CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 04/02/2026, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1758/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'DR LI, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14778/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250124274771 IVA-ALIQUOTE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1748/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.07.2025 e depositato in data 06.08.2025 innanzi alla CGT di I grado di
Napoli, la società ricorrente 1 ha convenuto in giudizio l' Agenzia delle Entrate SI oltre che l'
Agenzia delle Entrate di Napoli al fine di contestare la cartella di pagamento nr. 07120250124274771 notificata in data 24.07.2025 per una richiesta di pagamento per IVA 2024 per Euro 9.599,64
Premette che la notifica della cartella di pagamento è di per sé impugnabile sussistendo l' interesse ad agire del contribuente
Eccepisce l' omessa notifica di ogni atto supposto che ha leso il diritto di difesa del contribuente
Tale preclusione renderebbe privo di efficacia ogni atto successivo che andrebbe anche qualificato nullo
Reitera detta eccezione, richiamando sentenze della Suprema Corte a sostegno della bontà della tesi del contribuente
Impugna anche il notificato ruolo per vizi propri, atteso che scaturirebbe da un controllo automatizzato ex.
Art. 36 bis
Peraltro eccepisce il contribuente che l' atto notificato è privo di sottoscrizione autografa e tanto inficierebbe la validità dello stesso
Eccepisce l' intervenuta prescrizione/decadenza della richiesta con ogni conseguenza di legge anche sotto il profilo della condanna alle spese
Avverso l' opposizione si è costituita l' Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Napoli che, rimarcando i motivi del ricorso, esplicita con fotocopia la cartella di pagamento notificata dove nei dettagli viene evidenziata ogni causale, evidenziando che per il credito erariale richiesto non vi è stato alcun versamento a titolo di
IVA
L' Ufficio rimarca come il credito IVA da versare pari ad Euro 7.136,00 scaturisca dalla documentazione inviata dallo stesso contribuente di guisa che nessuna pretesa inconferente sia stata avanzata dall' Ufficio
L' Ufficio rimarca che il controllo sulle dichiarazioni viene quantizzato avvalendosi di procedure automatizzate e tanto proprio sulla base delle dichiarazioni inoltrate dal contribuente di guisa che, allorquando si procede per la liquidazione ai sensi dell' art. 36 bis dpr 600/1973 vi è una ricostruzione automatica di quanto dovuto, ben conoscendo il contribuente il perché si è arrivati a detta conclusione
In merito all' eccezione del difetto di sottoscrizione, l' Ufficio richiama più sentenza della Corte di
Cassazione che esplicitano il principio che “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” Nel premettere tanto, conclude per il rigetto dell' opposizione con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, l' indagine che ha posto in essere l' Ufficio ha come presupposto la dichiarazione periodica IVA che promana proprio dal contribuente e dalla lettura della stessa non si evince nessun versamento per il dovuto pagamento
Nominativo_1 può riscontrarsi nessuna violazione del diritto di difesa perché la pretesa trova origine dalla dichiarazione del contribuente che è ben consapevole della posizione tributaria e legale della società e quindi ben conosce ogni causale che possa generare la pretesa, peraltro legittima, da parte dell' Ufficio.
Anche l' eccezione sulla validità della cartella non sottoscritta dal funzionario preposto all' emissione della stessa non può trovare accoglimento poiché reiteratamente la Suprema Corte ha ribadito che nel caso di specie è di per se sufficiente l' identificazione in maniera inequivocabile dell' organo amministrativo che e titolare del potere di emettere l' intimazione
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euor
900,00 oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'ufficio costituito.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'DR LI, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14778/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250124274771 IVA-ALIQUOTE 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1748/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.07.2025 e depositato in data 06.08.2025 innanzi alla CGT di I grado di
Napoli, la società ricorrente 1 ha convenuto in giudizio l' Agenzia delle Entrate SI oltre che l'
Agenzia delle Entrate di Napoli al fine di contestare la cartella di pagamento nr. 07120250124274771 notificata in data 24.07.2025 per una richiesta di pagamento per IVA 2024 per Euro 9.599,64
Premette che la notifica della cartella di pagamento è di per sé impugnabile sussistendo l' interesse ad agire del contribuente
Eccepisce l' omessa notifica di ogni atto supposto che ha leso il diritto di difesa del contribuente
Tale preclusione renderebbe privo di efficacia ogni atto successivo che andrebbe anche qualificato nullo
Reitera detta eccezione, richiamando sentenze della Suprema Corte a sostegno della bontà della tesi del contribuente
Impugna anche il notificato ruolo per vizi propri, atteso che scaturirebbe da un controllo automatizzato ex.
Art. 36 bis
Peraltro eccepisce il contribuente che l' atto notificato è privo di sottoscrizione autografa e tanto inficierebbe la validità dello stesso
Eccepisce l' intervenuta prescrizione/decadenza della richiesta con ogni conseguenza di legge anche sotto il profilo della condanna alle spese
Avverso l' opposizione si è costituita l' Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Napoli che, rimarcando i motivi del ricorso, esplicita con fotocopia la cartella di pagamento notificata dove nei dettagli viene evidenziata ogni causale, evidenziando che per il credito erariale richiesto non vi è stato alcun versamento a titolo di
IVA
L' Ufficio rimarca come il credito IVA da versare pari ad Euro 7.136,00 scaturisca dalla documentazione inviata dallo stesso contribuente di guisa che nessuna pretesa inconferente sia stata avanzata dall' Ufficio
L' Ufficio rimarca che il controllo sulle dichiarazioni viene quantizzato avvalendosi di procedure automatizzate e tanto proprio sulla base delle dichiarazioni inoltrate dal contribuente di guisa che, allorquando si procede per la liquidazione ai sensi dell' art. 36 bis dpr 600/1973 vi è una ricostruzione automatica di quanto dovuto, ben conoscendo il contribuente il perché si è arrivati a detta conclusione
In merito all' eccezione del difetto di sottoscrizione, l' Ufficio richiama più sentenza della Corte di
Cassazione che esplicitano il principio che “la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto al fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo” Nel premettere tanto, conclude per il rigetto dell' opposizione con vittoria di spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva:
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, l' indagine che ha posto in essere l' Ufficio ha come presupposto la dichiarazione periodica IVA che promana proprio dal contribuente e dalla lettura della stessa non si evince nessun versamento per il dovuto pagamento
Nominativo_1 può riscontrarsi nessuna violazione del diritto di difesa perché la pretesa trova origine dalla dichiarazione del contribuente che è ben consapevole della posizione tributaria e legale della società e quindi ben conosce ogni causale che possa generare la pretesa, peraltro legittima, da parte dell' Ufficio.
Anche l' eccezione sulla validità della cartella non sottoscritta dal funzionario preposto all' emissione della stessa non può trovare accoglimento poiché reiteratamente la Suprema Corte ha ribadito che nel caso di specie è di per se sufficiente l' identificazione in maniera inequivocabile dell' organo amministrativo che e titolare del potere di emettere l' intimazione
Il ricorso va quindi rigettato
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euor
900,00 oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'ufficio costituito.