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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere relatore all'esito dell'udienza di discussione del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1821 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 (a cui è stata riunita la causa n. 1823 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 ) vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dagli avvocati Marco Marazza, Roberto Pessi, e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE in RG 1821/2024 E APPELLATA in RG.1823/2024
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati
Francesco Giammaria e Silvia De Santis ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE in RG 1823/2024 E APPELLATA in RG 1821/2024
NONCHE'
, , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Fabio Parte_3
Rusconi, Massimo Rusconi, Francesco Rusconi e dall'avocat Esther Bajeux ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Firenze, via della Condotta 12
1 APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 37542024 pubblicata in data 18/5/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi dei giudizi di appello riuniti e come da verbale di udienza del 29.5.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previa dichiarazione dell'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, nei confronti dei ricorrenti , , Parte_4 Parte_5 CP_8
, , , e , dichiarava
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 CP_9
l'illegittimità della cessione del ramo di azienda impugnata e della cessione del rapporto di lavoro degli odierni appellati in epigrafe indicati disponendo il ripristino del loro rapporto di lavoro con la società cedente a decorrere dall'1.6.22; Parte_1
Avverso tale sentenza le società e Parte_1 [...] presentavano, con separati ricorsi r.g. 1821/2024 per Controparte_10
Contr Contr e r.g. 1823/2024 per tempestivo appello fondato su più motivi.
I lavoratori vittoriosi in primo grado si costituivano in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. Contr Contr Contr Contr e si costituivano nei giudizi r.g. 1821/2024 ( e r.g. 1823/2024 ( ribadendo le ragioni esposte nei rispettivi atti di impugnazione e chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto delle domande degli odierni appellanti.
All'odierna udienza, previa riunione dei giudizi ex art. 335 c.p.c. e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Contr 2. Gli odierni appellati, tutti dipendenti a tempo indeterminato di e transitati in data
Contr
1.6.2022 alle dipendenze della società a seguito della cessione del ramo di azienda denominato PA OT (avvenuto nell'ambito del generale processo di riorganizzazione
Contr ed esternalizzazione del settore Back office di , avevano agito in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare l'illegittimità della predetta cessione di ramo di azienda relativamente al quale affermavano l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c. per mancanza delle necessarie caratteristiche di preesistenza ed autonomia del ramo ceduto, e di fare valere il
Contr loro conseguente diritto al ripristino del rapporto di lavoro con
Il Tribunale accoglieva le domande degli appellati.
Rilevava come la fattispecie si inserisse nel più ampio contenzioso generato dalla Contr riorganizzazione da parte di del settore Back office nel cui ambito era stata effettuata
2 Contr la cessione ad di un compendio composto da sette rami di azienda, tra cui quello denominato PA OT in cui prestavano e prestano servizio i ricorrenti, cessione Contr effettuata in attuazione di un piano industriale elaborato da nell'anno 2021 per il triennio 2022/2025 e che prevedeva l'esternalizzazione di parte delle attività di back office Contr di e la cessione a terzi, tramite cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., dei contratti di lavoro di circa 836 dipendenti, progetto attuato in due fasi la prima, il 30.3.2022, con il trasferimento di 270 dipendenti, sino ad allora addetti alla gestione di alcune attività di ), alla società Capgemini Finance Tech srl e la seconda, quella Controparte_12
Contr oggetto del presente giudizio, conclusa il 26.5.2022 con il trasferimento alla società a decorrere dal 1.6.2022, dei contratti di lavoro di altri 566 dipendenti in precedenza addetti a varie attività di back office, operazione quest'ultima (comprensiva in particolare di sette strutture denominate PA tra cui PA OT), perfezionata con la sottoscrizione di un contratto di cessione di rami di azienda con coeva stipulazione di un contratto di appalto, Contr Contr con il quale si era impegnata a fornire a quelle attività che quest'ultima società aveva gestito precedentemente in proprio.
I sette rami di azienda oggetto della cessione del 26/05/2022 erano in particolare denominati: PA EIR PF (Entrata in relazione Persone Fisiche); PA Strumenti di
Pagamento; PA Flussi;
PA OT;
PA Logistics;
PA Successioni;
PA MFI
(Mutui Fondiari Individuals).
In particolare, il Tribunale:
(I) affermava, la fondatezza delle doglianze degli odierni appellanti in ordine alla mancanza in capo ad PA OT dei necessari requisiti della preesistenza e dell'autonomia.
(II) richiamava a tale proposito, ex art. 118 disp. att c.p.c., altri due precedenti di merito dello stesso Tribunale e affermava di concordare con quanto dedotto da parte ricorrente Contr secondo cui le società non hanno dimostrato che le entità acquisite da e, in particolare, il c.d. PA OT, fosse in effetti capace di rendere autonomamente il servizio che svolgeva nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima: infatti, come osservato da parte ricorrente.
