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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 72859 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Movilia C.F._2
(C.F. giusta procura alle liti in atti. C.F._3
- attori -
e
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avv. Simona Stefani (C.F. giusta procura in atti. C.F._5
- convenuta - nonchè residente in [...]; CP_2
- contumace - nonchè
- con sede in Roma, alla via della Controparte_3
Primavera n. 37;
- contumace -
oggetto: risarcimento danno da morte conclusioni
1 per e : «Piaccia all'Ill.mo Tribunale Parte_1 Parte_2
adito, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda e per tutte le ragioni spiegate a sostegno della stessa, condannare , la Controparte_1
NOa la liquidazione in persona del CP_2 Controparte_3
liquidatore NO , in solido tra loro, al risarcimento Controparte_4
di tutti i danni patiti e patiendi dagli odierni attori e precisamente alla corresponsione delle seguenti somme: - Euro 350.000,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale in favore del NO ovvero Parte_1
quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- euro 350.000,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale in favore della NOa
ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Parte_2
nonché condannare i convenuti a risarcire il danno biologico patito dagli attori calcolato in via equitativa in base a quanto sin qui dedotto e a quanto verrà individuato in corso di causa anche da una eventuale CTU.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio»; per : «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_1
così provvedere: - Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 cod. civ., della Controparte_3
, o, al più, della IG.ra e, per l'effetto,
[...] CP_2
condannare, per tutto quanto spiegato in narrativa, la o Controparte_3
la IG.ra in ragione del soggetto che la S.V. Ill.ma riterrà CP_2
responsabile nella sua qualità di datore di lavoro, al risarcimento del danno patito dai IG.ri e;
- Accertare e dichiarare, in ogni Pt_1 Pt_2
caso, tenuto alla manleva nei confronti della IG.ra , quale CP_1
lavoratrice, la o, al più, la IG.ra quali Controparte_3 CP_2
datori di lavoro della IG.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 CP_1
cod. civ. e per tutto quanto spiegato in narrativa;
- Nella denegata ipotesi in cui dovesse rilevarsi un profilo di responsabilità, accertare e dichiarare la corresponsabilità maggioritaria dei IG.ri e nella causazione Pt_1 Pt_2
dell'evento e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 1227, comma 1 cod. civ., ridurre il risarcimento del danno dovuto secondo la gravità della
2 colpa del creditore e secondo l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- Accertare, in ogni caso, alla luce della responsabilità del datore di lavoro e del concorso colposo del creditore, l'assenza di nesso causale tra la condotta della IG.ra e l'evento dannoso verificatosi, anche CP_1
alla luce delle risultanze della C.T.U. espletata in sede penale e, per
l'effetto, dichiarare esente da responsabilità la IG.ra ; - Nella CP_1
denegata ipotesi di rigetto di tutte le prefate eccezioni, ridurre nel quantum debeatur la domanda giudiziale proposta dai IG.ri e Pt_1
, anche alla luce del loro concorso colposo e della loro Pt_2
responsabilità maggioritaria e per tutto quanto in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 03/12/2022, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio - davanti all'intestato Tribunale - , Controparte_1
la al fine di farne accertare e dichiarare CP_5 Controparte_3
la responsabilità nella causazione del decesso della stretta congiunta
(figlia) e, per l'effetto, ottenere il risarcimento di tutti i danni Persona_1
non patrimoniali subiti.
2. In particolare, gli odierni attori esponevano: di essere i genitori di
, deceduta in data 12/01/2019 a soli sedici anni, a causa di Persona_1
un cocktail preparato dalla convenuta , bar tender presso Controparte_1
di proprietà di gestito temporaneamente Controparte_6 CP_7
da e che, più precisamente, l'esame CP_2 Persona_2
autoptico effettuato nella competente sede penale aveva permesso di individuare con certezza la causa della morte, identificandola in una insufficienza respiratoria acuta da reazione anafilattica dovuta all'assunzione, presso il precitato bar, di uno shottino contenente latte vaccino, sostanza alla quale era mortalmente allergica;
che, PE
infatti, come si evince dalla richiesta di rinvio a giudizio del 28/02/2020 - emessa dal PM in sede nel procedimento avente n. 1697/2020 R.G.N.R. –
3 era stata imputata “del delitto di cui all'art. 589 c.p., Controparte_1
perché quale barista presso il Bar denominato “ sito in Controparte_6
Roma in Piazza Delle Gardenie, per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza, cagionava la morte di;
in Persona_1
particolare dopo aver preparato un cocktail da somministrare alla Pt_1
inserendo quali ingredienti bevande contenenti anche latte e successivamente riferendo alla che detto cocktail non conteneva Pt_1
latte a cui la era allergica, le cagionava una reazione anafilattica, in Pt_1
conseguenza della quale, la predetta decedeva in Roma il 13 gennaio
2019”; che, ad esito del precitato giudizio penale, era stata emessa la sentenza n. 1077/2021 del 27/04/2021, con la quale il Giudice adito
“dichiara(va) colpevole del reato lei ascritto, applicate le Controparte_1
circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per il rito, la condanna(va) alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Condanna(va)
l'imputata al risarcimento in favore della costituita parte civile da liquidarsi in sede civile. Condanna(va) l'imputata ad una provvisionale in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in euro 100.000,00 ciascuno.
Condanna(va) l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili che liquida in complessivi euro 2.808,00 oltre
IVA e CPA”; che, avverso tale sentenza, l'imputata aveva proposto appello contestando la sussistenza del fatto e, basando il gravame sulla tesi secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi cruciali del processo, tra cui il rapporto di subordinazione tra la stessa ed il datore di lavoro, nonché l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo sia per la somministrazione di alcolici a minorenni, sia per la mancata informazione al pubblico circa il contenuto degli alimenti in vendita;
che, pur tuttavia, la sentenza di secondo grado aveva confermato la responsabilità penale della riducendo CP_1
parzialmente sia la pena che la provvisionale;
che, avverso tale statuizione l'odierna convenuta aveva proposto ricorso per cassazione, il
4 quale era stato rigettato all'udienza del 09/11/2022. In ragione di tanto,
e avevano instaurato il presente giudizio per Parte_1 Parte_2
ottenere, previa declaratoria di responsabilità dei convenuti, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nonché del danno biologico asseritamente subito dagli stessi.
3. Alla prima udienza del 20/04/2023, il giudicante, lette le note pervenute, invitava gli attori a depositare i certificati di residenza aggiornati di tutte le parti, nonché la visura camerale della società convenuta;
ad esito, concedeva i termini ex art. 183 Cpc, rinviando la causa all'udienza dell'11/10/2023; in pari data, dichiarava la contumacia dei convenuti, rinviando la causa al 23/11/2023 per la decisione ex art. 281-sexies Cpc;
che, con decreto del 19/11/2023, preso atto che la notifica dell'atto di citazione alla convenuta era stata Controparte_1
effettuata presso l'indirizzo di residenza in Galatone (LE) alla via Turati n.
