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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/10/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1450/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/04/2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti BUONVINO CARMEN e LIEGI Parte_1
FORTUNATO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bari alla via M. L. King n. 15, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI PINTO LOREDANA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Monte Sabotino n. 6, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, ha chiesto di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata Per_1 il 20/7/2020 da una relazione fuori dal matrimonio intercorsa con il resistente , alle CP_1 condizioni ivi indicate. Con decreto del 16/4/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
17/4/2025.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 15/7/2025, si è costituito , rappresentando CP_1
l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come da convenzione sottoscritta dalle parti in data
9/7/2025 e depositata telematicamente il 21/7/2025.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 10/9/2025, le parti si sono riportate alle condizioni di cui alla predetta convenzione.
La causa è stata, quindi, riservata al Collegio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della minore nata il Per_1
20/7/2020, e ravvisato che le clausole relative alla stessa non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti, così come risultante dalla convenzione sottoscritta il 9/7/2025 e depositata telematicamente il 21/7/2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla minore ed ai rapporti economici tra i genitori conformemente al suo interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, state l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
1. Omologa le condizioni riguardanti la minore ed i rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni previste dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 9/7/2025 e depositata telematicamente il 21/7/2025, da intendersi qui trascritte;
2. Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/04/2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti BUONVINO CARMEN e LIEGI Parte_1
FORTUNATO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bari alla via M. L. King n. 15, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI PINTO LOREDANA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Monte Sabotino n. 6, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/04/2025, ha chiesto di ottenere la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata Per_1 il 20/7/2020 da una relazione fuori dal matrimonio intercorsa con il resistente , alle CP_1 condizioni ivi indicate. Con decreto del 16/4/2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data
17/4/2025.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 15/7/2025, si è costituito , rappresentando CP_1
l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come da convenzione sottoscritta dalle parti in data
9/7/2025 e depositata telematicamente il 21/7/2025.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 10/9/2025, le parti si sono riportate alle condizioni di cui alla predetta convenzione.
La causa è stata, quindi, riservata al Collegio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della minore nata il Per_1
20/7/2020, e ravvisato che le clausole relative alla stessa non sono in contrasto con i suoi interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti, così come risultante dalla convenzione sottoscritta il 9/7/2025 e depositata telematicamente il 21/7/2025, può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla minore ed ai rapporti economici tra i genitori conformemente al suo interesse.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, state l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis
1. Omologa le condizioni riguardanti la minore ed i rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni previste dalla convenzione sottoscritta dalle parti il 9/7/2025 e depositata telematicamente il 21/7/2025, da intendersi qui trascritte;
2. Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia