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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/10/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R . G . 1 0 4 5 / 2 0 2 5
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
dato atto che l'udienza del 23/10/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127
ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco SA
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco SA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1045 del 2025, promossa da:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
OL NI
contro
(c.f. ) - contumace CP_1 C.F._1
* * *
OGGETTO: altri istituti relativi alle successioni;
CONCLUSIONI:
- per parte ricorrente:
In via principale di merito
- accertare e dichiarare che il resistente , c.f. , nato a [...] (ex CP_1 CodiceFiscale_2
Jugoslavia ed ora Croazia) il 18 ottobre 1957 è divenuto, anche per i motivi indicati in ricorso, erede della
signora c.f. , nata in [...] il [...], Persona_1 CodiceFiscale_3
e deceduta in NO (TV) il 23 gennaio 2022, avendo lo stesso compiuto, con riguardo ai diritti caduti in
successione ereditaria, atti pacificamente manifestanti la volontà d'accettazione;
- ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Treviso di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 del codice civile, alla
trascrizione dell'emananda Ordinanza con esonero da sua responsabilità:
In via subordinata
- che la S.V. voglia fissare il termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinuncia all'eredità
della signora Persona_1
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di lite.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 c.p.c, depositato in data 27 febbraio 2025, a evocato in Parte_1
giudizio , al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita ex art. CP_1
476 c.c., da parte del resistente, dell'eredità di , evidenziando: Persona_1
- di essere cessionaria di credito vantato da Intesa San Paolo, per concessione di mutuo ipotecario;
- di aver interesse all'emissione di un provvedimento giudiziale che accerti l'accettazione tacita, ad opera del resistente, dell'eredità di cui alla successione ereditaria della moglie;
Persona_2
- che è infatti necessario sanare il difetto di continuità delle trascrizioni, così da poter agire in esecuzione per la quota intera del diritto di piena proprietà dei beni gravati da ipoteche, in precedenza iscritte in dipendenza della concessione di mutuo (intervenuta a favore del resistente e della moglie deceduta);
- che l'odierno resistente tacitamente accettato l'eredità di cui si discute, in quanto è rimasto nel pieno possesso dei beni ereditari della de cuius ben oltre il termine di cui all'art. 485 c.c. senza rinunciare all'eredità e non redigendo alcun inventario;
- che la circostanza di cui sopra si desume dalle risultanze anagrafiche, risultando che il resistente continui a risiedere nell'immobile oggetto di eredità e gravato da iscrizione di ipoteca volontaria,
avendo inoltre ricevuto plurime notifiche e raccomandate presso tali luoghi.
La ricorrente ha pertanto così concluso:
“In via principale di merito
- accertare e dichiarare che il resistente , c.f. , nato a [...] (ex CP_1 CodiceFiscale_2
Jugoslavia ed ora Croazia) il 18 ottobre 1957 è divenuto, anche per i motivi indicati in narrativa, erede, della
signora c.f. , nata in [...] il [...], Persona_1 CodiceFiscale_3
e deceduta in NO (TV) il 23 gennaio 2022, con particolare riferimento al compendio immobiliare di cui
al
Comune di NO (TV) Catasto Fabbricati
Foglio 9, part. 35, sub. 2, cat. A3, di 5,5 vani, Via Settimo n. 45, piano T
Foglio 9, part. 35, sub. 4, cat. C6, di 35mq, Via Settimo n. 45, piano T
Foglio 9, part. 35, sub. 1, cat. F1, Via Settimo, piano T
avendo lo stesso compiuto con riguardo ai diritti caduti in successione ereditaria, sopra meglio
descritti, atti pacificamente manifestanti la volontà d'accettazione;
3 - accertare e dichiarare che a seguito della successione anche legale della signora c.f. Persona_1 [...]