(III) rilevava in particolare quanto era stato evidenziato nei precedenti richiamati in ordine: Contr
- alla cessione da parte di di solo parte del personale delle varie PA trasferite con esclusione della catena di comando rimasta al suo interno e al non essere state cedute intere attività ma solo porzioni delle stesse;
3 - al perdurare dell'utilizzo, anche dopo la cessione, dei manuali operativi e dei sistemi informatici BNL e delle caselle di posta elettronica e pec di proprietà della cedente nonché alla mancata dimostrazione del cambiamento delle procedure che disciplinano le attività degli PA ceduti;
- alla continua interazione e sovrapposizione dell'attività dei lavoratori presso l'PA Contr ceduta con i dipendenti e alla stretta interdipendenza funzionale dell'attività dell'PA in questione con i rami di azienda rimasti alla suddetta società cedente, peraltro indispensabili per il compimento delle lavorazioni esternalizzate;
- al perdurante svolgimento della funzione di Governance, compliance e direzione rischi Contr di rispetto alle attività cedute;
Contr
- al perdurare, anche successivamente alla cessione, dell'invito di ai lavoratori ceduti a svolgere corsi di formazione tenuti dalla stessa.
(IV) affermava quindi la mancanza in capo all'PA OT tanto del requisito della preesistenza non esistendo il ramo ceduto come tale, al pari degli altri, alla stregua delle modalità con cui era stato precedentemente organizzato il back office e dello stesso tenore Contr del contratto di appalto sottoscritto con prima del 1.6.2022.
(V) affermava la mancanza in capo al predetto ramo ceduto anche del requisito dell'autonomia non potendo lo stesso, stante l'operatività descritta in ricorso e sostanzialmente non contestata dalle controparti, configurarsi, al momento della cessione e all'attualità, neppure potenzialmente, come entità idonea a svolgere autonomamente un'attività d'impresa in quanto impossibilitata a funzionare senza l'ingente apparato Contr infrastrutturale di
(VI) evidenziava in proposito come «il possesso di un'infrastruttura sofware/hardware, oltre che di un apparato materiale tradizionale, fossero un aspetto essenziale della gestione Contr di un back office bancario quale quello di così come dimostrato dalle circostanze narrate da entrambe le parti, da cui appunto si evince inequivocabilmente che la possibilità per l'PA OT di svolgere le proprie attività “istituzionali” era strettamente ed indissolubilmente vincolata all'utilizzazione dei programmi, delle procedure e delle Contr infrastrutture informatiche di .
(VII) dichiarava pertanto l'illegittimità della cessione di ramo di azienda, in quanto consistita nella mera esternalizzazione di una pluralità di servizi e nel trasferimento dei lavoratori ad essi addetti, e del rapporto di lavoro degli appellati effettuato quest'ultimo senza il necessario loro consenso ex art. 1406 c.c., con ogni conseguenza giuridica ed economica.
4 Contr Contr 3. ed contestano la gravata sentenza con quattro motivi di contenuto sostanzialmente analogo.
Con un primo motivo le appellanti lamentano la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. (error in procedendo) sostenendo che il Tribunale aveva mancato di ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta nella precedente fase di giudizio al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale del ramo di azienda oggetto di controversia e non aveva tenuto in considerazione la produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e alle note difensive del 12.03.2024.
Con un secondo motivo le appellanti contestano la violazione dell'art. 2112 c.c. assumendo erroneamente valutato il requisito della preesistenza del ramo di azienda ceduto e lamentando in particolare l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure delle puntuali e specifiche allegazioni effettuate in proposito con la comparsa di costituzione nel precedente grado di giudizio e della documentazione prodotta a supporto evidenziando a tale proposito anche le risultanze delle prove testimoniali effettuate in altri giudizi instaurati nei loro confronti.
Con un terzo motivo le appellanti contestano la gravata sentenza per violazione dell'art. 2112 c.c. ove aveva erroneamente valutato il requisito dell'autonomia funzionale.
Lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe verificato la sussistenza del requisito in esame (in ordine alla effettiva sussistenza di un complesso organizzato di persone e di beni nonché alla capacità di detto complesso di perseguire e conseguire autonomamente uno specifico scopo produttivo o, meglio, di esercitare, “autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario”, un'attività economica “essenziale o accessoria”), limitandosi a prendere in considerazione una serie di elementi sussidiari che non solo sarebbero stati travisati ma che sarebbero stati anche inidonei a scalfire l'autonomia dei rami di azienda ceduti;
autonomia che ribadivano evidenziando le caratteristiche del ciclo e dello scopo produttivo di PA OT come riscontrate dalla documentazione prodotta in atti.
Con un quarto motivo lamentano il travisamento di fatto e l'erronea lettura delle allegazioni e delle risultanze di causa sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel tenere conto delle reciproche allegazioni delle parti, giungendo finanche a ritenere pacifici fatti palesemente contestati e, quindi, controversi (in ordine alla presenza di un Contr asserito rapporto di interdipendenza tra i rami ceduti e le strutture di all'assenza di personale direttivo nei rami ceduti e alla conseguente presenza di direttive espresse da
5 Contr
all'assenza di manuali operativi realizzati dalla cessionaria e all'utilizzo del reparto di Contr assistenza tecnica da parte di .
4. Tali motivi che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione sono infondati.
4.1 Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta - come affermato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 99/2025 - una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi
(art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.),
è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro
(Cass. n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.).
La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE.
Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del
12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
Dunque, evidenzia la Corte costituzionale come la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle
6 aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come
“qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale “trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Anche nella elaborazione giurisprudenziale di legittimità successiva alla riforma e fino ad epoca recente si è ribadito che «Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art.