14, mentre il certificato di residenza aggiornato depositato successivamente dagli attori (con la memoria 183 n.1) riportava quale residenza via Fiume n. 7 nel Comune Nardò (LE), invitava gli attori a fornire chiarimenti in merito a tale circostanza;
che, essi attori precisavano di aver notificato il libello introduttivo all'indirizzo di residenza della CP_1
noto al momento della notifica, ossia quello utilizzato nel procedimento penale;
indi, il giudicante invitava le parti ad acquisire un certificato storico di residenza della convenuta;
che, adempiuto a tanto, preso atto che la convenuta aveva spostato la propria residenza nel Comune di
Nardò in data 24/11/2022, ossia il giorno prima della consegna della citazione all'ufficiale giudiziario, dichiarava la nullità della relativa notifica, assegnando un termine agli attori per adempiere nuovamente a tanto;
contestualmente, fissava l'udienza del 02/05/2024 per la prosecuzione del giudizio.
4. Con comparsa di risposta del 12/04/2024 si costituiva in giudizio
, la quale – in via principale – chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda attorea in ragione del fatto che la responsabilità dell'accaduto
5 fosse da attribuire in via esclusiva alle sue datrici di lavoro, le convenute
(rispettivamente, gestore e proprietaria CP_8 Controparte_3
dell'attività commerciale presso cui si è verificato l'evento dannoso): ed infatti, esse, oltre ad aver disatteso l'obbligo di esporre gli allergeni dei prodotti in vendita, risponderebbero ex art. 2049 Cc dei danni causati dai fatti illeciti commessi dai loro sottoposti, indipendentemente da un loro comportamento colposo. In via subordinata, chiedeva la riduzione del preteso risarcimento dei danni in ragione della responsabilità concorrente degli attori, tenuti ex lege alla vigilanza della minore. Infine, invocava l'assenza di qualsivoglia relazione causale tra il proprio comportamento e la morte della ragazza, atteso che la reazione allergica sarebbe potuta scaturire dalla presenza dell'allergene fatale all'interno del panino ingerito a cena dalla minore (ed infatti, a sostegno di ciò, allegava la lista degli allergeni presenti nei panini del fast food presso cui aveva cenato la ragazza la sera del fatto).
5. All'udienza del 02/05/2024, preso atto della costituzione della convenuta , il giudicante concedeva alle parti i termini di cui CP_1
all'art. 183 Cpc, rinviando il giudizio al 19/09/2024; in pari data, ritenendo superflua l'ammissione dei chiesti mezzi di prova, rinviava la causa all'udienza del 19/02/2025, ad esito della quale tratteneva la stessa in decisione.
6. La domanda proposta dagli attori è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
7. Nel presente giudizio, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
il risarcimento dei danni subiti a causa della prematura morte della figlia
, a seguito della reazione anafilattica cagionata da PE CP_1
nell'esercizio delle sue mansioni di barista presso il bar di
[...]
proprietà della all'epoca dei fatti gestito anche da Controparte_3
CP_2
8. Preliminarmente, occorre precisare che, nel caso di specie, trova applicazione il regime della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 6 2043 Cc, con tutto ciò che ne consegue in tema di onere probatorio incombente sul danneggiato. Più specificatamente, come noto, nell'ambito della responsabilità aquiliana chi agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti deve dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto. Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata «l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva» (v. Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n.
390/2008; Cass. n. 11946/2013); di contro, il danneggiante ha l'onere di dimostrare che il danno non è stato causato da un suo comportamento colposo.
Ovviamente, quando al momento dell'instaurazione del giudizio civile risarcitorio vi sia una sentenza penale di condanna, la questione dell'onere della prova assume un'altra connotazione: ed infatti, dal momento che tale condanna costituisce una presunzione di responsabilità dei confronti del danneggiante, su quest'ultimo incomberà un onere della prova più gravoso, dovendo contraddire la responsabilità già accertata in sede penale dimostrando che, nonostante l'esito del giudizio, non sia responsabile del danno subito dalla parte civile ovvero non sussista il nesso di causalità tra questo ed il proprio comportamento.
9. Ciò, ovviamente, con riferimento alla posizione della unica CP_1
imputata nel processo penale de quo.
10. Ciò posto, l'analisi delle sentenze penali, nonché degli altri documenti versati in atti, permette di sintetizzare la vicenda nei seguenti termini: la sera del 12/01/2019, intorno alle 21-21:30, la giovane PE
(asmatica e con numerose allergie) aveva cenato con la madre presso
McDonald's, ove aveva consumato uno “Junior Chicken” composto da pane, pollo e salsa KE (v. pag. 22 doc. 21 attori); alle ore 21:40 circa,
7 era stata accompagnata dalla stessa madre presso l'abitazione dell'amica (testimone escussa nel giudizio penale), ove Testimone_1
doveva passare la notte;
che, dopo aver lasciato la borsa in casa, intorno alle 22:30, le due ragazze si erano recate a piazzale delle Gardenie (ove, probabilmente, erano state raggiunte da altre amiche), più precisamente al “Bar dell'Angolo”; in quella circostanza, aveva bevuto due PE
shottini, di cui uno a base di vodka ai frutti rossi e l'altro “forse uguale o forse di sambuca”; che, subito dopo l'assunzione degli stessi, aveva manifestato un malore, rispetto al quale si era reso necessario l'uso del farmaco “Ventolin” che la ragazza portava sempre con sé; pur tuttavia, a distanza di quale minuto, le amiche si erano recate presso un altro bar,
ove aveva assunto un cocktail di colore Controparte_6 Persona_1
rosa (composto da vodka, gin, rum, passoa e batida de cocco); che, in particolare, prima di ingerire lo stesso, aveva chiesto alla barista, CP_1
, se questo cocktail (che, a detta sua, era solita ordinare)
[...]
contenesse latte, specificando di esserne allergica;
l'odierna convenuta, avrebbe risposto (su domanda della che l'ultima delle bottiglie Pt_1
utilizzate conteneva latte di cocco, precisando altresì “che il latte di cocco non era latte normale perciò se la sua allergia era per il latte non ci sarebbero dovuti essere problemi”; inoltre, la stessa avrebbe mostrato alla ragazza la bottiglia utilizzata, per farle verificare direttamente la composizione;
indi, qualche minuto dopo l'assunzione della bevanda, era sopravvenuta la reazione allergica che aveva portato al decesso della ragazza (v. parte in fatto sentenza penale di primo e secondo grado).
