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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 221/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.273/2024 pubblicata in data 8 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 8 aprile 2025 da
Parte_1 elettivamente domiciliata a Pagliare del Tronto (AP) via Cesare Pavese n.5 presso e nello studio dell'avv. Alessandra Amatucci del foro di Ascoli Piceno che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Gramsci n.6/8 presso la sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Manzi e Francesca Belli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37590 del 23.01.2023 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20 novembre 2025 udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini sezione lavoro rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da avverso il decreto Parte_1
CP_ ingiuntivo n.100/2024 con cui le era stato intimato il pagamento a della somma di euro 7.769,18 oltre accessori. CP_ Nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva chiesto il pagamento di detta somma a in quanto nella sua qualità di gestore del Fondo di Parte_1 garanzia ex art. 2 della legge 29.05.1982 n. 297 si era sostituito, a seguito di domanda dei lavoratori interessati, nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. spettante ai lavoratori ex dipendenti della di cui era stato dichiarato il fallimento Parte_2 poi chiuso in data 29/06/2023, di cui era socia illimitatamente Parte_1 responsabile, e nel pagamento dei crediti di lavoro diversi dal T.F.R. rientranti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e non corrisposti loro dalla medesima società ed aveva maturato un credito a titolo di contributi previdenziali/assistenziali obbligatori e sanzioni civili come per legge.
proponeva opposizione sostenendo la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per mancanza delle relative condizioni di emissione ed, in subordine, eccepiva la compensazione di asserite poste creditorie nei confronti CP_ di
In via riconvenzionale chiedeva che il Tribunale accertasse che l' era CP_2 debitore nei suoi confronti della somma di Euro 7.594,46, stante la violazione dell'art. 545 cpc in relazione ai limiti del pignoramento, e lo condannasse a versarle detta somma. In via riconvenzionale subordinata chiedeva la compensazione tra i crediti ed in via ulteriormente subordinata la riduzione per equità. CP_ Si costituiva rilevando la mancata contestazione del credito oggetto del monitorio e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva, in via in via preliminare,
l'inopponibilità del decreto ingiuntivo n. 100/2024 oggetto di giudizio per sopravvenuta esdebitazione e ne chiedeva anche in via alternativa la revoca.
Deduceva, infatti, che nelle more del giudizio di primo grado, con decreto del
2 16/01/2025, il Tribunale di Rimini aveva concesso alla stessa il beneficio dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 142 e ss. L.F., dichiarando inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Sosteneva che il decreto ingiuntivo confermato, stante l'esdebitazione, non poteva più essere posto a fondamento di azioni esecutive o di iscrizioni ipotecarie ed affermava che, dal momento che l'esdebitazione era un fatto sopravvenuto estintivo del credito, doveva essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che l'esdebitazione ex art. 142 L.F. fosse un fatto estintivo sopravvenuto che poteva essere fatto valere nel giudizio di appello e che incideva sull'esigibilità del credito.
Affermava che determinasse l'estinzione dell'obbligazione.
Con il terzo motivo di appello deduceva violazione e/o falsa applicazione del principio di non contestazione ed erronea valutazione della condotta difensiva di CP_ ex art. 115 cpc.
Sosteneva, infatti, di aver dettagliatamente contestato la pretesa creditoria di CP_
Con il quarto motivo di appello, erroneamente indicato come terzo, deduceva violazione dell'art. 360 n.5 cpc per omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla restituzione alla stessa della somma di euro 15.727,28 disposta dal giudice delegato con provvedimento in data 18 settembre 2020, fatto CP_ atto a dimostrare la dedotta illegittimità delle trattenute effettuate da durante la procedura fallimentare.
Sosteneva che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto di ciò e che si dovesse, quindi, rivalutare l'entità del credito residuo.
Con il quinto motivo, indicato erroneamente come quarto motivo di appello, deduceva che la motivazione della sentenza fosse apparente e che vi fosse travisamento della prova documentale e violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. nella CP_ parte in cui si affermava che le trattenute operate dall' erano sempre state autorizzate dal Giudice dell'esecuzione, conosciute dal curatore e autorizzate dal giudice fallimentare.
Evidenziava, infatti, che con provvedimento del 18/09/2020 il giudice delegato aveva accolto la prospettazione dell'appellante in ordine alla non cumulabilità delle trattenute sul trattamento pensionistico riconoscendo che il limite di un
3 quinto non poteva essere superato per effetto della sovrapposizione tra trattenute esecutive e fallimentari.
Ribadiva, quindi, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere ad un nuovo calcolo.
