TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, all'esito dell'udienza del 13.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter C.p.c. ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27848 2023 RG
FRA
Avv. STANI ANGELA, AIELLO FILIPPO Parte_1
E
Avv. PRINCIPE EMILIA Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a. accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto a vedersi Parte_1 computato, ai fini della ricostruzione della carriera, un periodo di servizio pre-ruolo pari a 5 anni, 11 mesi;
b. per l'effetto, ordinare al , in persona del Controparte_1 ministro pro-tempore, di emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, assegnando alla ricorrente la classe stipendiale 9/14 con decorrenza dal 01.10.2015, la classe stipendiale 15/20 dal 01.10.2021 con condanna del convenuto al CP_1 pagamento delle conseguenti differenze retributive pari a € 1.561,66; c. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
d. Con vittoria di spese e compensi legali, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese forfetarie del 15%. Trattandosi, nella specie, di un contenzioso a controprova e sussistendo una situazione in ordine a questioni di fatto riconducibile a gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (C. Cost. 77/2018) si chiede, in caso di rigetto del ricorso, la compensazione delle spese di lite. e. con ogni altra conseguenza di legge.” Ha allegato:
1) di essere dipendente del MIM con la qualifica di collaboratore scolastico;
2) di essere stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica 01.09.2011 e decorrenza economica 3.9.2011 (come da decreto di ricostruzione della carriera del 7.10.2015);
3) di aver superato con profitto il periodo di prova il 5.11.2011;
4) di aver espletato, prima dell'immissione in ruolo, quale dipendente a tempo determinato, identiche mansioni in favore del nei periodi indicati CP_2
(complessivamente 5 anni e 11 mesi);
5) che con il cit. decreto di ricostruzione della carriera le erano stata riconosciuta una anzianità di servizio pari a 5 anni, mesi 2 e gg 22;
6) di essere pertanto, stata collocata nella fascia stipendiale 0-8, percependo una retribuzione annua lorda pari a € 15.717,78 di cui € 14.903,94 per stipendio, € 702,00 per compenso individuale accessorio e € 111,84 per indennità di vacanza contrattuale. Ha argomentato diffusamente in diritto quanto all'inclusione dell'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato nella ricostruzione della carriera, rilevando il comportamento discriminatorio attuato, in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed allegato alla direttiva 1999/70/CE richiamando giurisprudenza di legittimità e merito a sostegno della pretesa.
L'Amministrazione si è costituita tardivamente, rilevando Controparte_1 che la ricorrente, assunta a tempo indeterminato a far data dal 2010, era stata pienamente risarcita, con riferimento al periodo di lavoro a tempo determinato, atteso che l'avvenuta stabilizzazione doveva essere considerata misura idonea in forma specifica;
la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 20 settembre 2018, aveva affermato che non ostano con la normativa italiana in materia di ricostruzione di carriera che prevede che i periodi di servizio prestati a tempo determinato, ai fini dell'inquadramento retributivo del personale scolastico una volta immesso in ruolo, siano riconosciuti in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, per i due terzi;
l'operato dell'Amministrazione doveva quindi considerarsi del tutto legittimo. Né la parte ricorrente aveva diritto agli aumenti stipendiali richiesti, alla luce della normativa vigente, non essendo (più) applicabile l'art. 53 della L. 312/80 relativo agli scatti di anzianità, al personale della scuola (salvo per gli insegnanti di religione), vista la previsione categorica contenuta nell'art. 72 D.lgs 29/93, a nulla rilevando la violazione del principio di non discriminazione. Ha eccepito anche la prescrizione estintiva e rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile il ricorso per inesistenza della causa petendi;
Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle conclusioni in diritto;
Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio”.
Alla odierna udienza quindi, matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 127ter, con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In via generale deve osservarsi che, per come ormai ritenuto da costante e uniforme giurisprudenza, invero, il servizio pre-ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile integralmente ai fini della ricostruzione della carriera e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 D.Lgs n. 297/1994. La S. Corte “A partire da Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile
2017, n. 8945; Cass. 5 agosto 2019, n. 20918)” (Cass. n. 26505/2023).
Consegue che tale lavoratore dipendente nel corso del servizio pre-ruolo matura gli stessi scatti di anzianità previsti dal sistema di progressione economica tempo per tempo in vigore per il personale di ruolo, con diritto alla stessa progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr.
Cass. Lav., ord. 22.11.2019, n. 30573), secondo gli incrementi stipendiali di cui ai
CCNL del comparto Scuola via via vigenti.
Sempre nello stesso contesto (cit. Cass. 26505/2023) la S. Corte, con richiamo a precedenti condivisi, ha altresì ritenuto che "la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto
a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina" (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che "l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione" (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924)”. Va poi considerato che la odierna domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE e che nessuna differenza appare sussistere tra un dipendente ATA assunto a tempo determinato ed un dipendente a tempo indeterminato essendo le mansioni identiche anche in ordine alle modalità esecutive e alla loro regolamentazione;
né la modalità di selezione del personale incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento.
Ciò premesso e venendo alla specifica vicenda, in primo luogo deve disattendersi la paventata eccezione prescrizione, in ragione della tardività della costituzione del
(trattandosi di eccezione in senso stretto, ex art. 2938 C.c.: La prescrizione CP_1 non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, sempre in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto). Nel merito, tuttavia, si osserva che la avanza la sua rivendicazione sul Pt_1 presupposto di essere stata assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica sin dal settembre 2011, rivendicando una anzianità pre-ruolo di anni 5, e mesi 11, nonché ad essere inserita nella classe 9-14, in ragione del servizio prestato sin dall'anno scolastico 2005/2006 (v. prospetto del ricorso e decreto ric. carriera del 7.10.2015) e non di quello, effettivamente considerato, pari a 5 anni, mesi 2 e gg 24.
Dal decreto di ricostruzione della carriera in atti si evince che la ricorrente ha prodotto istanza con la quale ha chiesto il riconoscimento di anni 5, mesi 10 e gg 3, e che le è stato riconosciuto, alla data del 9/2011, il periodo pari a 5 anni, mesi 2 e gg 22 con il trattamento economico complessivi di euro 15.717,78 (di cui per compenso ind. accessorio euro 702,00 e per ind. vacanza contrattuale euro 111,84), con anzianità 0-8.
Deve quindi rilevarsi, atteso che il passaggio dalla prima fascia stipendiale (0-8) alla successiva (9-14) si compie con la maturazione, da parte del personale ATA, di un'anzianità di 8 anni, 11 mesi e 29 giorni, come non appaia che l'Amministrazione scolastica abbia sottovalutato il periodo pre-ruolo, considerate le annualità rilevanti, laddove per l'inserimento nella fascia rivendicata (9-14) deve sussistere un'anzianità ricompresa tra l'inizio del 9° anno ed il termine del 14° anno (e così di seguito), anzianità pacificamente non posseduta dalla Pt_1
La domanda della ricorrente in definitiva non può essere accolta, mentre le spese processuali vanno regolate secondo l'ordinaria regola della soccombenza e liquidate, tenuta presente la riduzione di cui all'art. 152bis Disp. Att. C. p.c., nel dispositivo in calce.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.016, nei confronti dall'Amministrazione resistente.
Roma lì, 14.2.2025 Il Giudice