2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva
2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno
2019, C-664/2017)» (ex multiis Cass. n. 22249 del 04/08/2021 ed in epoca recentissima
Cass. n. 11578 del 2/5/2025).
Sempre alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al
7 principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività (Cass. n. 11247 del
31/05/2016).
Grava quindi sulle società resistenti l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda, di cui costituisce elemento costitutivo l'autonomia funzionale del ramo, ossia la sua capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, integrato dal requisito della preesistenza (Cass. n. 22249 del 04/08/2021).
4.2. Tanto premesso è opportuno riassumere le vicende relative alla cessione di ramo di azienda oggetto di controversia così come si desumono, in particolare, dal complessivo contenuto delle allegazioni delle parti e dalla documentazione presente in atti. Contr Come risulta pacifico in causa i servizi di back office di erano, sino al mese di maggio
2021, affidati alla Direzione Produzione e Assistenza Commerciale (Direzione PAC) articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting Controls”,
“Governance e Performance PAC” e “Operations” ed a loro volta organizzate in sottostrutture.
In particolare, la struttura organizzativa Operations era articolata in sei distinte sottostrutture, dette anche “domini”, ossia EIR Operations, Cash Management Operations,
Credit Operations, Investments & Markets Operations, Post Sales & Logistics Operations,
Supporto Trasversale Operations, mentre ciascuno degli indicati domini era, a sua volta, organizzato in unità organizzative denominate “Agenzie di Produzione e Assistenza
Commerciale” (PA), strutturate in distinte Unità di Produzione. Contr Nel maggio 2021 aveva provveduto ad una nuova organizzazione delle proprie strutture e dei relativi domini, creando all'interno di ciascun dominio il reparto di Assistenza
Commerciale e ridefinendo le singole PA, ricomprendendo in particolare nel dominio Post
Sales & Logistic Operations gli PA Legale, Logistics, OT, Successioni, Assistenza
Commerciale Post Sales & Logistics Operations (cfr. in particolare, diagramma riprodotto a Contr nella comparsa di costituzione di primo grado di . Contr Espletata la procedura ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990, in data 26.5.2022 Contr Contr aveva trasferito ad a decorrere dal 1.6.2022, gli PA (poi ridenominati da
“Divisioni”) EIR Persone Fisiche, Strumenti di Pagamento, Flussi, OT, Logistics,
Successioni, e MFI (Mutui Fondiari Individuals).
4.3 L' PA OT, presso cui prestano servizio gli odierni appellati, secondo quanto allega la stessa cedente (cfr. § 63 memoria difensiva di primo grado), si occupava e si
8 occupa «dei servizi post-vendita di prodotti bancari » e quindi dell'estinzione di un conto corrente su iniziativa della Banca o del cliente, della lavorazione della richiesta di apertura di un conto corrente, vale a dire della verifica della completezza della documentazione, inserimento di firme e poteri in applicativo dedicato, del censimento nell'anagrafe della
Banca della clientela (persone giuridiche) e dei soggetti ad essa collegati, sulla base della verifica puntuale della completezza e della correttezza della documentazione pervenuta, del trasferimento di Servizi di Pagamento e della elaborazioni moduli per certificazioni di bilancio
(cfr § 65 memoria difensiva primo grado . CP_13
Detta PA si articola in tre Unità di Produzione (UP), rispettivamente denominate:
• FIPO, che si occupa di apertura conti correnti di unità organizzate e aggiornamento firme e poteri, corporate, imprese small business (il tutto relativo a persone giuridiche) ed in via residuale svolge anche attività di ratifica questionari MiFID e
CUF (Contratto Unico Finanziario), gestione fusioni societarie.
• ESTINZIONE CONTI, che si occupa di estinzione conti correnti ordinari e speciali in euro ed in valuta estera su disposizione della clientela (e in piccola parte, per volontà Banca), nonché dell'elaborazione del modulo 1722 per Certificazione di
Bilancio e Rettifiche.
• , che si occupa di attività di Controparte_14 estinzione conti e prodotti intestati ai clienti su iniziativa ed estinzioni su Pt_1 iniziativa cliente relativi al perimetro Banca digitale (sia su canale cartaceo, che digitale – ), di trasferimento (i.e. portabilità) dei servizi di pagamento, CP_14 sia come attiva che passiva, su iniziativa cliente. Pt_1
4.4. Oggetto della cessione sono state quindi soltanto alcune delle unità organizzative in cui i vari domini erano organizzati, mentre gli altri reparti, facenti parte di singole strutture Contr variamente articolate, sono rimasti in capo alla cedente
L'oggetto del contratto di cessione era costituito, in particolare, dai contratti di lavoro dei dipendenti assegnati alle varie PA, da materiale hardware (monitors), da alcuni applicativi informatici (Robot Process Automation – RP e soluzioni applicative avanzate, gli uni e le altre in grado di automatizzare alcune operazioni svolte dai rami ceduti operando sugli Contr applicativi informatici rimasti in capo a , nonché dai contratti con i fornitori individuali
Congiuntamente all'operazione di trasferimento dei rami di azienda veniva inoltre Contr Contr stipulato tra e un contratto di appalto in virtù del quale i rami ceduti hanno Contr continuato a svolgere in favore di le medesime identiche attività che svolgevano in epoca antecedente alla cessione.
