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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18532 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti al ricorso, dall'avv. DELLO IACONO MAURO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti al ricorso, dall'avv. MIRANDA TERESA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/10/2024 le parti e , Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli il
19/10/2001. Aggiungevano che dal matrimonio erano nati due figli: nato a Persona_1
Napoli il 09/02/2002 e nata a [...] il [...]. Persona_2
1 Riferivano che tra le parti era intervenuta separazione consensuale in forza di sentenza n. 1138/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in data 20/12/2023 nel giudizio rg 21061/2023.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di in Napoli alla via S.Maria di
Costantinopoli Mosche n. 29 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse della IA , ivi stabilmente Controparte_1 Persona_2 convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, Persona_1
andrà a stare con il di lui padre.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2. La minore resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la IA si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. I il padre, potrà vedere e tenere con sé quando vorrà la IA minore, previo avviso alla SI.ra , almeno tre volte a settimana oltre il pernotto con se a fine CP_1 settimana alterni;
3/a) dal venerdì sera e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando riporterà la minore presso la dimora materna e comunque Persona_2
entro le ore 21.30; 3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà con
2 ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno.
4. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, Parte_1 Controparte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la IA minore € 350,00 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Napoli
e secondo anche il seguente criterio: 5/a) le spese per la retta scolastica, per
l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
5/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotati il nome della IA minore ai fini della validità per l'espatrio.
7. La sig.ra provvederà al pagamento di tutti i contratti di somministrazione, già CP_1
volturati a seguito degli accordi perfezionati in sede di separazione, ed a sostenere le spese condominiali ordinarie e la Tassa Rifiuti. I mobili e le suppellettili non potranno essere venduti e/o cedute né distrutte, a qualsiasi titolo se non previo consenso anche del SI. . Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della IA minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 • Pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Napoli il 19/10/2001 (atto n. 30, parte II, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2001);
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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