11. Orbene, sempre sulla scorta della documentazione in atti, ai fini della soluzione della controversia occorre effettuare le seguenti considerazioni preliminari:
a) è deceduta a causa di un'insufficienza respiratoria acuta Persona_1
a seguito di una reazione anafilattica (v. pag. 29 esame autoptico);
b) l'ultimo cocktail assunto è da stato da solo sufficiente (per la presenza di allergeni) a determinare l'evento allergico fatale (v. sentenza di secondo
8 grado pag. 5, sulla base della perizia medico legale);
c) nonostante i dati anamnestico-circostanziali convergano verso una più probabile responsabilità del liquore “Batida de coco” (somministratole da ) nel determinismo della reazione stessa, non è Controparte_1
possibile escludere che allergeni di altra natura possano aver innescato o contribuito ad innescare il grave meccanismo fisiopatologico di base che ha condotto al decesso della ragazza (v. pag. 45 esame autoptico);
d) in ogni caso, è insuperabile il dato dell'assunzione di latte vaccino all'interno della bevanda che ha determinato la reazione allergica, infatti, lo stesso, combinato con l'assunzione di alcool, ha amplificato e reso più gravi gli effetti sistemici (pag. 6 sentenza di secondo grado);
e) pertanto, si configura chiaramente la sussistenza di un nesso causale tra l'assunzione del cocktail (conseguente alla condotta contestata ad
) ed il decesso della ragazza: ed infatti, sebbene poco Controparte_1
prima del fatto abbia avuto un modesto malore (a seguito Persona_1
dell'assunzione di due shottini presso un altro bar), più probabilmente che non, la reazione anafilattica che ha portato al decesso è da ricondursi prevalentemente all'assunzione della seconda bevanda alcolica, ossia quella servita da , contenente inequivocabilmente Controparte_1
l'allergene fatale.
Questa circostanza – secondo il criterio di regolarità causale – concentra nella condotta evidentemente imprudente e imperita della convenuta la responsabilità della morte.
12. Accertata la sussistenza del nesso causale, dunque di una responsabilità risarcitoria nei confronti degli attori, occorre graduare le colpe delle parti in causa, per come richiesto in subordine dalla convenuta e ritenuto anche in sede penale, precisando ulteriormente quanto segue.
13. Innanzitutto, è pacifica la responsabilità della convenuta CP_1
, condannata sia in primo grado, sia in via definitiva con la
[...]
9 sentenza n.11521/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma in data
14/12/2021, passata in giudicato.
Ed infatti, relativamente ai rapporti tra giudicato penale e giudizio civile,
l'art. 651 Cpp riconosce chiaramente la vincolatività per il giudice civile dell'accertamento penale, ossia di quelle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato «quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso». Pertanto, «qualora il giudice penale, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223
Cc» (v. Cass. n. 27055/2024).
Ciò posto, tale circostanza non esclude che il giudice civile possa ricostruire autonomamente tutti gli altri fatti storici accertati nel giudizio penale non riguardanti gli elementi essenziali del reato;
in particolare, sempre sul punto, la Corte di legittimità ha recentemente statuito che «in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico» (v. Cass. n. 12901/2024); ed ancora «Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove
10 raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale:
l'obbligo di rinnovazione, infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non
è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante» (v. Cass. n. 30992/2023).
Naturalmente la traslazione degli elementi di responsabilità dalla CP_1
a carico dei convenuti contumaci sottende la piena condivisione da parte dell'odierno decidente della ricostruzione del fatto nei suoi cennati elementi costitutivi;
traslazione, per giunta, resa più agevole dal protocollo di cui all'art. 2049 Cc.
14. Relativamente a tale profilo concernente tutti i convenuti, rileva il decidente che l'odierna convenuta (unica costituita) non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo - peraltro - omesso di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori per poter (quantomeno) attenuare la propria responsabilità civile: a ciò consegue che, come già accertato in sede penale, anche questo giudice, sulla base delle risultanze in atti, ritiene che la condotta che la avrebbe dovuto CP_1
adottare fosse quella di astenersi diligentemente dalla somministrazione della bevanda a , adempiendo all'obbligo specifico gravante Persona_1
sulla stessa, scaturito dal fatto che la ragazza le aveva riferito di avere un'allergia potenzialmente fatale. A ciò consegue la prevalente responsabilità (ossia esattamente quel 70% individuato dal giudice penale) di per il decesso di così come Controparte_1 Persona_1
accertato in sede penale (v. pag. 7 sentenza di secondo grado).
15. In secondo luogo, deve riconoscersi la responsabilità degli altri convenuti, la in quanto in ossequio al CP_5 Controparte_3
dettato dell'art. 2049 Cc “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi
11 nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”: tale norma deve obbligatoriamente applicarsi qualora esista un rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento delle relative attività costituisca l'occasione che ha originato l'illecito («L'art. 2049 cod. civ., disciplinando la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente. Il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo» (Cass. n. 12939 del 04/06/2007). Nel caso che ci occupa, la sicuramente operava per conto dei suoi datori di CP_1
lavoro quale barista e il rapporto di subordinazione in discussione è pacifico, infatti la circostanza secondo cui la convenuta non avesse un regolare contratto di lavoro non rileva, in quanto «in tema di responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze» (v. Cass. n. 25373/2018).
Pertanto, rileva il decidente che:
a) da un lato, ha violato l'obbligo specifico incombente CP_1
sulla stessa, ossia quello di non servire la bevanda a fronte della prospettata allergia;
b) dall'altro, la proprietaria e il gestore Controparte_3 CP_2
hanno violato l'obbligo generico di vigilanza (sulla sottoposta) che la legge imponeva loro (anche sotto i profili di comunicazione al pubblico degli allergeni sui prodotti dispensati, correttamente evidenziati da parte convenuta): situazione non intaccata alla luce del fatto che, non costituendosi, non hanno addotto la sussistenza del caso fortuito unico
12 elemento a loro discolpa nel caso in esame.
Inoltre, occorre precisare che, pur non essendo state condannate nel giudizio penale – in ragione del fatto che tale procedimento si è svolto esclusivamente nei confronti dell'autore del reato – le stesse, devono essere condannate al risarcimento dei danni anche in assenza di altre prove, in quanto, come detto, la loro responsabilità è di natura oggettiva ai sensi dell'art. 2049 Cc. Ed infatti, sul punto, la Corte di legittimità ha espressamente statuito che «In tema di risarcimento dei danni, se il danneggiato si costituisce parte civile nel procedimento penale, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento spiega efficacia di giudicato nel confronti suoi e di quanti furono parte in quel giudizio, ma la sua partecipazione al giudizio penale non preclude al danneggiato la possibilità di agire autonomamente in sede civile nei confronti di altri che ritenga — in ipotesi — corresponsabili nell'evento, nel qual caso il giudice civile potrà e dovrà procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale» (v. Cass. n. 15408/2024). In ragione di tanto, le convenute tutte sono da considerarsi paritariamente e solidalmente responsabili per i danni subiti dagli odierni attori.