9 4.5 Fatta tale premessa deve ritenersi meritevole di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla non ravvisabilità in capo al ramo PA OT dei necessari requisiti di preesistenza e di autonomia precedentemente indicati.
4.5.1. Deve infatti ribadirsi come l'unità ceduta fosse, sin dalla data della cessione, incapace di operare autonomamente, stante la necessità di avvalersi dei mezzi (software e Contr anche hardware), delle unità organizzative e del personale addetto al medesimo settore costituendo in realtà l'attività svolta da PA Strumenti di pagamento una fase di un più ampio procedimento in cui era coinvolta unitamente ad ulteriori strutture rimaste in capo alla società cedente e che vedeva la necessaria partecipazione dei dipendenti di quest'ultima.
In particolare, sotto tale ultimo profilo, la sentenza gravata ha ricordato come il Reparto Contr Governance, pacificamente rimasto in capo a fosse quello «al quale fanno capo tutte le Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale, e la cui attività si sostanzia nella fissazione delle procedure operative per tutte le PA afferenti all'attività di CP_13
(cfr. pagg. 28, 29 e 32 della decisione).
Tale affermazione non è adeguatamente contrastata dalle appellanti, che per quanto riguarda lo specifico ruolo di detto Reparto si limitano a dedurre che «al punto n. 10 della Contr memora difensiva, aveva avuto modo di evidenziare l'estraneità della Governance rispetto al ramo ceduto», ma tale affermazione non è condivisibile, perché non trova riscontro nelle allegazioni di primo grado, posto che, nel richiamato paragrafo, CP_13 si era limitata a sostenere che «al fine di assicurare e garantire tali servizi, sino al mese di Contr maggio 2021, la Direzione PAC di era articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting Controls”, “Governance e Performance PAC”, e
“Operations”, a loro volta organizzate in sottostrutture”, senza menzionare alcunché in ordine alle competenze ed al ruolo di Governance, laddove è lo stesso appello che, pur postulando la separazione di Governance rispetto al Dominio Post Sales & Logistics, ne Contr ammette le competenze trasversali (§ 163 dell'appello , senza però né illustrarle né spiegare come dette competenze trasversali fossero compatibili con l'autonomia dell'PA
OT prospettata da cedente e cessionaria e quindi senza in definitiva contrastare e l'effettivo svolgimento da parte del Reparto Governance dei compiti ritenuti dal primo giudice.
La sopra riportata affermazione, poi, oltre a non essere validamente contrastata per le ragioni esposte, è anche condivisibile in punto di fatto, perché, da un lato, dall'organigramma riprodotto alla pagina 11 dell'appello che rappresenta l'assetto organizzativo CP_13
10 della cedente successivo al maggio 2021, risulta che il Reparto Governance e Performance
PAC continua a costituire un'articolazione della Direzione PAC, a sua volta sovraordinata al
Dominio Post Sales & Logistics, nel quale è ricompresa l'PA OT e, dall'altro, non si vede come possa negarsi, alla luce di tale organizzazione imprenditoriale e della specifica denominazione delle strutture sovraordinate (Direzione, Governance e Performance della
PAC), che queste ultime stabilissero procedure operative riguardanti le singole PA, tra le quali quella che qui interessa.
Aggiunge poi la Corte, così ampliando la motivazione e l'accertamento in fatto della sentenza gravata, che in primo grado i lavoratori avevano dedotto che talune attività dell'PA OT - in particolare quelle di competenza dell' e dell' CP_15 [...]
conti correnti - non potevano essere portate a compimento senza l'intervento CP_16 della Direzione LI (anch'essa pacificamente rimasta in , alla quale le CP_13
Unità di Produzione sono vincolate quanto meno per quel che riguarda le operazioni c.d. sospette (cfr. in particolare § 49 ricorso di primo grado, ma anche § 24), per le quali anzi l'PA OT deve rivolgersi (ingaggiare, secondo la terminologia dei ricorrenti) a strutture Contr rimaste in come i Gestori Retail o Corporate, i Direttori di agenzia ed i responsabili crediti regionali per individuare la soluzione e quindi completare la lavorazione richiesta (§
50 del ricorso di primo grado).
Tale affermazione ed in particolare tale specifico rapporto tra PA OT e la Direzione Contr LI (come pure tra la PA OT e le altre strutture di è contestata (sia in primo grado sia in appello) solo genericamente dalle appellanti, ossia solo tramite un assertivo riferimento all'autonomia dell'PA OT, senza però offrire un solo esempio in cui un'operazione sospetta sia stata portata a compimento senza l'intervento della
Direzione LI ed è altresì documentalmente dimostrata dalle mail prodotte in primo grado dei lavoratori (doc. 11 e 11 bis), che attestano il dedotto rapporto e delle quali le appellanti non offrono lettura diversa.
