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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3540/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3540/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 febbraio 2025, alle ore 10:15, innanzi al Giudice, dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. , oggi sostituito dall'avv. VITTORIO Parte_2 Parte_2
ROMANO
Per nessuno è comparso. Controparte_1 L'avv. Romano insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice
dott. Alessia Romeo
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
pagina 1 di 7 dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3540/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti. Parte_2
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA V. Controparte_1 C.F._2
BRANCATI 16 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANGELO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc l'avv. ha chiesto la liquidazione dei compensi Parte_2 pagina 3 di 7 professionali dovuti per l'attività difensiva prestata in favore di nel giudizio Controparte_2
civile avanti al Tribunale di Siracusa n. rg 1044/2022. In particolare l'avv. ha dedotto: - di aver Pt_2
svolto con diligenza l'attività difensiva provvedendo al deposito della comparsa di costituzione, delle tre memorie ex art. 183 co VI e delle note autorizzate;
che il procedimento civile si è poi concluso con sentenza n. 1047/2024 con la quale il Tribunale di Siracusa ha dichiarato l'inammissibilità delle domande attoree e condannato il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della nella misura CP_1
di euro 11.977,00 per compensi oltre spese, iva e cpa;
di non aver percepito alcun compenso dalla per l'attività espletata. CP_1
Per tali ragioni l'avv. ha così concluso “voglia liquidare in favore del ricorrente i compensi Pt_2
professionali spettantigli per l'attività difensiva espletata in favore di nel Controparte_2
giudizio avanti il Tribunale di Siracusa, iscritto al n. 1044/2022 RG, tenendo conto del valore della
causa, del pregio dell'attività prestata, e dell'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la
consultazione o la fruizione degli atti, come da prospetto allegato (cfr.all_11). Condannare
conseguentemente la sig.ra al pagamento dei compensi liquidati, oltre interessi moratori ex CP_1
art. 1284, comma 4, cod. civ., a decorrere dalla presente domanda giudiziale. Con ogni conseguenziale
provvedimento anche in ordine alle spese del presente procedimento.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.2.2025 si è costituita in giudizio Controparte_2
la quale non ha contestato la pretesa attorea, limitandosi a chiedere una riduzione del quantum
[...]
debeatur in considerazione “delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del
numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, innanzitutto, osservare che il presente procedimento è soggetto al rito di cui all'art. 14 D.Lgs n.
pagina 4 di 7 150/2011, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Legittimità ( cfr Cass. SSUU sent. n.
n. 4485/2018, in seguito conformato anche da successive pronunzie, da ultimo anche Cass. Civ. sent. n.
2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa Corte n, 4485 del
2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con
l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla
L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad
oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono
soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni
riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur). A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011,
artt. 3,4 e 14, o con il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e ss. (e l'eventuale opposizione si dovrebbe proporre ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ss. e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e ss..”). Tale procedimento è stato oggi sostituito dal procedimento di cui agli artt. 281 decies e segg. introdotti dalla D.Lgs. n.149/2022.
In linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è
determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso,
attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in pagina 5 di 7 mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293).
Nella specie, non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato, che l'avv. ha Pt_2
posto in essere l'attività professionale giudiziale relativa al procedimento civile n. rg 1044/2022.
Con riguardo al quantum della pretesa creditoria, giova osservare che appare congruo il conteggio indicato dal Giudice con la sentenza n. 1047/2024 resa nel procedimento n. rg 1044/2022. Sul punto infatti deve ritenersi condivisibile l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e i valori minimi per la fase decisionale in considerazione delle difese svolte. Parimenti
condivisibile deve ritenersi l'assenza di maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche tenuto conto che tale utilizzo è stato limitato ad un solo atto difensivo.
In considerazioni di quanto sopra parte convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 11.977,00 oltre spese generali iva e cpa per un totale di euro 17.475,88.
