Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1568/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, VIA ARNO STABILE, 110
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARSALA SALVATORE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in Palermo, PIAZZA V. E. ORLANDO 41 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. ARRIGONI MONICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
[...]
, deve darsi atto che successivamente le parti hanno Parte_1 raggiunto un accordo depositato telematicamente il 27 aprile 2025 e sottoscritto il 12 febbraio 2025 dal sig. e dall'avv. Maria Parte_1
e giusta autorizzazione del giudice tutelare del 10/04/2025.
[...]
Le parti, quindi, hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della del divorzio alle condizioni ivi indicate che qui integralmente si richiamano:
“a) Il sig. si impegna ed obbliga a versare, con cadenza Parte_1 mensile, entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese, l'importo pari ad €
150,00, a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra Pt_2
mediante versamento sulla carta Postepay Evolution n.
[...]
5333171204401422, con IBAN [...], intestata alla sig.ra e gestita dall'Amministratore di sostegno in virtù dei propri Pt_2 poteri.
b) Il superiore importo sarà oggetto di rivalutazione Istat annuale, che il sig.
si obbliga a versare, unitamente alla somma capitale. Parte_1
c) Il sig. si impegna ed obbliga, inoltre, a versare in Parte_1 favore della sig.ra l'importo pari ad € 3.000,00, a titolo di Parte_2 somme arretrate e non corrisposte per la contribuzione al mantenimento a decorrere dal mese di maggio 2024 (compreso) e sino al mese di febbraio 2025
(compreso); il superiore importo verrà corrisposto in n. 60 ratei mensili di €
50,00 cadauno, da versare entro e non oltre il giorno cinque (5) di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2025, sino alla concorrenza dell'importo sopraindicato, mediante versamento sulla carta Postepay Evolution n.
5333171204401422, con IBAN [...].
d) L'avv. Maria Costantino nella qualità di ADS della sig.ra , Parte_2 pro bono pacis dichiara di rinunziare ad ogni pretesa e azione volta al recupero di tutto quanto non corrisposto dal sig. a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della sig.ra nel biennio che precede la Parte_2 proposizione del ricorso oggetto del giudizio (maggio 2024).
e) Le spese del giudizio rimangono compensate f) Il presente accordo viene sottoscritto dalle parti e sottoscritto digitalmente dai rispettivi difensori, a ratifica del contenuto ivi espresso.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. art. 473-bis.51 c.p.c. prende atto delle modifiche indicate in motivazione - concordate fra e AR NO, nella qualità di Parte_1 amministratrice di sostegno di - delle condizioni del Parte_2 divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 7086/2015, del
31.03.2015.
Nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 23/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.