D'altra parte, è la stessa a sostenere (sia in primo grado e sia in appello) che CP_13
Contr gli operatori addetti alle PA cedute si interfacciano con in caso di anomalie nelle procedure loro affidate (cfr. § 61 dell'appello e § 68 della costituzione di primo grado) e tale affermazione, diversamente da quanto opina la cedente, da un lato, costituisce conferma delle allegazioni dei lavoratori circa i continui e necessari rapporti, pur dopo la cessione del giugno 2022, tra l'PA ceduta ed altre strutture della cedente non interessate dal fenomeno traslativo e, dall'altro, contraddice le tesi dell'autonomia funzionale dell'PA
OT postulata da entrambe le appellanti.
11 Se, infatti, sulla scorta delle giurisprudenza in precedenza richiamata, tale requisito si identifica nella capacità del complesso alienato di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, non si vede come possa affermarsi l'autonomia funzionale di una struttura, nella specie l'PA OT, che quello scopo produttivo non sia in grado di realizzare senza l'intervento della stessa cedente, tutte le volte in cui la lavorazione delle procedure oggetto di servizio (come le chiama nella propria CP_13 impugnazione) richieda la soluzione di problematiche non meramente routinarie.
Poco importa, poi, accertare se questo “interfacciarsi” con le strutture di CP_13
Contr avvenisse o meno in via esclusiva per il tramite di preposti di (e non si concretizzasse, quindi, in un rapporto diretto tra i lavoratori addetti all'PA ceduta e dipendenti di
[...]
, poiché nell'uno e nell'altro caso resterebbe il dato sintomatico della persistente CP_13 necessità per gli addetti alla ceduta PA OT di ricorrere all'ausilio del personale tutt'ora dipendente dalla cedente al fine di portare a termine le lavorazioni non meramente di routine e quindi il deficit di autonomia dell'PA sulla quale si controverte.
Allo stesso tempo, non è mai stata contestata dalle appellanti, se non in via meramente generica tramite richiamo alla pretesa autonomia dell'PA OT, l'ulteriore allegazione dei lavoratori, ossia che «per la revoca di fidi bancari;
l'PA OT deve in questo caso ingaggiare via ticket l'PA Crediti Corporate e imprese», che «per la revoca di carte prepagate;
l'PA OT deve in questo caso ingaggiare via ticket l
[...]
» e che «per la revoca di garanzie;
l'PA Controparte_17
OT deve in questo caso ingaggiare via ticket l » (§ 55 del ricorso di Controparte_18 primo grado), ossia tutte Agenzie di produzione pacificamente rimaste in pur CP_13 dopo il 1.6.2022.
Ugualmente lo stesso organigramma riprodotto nel corpo dell'appello (a pag. CP_13
11) conferma, quanto meno in riferimento all' Commerciale Sales & CP_17
Logistics, l'ulteriore allegazione attorea, ossia che quest'ultima, pacificamente estranea alla cessione, continua a fornire ad PA OT, pur dopo la cessione di quest'ultima, il supporto commerciale indispensabile perché detta PA sia in condizione di svolgere la sua attività.
Per effetto della riorganizzazione del maggio 2021, infatti, il Dominio Post Sales &
Logistics Operations risulta composto da cinque PA (Legale, Logistics, OT,
12 Successioni e Assistenza Commerciale Post Sales & Logistic Operations), delle quali ben Contr tre cedute ad (Logistics, OT e Successioni).
La stessa poi, allega, da un lato, che le , CP_13 Controparte_17 create in ogni singolo dominio, aveva nolo scopo «di dare ulteriore centralità alla attività di assistenza commerciale caratterizzante la Direzione PAC» (§ 24 dell'appello) e, dall'altro, che l'assistenza commerciale consiste in «attività di Helpdesk a servizio essenzialmente di ruoli commerciali della Banca e viene ingaggiata dalla Rete Commerciale» (pag. 8, nota 2 dell'appello).
Alla luce di tali allegazioni, appare corretto inferire che, nell'ambito del Dominio Post
Sales & Logistics, l'attività dell'PA denominata Assistenza commerciale fosse espletata in maniera assolutamente prevalente, se non addirittura esclusiva, in favore delle PA diverse dalla Legale - le attività di quest'ultima, in difetto di più puntuale allegazione da parte delle appellanti, non appaiono definibile come commerciali - con il corollario per cui, cedute tutte le PA del Dominio ad eccezione di quelle rispettivamente denominate Legale e
Assistenza Commerciale, è giocoforza ritenere che quest'ultima, neppure dedotta la sua avvenuta soppressione o il ridimensionamento del suo ruolo, abbia continuato a prestare in favore delle PA cedute la stessa attività di supporto svolta dal maggio 2021 e precedentemente all'alienazione del 1.6.2022.
4.5.2. Allo stesso tempo, deve poi ritenersi acquisito al giudizio il dato fattuale sia della necessità per gli addetti al ramo PA OT di ricorrere alle strutture interne di CP_13 per risolvere problematiche di varia natura di tipo informatico e sia il fatto che la cedente continuava a curare la manutenzione degli applicativi informatici utilizzati dai lavoratori ceduti, atteso che le impugnanti non sottopongono ad alcuna specifica censura la sentenza Contr appellata nella parte in cui ha desunto detta circostanza sia dal fatto che « non risulti
“dotata di alcuna struttura interna dedicata alla risoluzione di eventuali anomalie del funzionamento dei sistemi informatici» (cfr. pag. 33 della sentenza gravata) e sia dalle stesse allegazioni della nel giudizio definito dalla sentenza n. 4658/2024 del CP_13
Tribunale di Roma, vale a dire che «la manutenzione degli applicativi informatici sopra Contr richiamati e gli interventi in caso di anomalie erano e sono di competenza di in caso di anomalia informatica il personale dei rami procede ad aprire una segnalazione alla Funzione Contr IT di attraverso un apposito portale» (cfr. pag. 31 della sentenza appellata).
