Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8271/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 8271/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale e vertente
TRA
, c.f. : , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come in atti
- ATTORE
E quale impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa come in atti
- CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la , nella sua qualità di impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei danni di competenza del FGVS in Campania, per sentirla
condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente da circolazione stradale verificatosi in Napoli, alla via Coroglio il giorno 18.01.2018 alle ore 01.00 circa.
In particolare, l'attore deduce: che in data 18.01.2018 alle ore 01.00 circa, si trovava in Napoli alla via Coroglio in direzione Posillipo alla guida del motociclo tipo Honda SH tg. CG 55964, allorquando giunto all'altezza del civ. 128 veniva tamponato da un'autovettura che con la sua parte anteriore urtava la parte posteriore del motociclo e per effetto dell'urto rovinava al suolo riportando lesioni personali come refertate dal P.S. dell'Ospedale San Paolo di Napoli;
che il conducente del veicolo investitore non si fermava per prestare soccorso;
che sporgeva querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli; che a seguito dell'incidente subiva gravi danni alla persona quantificati in
€ 29.642,00.
Si costituiva la , quale impresa designata dal FGVS per la Controparte_1 regione Campania in persona del legale rappresentante p.t., eccependo in via preliminare l'improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità della domanda, deducendo nel merito l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di cui che chiedeva il rigetto.
Veniva espletata la prova testimoniale ed una CTU medica sulle lesioni riportate dall'attore. All'esito, la causa, mutato il giudicante, veniva ritenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Questioni preliminari.
In via preliminare, e' stata fornita prova in giudizio della legittimazione di parte attorea per i danni non patrimoniali subiti attraverso la documentazione medica in atti;
la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, è dimostrata mediante la produzione in atti di copia delle lettere di costituzione in mora con i requisiti contenutistici prescritti dal secondo comma dell'art. 148 del codice delle assicurazioni ricevute via pec in data 20.04.2018 sia dalla CONSAP che
- 2 -
dall'impresa designata convenuta in giudizio nonchè l'infruttuoso decorso del termine dilatorio prescritto (patium deliberandi) prima della notifica della citazione introduttiva della lite, avvenuta in data 24.03.2025.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che l'attore, prospettando l'accadimento di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato, ha dedotto in giudizio una fattispecie riconducibile astrattamente alla ipotesi di cui all'art. 283, co.1) lett. A) Dlgs
209/05.
Sul punto, va osservato, in generale, che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; Cass., 24 febbraio 2011 n. 4480; Cass. 18 giugno 2012
n. 9939) ha statuito che, in caso di azione proposta per il risarcimento dei danni nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere sì offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.
In altri termini, l'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato ed a costituire quindi, a priori, un elemento ostativo al risarcimento del danno;
all'opposto, l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza.
- 3 -
Nella specie, vi è in atti copia di denuncia del fatto sporta alle autorità competenti in data 28.03.2018.
Il primo teste escusso confermando le circostanze di luogo e di Tes_1 tempo, ha dichiarato: “Sono un amico di da quando siamo nati, abitiamo Parte_1 vicino. 7- 8 anni fa già ho svolto il ruolo di testimone ma non ricordo l'oggetto del giudizio. Io ero presente al momento del sinistro, ero a piedi. Io abito lì e la sera ero in compagnia con amici seduto fuori ad un bar. Tra gli amici c'era anche cioè il fratello di Persona_1 Pt_1
Era il 18/01/2018, ricordo bene il fatto in quanto quell'evento mi è rimasto impresso. Era circa l'una di notte. Io avevo la macchina parcheggiata dove è accaduto il fatto ed ho soccorso io
ero seduto al bar. era sul motorino e veniva da Bagnoli e andava Parte_1 Pt_1 verso Posillipo. Il bar si chiamava bar Coroglio, c'è solo un bar la. Vidi un'utilitaria scura che ha tamponato con la sua parte anteriore tamponava la parte posteriore del motorino. La Pt_1 macchina era sullo stesso senso di marcia. La macchina lo voleva sorpassare e sorpassandolo lo ha urtato. Io ero seduto sulle sedie del bar, è un bar che ha i tavolini sul marciapiede. Il sinistro
è avvenuto pochi metri da noi. La macchina era scura ma non ci ho fatto troppo caso in quanto eravamo concentrati su La macchina nel sorpassarlo lo ha urtato e se ne è andata subito. Pt_1
Io ho visto che cadeva sul lato destro urtando con il volto sul marciapiede dove eravamo Pt_1 noi e il motorino anche è caduto sul lato destro,. Abbiamo soccorso ugon io e il fratello, poi siamo andati all'ospedale san Paolo e sono venuti anche i genitori. non era svenuto ma Pt_1 era in stato confusionale con il sangue che gli usciva dal naso e dalla fronte. Ancora oggi ha una cicatrice su quella parte del viso. Io ancora oggi lo frequento. Quando si parla dell'evento lui è sempre nervoso e mi dice che ha mal di testa e dolori al volto. La cicatrice si vede e gli fa anche male. Secondo me ci vorrebbe lo psicologo in quanto ogni volta che prende il motorino per lui è un trauma. Usa ancora il motorino. ADR: preciso che il motorino camminava sul lato destro della carreggiata che non è molto ampia. La macchina nel sorpassarlo e con la sua parte anteriore ha preso la parte della targa del motorino urtandolo. Non c'era traffico e non correva ad alta velocità, un'andatura normale. ADR: preciso che aveva il casco normale che li Pt_1 allaccia sotto il collo. Quando lo abbiamo soccorso il casco era ancora sulla testa ma si era slacciato. ADR: non abbiamo chiamato né polizia né 118 in quanto lo abbiamo alzato subito da terra e portato all'ospedale con la mia macchina.”