Con il sesto motivo di appello, erroneamente indicato come quinto, deduceva omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il proprio CP_ credito nei confronti di per l'importo di euro 7.594,46 derivante da somme indebitamente trattenute dall'ente previdenziale anche successivamente alla restituzione disposta con provvedimento del G.D. del 18/09/2020.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare l'inesigibilità del credito azionato dall' in forza del decreto ingiuntivo n. CP_2
100/2024 emesso dal Tribunale di Rimini sez lavoro per effetto dell'intervenuta esdebitazione disposta ai sensi dell'art. 142 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(Legge Fallimentare), come richiamati anche dalla L. 3/2012 per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con decreto emesso dal
Tribunale di Rimini – Sezione Fallimentare, Giudice dott. Corvetta, in data
16/01/2025 (R.G. 13-1/2016); e, per l'effetto, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, stante l'inesistenza sopravvenuta del diritto di credito fatto valere in sede monitoria, per tutte le ragioni e argomentazioni esposte nella narrativa e in ossequio al principio per cui l'esdebitazione estingue le obbligazioni non ancora soddisfatte, rendendo il credito definitivamente inesigibile. in via principale riformare integralmente la sentenza n. 273/2024 del Tribunale di Rimini pubblicata l'08/10/2024 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 100/2024, anche alla luce dell'intervenuta esdebitazione non potendo l'ordinamento consentire la sopravvivenza di un titolo esecutivo per un credito divenuto inesigibile per legge;
nella denegata ipotesi in cui le superiori richieste non venissero accolte: riformare integralmente la sentenza n. 273/2024 del Tribunale di Rimini pubblicata l'08/10/2024 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 100/2024, accertando l'erroneità in diritto della decisione impugnata laddove ha ritenuto non oggetto di contestazione la pretesa monitoria, così incorrendo in una palese violazione dell'art. 342 c.p.c.,
4 con conseguente ingiustificata conferma del decreto ingiuntivo opposto. nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante: accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuto un credito complessivo pari ad € 7.594,46, così suddiviso:
- € 2.500,00 per indebite trattenute sulla pensione in violazione dei limiti di pignorabilità;
- € 5.094,46 per somme prelevate in eccesso nel periodo ottobre 2020 - marzo
2021; oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Sempre in via riconvenzionale, ma in linea subordinata: si chiede disporsi giudizialmente la compensazione tra il credito vantato dall' e quello CP_2 vantato dall'Opponente ; Parte_1 in estremo subordine ridurre l'importo ingiunto nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.” CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 29 aprile 2025 sostenendo che le censure alla sentenza di primo grado fossero infondate e prendendo atto dell'intervenuta esdebitazione dell'appellante, con tutte le conseguenze del caso,
e con inesigibilità del credito dell' . CP_1
Evidenziava, poi, che la richiesta di revoca/inopponibilità del decreto ingiuntivo per sopravvenuta esdebitazione era infondata dal momento che il titolo era costituito dalla sentenza e, quindi, il decreto ingiuntivo non poteva più essere revocato.
Sosteneva, poi, che la sopravvenuta esdebitazione non poteva determinare l'annullamento della sentenza del tribunale di Rimini che, quindi, rimaneva un titolo valido e che tale esdebitazione poteva, se del caso, incidere sull'esigibilità del credito, che in caso di corretta esdebitazione, avrebbe potuto divenire inesigibile.
Concludeva chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello prendendo atto dell'intervenuta esdebitazione che rendeva CP_ inesigibile il credito di
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e
5 e decisa all'udienza del 20 novembre 2025 dando lettura del dispositivo.
I primi due motivi di appello relativi all'incidenza della procedura di esdebitazione sul presente giudizio, stante la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Deve essere, innanzitutto, richiamato il decreto del 16 gennaio 2025, emesso successivamente alla sentenza oggetto di appello, con cui il Tribunale di Rimini ha concesso a il beneficio della esdebitazione ex art 142, 143 e Parte_1
144 R.D. n. 267/1942.
Nello stesso si legge: “ PREMESSO CHE con sentenza n. 13/2016 del 03.02.2016 questo Tribunale dichiarò il fallimento della dei soci illimitatamente Parte_3 responsabili, fra cui Parte_1 con decreto emesso il 29.6.2023 venne dichiarata la chiusura del fallimento in oggetto;
con ricorso depositato il 28.6.2024 la fallita ha chiesto di Parte_1 essere ammesso al beneficio della esdebitazione;
è stato sentito il curatore (dott. ), che si è espresso con Persona_2 memoria depositata il 19.8.2024 (poi integrato, su sollecitazione del tribunale, con memoria del 10.1.2025); il comitato dei creditori a suo tempo non è stato costituito, il ricorso ed il parere del curatore sono stati comunicati con esito positivo ai creditori non integralmente soddisfatti a mezzo posta elettronica certificata entro il termine assegnato dal Tribunale, con nota del 7.1.2025, il creditore ha espresso Parere contrario CP_2 all'esdebitazione.
