Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/06/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5083/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IO Buccaro - Presidente -
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice -
dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5083/2022, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ALTOMARE ANTONIO, giusta procura in Parte_1
atti, elettivamente domiciliato in Torremaggiore, in Via Cairoli n. 40
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.03.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, pervenute favorevoli con nota in atti del 14.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 14.09.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo: di aver contratto matrimonio civile con la resistente in Torremaggiore in data
[...]
1
IO e (nati a San Giovanni Rotondo in data 11.07.2002), maggiorenni;
che con Per_1
sentenza del Tribunale di Foggia n. 754/2022 pubblicata in data 15.03.2022, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie per abbandono della casa coniugale e, per quanto qui interessa, con la stessa veniva altresì assegnata la casa coniugale al ricorrente e posto a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%; che, di fatto, la resistente non ha mai, nel corso degli anni, versato il predetto assegno al ricorrente in favore dei figli;
che i due figli, braccianti agricoli come il padre, con il quale vivono, non hanno ancora raggiunto la completa indipendenza economica;
che il ricorrente è proprietario esclusivo della casa coniugale;
che, dall'avvenuta separazione dei coniugi, non è mai ripresa la convivenza e vi è la sussistenza dei presupposti di legge per poter chiedere il divorzio.
Parte ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con assegnazione della casa coniugale in proprio favore e prevedendosi a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, versandogli un assegno di euro 400,00 mensili
(euro 200,00 per ciascun figlio), o definito secondo misura ritenuta equa di giustizia dal Tribunale.
Con ordinanza riservata del 08.12.2022, il Presidente ha dichiarato la contumacia della resistente, non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata, ed ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nei seguenti termini: “• autorizza i coniugi a continuare a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• assegna al ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli IO e , maggiorenni ed economicamente non del Per_1 tutto indipendenti, seco conviventi;
• pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli IO e maggiorenni ed economicamente non del tutto Per_1 indipendenti, conviventi con il padre, versando al ricorrente la somma mensile di € 300,00 (€.
150,00 per ciascun figlio), oltre il 50% dell'A.U.U., da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia”; inoltre, ha nominato il Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Con memoria integrativa il ricorrente ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni previste dal Presidente in ordinanza.
Il Giudice, dichiarata la contumacia della resistente e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c., come richiesti da parte ricorrente, con ordinanza del 19.09.2023 ha rigettato le richieste
2 istruttorie formulate dal ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.03.2025.
A detta udienza, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale, seppur regolarmente citata CP_1
in giudizio, non si è costituita.
Inoltre, va confermato il provvedimento istruttorio del Giudice di non ammissione delle prove testimoniali richieste dal ricorrente, ininfluenti ai fini della decisione.
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio proposta dal ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n.2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale” fra gli stessi e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 754/2022 pubblicata in data 15.03.2022 e la circostanza che, dall'udienza di comparizione dinnanzi al Presidente del Tribunale fino alla proposizione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio del 14.09.2022, le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, la contumacia della resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
3
2. Sul mantenimento in favore dei figli maggiorenni.
Il ricorrente ha chiesto porsi, a carico della resistente, un assegno di mantenimento per i figli, maggiorenni ma non del tutto economicamente autosufficienti, affinché contribuisca ancora al loro mantenimento, contributo che l' fornisce in via diretta in quanto i figli vivono con lui. Parte_1
Al riguardo occorre evidenziare che, mentre nel ricorso introduttivo aveva domandato un importo di
400,00 euro complessivi, a seguito dell'ordinanza presidenziale che aveva stabilito un mantenimento di euro 300,00 (150,00 euro per ciascun figlio), ha chiesto il recepimento di quanto disposto nell'ordinanza o, in ogni caso, definito secondo un importo ritenuto equo dal Tribunale.
In diritto, si osserva che, affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica dei figli (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
In particolare, con riferimento al mantenimento dei figli maggiorenni la Cassazione ha precisato che, al compimento della maggiore età, si presume l'autosufficienza economica nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiamano le pronunce della Cassazione n. 17183/2020 e n. 26875/2023 (conf., Cass. n.
24391/2024), secondo cui “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” e “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”. In proposito, si richiama anche la pronuncia n. 29779/2020, con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei
4 genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della Corte di Giustizia.