Trattasi di circostanza che non può che considerarsi ulteriormente significativa della incapacità di operare autonomamente dell'unità organizzativa ceduta tanto alla data della cessione che, quanto meno, nei mesi successivi alla stessa, tanto più in assenza di
13 Contr significativi riscontri, nel periodo successivo, della costituzione da parte di di una struttura interna avente ad oggetto l'attività di assistenza nel caso di malfunzionamenti del sistema informatico.
Contr Risulta inoltre come tutti i lavoratori, sia addetti ai rami ceduti, sia rimasti in operassero utilizzando le strutture e i dispositivi informatici di tale società e come gli addetti ad PA OT abbiano, anche dopo la cessione, continuato ad utilizzare gli applicativi
Contr informatici di che consentono ai ricorrenti non solo di raccogliere ma altresì di modificare, inserire dati e informazioni, integrare procedure e attività, dati utilizzabili dal personale rimasto in azienda per le successive fasi di lavorazione (cfr. pag. 31 della sentenza appellata), anzi a ben vedere, come riporta la decisione gravata, con accertamento in fatto non sottoposto a censura alcuna da parte delle appellanti, «lo stesso computer Accenture consegnato ai lavoratori ceduti viene utilizzato esclusivamente per
Contr avviare il collegamento al software Citrix ed accedere alla macchina virtuale .
Le appellanti, infatti, si limitano a contestare sul punto la sentenza appellata, da un lato, riproponendo la tesi per cui gli applicativi informatici dei quali ragiona il Tribunale costituiscono in realtà «un ambiente o, più semplicemente, un archivio tecnologico in cui Contr riversa diverse informazioni (sostanzialmente documenti o files), rese così disponibili al ramo per lo svolgimento del servizio, nonché ad altri ambiti aziendali per la fruizione del prodotto/servizio reso dal ramo stesso», senza però censurare le argomentazioni con le quali il Tribunale ha escluso che detti applicativi avessero siffatta natura (cfr. pag. 31 e ss. della decisione di primo grado) e, dall'altro, valorizzando l'utilizzo da parte del ramo ceduto Contr di altre soluzioni tecnologiche, rappresentate dai c.d. robot ceduti da ad CP_13
Tale ultima allegazione non è in grado di contraddire le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza appellata.
4.5.3 Premesso, infatti, che è la stessa che puntualizza che soltanto con CP_13
Contr l'accesso agli “ambienti informatici” per il tramite di una connessione sicura e di Contr specifiche credenziali associate ad utenze individuali create da i lavoratori delle PA cedute fossero in grado, grazie anche all'aiuto di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti di cui erano dotati, di svolgere i servizi di back office richiesti, osserva la Corte che le stesse appellanti hanno dedotto come gli RP (ossia i c.d. robot) fossero in grado di automatizzare i processi lavorativi svolti dai rami grazie all'utilizzo di software intelligenti e come le soluzioni applicative avanzate fossero in grado di automatizzare alcune fasi dei CP_1 processi compiute dai rami ai fini dell'esecuzione del servizio tramite prodotti di Office Contr Excel , macro Access, avendo specificato che i robot ceduti ad PA OT erano
14 in grado «di estinguere, sulla base dei dati e delle informazioni presenti sugli applicativi della Contr Banca cliente, in modo automatico, i conti con saldo negativo», mentre puntualizza che
“il robot … è lo strumento utilizzato dall'operatore AST e che semplifica la lavorazione che quest'ultimo deve eseguire” e che, soprattutto, “AST può svolgere tale operazione
[individuazione delle operazioni relative a carte bloccate] manualmente, impiegando uno o più operatori, oppure può semplificare il processo utilizzando un programma apposito”, con ciò confermando l'utilizzo non esclusivo dei robot in questione rispetto all'apporto lavorativo Contr Contr dei dipendenti (cfr. § 47 della comparsa di costituzione .
Allo stesso tempo, risulta pacifico (alla stregua delle stesse allegazioni delle resistenti, Contr Contr cfr. comparse di costituzione di primo grado a pag. 25 e a pag. 19) come, soltanto Contr dopo aver eseguito l'accesso all'ambiente informatico di i lavoratori addetti ai rami ceduti (tra cui PA OT) intervenissero sulle specifiche richieste di assistenza e provvedessero a svolgere i servizi richiesti (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti, quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla
Banca; il che conferma che il ricorso al supporto dei robot avvenisse unicamente in ausilio all'attività compiuta personalmente dal singolo lavoratore.
Pertanto, i c.d. robot (così come le soluzioni informatiche avanzate precedentemente indicate) non sono altro che sistemi operativi finalizzati a gestire processi in modo automatizzato, ma che sicuramente operano – e non potrebbe essere diversamente – nei Contr sistemi e negli applicativi in cui tutte le fasi delle lavorazioni devono svolgersi.