OSSERVA CHE il ricorso è stato tempestivamente depositato;
1 - preliminarmente, in ordine alla normativa applicabile alla procedura di esdebitazione proposta durante la vigenza del Codice della Crisi ma relativa ad un fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare, il Tribunale richiama i propri precedenti, entrambi del 30-3-2023, secondo cui “Va esclusa l'applicabilità del nuovo procedimento di esdebitazione, disciplinato agli artt.
278 e ss. CCI, ai ricorsi presentati, dopo la data del 15.7.2022, da soggetti dichiarati falliti sotto la vigenza della legge fallimentare…considerato che
6 l'esdebitazione non è una procedura autonoma ma accede al fallimento che la precede. Ove la procedura fallimentare risulti pendente alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi, trova, dunque, applicazione l'ultrattività di cui al co. 2 dell'art. 390 CCI, per cui anche l'esdebitazione è disciplinata ai sensi del citato comma, con la conseguenza che essa continua ad essere regolata dalla legge fallimentare e non dalle nuove norme”, riportandosi alla relativa motivazione (reperibile sul sito www.ilcaso.it );
Al caso in esame dovrà quindi essere applicata la disciplina degli artt 142 e ss
LF ;
2 - In merito ai profili soggettivi individuati dall'art. 142, primo comma, l.fall. non sussistono condizioni ostative all'ammissione di al Parte_1 beneficio dell'esdebitazione, come si evince dalla relazione del curatore, che ha evidenziato che:
- il fallito ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutti le informazioni necessarie e la documentazione utile all'accertamento del passivo,
(art. 142, primo comma, n.1);
- non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (n. 2), collaborando attivamente;
- non ha violato gli obblighi di consegna di cui all'art. 48 l.fall. (n.3);
- non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta
(n 4);
- non sono emersi atti distrattivi ovvero l'esposizione di passività insussistenti all'attivo del fallimento (n. 5); non ha cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- infine, dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti non risulta che il fallito sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, né che siano in corso procedimenti penali per i medesimi reati;
3 - quanto al requisito oggettivo richiesto dal secondo comma dell'art. 142 cit.
(che la norma definisce con formulazione negativa: “l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”), questo è stato interpretato dalla giurisprudenza della suprema
7 Corte, in mancanza di un chiaro riferimento letterale, facendo applicazione del criterio interpretativo logico sistematico, finalizzato alla ricostruzione della ratio legis ( v Cass 24214/2011, ripresa da Cass 9767/2012); al riguardo la ratio della disciplina dell'esdebitazione è stata individuata: da un lato, nell'esigenza di evitare che in conseguenza del fallimento vadano definitivamente eliminati dal mercato sia l'imprenditore che la ricchezza costituita dalle esperienze da questi acquisite;
dall'altro, la consapevolezza da parte dell'imprenditore dichiarato fallito di poter ottenere, in presenza di determinati requisiti, l'estinzione dei propri debiti può favorire la tempestiva apertura di procedure concorsuali e indurre l'imprenditore a evitare condotte dilatorie e ostruzionistiche;
l'imprenditore, liberato dai debiti pregressi, può quindi riprendere la propria attività pienamente, senza dover subire limitazioni alle proprie iniziative per effetto dei debiti precedenti;
la ratio legis così individuata, a fronte di un dato letterale che presenta margini di equivocità induce, dunque, a privilegiare un'interpretazione che consenta un'ampia applicazione dell'istituto dell'esdebitazione, pertanto non limitata all'ipotesi – nella realtà del tutto eccezionale – in cui all'esito della procedura fallimentare siano stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati e, seppure in minima parte, anche i creditori chirografari;
non essendo previsto dalla norma un limite quantitativo minimo, in ordine all'entità dei crediti che dovrebbero essere stati soddisfatti, rispetto al totale, per poter accedere all'esdebitazione, è compito del giudice – con il suo prudente apprezzamento – accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia;
la giurisprudenza della Suprema Corte ha inoltre precisato che “In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, L. Fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto”, Cass
16620/2016); successivamente, dopo l'intervento della Direttiva UE 2019/1023, la Suprema
Corte con indirizzo unanime ha ulteriormente precisato che “la valutazione