Esiste quindi un dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura;
oltre questi limiti di tempo e di misura la pretesa del figlio si risolverebbe, come è stato evidenziato in dottrina, in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani.
Nel caso in esame, il ricorrente ha documentato che i due figli vivono con lui (cfr. certificato di
Stato di famiglia) e ha dichiarato come entrambi, seppur braccianti agricoli, non abbiano ancora raggiunto la piena autosufficienza economica.
Per questo, con l'ordinanza presidenziale dell'08.12.2022, era stata accolta la domanda del ricorrente, riducendone però l'importo ad euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio).
Tuttavia, ad oggi, ritiene il Collegio che non possa confermarsi sul punto l'ordinanza presidenziale del 08.12.2022 e il mantenimento per i due figli, per la seguente ragione.
Lo stesso ricorrente ha depositato, contestualmente alla sua memoria ex art. 183 comma 6 n. 2, le dichiarazioni dei redditi dell'anno 2022 (relativa ai redditi del 2021) dei figli IO e , Per_1
attestando un reddito di in quell'anno complessivo di euro 8.688,00 e di IO Per_1
complessivo di euro 11.894,00.
Ebbene, nel caso di specie, posto che l'ingresso dei figli maggiorenni nel mondo del lavoro quali braccianti agricoli è avvenuto già dal 2021, deve presumersi il raggiungimento di un'ampia e specifica capacità lavorativa in capo agli stessi in questi anni, oltre che di una potenzialità economica idonea al raggiungimento di un'indipendenza, a nulla rilevando che i contratti di lavoro da loro stipulati siano a tempo determinato, in assenza, peraltro, di ulteriori informazioni da parte del padre sulla successiva e attuale situazione economica e lavorativa dei figli, tali da dimostrare il pedurare, a distanza di tre anni, della sussistenza dei presupposti necessari ai fini del mantenimento dei due figli maggiorenni.
Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento dei figli in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, tale da esprimere la capacità degli stessi di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40282).
5 Inoltre, ad oggi i due figli sono in procinto di compiere 23 anni e dunque, attestato dal ricorrente l'avvenuto ingresso nel mondo del lavoro quando erano appena maggiorenni, si ritengono nelle piene condizioni di poter lavorare e provvedere autonomamente al proprio mantenimento, avendo maturato, nel corso di questi ultimi anni, inevitabilmente una certa esperienza nel settore nel quale hanno deciso di espletare la loro attività lavorativa, ossia quello agricolo.
Pertanto, può ritenersi raggiunta l'indipendenza economica di e IO e, di Per_1
conseguenza, non può accogliersi la domanda del ricorrente, dovendosi revocare il mantenimento versato dalla resistente al ricorrente per i due figli maggiorenni, come previsto dall'ordinanza presidenziale, a far data dal momento dell'adozione della presente sentenza.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Il Tribunale deve rilevare come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento.
La Suprema Corte ha infatti sul punto costantemente affermato che “Il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (si veda Cass. 18 settembre 2013 n. 21334; si veda anche Cass. civ. sez 1 ord. n .23501/2023 secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale”).
In applicazione di tale consolidato principio, ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal ricorrente, stante il venir meno dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli e IO, maggiorenni ed ormai Per_1
6 economicamente autosufficienti e, pertanto, il venir meno delle ragioni che sottendono la predetta assegnazione.
Venendo meno il presupposto per l'assegnazione della casa familiare ad alcuna delle parti, il godimento della casa, sarà, d'ora in poi, regolato dalle ordinarie regole del diritto civile;
dunque, va revocata l'assegnazione della casa coniugale disposta con l'ordinanza presidenziale.
4. Sulle spese del giudizio.
In considerazione dell'esito della lite, della pronuncia costitutiva sullo status e della contumacia della resistente, nulla va disposto in merito alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Torremaggiore (FG) in data
10.10.2001 tra , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 CP_1
a San Severo il 29.10.1973 (atto n. 9, parte I, anno 2001);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) rigetta la domanda di mantenimento dei figli formulata dal ricorrente e, pertanto, revoca in capo a l'obbligo del contributo al mantenimento nei confronti dei figli CP_1
e IO, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_1
4) rigetta la domanda formulata dal ricorrente di assegnazione della casa coniugale, con revoca conseguente revoca della stessa;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 19 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. IO Buccaro
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