Trattasi quindi di applicativi che consentono di svolgere operazioni automatizzate nell'ambito delle lavorazioni di competenza dei lavoratori delle PA cedute, ma che rappresentano comunque un minus rispetto alla materiale attività che viene compiuta dai predetti lavoratori in quanto di oggetto limitato e circoscritto rispetto alle svariate attività di loro competenza.
Tali circostanze sono significative della necessità di PA OT di utilizzare, per poter operare utilmente, l'ampia struttura organizzativa e i mezzi della società cedente.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame risulta chiaramente che le attività dei lavoratori addetti all'PA oggetto di cessione non potessero svolgersi se non con l'utilizzo degli applicativi informatici di proprietà della cedente a prescindere dai quali non avrebbe potuto procedersi nell'esecuzione delle singole fasi del ciclo produttivo del ramo.
15 4.5.4 Ulteriormente significativo anche il perdurante utilizzo da parte del personale in Contr servizio presso PA OT dei manuali operativi
Come rettamente osservato dal primo giudice, non emerge a tale proposito alcun idoneo riscontro in ordine a quanto allegato dalle società resistenti relativamente all'avvenuta Contr predisposizione da parte di di idonei ed autonomi manuali operativi, allegazione quest'ultima che è rimasta priva di idonea dimostrazione da parte delle società resistenti
(gravate, come precedentemente evidenziato, dell'onere probatorio in ordine ai requisiti di preesistenza ed autonomia dei rami ceduti).
Queste ultime non hanno infatti prodotto in giudizio i manuali redatti, risultando del tutto inidonea in proposito, in mancanza, la prova orale offerta, tanto più alla luce della considerazione che una tale prova non avrebbe verosimilmente consentito di valutare utilmente il contenuto in concreto dei manuali di AST asseritamente utilizzati;
insufficienti allo scopo per tali ragioni , in ragione della loro genericità, risultano anche le dichiarazioni della teste (cfr. verbali prove orali allegate alle note del 12.2.3.2024), ove la teste Tes_1 citata si limita in sostanza a dare atto della mera esistenza di tali manuali.
Si concorda pertanto con la valutazione del Tribunale secondo cui la mancata produzione in giudizio dei manuali non consente di ritenere veritiera l'affermazione della loro esistenza.
Del resto, se i lavoratori delle PA cedute hanno continuato ad operare in ambiente Contr Contr informatico utilizzando programmi ed applicativi di proprietà è conseguenziale che, nell'ambito di fasi procedimentali ben individuate, dovessero necessariamente seguire le linee guida operative elaborate da tale società.
D'altro canto, a ben vedere, nel giudizio di primo grado, mentre entrambe le società Contr resistenti avevano affermato genericamente che, a seguito della cessione aveva proceduto alla redazione di propri manuali di servizio, quest'ultima società aveva in particolare dedotto che: i) prendendo le mosse dal Contratto di Outsourcing e dalle previsioni contrattuali, aveva predisposto per ogni ufficio un elenco delle attività da svolgere;
ii) per ognuna di tali attività, le persone addette alla redazione dei manuali avevano contattato i Responsabili di Divisione ed avevano individuato quale ufficio e in alcuni casi quale operatore specifico svolgeva quella determinata attività; iii) quindi, fatta questa individuazione, le persone erano state sentite una per una, in alcuni casi direttamente affiancate mentre svolgevano l'attività, ed erano state trascritte tutte le singole operazioni necessarie per lo svolgimento di ciascuna attività. Contr Appare, quindi, evidente che, al più, i cd. manuali operativi predisposti da – di cui si ribadisce non è stata dimostrata l'esistenza – appaiono, alla stregua della descrizione
16 fornitane dalla stessa società, piuttosto come testi ricognitivi dei profili dei singoli dipendenti e delle competenze a loro attribuite, e non anche come vere e proprie guide operative contenenti le direttive da seguire nel compimento delle singole fasi di lavorazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve ritenersi meritevole di conferma anche quanto affermato dal giudice di prime cure, mediante il richiamo ai precedenti di merito indicati nella parte motiva della gravata sentenza, in ordine al non potersi ravvisare in capo al ramo ceduto alcuna forma di autonomia neppure sul versante economico, trattandosi di attività, quelle svolte da PA OT, che non producono alcun ricavo Contr indipendente, operando esclusivamente in ausilio ai reparti non ceduti e la cui autonomia non risulta strutturata per svolgere attività ultronee rispetto a quelle in supporto alla cedente, essendo in grado di produrre un risultato utile unicamente nel contesto delle procedure operative che si svolgono presso quest'ultima.
4.5.5 Ulteriormente significativa della carenza di autonomia del ramo ceduto risulta la Contr circostanza, anche in questo caso riscontrata documentalmente, dell'avere anche in data successiva alla cessione, provveduto alla formazione dei dipendenti addetti ad PA
OT Contr Risulta in particolare come abbia provveduto, nel settembre 2022 (circa 4 mesi dopo la cessione) ad invitare alcuni dei dipendenti in servizio presso PA Strumenti di pagamento a partecipare al corso “Sensibilizzazione Cyberdefense”, provvedendo anche a stigmatizzare la mancata partecipazione a tale corso, rammentando agli assenti l'obbligatorietà della stessa (cfr. produzione di primo grado ricorrenti).