8 della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell'art. 142 L. Fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. 15603/2023, che richiama Cass.15246/2022; Cass 7550/2018); la valutazione di irrisorietà della percentuale assicurata ai creditori è riservata, come si è visto al prudente apprezzamento del Giudice il quale, nell'interpretare la legge secondo il principio del favor debitoris, dovrà tenere conto non solo dell'attivo concretamente distribuito ai creditori, ma anche del valore dell'attivo acquisito alla procedura, indipendentemente da quello effettivamente realizzato
, per es. a seguito di ripetute aste deserte (così Cass 15603/2023), il tutto in relazione all'ammontare del passivo della procedura (e, nel caso in cui il ricorrente sia un socio illimitatamente responsabile, fallito in estensione: tenendo presente sia il passivo personale, sia quello sociale, poiché il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci : v Cass 16263/2020;
15603/2023); nel caso di specie - oltre alle spese prededucibili che hanno assorbito quasi un terzo dell'intero attivo realizzato - risulta che è stata distribuita la somma complessiva di € 10.607,67 con l'intero attivo della procedura, riferibile a società e soci;
in rapporto all'intero passivo della società e della socia pari ad € 762.097,57, la percentuale complessiva distribuita Parte_1 al ceto creditorio ammonta al 1,39% circa;
deve essere qui rilevato che ove si voglia valutare – come è indispensabile, trattandosi qui della esdebitazione del socio, in cui quindi rileva il pagamento parziale derivato dalla sua massa attiva - l'apporto dell'attivo distribuito riferibile alla fallita la percentuale rispetto all'intero Parte_1 passivo (società più socia) non muta, posto che l'unico attivo che è stato distribuito nell'ambito del fallimento in oggetto è pervenuto proprio dal fallimento dell'odierna ricorrente, tenendo presente invece l'intero attivo acquisito alla procedura (€ 43.164,92 , di cui € 41.967,86 dalla sola socia)
9 rispetto all'intero passivo, la percentuale complessiva di soddisfazione è del
4,3% ; mentre quella riferibile alla massa attiva della sola socia è del 4,2 % circa, ritenuto, dunque, che il pagamento dei debiti nella misura sopra riportata sia idoneo a garantire il rispetto del requisito di cui all'art. 142 co. 2 L. Fall.; rilevato che la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per esdebitazione a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, così come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n° 181/08;
P.Q.M.
visti gli articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:
Dichiara inesigibili nei confronti di già dichiarata fallita, i Parte_1 debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. CP_ Avverso questo decreto non risulta che abbia proposto reclamo ex art. 143
LF.
Orbene, come risulta dai documenti e non contestato dalle parti, il credito CP_ azionato monitoriamente è un credito che aveva fatto valere in sede concorsuale e che non è stato soddisfatto.
Come risulta dallo stesso provvedimento e stabilito dall'art. 143 LF i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente sono inesigibili nei confronti CP_ dell'appellante e, quindi, lo è anche il credito di oggetto del presente giudizio di appello.
La suddetta sopravvenuta inesigibilità, peraltro relativa in quanto riguarda solo e non condebitori solidali, è concetto differente dall'estinzione Parte_1 del credito e, pertanto, non determina la revoca del decreto ingiuntivo né comporta la riforma della sentenza appellata.
Detta inesigibilità comporta solo che il suddetto titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è azionabile nei confronti di . Controparte_3
Ne consegue, quindi, che tali motivi di appello devono essere accolti solo per CP_ quanto di ragione e, pertanto, si deve dare atto che il credito di già fatto valere in sede concorsuale e non soddisfatto e, poi, chiuso il fallimento, azionato monitoriamente è inesigibile.
Stante l'accoglimento nei suddetti termini dell'appello non devono essere
10 esaminati i motivi proposti in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento ( cfr. conclusioni sopra riportate).
Peraltro gli stessi sarebbero anche infondati considerato che le somme trattenute CP_ da erano pur sempre relative a crediti dello stesso nei confronti dell'appellante e che, comunque, a fronte di asseriti reciprochi crediti opererebbe la compensazione anche in caso di esdebitazione.
Da quanto sopra esposto deriva che, in parziale accoglimento dell'appello, si CP_ deve dichiarare che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto da
è inesigibile ex art. 143 L.F. nei confronti di per sopravvenuta Controparte_3 esdebitazione e la sentenza va confermata per il resto.
Le spese del presente grado di giudizio, stanti i motivi della decisione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa di appello iscritta al n. 221/2025 R.G.A. così provvede: CP_ 1) In parziale accoglimento dell'appello, dichiara che il credito azionato da con il decreto ingiuntivo opposto è inesigibile ex art. 143 L.F. per sopravvenuta esdebitazione nei confronti di e conferma la sentenza per il resto. Parte_1
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio le parti
Così deciso in Bologna, il 20 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Rita Serri
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 221/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.273/2024 pubblicata in data 8 ottobre 2024 promossa con ricorso depositato in data 8 aprile 2025 da
Parte_1 elettivamente domiciliata a Pagliare del Tronto (AP) via Cesare Pavese n.5 presso e nello studio dell'avv. Alessandra Amatucci del foro di Ascoli Piceno che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a CP_ Bologna via Gramsci n.6/8 presso la sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Manzi e Francesca Belli giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37590 del 23.01.2023 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20 novembre 2025 udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini sezione lavoro rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da avverso il decreto Parte_1
CP_ ingiuntivo n.100/2024 con cui le era stato intimato il pagamento a della somma di euro 7.769,18 oltre accessori. CP_ Nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva chiesto il pagamento di detta somma a in quanto nella sua qualità di gestore del Fondo di Parte_1 garanzia ex art. 2 della legge 29.05.1982 n. 297 si era sostituito, a seguito di domanda dei lavoratori interessati, nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. spettante ai lavoratori ex dipendenti della di cui era stato dichiarato il fallimento Parte_2 poi chiuso in data 29/06/2023, di cui era socia illimitatamente Parte_1 responsabile, e nel pagamento dei crediti di lavoro diversi dal T.F.R. rientranti negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e non corrisposti loro dalla medesima società ed aveva maturato un credito a titolo di contributi previdenziali/assistenziali obbligatori e sanzioni civili come per legge.
proponeva opposizione sostenendo la nullità del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto per mancanza delle relative condizioni di emissione ed, in subordine, eccepiva la compensazione di asserite poste creditorie nei confronti CP_ di
In via riconvenzionale chiedeva che il Tribunale accertasse che l' era CP_2 debitore nei suoi confronti della somma di Euro 7.594,46, stante la violazione dell'art. 545 cpc in relazione ai limiti del pignoramento, e lo condannasse a versarle detta somma. In via riconvenzionale subordinata chiedeva la compensazione tra i crediti ed in via ulteriormente subordinata la riduzione per equità. CP_ Si costituiva rilevando la mancata contestazione del credito oggetto del monitorio e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva, in via in via preliminare,
l'inopponibilità del decreto ingiuntivo n. 100/2024 oggetto di giudizio per sopravvenuta esdebitazione e ne chiedeva anche in via alternativa la revoca.
Deduceva, infatti, che nelle more del giudizio di primo grado, con decreto del
2 16/01/2025, il Tribunale di Rimini aveva concesso alla stessa il beneficio dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 142 e ss. L.F., dichiarando inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Sosteneva che il decreto ingiuntivo confermato, stante l'esdebitazione, non poteva più essere posto a fondamento di azioni esecutive o di iscrizioni ipotecarie ed affermava che, dal momento che l'esdebitazione era un fatto sopravvenuto estintivo del credito, doveva essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo di appello sosteneva che l'esdebitazione ex art. 142 L.F. fosse un fatto estintivo sopravvenuto che poteva essere fatto valere nel giudizio di appello e che incideva sull'esigibilità del credito.
Affermava che determinasse l'estinzione dell'obbligazione.
Con il terzo motivo di appello deduceva violazione e/o falsa applicazione del principio di non contestazione ed erronea valutazione della condotta difensiva di CP_ ex art. 115 cpc.
Sosteneva, infatti, di aver dettagliatamente contestato la pretesa creditoria di CP_
Con il quarto motivo di appello, erroneamente indicato come terzo, deduceva violazione dell'art. 360 n.5 cpc per omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla restituzione alla stessa della somma di euro 15.727,28 disposta dal giudice delegato con provvedimento in data 18 settembre 2020, fatto CP_ atto a dimostrare la dedotta illegittimità delle trattenute effettuate da durante la procedura fallimentare.
Sosteneva che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto di ciò e che si dovesse, quindi, rivalutare l'entità del credito residuo.
Con il quinto motivo, indicato erroneamente come quarto motivo di appello, deduceva che la motivazione della sentenza fosse apparente e che vi fosse travisamento della prova documentale e violazione dell'art. 132 n.4 c.p.c. nella CP_ parte in cui si affermava che le trattenute operate dall' erano sempre state autorizzate dal Giudice dell'esecuzione, conosciute dal curatore e autorizzate dal giudice fallimentare.
Evidenziava, infatti, che con provvedimento del 18/09/2020 il giudice delegato aveva accolto la prospettazione dell'appellante in ordine alla non cumulabilità delle trattenute sul trattamento pensionistico riconoscendo che il limite di un
3 quinto non poteva essere superato per effetto della sovrapposizione tra trattenute esecutive e fallimentari.
Ribadiva, quindi, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere ad un nuovo calcolo.
Con il sesto motivo di appello, erroneamente indicato come quinto, deduceva omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il proprio CP_ credito nei confronti di per l'importo di euro 7.594,46 derivante da somme indebitamente trattenute dall'ente previdenziale anche successivamente alla restituzione disposta con provvedimento del G.D. del 18/09/2020.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare l'inesigibilità del credito azionato dall' in forza del decreto ingiuntivo n. CP_2
100/2024 emesso dal Tribunale di Rimini sez lavoro per effetto dell'intervenuta esdebitazione disposta ai sensi dell'art. 142 e ss. del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
(Legge Fallimentare), come richiamati anche dalla L. 3/2012 per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con decreto emesso dal
Tribunale di Rimini – Sezione Fallimentare, Giudice dott. Corvetta, in data
16/01/2025 (R.G. 13-1/2016); e, per l'effetto, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, stante l'inesistenza sopravvenuta del diritto di credito fatto valere in sede monitoria, per tutte le ragioni e argomentazioni esposte nella narrativa e in ossequio al principio per cui l'esdebitazione estingue le obbligazioni non ancora soddisfatte, rendendo il credito definitivamente inesigibile. in via principale riformare integralmente la sentenza n. 273/2024 del Tribunale di Rimini pubblicata l'08/10/2024 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 100/2024, anche alla luce dell'intervenuta esdebitazione non potendo l'ordinamento consentire la sopravvivenza di un titolo esecutivo per un credito divenuto inesigibile per legge;
nella denegata ipotesi in cui le superiori richieste non venissero accolte: riformare integralmente la sentenza n. 273/2024 del Tribunale di Rimini pubblicata l'08/10/2024 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 100/2024, accertando l'erroneità in diritto della decisione impugnata laddove ha ritenuto non oggetto di contestazione la pretesa monitoria, così incorrendo in una palese violazione dell'art. 342 c.p.c.,
4 con conseguente ingiustificata conferma del decreto ingiuntivo opposto. nonché, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante: accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuto un credito complessivo pari ad € 7.594,46, così suddiviso:
- € 2.500,00 per indebite trattenute sulla pensione in violazione dei limiti di pignorabilità;
- € 5.094,46 per somme prelevate in eccesso nel periodo ottobre 2020 - marzo
2021; oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Sempre in via riconvenzionale, ma in linea subordinata: si chiede disporsi giudizialmente la compensazione tra il credito vantato dall' e quello CP_2 vantato dall'Opponente ; Parte_1 in estremo subordine ridurre l'importo ingiunto nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.” CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 29 aprile 2025 sostenendo che le censure alla sentenza di primo grado fossero infondate e prendendo atto dell'intervenuta esdebitazione dell'appellante, con tutte le conseguenze del caso,
e con inesigibilità del credito dell' . CP_1
Evidenziava, poi, che la richiesta di revoca/inopponibilità del decreto ingiuntivo per sopravvenuta esdebitazione era infondata dal momento che il titolo era costituito dalla sentenza e, quindi, il decreto ingiuntivo non poteva più essere revocato.
Sosteneva, poi, che la sopravvenuta esdebitazione non poteva determinare l'annullamento della sentenza del tribunale di Rimini che, quindi, rimaneva un titolo valido e che tale esdebitazione poteva, se del caso, incidere sull'esigibilità del credito, che in caso di corretta esdebitazione, avrebbe potuto divenire inesigibile.
Concludeva chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello prendendo atto dell'intervenuta esdebitazione che rendeva CP_ inesigibile il credito di
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e
5 e decisa all'udienza del 20 novembre 2025 dando lettura del dispositivo.
I primi due motivi di appello relativi all'incidenza della procedura di esdebitazione sul presente giudizio, stante la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Deve essere, innanzitutto, richiamato il decreto del 16 gennaio 2025, emesso successivamente alla sentenza oggetto di appello, con cui il Tribunale di Rimini ha concesso a il beneficio della esdebitazione ex art 142, 143 e Parte_1
144 R.D. n. 267/1942.
Nello stesso si legge: “ PREMESSO CHE con sentenza n. 13/2016 del 03.02.2016 questo Tribunale dichiarò il fallimento della dei soci illimitatamente Parte_3 responsabili, fra cui Parte_1 con decreto emesso il 29.6.2023 venne dichiarata la chiusura del fallimento in oggetto;
con ricorso depositato il 28.6.2024 la fallita ha chiesto di Parte_1 essere ammesso al beneficio della esdebitazione;
è stato sentito il curatore (dott. ), che si è espresso con Persona_2 memoria depositata il 19.8.2024 (poi integrato, su sollecitazione del tribunale, con memoria del 10.1.2025); il comitato dei creditori a suo tempo non è stato costituito, il ricorso ed il parere del curatore sono stati comunicati con esito positivo ai creditori non integralmente soddisfatti a mezzo posta elettronica certificata entro il termine assegnato dal Tribunale, con nota del 7.1.2025, il creditore ha espresso Parere contrario CP_2 all'esdebitazione.
OSSERVA CHE il ricorso è stato tempestivamente depositato;
1 - preliminarmente, in ordine alla normativa applicabile alla procedura di esdebitazione proposta durante la vigenza del Codice della Crisi ma relativa ad un fallimento disciplinato dalla Legge Fallimentare, il Tribunale richiama i propri precedenti, entrambi del 30-3-2023, secondo cui “Va esclusa l'applicabilità del nuovo procedimento di esdebitazione, disciplinato agli artt.
278 e ss. CCI, ai ricorsi presentati, dopo la data del 15.7.2022, da soggetti dichiarati falliti sotto la vigenza della legge fallimentare…considerato che
6 l'esdebitazione non è una procedura autonoma ma accede al fallimento che la precede. Ove la procedura fallimentare risulti pendente alla data di entrata in vigore del Codice della Crisi, trova, dunque, applicazione l'ultrattività di cui al co. 2 dell'art. 390 CCI, per cui anche l'esdebitazione è disciplinata ai sensi del citato comma, con la conseguenza che essa continua ad essere regolata dalla legge fallimentare e non dalle nuove norme”, riportandosi alla relativa motivazione (reperibile sul sito www.ilcaso.it );
Al caso in esame dovrà quindi essere applicata la disciplina degli artt 142 e ss
LF ;
2 - In merito ai profili soggettivi individuati dall'art. 142, primo comma, l.fall. non sussistono condizioni ostative all'ammissione di al Parte_1 beneficio dell'esdebitazione, come si evince dalla relazione del curatore, che ha evidenziato che:
- il fallito ha cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutti le informazioni necessarie e la documentazione utile all'accertamento del passivo,
(art. 142, primo comma, n.1);
- non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (n. 2), collaborando attivamente;
- non ha violato gli obblighi di consegna di cui all'art. 48 l.fall. (n.3);
- non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta
(n 4);
- non sono emersi atti distrattivi ovvero l'esposizione di passività insussistenti all'attivo del fallimento (n. 5); non ha cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- infine, dal certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti non risulta che il fallito sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, né che siano in corso procedimenti penali per i medesimi reati;
3 - quanto al requisito oggettivo richiesto dal secondo comma dell'art. 142 cit.
(che la norma definisce con formulazione negativa: “l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”), questo è stato interpretato dalla giurisprudenza della suprema
7 Corte, in mancanza di un chiaro riferimento letterale, facendo applicazione del criterio interpretativo logico sistematico, finalizzato alla ricostruzione della ratio legis ( v Cass 24214/2011, ripresa da Cass 9767/2012); al riguardo la ratio della disciplina dell'esdebitazione è stata individuata: da un lato, nell'esigenza di evitare che in conseguenza del fallimento vadano definitivamente eliminati dal mercato sia l'imprenditore che la ricchezza costituita dalle esperienze da questi acquisite;
dall'altro, la consapevolezza da parte dell'imprenditore dichiarato fallito di poter ottenere, in presenza di determinati requisiti, l'estinzione dei propri debiti può favorire la tempestiva apertura di procedure concorsuali e indurre l'imprenditore a evitare condotte dilatorie e ostruzionistiche;
l'imprenditore, liberato dai debiti pregressi, può quindi riprendere la propria attività pienamente, senza dover subire limitazioni alle proprie iniziative per effetto dei debiti precedenti;
la ratio legis così individuata, a fronte di un dato letterale che presenta margini di equivocità induce, dunque, a privilegiare un'interpretazione che consenta un'ampia applicazione dell'istituto dell'esdebitazione, pertanto non limitata all'ipotesi – nella realtà del tutto eccezionale – in cui all'esito della procedura fallimentare siano stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati e, seppure in minima parte, anche i creditori chirografari;
non essendo previsto dalla norma un limite quantitativo minimo, in ordine all'entità dei crediti che dovrebbero essere stati soddisfatti, rispetto al totale, per poter accedere all'esdebitazione, è compito del giudice – con il suo prudente apprezzamento – accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale è controversia;
la giurisprudenza della Suprema Corte ha inoltre precisato che “In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, L. Fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto”, Cass
16620/2016); successivamente, dopo l'intervento della Direttiva UE 2019/1023, la Suprema
Corte con indirizzo unanime ha ulteriormente precisato che “la valutazione
8 della circostanza ostativa di cui al secondo comma dell'art. 142 L. Fall., che ricorre «qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali», pur essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, deve essere operata secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, sicché, ove ricorrano gli altri presupposti, il beneficio dell'esdebitazione deve essere concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale "affatto irrisoria" (Cass. 15603/2023, che richiama Cass.15246/2022; Cass 7550/2018); la valutazione di irrisorietà della percentuale assicurata ai creditori è riservata, come si è visto al prudente apprezzamento del Giudice il quale, nell'interpretare la legge secondo il principio del favor debitoris, dovrà tenere conto non solo dell'attivo concretamente distribuito ai creditori, ma anche del valore dell'attivo acquisito alla procedura, indipendentemente da quello effettivamente realizzato
