno, e di dieci mesi,
l'altro, al momento della costituzione, con la conseguente necessità di compartecipazione del padre al sostentamento degli stessi;
- reperimento di occupazione lavorativa da parte della madre ricorrente (la quale, però, in precedenza non sosteneva oneri di locazione, risiedendo nella casa coniugale) con una retribuzione di € 1.200,00 mensili, rispetto a cui non è stata dedotta la cessazione nelle note da ultimo depositate.
Ritiene pertanto il Collegio di dover disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (non Per_1
giustificandosi più una diversa compartecipazione, alla luce di quanto spiegato supra), al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre collocataria.
Ogni altra domanda va assorbita o rigettata.
La natura e gli esiti del presente procedimento (rigetto della domanda di affidamento esclusivo, accoglimento della domanda di mutamento del collocamento del minore, accoglimento della domanda di corresponsione del contributo di mantenimento, in misura inferiore a quella domandata dalla ricorrente, ma superiore a quella offerta dal resistente;
ripartizione delle spese straordinarie al 50%) legittimano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da con l'intervento in causa del Pubblico Ministero (cui sono stati Parte_1 trasmessi gli atti in data 30.4.2025), ogni altra domanda assorbita e/o rigettata, così decide:
- dispone il collocamento del minore presso la madre, con diritto/dovere del padre di Per_1 vederlo e averlo con sé nei modi e nei termini di cui in parte motiva;
- Dispone che contribuisca al mantenimento del figlio versando ad Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 300,00, Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge, con decorrenza dalla data del ricorso introduttivo, al netto dell'assegno unico per il minore, che sarà percepito integralmente dalla madre;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 6 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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