Trattandosi di obbligazione contrattuale di pagamento inadempiuta, incombe anche il pagamento degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. al tasso legale, come pur richiesti, dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n.147/2022, negli importi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00). Occorre precisare che si provvede alla liquidazione del corrispettivo tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva in considerazione dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 A) In accoglimento della domanda proposta dall'avv. condanna Parte_2 Controparte_2
al pagamento in favore dell'avv. della soma di € 11.977,00 a titolo di compenso
[...] Parte_2
dovuto per l'attività professionale prestata, oltre rimb. forf. del 15% sul compenso, IVA. e CPA come per legge ed oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c. al tasso legale decorrenti dal dal dì della domanda al soddisfo;
C) condanna al pagamento in favore dell'avv. delle spese del Controparte_2 Parte_2
presente giudizio, che liquida in complessivi € 849,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3540/2024
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 febbraio 2025, alle ore 10:15, innanzi al Giudice, dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. , oggi sostituito dall'avv. VITTORIO Parte_2 Parte_2
ROMANO
Per nessuno è comparso. Controparte_1 L'avv. Romano insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Giudice
dott. Alessia Romeo
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
pagina 1 di 7 dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3540/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura in atti. Parte_2
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA V. Controparte_1 C.F._2
BRANCATI 16 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO ANGELO giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc l'avv. ha chiesto la liquidazione dei compensi Parte_2 pagina 3 di 7 professionali dovuti per l'attività difensiva prestata in favore di nel giudizio Controparte_2
civile avanti al Tribunale di Siracusa n. rg 1044/2022. In particolare l'avv. ha dedotto: - di aver Pt_2
svolto con diligenza l'attività difensiva provvedendo al deposito della comparsa di costituzione, delle tre memorie ex art. 183 co VI e delle note autorizzate;
che il procedimento civile si è poi concluso con sentenza n. 1047/2024 con la quale il Tribunale di Siracusa ha dichiarato l'inammissibilità delle domande attoree e condannato il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della nella misura CP_1
di euro 11.977,00 per compensi oltre spese, iva e cpa;
di non aver percepito alcun compenso dalla per l'attività espletata. CP_1
Per tali ragioni l'avv. ha così concluso “voglia liquidare in favore del ricorrente i compensi Pt_2
professionali spettantigli per l'attività difensiva espletata in favore di nel Controparte_2
giudizio avanti il Tribunale di Siracusa, iscritto al n. 1044/2022 RG, tenendo conto del valore della
causa, del pregio dell'attività prestata, e dell'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la
consultazione o la fruizione degli atti, come da prospetto allegato (cfr.all_11). Condannare
conseguentemente la sig.ra al pagamento dei compensi liquidati, oltre interessi moratori ex CP_1
art. 1284, comma 4, cod. civ., a decorrere dalla presente domanda giudiziale. Con ogni conseguenziale
provvedimento anche in ordine alle spese del presente procedimento.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.2.2025 si è costituita in giudizio Controparte_2
la quale non ha contestato la pretesa attorea, limitandosi a chiedere una riduzione del quantum
[...]
debeatur in considerazione “delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del
numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, innanzitutto, osservare che il presente procedimento è soggetto al rito di cui all'art. 14 D.Lgs n.
pagina 4 di 7 150/2011, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Legittimità ( cfr Cass. SSUU sent. n.
n. 4485/2018, in seguito conformato anche da successive pronunzie, da ultimo anche Cass. Civ. sent. n.
2045/2019 “Tale indirizzo ha trovato, da ultimo, avallo anche nella sentenza di questa Corte n, 4485 del
2018, resa a Sezioni Unite, che -nel dirimere il contrasto sulla questione in esame, individuato con
l'ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 13272/2017 - ha stabilito che le controversie di cui alla
L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotte sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad
oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, sono
soggette al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni
riguardo all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite e, in genere, all'an debeatur). A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., possono essere introdotte con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011,
artt. 3,4 e 14, o con il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e ss. (e l'eventuale opposizione si dovrebbe proporre ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e ss. e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e ss..”). Tale procedimento è stato oggi sostituito dal procedimento di cui agli artt. 281 decies e segg. introdotti dalla D.Lgs. n.149/2022.
In linea generale, è noto che l'art. 2233 c.c. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è
determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;
la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso,
attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in pagina 5 di 7 mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293).
Nella specie, non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente dimostrato, che l'avv. ha Pt_2
posto in essere l'attività professionale giudiziale relativa al procedimento civile n. rg 1044/2022.
Con riguardo al quantum della pretesa creditoria, giova osservare che appare congruo il conteggio indicato dal Giudice con la sentenza n. 1047/2024 resa nel procedimento n. rg 1044/2022. Sul punto infatti deve ritenersi condivisibile l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e i valori minimi per la fase decisionale in considerazione delle difese svolte. Parimenti
condivisibile deve ritenersi l'assenza di maggiorazione per l'utilizzo di tecniche informatiche tenuto conto che tale utilizzo è stato limitato ad un solo atto difensivo.
In considerazioni di quanto sopra parte convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 11.977,00 oltre spese generali iva e cpa per un totale di euro 17.475,88.
Trattandosi di obbligazione contrattuale di pagamento inadempiuta, incombe anche il pagamento degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. al tasso legale, come pur richiesti, dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n.147/2022, negli importi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00). Occorre precisare che si provvede alla liquidazione del corrispettivo tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva in considerazione dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 A) In accoglimento della domanda proposta dall'avv. condanna Parte_2 Controparte_2
al pagamento in favore dell'avv. della soma di € 11.977,00 a titolo di compenso
[...] Parte_2
dovuto per l'attività professionale prestata, oltre rimb. forf. del 15% sul compenso, IVA. e CPA come per legge ed oltre interessi moratori ex art. 1224 c.c. al tasso legale decorrenti dal dal dì della domanda al soddisfo;
C) condanna al pagamento in favore dell'avv. delle spese del Controparte_2 Parte_2
presente giudizio, che liquida in complessivi € 849,00 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7