16. Infine, deve considerarsi la sussistenza o meno di un comportamento negligente della vittima - per come prospettato dalla convenuta e ritenuto dal giudice penale - la quale, ben consapevole dei propri problemi di salute (che, recita la sentenza della Corte d'appello, avevano imposto precedenti ricoveri ospedalieri), ha incautamente continuato ad assumere consecutivamente alcol nonostante il verificarsi di un primo malore (per cui si era reso necessario l'uso del farmaco
“Ventolin”) poco prima di ingerire il cocktail mortale. Ovviamente, per come accertato in sede penale (v. pag.
6-7 sentenza di secondo grado), tale circostanza comporta un concorso della vittima ex art. 1227 comma 2
Cc: a ciò consegue che, come recentemente affermato dalla Corte di legittimità «quando il giudice penale ha esaminato il comportamento della
13 parte lesa attribuendogli rilevanza causale nella produzione dell'evento, il giudice civile non può escludere la rilevanza causale di quel comportamento» (v. Cass. pen. n. 6278/2025) e di ciò v'è dupplica riscontro nella sentenza della Corte d'appello sia in ordine alla pena che alla conseguente proporzionale riduzione della provvisionale.
17. Di contro, nessuna responsabilità può riconoscersi in capo agli odierni attori dal momento che la madre di aveva Persona_1
diligentemente accompagnato la figlia a casa di un'amica per ivi dormire e costoro erano uscite a tarda sera senza informarla.
18. In ordine alla qualificazione del danno patito dagli attori, giova ricordare che il danno morale soggettivo da perdita del rapporto parentale
«consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (v. Cass. n. 907/2018); di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le proprie fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (v. Cass. n.
9196/2018). Inoltre, tale danno è formato da due componenti, in quanto afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite: a ciò consegue che, ai fini della liquidazione del danno in discussione, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale – non altrimenti specificato – e
14 del danno da perdita del rapporto parentale, poiché «la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna
l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente risarcito»
(v. Cass. n. 25351/2015 e, conforme, Cass. n. 28989/2019). Ed ancora, la medesima Corte ha più volte ribadito che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e deve tener conto – come previsto dalla vigenti
Tabelle romane - dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza che chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (v. Cass. n. 28989/2019, n. 24220/2019, n. 11200/2019,
n. 5807/2019, n. 907/2018, n. 14655/2017 e n. 21230/2016). Inoltre, in linea teorica, la mera relazione di consanguineità non è da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile salvo con riferimento ai parenti più stretti
(certamente i genitori della vittima), la cui sofferenza morale può essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (v. Cass. n. 11212/2019; Cass.
n. 2788/2019; Cass. n. 17058/2017); ed infatti, la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit […] l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze,
15 queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (v. Cass. n. 3767/2018; e, conformi,
Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016).
19. Orbene, tenuto conto dei principi sopra indicati, si può affermare che e abbiano sofferto (e soffrano tuttora) Parte_1 Parte_2
per la perdita della propria figlia e che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione.
20. Per il profilo della quantificazione del danno e della sua liquidazione equitativa, si devono applicare le Tabelle approvate da questo Tribunale nell'anno 2025, in quanto le stesse individuano la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri eredi etc.), in modo da consentire valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. La liquidazione del danno parentale, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può che essere effettuata con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi, come detto, alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità: dunque, nel caso in esame, sulla base dei principi sopra indicati (oramai consolidati), si deve evidenziare che, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (genitori) si possa, sulla base del criterio del quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario (non dedotti dalle convenute) fondatamente presumere che e abbiano Parte_1 Parte_2
subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento della congiunta e definitiva preclusione delle
16 reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa della figlia a loro legata da vincoli di affetto. In definitiva, sulla base della Tabella citata il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il valore del punto base
è pari ad € 11.549,20:
1) in favore di : Parte_1
- rapporto di parentela (padre) = punti n. 20;
- età del danneggiato al momento del fatto (44 anni) = punti n. 3;
- età della vittima (16 anni) = punti n. 4,5;
- convivenza (pacifica nel caso in cui si tratti di minorenne) = punti n. 4; per un totale complessivo di 31,5 punti, pari all'importo complessivo di €
363.799,80 (31,5 x € 11.549,20).
2) in favore di : Parte_2
- rapporto di parentela (madre) = punti n. 20;
- età del danneggiato al momento del fatto (44 anni) = punti n. 3;
- età della vittima (16 anni) = punti n. 4,5;
- convivenza = punti n. 4; per un totale complessivo di 31,5 punti, pari all'importo complessivo di €
363.799,80 (31,5 x € 11.549,20).
21. Infine, relativamente al complessivo ammontare del danno non patrimoniale (363.799,80 * 2 = € 727.599,60) occorre individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma
17 liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la
Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la
Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento,
“può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale
(12/01/2019) e quella finale della odierna pronuncia (19/03/2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Così facendo si perviene al seguente esito: € 727.599,60 + € 614.008,10: 2 = €
670.803,85 (ossia euro 335.401,90 * 2).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU.
5.4.1986 n. 2368) per cui l'importo finale è pari ad € 370.026,83 * 2 = 740.053,66.
22. In conclusione, il risarcimento dovuto a e Parte_1 Parte_2
è pari ad € 370.026,83 * 2 il quale deve essere ridotto del 30% per i
[...]
18 motivi suesposti, per un totale di € 259.018,78 cadauno e deve essere posto solidalmente a carico delle convenute.
Inoltre, in ragione della mancata prova in atti circa il pagamento della provvisionale riconosciuta in sede penale (€ 70.000,00 per ciascuno degli attori), il risarcimento non deve subire alcuna ulteriore riduzione.
23. Le spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico dei convenuti in solido e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato - ad esclusione della fase istruttoria, rispetto alla quale si devono applicare i criteri minimi - tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum (da € 260.001 a € 520.000) del numero e dell'importanza delle questioni trattate e sono liquidate come in atti.
24. Stante l'ammissione al patrocinio a spese dello CP_9 Parte_3
deve farsi applicazione dell'art. 133 d.P.R. 115 del 2002.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
così provvede:
[...] Controparte_3
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore degli attori dell'importo di €
259.018,78 cadauno, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
2) condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di € 17.252,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 72859 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Movilia C.F._2
(C.F. giusta procura alle liti in atti. C.F._3
- attori -
e
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avv. Simona Stefani (C.F. giusta procura in atti. C.F._5
- convenuta - nonchè residente in [...]; CP_2
- contumace - nonchè
- con sede in Roma, alla via della Controparte_3
Primavera n. 37;
- contumace -
oggetto: risarcimento danno da morte conclusioni
1 per e : «Piaccia all'Ill.mo Tribunale Parte_1 Parte_2
adito, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda e per tutte le ragioni spiegate a sostegno della stessa, condannare , la Controparte_1
NOa la liquidazione in persona del CP_2 Controparte_3
liquidatore NO , in solido tra loro, al risarcimento Controparte_4
di tutti i danni patiti e patiendi dagli odierni attori e precisamente alla corresponsione delle seguenti somme: - Euro 350.000,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale in favore del NO ovvero Parte_1
quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- euro 350.000,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale in favore della NOa
ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Parte_2
nonché condannare i convenuti a risarcire il danno biologico patito dagli attori calcolato in via equitativa in base a quanto sin qui dedotto e a quanto verrà individuato in corso di causa anche da una eventuale CTU.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio»; per : «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_1
così provvedere: - Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 cod. civ., della Controparte_3
, o, al più, della IG.ra e, per l'effetto,
[...] CP_2
condannare, per tutto quanto spiegato in narrativa, la o Controparte_3
la IG.ra in ragione del soggetto che la S.V. Ill.ma riterrà CP_2
responsabile nella sua qualità di datore di lavoro, al risarcimento del danno patito dai IG.ri e;
- Accertare e dichiarare, in ogni Pt_1 Pt_2
caso, tenuto alla manleva nei confronti della IG.ra , quale CP_1
lavoratrice, la o, al più, la IG.ra quali Controparte_3 CP_2
datori di lavoro della IG.ra , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 CP_1
cod. civ. e per tutto quanto spiegato in narrativa;
- Nella denegata ipotesi in cui dovesse rilevarsi un profilo di responsabilità, accertare e dichiarare la corresponsabilità maggioritaria dei IG.ri e nella causazione Pt_1 Pt_2
dell'evento e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 1227, comma 1 cod. civ., ridurre il risarcimento del danno dovuto secondo la gravità della
2 colpa del creditore e secondo l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- Accertare, in ogni caso, alla luce della responsabilità del datore di lavoro e del concorso colposo del creditore, l'assenza di nesso causale tra la condotta della IG.ra e l'evento dannoso verificatosi, anche CP_1
alla luce delle risultanze della C.T.U. espletata in sede penale e, per
l'effetto, dichiarare esente da responsabilità la IG.ra ; - Nella CP_1
denegata ipotesi di rigetto di tutte le prefate eccezioni, ridurre nel quantum debeatur la domanda giudiziale proposta dai IG.ri e Pt_1
, anche alla luce del loro concorso colposo e della loro Pt_2
responsabilità maggioritaria e per tutto quanto in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi di lite».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 03/12/2022, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio - davanti all'intestato Tribunale - , Controparte_1
la al fine di farne accertare e dichiarare CP_5 Controparte_3
la responsabilità nella causazione del decesso della stretta congiunta
(figlia) e, per l'effetto, ottenere il risarcimento di tutti i danni Persona_1
non patrimoniali subiti.
2. In particolare, gli odierni attori esponevano: di essere i genitori di
, deceduta in data 12/01/2019 a soli sedici anni, a causa di Persona_1
un cocktail preparato dalla convenuta , bar tender presso Controparte_1
di proprietà di gestito temporaneamente Controparte_6 CP_7
da e che, più precisamente, l'esame CP_2 Persona_2
autoptico effettuato nella competente sede penale aveva permesso di individuare con certezza la causa della morte, identificandola in una insufficienza respiratoria acuta da reazione anafilattica dovuta all'assunzione, presso il precitato bar, di uno shottino contenente latte vaccino, sostanza alla quale era mortalmente allergica;
che, PE
infatti, come si evince dalla richiesta di rinvio a giudizio del 28/02/2020 - emessa dal PM in sede nel procedimento avente n. 1697/2020 R.G.N.R. –
3 era stata imputata “del delitto di cui all'art. 589 c.p., Controparte_1
perché quale barista presso il Bar denominato “ sito in Controparte_6
Roma in Piazza Delle Gardenie, per colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza, cagionava la morte di;
in Persona_1
particolare dopo aver preparato un cocktail da somministrare alla Pt_1
inserendo quali ingredienti bevande contenenti anche latte e successivamente riferendo alla che detto cocktail non conteneva Pt_1
latte a cui la era allergica, le cagionava una reazione anafilattica, in Pt_1
conseguenza della quale, la predetta decedeva in Roma il 13 gennaio
2019”; che, ad esito del precitato giudizio penale, era stata emessa la sentenza n. 1077/2021 del 27/04/2021, con la quale il Giudice adito
“dichiara(va) colpevole del reato lei ascritto, applicate le Controparte_1
circostanze attenuanti generiche e con la riduzione per il rito, la condanna(va) alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa. Condanna(va)
l'imputata al risarcimento in favore della costituita parte civile da liquidarsi in sede civile. Condanna(va) l'imputata ad una provvisionale in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in euro 100.000,00 ciascuno.
Condanna(va) l'imputata al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili che liquida in complessivi euro 2.808,00 oltre
IVA e CPA”; che, avverso tale sentenza, l'imputata aveva proposto appello contestando la sussistenza del fatto e, basando il gravame sulla tesi secondo cui il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi cruciali del processo, tra cui il rapporto di subordinazione tra la stessa ed il datore di lavoro, nonché l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo sia per la somministrazione di alcolici a minorenni, sia per la mancata informazione al pubblico circa il contenuto degli alimenti in vendita;
che, pur tuttavia, la sentenza di secondo grado aveva confermato la responsabilità penale della riducendo CP_1
parzialmente sia la pena che la provvisionale;
che, avverso tale statuizione l'odierna convenuta aveva proposto ricorso per cassazione, il
4 quale era stato rigettato all'udienza del 09/11/2022. In ragione di tanto,
e avevano instaurato il presente giudizio per Parte_1 Parte_2
ottenere, previa declaratoria di responsabilità dei convenuti, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, nonché del danno biologico asseritamente subito dagli stessi.
3. Alla prima udienza del 20/04/2023, il giudicante, lette le note pervenute, invitava gli attori a depositare i certificati di residenza aggiornati di tutte le parti, nonché la visura camerale della società convenuta;
ad esito, concedeva i termini ex art. 183 Cpc, rinviando la causa all'udienza dell'11/10/2023; in pari data, dichiarava la contumacia dei convenuti, rinviando la causa al 23/11/2023 per la decisione ex art. 281-sexies Cpc;
che, con decreto del 19/11/2023, preso atto che la notifica dell'atto di citazione alla convenuta era stata Controparte_1
effettuata presso l'indirizzo di residenza in Galatone (LE) alla via Turati n.
14, mentre il certificato di residenza aggiornato depositato successivamente dagli attori (con la memoria 183 n.1) riportava quale residenza via Fiume n. 7 nel Comune Nardò (LE), invitava gli attori a fornire chiarimenti in merito a tale circostanza;
che, essi attori precisavano di aver notificato il libello introduttivo all'indirizzo di residenza della CP_1
noto al momento della notifica, ossia quello utilizzato nel procedimento penale;
indi, il giudicante invitava le parti ad acquisire un certificato storico di residenza della convenuta;
che, adempiuto a tanto, preso atto che la convenuta aveva spostato la propria residenza nel Comune di
Nardò in data 24/11/2022, ossia il giorno prima della consegna della citazione all'ufficiale giudiziario, dichiarava la nullità della relativa notifica, assegnando un termine agli attori per adempiere nuovamente a tanto;
contestualmente, fissava l'udienza del 02/05/2024 per la prosecuzione del giudizio.
4. Con comparsa di risposta del 12/04/2024 si costituiva in giudizio
, la quale – in via principale – chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda attorea in ragione del fatto che la responsabilità dell'accaduto
5 fosse da attribuire in via esclusiva alle sue datrici di lavoro, le convenute
(rispettivamente, gestore e proprietaria CP_8 Controparte_3
dell'attività commerciale presso cui si è verificato l'evento dannoso): ed infatti, esse, oltre ad aver disatteso l'obbligo di esporre gli allergeni dei prodotti in vendita, risponderebbero ex art. 2049 Cc dei danni causati dai fatti illeciti commessi dai loro sottoposti, indipendentemente da un loro comportamento colposo. In via subordinata, chiedeva la riduzione del preteso risarcimento dei danni in ragione della responsabilità concorrente degli attori, tenuti ex lege alla vigilanza della minore. Infine, invocava l'assenza di qualsivoglia relazione causale tra il proprio comportamento e la morte della ragazza, atteso che la reazione allergica sarebbe potuta scaturire dalla presenza dell'allergene fatale all'interno del panino ingerito a cena dalla minore (ed infatti, a sostegno di ciò, allegava la lista degli allergeni presenti nei panini del fast food presso cui aveva cenato la ragazza la sera del fatto).
5. All'udienza del 02/05/2024, preso atto della costituzione della convenuta , il giudicante concedeva alle parti i termini di cui CP_1
all'art. 183 Cpc, rinviando il giudizio al 19/09/2024; in pari data, ritenendo superflua l'ammissione dei chiesti mezzi di prova, rinviava la causa all'udienza del 19/02/2025, ad esito della quale tratteneva la stessa in decisione.
6. La domanda proposta dagli attori è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
7. Nel presente giudizio, e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
il risarcimento dei danni subiti a causa della prematura morte della figlia
, a seguito della reazione anafilattica cagionata da PE CP_1
nell'esercizio delle sue mansioni di barista presso il bar di
[...]
proprietà della all'epoca dei fatti gestito anche da Controparte_3
CP_2
8. Preliminarmente, occorre precisare che, nel caso di specie, trova applicazione il regime della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 6 2043 Cc, con tutto ciò che ne consegue in tema di onere probatorio incombente sul danneggiato. Più specificatamente, come noto, nell'ambito della responsabilità aquiliana chi agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti deve dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto. Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata «l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva» (v. Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n.
390/2008; Cass. n. 11946/2013); di contro, il danneggiante ha l'onere di dimostrare che il danno non è stato causato da un suo comportamento colposo.
Ovviamente, quando al momento dell'instaurazione del giudizio civile risarcitorio vi sia una sentenza penale di condanna, la questione dell'onere della prova assume un'altra connotazione: ed infatti, dal momento che tale condanna costituisce una presunzione di responsabilità dei confronti del danneggiante, su quest'ultimo incomberà un onere della prova più gravoso, dovendo contraddire la responsabilità già accertata in sede penale dimostrando che, nonostante l'esito del giudizio, non sia responsabile del danno subito dalla parte civile ovvero non sussista il nesso di causalità tra questo ed il proprio comportamento.
9. Ciò, ovviamente, con riferimento alla posizione della unica CP_1
imputata nel processo penale de quo.
10. Ciò posto, l'analisi delle sentenze penali, nonché degli altri documenti versati in atti, permette di sintetizzare la vicenda nei seguenti termini: la sera del 12/01/2019, intorno alle 21-21:30, la giovane PE
(asmatica e con numerose allergie) aveva cenato con la madre presso
McDonald's, ove aveva consumato uno “Junior Chicken” composto da pane, pollo e salsa KE (v. pag. 22 doc. 21 attori); alle ore 21:40 circa,
7 era stata accompagnata dalla stessa madre presso l'abitazione dell'amica (testimone escussa nel giudizio penale), ove Testimone_1
doveva passare la notte;
che, dopo aver lasciato la borsa in casa, intorno alle 22:30, le due ragazze si erano recate a piazzale delle Gardenie (ove, probabilmente, erano state raggiunte da altre amiche), più precisamente al “Bar dell'Angolo”; in quella circostanza, aveva bevuto due PE
shottini, di cui uno a base di vodka ai frutti rossi e l'altro “forse uguale o forse di sambuca”; che, subito dopo l'assunzione degli stessi, aveva manifestato un malore, rispetto al quale si era reso necessario l'uso del farmaco “Ventolin” che la ragazza portava sempre con sé; pur tuttavia, a distanza di quale minuto, le amiche si erano recate presso un altro bar,
ove aveva assunto un cocktail di colore Controparte_6 Persona_1
rosa (composto da vodka, gin, rum, passoa e batida de cocco); che, in particolare, prima di ingerire lo stesso, aveva chiesto alla barista, CP_1
, se questo cocktail (che, a detta sua, era solita ordinare)
[...]
contenesse latte, specificando di esserne allergica;
l'odierna convenuta, avrebbe risposto (su domanda della che l'ultima delle bottiglie Pt_1
utilizzate conteneva latte di cocco, precisando altresì “che il latte di cocco non era latte normale perciò se la sua allergia era per il latte non ci sarebbero dovuti essere problemi”; inoltre, la stessa avrebbe mostrato alla ragazza la bottiglia utilizzata, per farle verificare direttamente la composizione;
indi, qualche minuto dopo l'assunzione della bevanda, era sopravvenuta la reazione allergica che aveva portato al decesso della ragazza (v. parte in fatto sentenza penale di primo e secondo grado).
11. Orbene, sempre sulla scorta della documentazione in atti, ai fini della soluzione della controversia occorre effettuare le seguenti considerazioni preliminari:
a) è deceduta a causa di un'insufficienza respiratoria acuta Persona_1
a seguito di una reazione anafilattica (v. pag. 29 esame autoptico);
b) l'ultimo cocktail assunto è da stato da solo sufficiente (per la presenza di allergeni) a determinare l'evento allergico fatale (v. sentenza di secondo
8 grado pag. 5, sulla base della perizia medico legale);
c) nonostante i dati anamnestico-circostanziali convergano verso una più probabile responsabilità del liquore “Batida de coco” (somministratole da ) nel determinismo della reazione stessa, non è Controparte_1
possibile escludere che allergeni di altra natura possano aver innescato o contribuito ad innescare il grave meccanismo fisiopatologico di base che ha condotto al decesso della ragazza (v. pag. 45 esame autoptico);
d) in ogni caso, è insuperabile il dato dell'assunzione di latte vaccino all'interno della bevanda che ha determinato la reazione allergica, infatti, lo stesso, combinato con l'assunzione di alcool, ha amplificato e reso più gravi gli effetti sistemici (pag. 6 sentenza di secondo grado);
e) pertanto, si configura chiaramente la sussistenza di un nesso causale tra l'assunzione del cocktail (conseguente alla condotta contestata ad
) ed il decesso della ragazza: ed infatti, sebbene poco Controparte_1
prima del fatto abbia avuto un modesto malore (a seguito Persona_1
dell'assunzione di due shottini presso un altro bar), più probabilmente che non, la reazione anafilattica che ha portato al decesso è da ricondursi prevalentemente all'assunzione della seconda bevanda alcolica, ossia quella servita da , contenente inequivocabilmente Controparte_1
l'allergene fatale.
Questa circostanza – secondo il criterio di regolarità causale – concentra nella condotta evidentemente imprudente e imperita della convenuta la responsabilità della morte.
12. Accertata la sussistenza del nesso causale, dunque di una responsabilità risarcitoria nei confronti degli attori, occorre graduare le colpe delle parti in causa, per come richiesto in subordine dalla convenuta e ritenuto anche in sede penale, precisando ulteriormente quanto segue.
13. Innanzitutto, è pacifica la responsabilità della convenuta CP_1
, condannata sia in primo grado, sia in via definitiva con la
[...]
9 sentenza n.11521/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma in data
14/12/2021, passata in giudicato.
Ed infatti, relativamente ai rapporti tra giudicato penale e giudizio civile,
l'art. 651 Cpp riconosce chiaramente la vincolatività per il giudice civile dell'accertamento penale, ossia di quelle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato «quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso». Pertanto, «qualora il giudice penale, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223
Cc» (v. Cass. n. 27055/2024).
Ciò posto, tale circostanza non esclude che il giudice civile possa ricostruire autonomamente tutti gli altri fatti storici accertati nel giudizio penale non riguardanti gli elementi essenziali del reato;
in particolare, sempre sul punto, la Corte di legittimità ha recentemente statuito che «in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico» (v. Cass. n. 12901/2024); ed ancora «Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove
10 raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale:
l'obbligo di rinnovazione, infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non
è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante» (v. Cass. n. 30992/2023).
Naturalmente la traslazione degli elementi di responsabilità dalla CP_1
a carico dei convenuti contumaci sottende la piena condivisione da parte dell'odierno decidente della ricostruzione del fatto nei suoi cennati elementi costitutivi;
traslazione, per giunta, resa più agevole dal protocollo di cui all'art. 2049 Cc.
14. Relativamente a tale profilo concernente tutti i convenuti, rileva il decidente che l'odierna convenuta (unica costituita) non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo - peraltro - omesso di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori per poter (quantomeno) attenuare la propria responsabilità civile: a ciò consegue che, come già accertato in sede penale, anche questo giudice, sulla base delle risultanze in atti, ritiene che la condotta che la avrebbe dovuto CP_1
adottare fosse quella di astenersi diligentemente dalla somministrazione della bevanda a , adempiendo all'obbligo specifico gravante Persona_1
sulla stessa, scaturito dal fatto che la ragazza le aveva riferito di avere un'allergia potenzialmente fatale. A ciò consegue la prevalente responsabilità (ossia esattamente quel 70% individuato dal giudice penale) di per il decesso di così come Controparte_1 Persona_1
accertato in sede penale (v. pag. 7 sentenza di secondo grado).
15. In secondo luogo, deve riconoscersi la responsabilità degli altri convenuti, la in quanto in ossequio al CP_5 Controparte_3
dettato dell'art. 2049 Cc “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi
11 nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”: tale norma deve obbligatoriamente applicarsi qualora esista un rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento delle relative attività costituisca l'occasione che ha originato l'illecito («L'art. 2049 cod. civ., disciplinando la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell'esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all'interesse del padrone o committente. Il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l'esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo» (Cass. n. 12939 del 04/06/2007). Nel caso che ci occupa, la sicuramente operava per conto dei suoi datori di CP_1
lavoro quale barista e il rapporto di subordinazione in discussione è pacifico, infatti la circostanza secondo cui la convenuta non avesse un regolare contratto di lavoro non rileva, in quanto «in tema di responsabilità dei padroni e dei committenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., il soggetto che, nell'espletamento della propria attività, si avvale dell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze» (v. Cass. n. 25373/2018).
Pertanto, rileva il decidente che:
a) da un lato, ha violato l'obbligo specifico incombente CP_1
sulla stessa, ossia quello di non servire la bevanda a fronte della prospettata allergia;
b) dall'altro, la proprietaria e il gestore Controparte_3 CP_2
hanno violato l'obbligo generico di vigilanza (sulla sottoposta) che la legge imponeva loro (anche sotto i profili di comunicazione al pubblico degli allergeni sui prodotti dispensati, correttamente evidenziati da parte convenuta): situazione non intaccata alla luce del fatto che, non costituendosi, non hanno addotto la sussistenza del caso fortuito unico
12 elemento a loro discolpa nel caso in esame.
Inoltre, occorre precisare che, pur non essendo state condannate nel giudizio penale – in ragione del fatto che tale procedimento si è svolto esclusivamente nei confronti dell'autore del reato – le stesse, devono essere condannate al risarcimento dei danni anche in assenza di altre prove, in quanto, come detto, la loro responsabilità è di natura oggettiva ai sensi dell'art. 2049 Cc. Ed infatti, sul punto, la Corte di legittimità ha espressamente statuito che «In tema di risarcimento dei danni, se il danneggiato si costituisce parte civile nel procedimento penale, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento spiega efficacia di giudicato nel confronti suoi e di quanti furono parte in quel giudizio, ma la sua partecipazione al giudizio penale non preclude al danneggiato la possibilità di agire autonomamente in sede civile nei confronti di altri che ritenga — in ipotesi — corresponsabili nell'evento, nel qual caso il giudice civile potrà e dovrà procedere ad una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale» (v. Cass. n. 15408/2024). In ragione di tanto, le convenute tutte sono da considerarsi paritariamente e solidalmente responsabili per i danni subiti dagli odierni attori.
16. Infine, deve considerarsi la sussistenza o meno di un comportamento negligente della vittima - per come prospettato dalla convenuta e ritenuto dal giudice penale - la quale, ben consapevole dei propri problemi di salute (che, recita la sentenza della Corte d'appello, avevano imposto precedenti ricoveri ospedalieri), ha incautamente continuato ad assumere consecutivamente alcol nonostante il verificarsi di un primo malore (per cui si era reso necessario l'uso del farmaco
“Ventolin”) poco prima di ingerire il cocktail mortale. Ovviamente, per come accertato in sede penale (v. pag.
6-7 sentenza di secondo grado), tale circostanza comporta un concorso della vittima ex art. 1227 comma 2
Cc: a ciò consegue che, come recentemente affermato dalla Corte di legittimità «quando il giudice penale ha esaminato il comportamento della
13 parte lesa attribuendogli rilevanza causale nella produzione dell'evento, il giudice civile non può escludere la rilevanza causale di quel comportamento» (v. Cass. pen. n. 6278/2025) e di ciò v'è dupplica riscontro nella sentenza della Corte d'appello sia in ordine alla pena che alla conseguente proporzionale riduzione della provvisionale.
17. Di contro, nessuna responsabilità può riconoscersi in capo agli odierni attori dal momento che la madre di aveva Persona_1
diligentemente accompagnato la figlia a casa di un'amica per ivi dormire e costoro erano uscite a tarda sera senza informarla.
18. In ordine alla qualificazione del danno patito dagli attori, giova ricordare che il danno morale soggettivo da perdita del rapporto parentale
«consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (v. Cass. n. 907/2018); di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le proprie fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (v. Cass. n.
9196/2018). Inoltre, tale danno è formato da due componenti, in quanto afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite: a ciò consegue che, ai fini della liquidazione del danno in discussione, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale – non altrimenti specificato – e
14 del danno da perdita del rapporto parentale, poiché «la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna
l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente risarcito»
(v. Cass. n. 25351/2015 e, conforme, Cass. n. 28989/2019). Ed ancora, la medesima Corte ha più volte ribadito che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona che, in quanto tali, sono privi di contenuto economico e deve tener conto – come previsto dalla vigenti
Tabelle romane - dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza che chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (v. Cass. n. 28989/2019, n. 24220/2019, n. 11200/2019,
n. 5807/2019, n. 907/2018, n. 14655/2017 e n. 21230/2016). Inoltre, in linea teorica, la mera relazione di consanguineità non è da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile salvo con riferimento ai parenti più stretti
(certamente i genitori della vittima), la cui sofferenza morale può essere dimostrata anche «con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta» (v. Cass. n. 11212/2019; Cass.
n. 2788/2019; Cass. n. 17058/2017); ed infatti, la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale «può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerumque accidit […] l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze,
15 queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (v. Cass. n. 3767/2018; e, conformi,
Cass. n. 29784/2018; Cass. n. 12146/2016).
19. Orbene, tenuto conto dei principi sopra indicati, si può affermare che e abbiano sofferto (e soffrano tuttora) Parte_1 Parte_2
per la perdita della propria figlia e che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione.
20. Per il profilo della quantificazione del danno e della sua liquidazione equitativa, si devono applicare le Tabelle approvate da questo Tribunale nell'anno 2025, in quanto le stesse individuano la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri eredi etc.), in modo da consentire valutazione omogenea in presenza di condizioni simili. La liquidazione del danno parentale, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può che essere effettuata con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi, come detto, alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità: dunque, nel caso in esame, sulla base dei principi sopra indicati (oramai consolidati), si deve evidenziare che, a fronte della natura e dello stretto legame parentale esistente con la vittima (genitori) si possa, sulla base del criterio del quod plerumque accidit e, in mancanza di elementi di segno contrario (non dedotti dalle convenute) fondatamente presumere che e abbiano Parte_1 Parte_2
subito un pregiudizio non patrimoniale di natura morale per la irreversibile perdita del godimento della congiunta e definitiva preclusione delle
16 reciproche relazioni interpersonali, stante l'innegabile dolore e sofferenza provati in conseguenza della scomparsa della figlia a loro legata da vincoli di affetto. In definitiva, sulla base della Tabella citata il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il valore del punto base
è pari ad € 11.549,20:
1) in favore di : Parte_1
- rapporto di parentela (padre) = punti n. 20;
- età del danneggiato al momento del fatto (44 anni) = punti n. 3;
- età della vittima (16 anni) = punti n. 4,5;
- convivenza (pacifica nel caso in cui si tratti di minorenne) = punti n. 4; per un totale complessivo di 31,5 punti, pari all'importo complessivo di €
363.799,80 (31,5 x € 11.549,20).
2) in favore di : Parte_2
- rapporto di parentela (madre) = punti n. 20;
- età del danneggiato al momento del fatto (44 anni) = punti n. 3;
- età della vittima (16 anni) = punti n. 4,5;
- convivenza = punti n. 4; per un totale complessivo di 31,5 punti, pari all'importo complessivo di €
363.799,80 (31,5 x € 11.549,20).
21. Infine, relativamente al complessivo ammontare del danno non patrimoniale (363.799,80 * 2 = € 727.599,60) occorre individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e l'individuazione del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma
17 liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la
Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria la
Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento,
“può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione”. A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale
(12/01/2019) e quella finale della odierna pronuncia (19/03/2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia). Così facendo si perviene al seguente esito: € 727.599,60 + € 614.008,10: 2 = €
670.803,85 (ossia euro 335.401,90 * 2).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU.
5.4.1986 n. 2368) per cui l'importo finale è pari ad € 370.026,83 * 2 = 740.053,66.
22. In conclusione, il risarcimento dovuto a e Parte_1 Parte_2
è pari ad € 370.026,83 * 2 il quale deve essere ridotto del 30% per i
[...]
18 motivi suesposti, per un totale di € 259.018,78 cadauno e deve essere posto solidalmente a carico delle convenute.
Inoltre, in ragione della mancata prova in atti circa il pagamento della provvisionale riconosciuta in sede penale (€ 70.000,00 per ciascuno degli attori), il risarcimento non deve subire alcuna ulteriore riduzione.
23. Le spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza, sono poste a carico dei convenuti in solido e sono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato - ad esclusione della fase istruttoria, rispetto alla quale si devono applicare i criteri minimi - tenuto conto dello scaglione di riferimento del decisum e non del disputatum (da € 260.001 a € 520.000) del numero e dell'importanza delle questioni trattate e sono liquidate come in atti.
24. Stante l'ammissione al patrocinio a spese dello CP_9 Parte_3
deve farsi applicazione dell'art. 133 d.P.R. 115 del 2002.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_2
così provvede:
[...] Controparte_3
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore degli attori dell'importo di €
259.018,78 cadauno, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
2) condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite del presente giudizio che liquida nell'importo di € 17.252,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Roma, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Giovanna Vetere
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