, nata in [...] il [...], e deceduta in NO (TV) il 23 C.F._3
gennaio 2022, il compendio immobiliare meglio identificato al
Comune di NO (TV) Catasto Fabbricati
- Foglio 9, part. 35, sub. 2, cat. A3, di 5,5 vani, Via Settimo n. 45, piano T
per cui è divenuto erede il coniuge per la quota di 1/2 del diritto di piena proprietà, CP_1
nonché il compendio immobiliare meglio identificato al
Comune di NO (TV) Catasto Fabbricati
- Foglio 9, part. 35, sub. 4, cat. C6, di 35mq, Via Settimo n. 45, piano T,
- Foglio 9, part. 35, sub. 1, cat. F1, Via Settimo, piano T,
per cui è divenuto erede il coniuge per la quota di 1/4 del diritto di piena proprietà, CP_1
- ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Treviso di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 del codice civile, alla
trascrizione dell'emananda Ordinanza con esonero da sua responsabilità:
In via subordinata
- che la S.V. voglia fissare il termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinuncia all'eredità
della signora Persona_1
In ogni caso
- con vittoria di spese e compensi di lite”
E' stata fissata udienza di comparizione delle parti, sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c. per il 9
ottobre 2023, previo rilievo di mancato esperimento della mediazione obbligatoria e contestuale invito alla ricorrente “a valutare l'opportunità di limitare la propria domanda all'accertamento
dell'intervenuta accettazione tacita di eredità di , senza specifiche appendici volte a Persona_1
declaratorie relative all'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili specificamente individuati” e con
riserva, in difetto, degli “opportuni provvedimenti ex art. 281 duodecies c.p.c. e, in particolare, il possibile
mutamento del rito e la fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c.”
Il resistente è stato dichiarato contumace.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, con presa d'atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria.
E' stato assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
4 La ricorrente ha concluso nei termini sopra riportati, non insistendo nella richiesta di emissione di pronunce di accertamento in ordine all'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili specificamente individuati.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta in principalità è fondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
Si rileva infatti a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato
all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Tanto evidenziato, si osserva che nel caso di specie, il fatto che il resistente continui a risiedere anagraficamente presso l'immobile ereditario di NO (TV), già residenza del nucleo familiare e gravato da iscrizione ipotecaria, è circostanza decisiva, da rileggersi unitamente al fatto che CP_1
ha inoltre ricevuto sia la notifica dell'atto introduttivo che una precedente diffida dell'aprile
[...]
2023 presso il cespite ereditario di cui si discute (cfr. doc. 12 e notifica del ricorso introduttivo prodotta dalla ricorrente), oltre che dovendo valorizzarsi ex art. 12 d.lgs. 28 / 2010 la mancata partecipazione del resistente senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, con conseguente richiamo a condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui “… se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma
l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro
e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella
di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius"…” (cfr.Cass. Sez. 6,
23/07/2020, n. 15690 – banca dati ) ed ancora per cui “il possesso dei beni ereditari previsto Email_1
dall'articolo 485 del Cc per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione
dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il
possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
ne deve manifestarsi in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra
i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su
5 beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio
ereditario” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/02/2019, n. 4456 – banca dati de jure).
Il ricorso viene pertanto accolto, per l'effetto accertando che , c.f. CP_1 C.F._2
, nato a [...] (ora Croazia) il 18 ottobre 1957, ha tacitamente accettato l'eredità di
[...] [...]
c.f. , nata in [...] il [...] e deceduta a NO Per_1 CodiceFiscale_3
(TV) in data 23 gennaio 2022, avendo il resistente posto in essere, con riguardo ai diritti caduti in successione ereditaria, comportamenti manifestanti implicitamente la volontà d'accettazione della predetta eredità e in particolare – risultando nel possesso di beni ereditari - non avendo compiuto l'inventario nel termine di mesi tre dal decesso della predetta.
Spetterà a questo punto alla parte ricorrente assumere le successive e più idonee iniziative pratiche,
ex art. 2648 c.c., per la trascrizione di questo provvedimento.
2. Tenuto a tal riguardo conto anche della mancata partecipazione alla mediazione, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.696,00 complessivi per compensi professionali,
oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% ed oltre alla rifusione di
€ 1.089,66 per anticipazioni documentate.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile, complessità bassa, scaglione entro € 26.000,00, che non è quello successivo a partire da € 26.001,00) delle sole prime due fasi, per come chiesto, oltre che in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio contumaciale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso, accerta che , c.f. , nato a [...] (ora CP_1 CodiceFiscale_2
Croazia) il 18 ottobre 1957, ha tacitamente accettato l'eredità di c.f. , Persona_1 CodiceFiscale_3
nata in [...] il [...] e deceduta a NO (TV) in data 23 gennaio 2022;
2) condanna il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.696,00,
oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad € 1.089,66 per anticipazioni
documentate.
Si comunichi. Così deciso in Treviso, in data 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Marco SA
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