4.6 Trattasi di circostanze che, se valutate nel loro complesso, portano chiaramente ad escludere, così come affermato dal Tribunale, la possibilità di considerare PA OT un'unità già esistente alla data della cessione quale compendio aziendale funzionalmente ed operativamente autonomo (trattandosi di una componente di un meccanismo più complesso che vedeva la necessaria partecipazione di mezzi, unità organizzative e Contr dipendenti rimasti in capo a , ma anche di attribuire a tale unità la capacità di funzionare autonomamente, stante la necessità di operare in modo interdipendente con le unità Contr organizzative e i dipendenti pure addetti allo stesso settore back office avvalendosi degli applicativi informatici e delle procedure della società cedente. Contr E' opportuno osservare, a tale proposito, come le circostanze che afferma non essere state contestate dai lavoratori nel giudizio di primo grado, non attengono a dati fattuali – rispetto ai quali sussiste l'onere di contestazione – bensì esprimono piuttosto giudizi e valutazioni giuridiche di confutazione delle tesi proposte con il ricorso, o comunque
17 trattasi di circostanze generiche comunque in evidente contrasto con quanto già affermato e quindi chiaramente smentito dai lavoratori appellati.
Difatti, le società appellanti lamentano, come sopra riportato, una mancata contestazione del fatto che i rami ceduti possedessero “una specifica e caratterizzante identità organizzativa”, che svolgessero “specifiche e perimetrate attività caratterizzate da uno specifico ciclo produttivo e finalizzate ad uno specifico scopo produttivo”, che fossero “già autonomi ed autosufficienti risultando, infatti, in grado di garantire, mediante il proprio personale e l'organizzazione intrinseca dei singoli rami, l'erogazione dei servizi di back office bancario di rispettiva competenza”, tutte affermazioni che, tra l'altro, non sono state accompagnate da una specifica, puntuale ed analitica contestazione di tutte le rilevanti circostanze di fatto che, con riguardo alle attività delle singole PA, i lavoratori ricorrenti avevano dedotto, come illustrato nei paragrafi che precedono.
4.7 In tale complessivo contesto non può che ritenersi meritevole di conferma anche la mancata ammissione delle prove orali richieste dalle società resistenti, prove che in quanto inidonee ad inficiare il contesto probatorio e allegatorio precedentemente evidenziato
(sufficientemente significativo, di per sé solo, della carenza in capo al ramo ceduto dei requisiti di autonomia e preesistenza necessari ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 2112 c.c.) non possono che ritenersi irrilevanti ai fini di causa non essendo necessario alcun approfondimento istruttorio.
Non può attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione alla perizia di parte prodotta da Contr in relazione all'autonomia dei rami di azienda ceduti, per le ragioni già illustrate dal primo giudice (cfr pag. 31 sentenza appellata), che oltre ad essere pienamente condivisibili e qui condivise, non sono neppure specificamente contestate dalle appellanti.
Allo stesso tempo, non può attribuirsi rilievo decisivo ai verbali di prove orali effettuate innanzi al Tribunale di Roma nell'ambito di altri procedimenti instaurati da altri dipendenti delle appellanti e ciò con particolare riferimento a quelle riguardanti specificamente l'PA
OT.
A tale proposito è sufficiente rilevare come le stesse per il loro contenuto generico, per avere prevalentemente ad oggetto circostanze non contestate nel presente giudizio e di per sé non decisive ai fini della presente controversia e per il loro esprimere, più che altro, in particolare in ordine alla autonomia operativa del ramo ceduto, giudizi e valutazioni personali del teste, siano anche in questo caso inidonee a vanificare il contesto allegatorio ed istruttorio precedentemente evidenziato.
18 Quanto emerso all'esito del presente giudizio conferma pertanto la corretta applicazione dei riportati principi giurisprudenziali ad opera del primo giudice: l'PA oggetto di cessione, non era (prima della cessione) e non è (dopo la cessione) in grado di svolgere, in modo Contr autonomo rispetto alla struttura organizzativa di e senza integrazioni da parte della medesima società, il servizio o la funzione cui risultava e risulta finalizzata, e ciò sotto i plurimi profili sopra ampiamente analizzati, quali la continua necessaria interazione con i Contr dipendenti e le unità organizzative la necessità per i lavoratori addetti di adeguarsi alle Contr linee gestionali ed operative dettate da un reparto “centrale” di l'utilizzo di applicativi e programmi informatici di proprietà della società cedente, l'incapacità di produrre un risultato utile ovvero un ricavo indipendente rispetto al ciclo produttivo delle singole Contr lavorazioni e procedure la mancanza di una autonoma formazione delle proprie risorse.
5. Entrambi gli appelli dovranno pertanto essere respinti.
La regolamentazione delle spese del grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede.
A) respinge entrambi gli appelli;
B) condanna le società appellanti al pagamento delle spese del grado nei confronti degli appellati, che liquida in complessivi € 12.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
C) dà atto che sussistono per entrambe le appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 29.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vito Riccardo Cervelli dott.ssa Vittoria Di Sario
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