, per es. a seguito di ripetute aste deserte (così Cass 15603/2023), il tutto in relazione all'ammontare del passivo della procedura (e, nel caso in cui il ricorrente sia un socio illimitatamente responsabile, fallito in estensione: tenendo presente sia il passivo personale, sia quello sociale, poiché il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci : v Cass 16263/2020;
15603/2023); nel caso di specie - oltre alle spese prededucibili che hanno assorbito quasi un terzo dell'intero attivo realizzato - risulta che è stata distribuita la somma complessiva di € 10.607,67 con l'intero attivo della procedura, riferibile a società e soci;
in rapporto all'intero passivo della società e della socia pari ad € 762.097,57, la percentuale complessiva distribuita Parte_1 al ceto creditorio ammonta al 1,39% circa;
deve essere qui rilevato che ove si voglia valutare – come è indispensabile, trattandosi qui della esdebitazione del socio, in cui quindi rileva il pagamento parziale derivato dalla sua massa attiva - l'apporto dell'attivo distribuito riferibile alla fallita la percentuale rispetto all'intero Parte_1 passivo (società più socia) non muta, posto che l'unico attivo che è stato distribuito nell'ambito del fallimento in oggetto è pervenuto proprio dal fallimento dell'odierna ricorrente, tenendo presente invece l'intero attivo acquisito alla procedura (€ 43.164,92 , di cui € 41.967,86 dalla sola socia)
9 rispetto all'intero passivo, la percentuale complessiva di soddisfazione è del
4,3% ; mentre quella riferibile alla massa attiva della sola socia è del 4,2 % circa, ritenuto, dunque, che il pagamento dei debiti nella misura sopra riportata sia idoneo a garantire il rispetto del requisito di cui all'art. 142 co. 2 L. Fall.; rilevato che la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso per esdebitazione a tutti i creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, così come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n° 181/08;
P.Q.M.
visti gli articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267, così provvede:
Dichiara inesigibili nei confronti di già dichiarata fallita, i Parte_1 debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. CP_ Avverso questo decreto non risulta che abbia proposto reclamo ex art. 143
LF.
Orbene, come risulta dai documenti e non contestato dalle parti, il credito CP_ azionato monitoriamente è un credito che aveva fatto valere in sede concorsuale e che non è stato soddisfatto.
Come risulta dallo stesso provvedimento e stabilito dall'art. 143 LF i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente sono inesigibili nei confronti CP_ dell'appellante e, quindi, lo è anche il credito di oggetto del presente giudizio di appello.
La suddetta sopravvenuta inesigibilità, peraltro relativa in quanto riguarda solo e non condebitori solidali, è concetto differente dall'estinzione Parte_1 del credito e, pertanto, non determina la revoca del decreto ingiuntivo né comporta la riforma della sentenza appellata.
Detta inesigibilità comporta solo che il suddetto titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è azionabile nei confronti di . Controparte_3
Ne consegue, quindi, che tali motivi di appello devono essere accolti solo per CP_ quanto di ragione e, pertanto, si deve dare atto che il credito di già fatto valere in sede concorsuale e non soddisfatto e, poi, chiuso il fallimento, azionato monitoriamente è inesigibile.
Stante l'accoglimento nei suddetti termini dell'appello non devono essere
10 esaminati i motivi proposti in subordine nella denegata ipotesi di mancato accoglimento ( cfr. conclusioni sopra riportate).
Peraltro gli stessi sarebbero anche infondati considerato che le somme trattenute CP_ da erano pur sempre relative a crediti dello stesso nei confronti dell'appellante e che, comunque, a fronte di asseriti reciprochi crediti opererebbe la compensazione anche in caso di esdebitazione.
Da quanto sopra esposto deriva che, in parziale accoglimento dell'appello, si CP_ deve dichiarare che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto da
è inesigibile ex art. 143 L.F. nei confronti di per sopravvenuta Controparte_3 esdebitazione e la sentenza va confermata per il resto.
Le spese del presente grado di giudizio, stanti i motivi della decisione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa di appello iscritta al n. 221/2025 R.G.A. così provvede: CP_ 1) In parziale accoglimento dell'appello, dichiara che il credito azionato da con il decreto ingiuntivo opposto è inesigibile ex art. 143 L.F. per sopravvenuta esdebitazione nei confronti di e conferma la sentenza per il resto. Parte_1
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio le parti
Così deciso in Bologna, il 20 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Rita Serri
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