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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/11/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3248 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Mirko Biasi
e
GO GI, C.F. , nata a [...] il C.F._2
17/09/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato Monica Cecchin
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere
separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. entro la data dell'udienza di comparizione delle parti o contestualmente alla stessa,
il Sig. , cederà ai figli, e , la sua quota Parte_1 Persona_1 Persona_2
di ½ di proprietà della casa coniugale, senza previsione di un corrispettivo, e senza
spirito di liberalità, ponendosi a carico dei figli le relative spese notarili;
3.nessun assegno di mantenimento reciproco tra i coniugi, che si dichiarano
economicamente autosufficienti, e nessun assegno di mantenimento a favore dei figli,
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4.quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi convengono di definire le
reciproche pretese, stabilendo che, il saldo del conto corrente cointestato n.
50295/1000/00006109, in essere presso , sarà suddiviso nella Controparte_1
quota di ½ ciascuno;
5.quanto al motociclo YM X-Town 300I targato EZ26948, e alla vettura Renault
Kadjar targata FB416LH, entrambi di proprietà del Sig. , gli stessi Parte_1
rimarranno nella sua piena disponibilità, con facoltà dello stesso di tradurli presso la
sua nuova residenza unitamente ai restanti effetti personali entro 1 mese
dall'emanando provvedimento;
6.l'autovettura Toyota targata CN669NN di proprietà della Sig.ra OL GI
rimarrà nella sua piena ed esclusiva disponibilità;
7.le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene nel giudizio riservando la formulazione delle conclusioni definitive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/09/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Caldogno (VI) in data 05.09.1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e GO Parte_1
GI, uniti in matrimonio in Caldogno (VI) in data 05.09.1998 con atto trascritto al n. 33, parte II, serie A, anno 1998 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caldogno
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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