- 4 -
Il ST , fratello dell'attore, ha riferito:” Sono a conoscenza dei fatti di Persona_1 causa in quanto nel gennaio del 2018, verso le 01.00, ero fermo fuori al bar, in compagnia di amici, che si trova a via Coroglio sotto il palazzo dove abito, ed ho visto un motorino che veniva da Bagnoli in direzione Posillipo e nell'avvicinarsi ho riconosciuto essere mio fratello Pt_1
Testi il conducente;
seguiva il motorino guidato da mio fratello un'auto utilitaria di colore scuro la quale nel sorpassare il motorino lo urtava con la parte anteriore destra alla parte posteriore sinistra;
ADR: la strada non era trafficata;
la strada è a doppia carreggiata;
non provenivano auto nel senso opposto di marcia;
ADR: dopo l'impatto mio fratello è caduto dal motorino ed è andato a finire con la fronte sul bordo del marciapiede;
ADR: preciso che
l'incidente è avvenuto alla distanza di circa 1 metro da dove ero io;
ADR: dopo l'incidente mi sono preoccupato di soccorrere mio fratello e quindi non ho rilevato il numero di targa dell'auto; io ero in compagnia di ed altri amici, ed Persona_2 Controparte_2 Parte_2
nessuno di essi ha preso il numero di targa poiché impegnati a soccorrere Parte_3 mio fratello;
ADR: l'auto non si è fermata dopo l'incidente; non abbiamo chiamato la polizia né è intervenuta;
ADR: io e abbiamo trasportato mio fratello all'Ospedale San Persona_2
Paolo; mio fratello aveva riportato danni alla fronte;
non pioveva. ADR: mio fratello indossava il casco di colore nero non integrale;
non ho fatto caso se alla guida del veicolo investitore vi fosse un uomo o una donna”.
Pertanto, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi, caratterizzate da un sufficiente grado di precisione e da attendibilità, può ritenersi provato che l'incidente occorso all'attore fu causato dalla condotta del veicolo rimasto non identificato.
La ricostruzione del fatto storico risulta in linea con la documentazione in atti, ed in particolare con le cause e circostanze dichiarate dall'attore nel verbale di pronto soccorso del 18.01.2018 (dichiara incidente stradale tra il ciclomotore di cui era conducente e un'auto che lo urtava facendolo cadere al suolo e si allontanava senza prestare soccorso).
Dalla dinamica come descritta emerge, dunque, in modo inequivocabile,
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto rimasto privo di identificazione nella produzione causale del sinistro oggetto della presente controversia con
- 5 -
conseguente condanna dell'impresa designata convenuta all'integrale risarcimento dei danni alla persona patiti dall'attore per effetto dell'incidente per cui è causa.
Risarcimento del danno
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni alla persona subiti da Parte_1
rilevano le valutazioni e conclusioni medico – legali cui è pervenuto il
[...]
CTU, Dott. condivise da questo giudicante in Persona_3 considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti il quale ha accertato: - un danno biologico permanente del 7%; età del danneggiato anni 21; un' inabilità temporanea totale (I.T.T.) di gg. 1; un' inabilità temporanea parziale
(I.T.P.) di gg. 12 al 75% e gg. 14 al 50%.
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore può, quindi, essere determinata facendo applicazione delle Tabelle formulate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024 e tenuto conto dei più recenti arresti giurisprudenziali della
S.C. in tema di unitarietà del danno alla persona. Non si procede, dunque, alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico, ma ad un'adeguata omnicomprensiva liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella specie, peraltro, non viene operato alcun aumento percentuale personalizzante, non essendovi in atti elementi sulla cui base ritenere la sussistenza di eventuali peggioramenti della qualità della vita del soggetto eccedenti quelli normalmente correlabili a ogni lesione dell'integrità psicofisica del tipo in esame.
Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno biologico, valutato all'attualità, sono le seguenti: Danno biologico 7% (età anni 21 al tempo del sinistro) Euro 13.166,00; Euro 115,00 per 1 giorno di invalidità temporanea totale (115,00 x 1); Euro 1.35,00 per 12 giorni di invalidità temporanea parziale al
75 % (115,00 x 12) ed euro 805,00 per 14 giorni di invalidità temporanea parziale
- 6 -
al 50 % (115,00 x 14) Per un totale di € 15.121,00. Non risultato documentate spese mediche.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico e morale sono liquidate all'attualità e pertanto non sono suscettibili di rivalutazione monetaria;
su di esse sono dovuti, però, gli interessi legali calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sent. n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno;
tale sistema di calcolo permette di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata fin dal giorno del fatto lesivo.
Le spese di giudizio, comprese quelle di c.t.u. già separatamente liquidate, seguono la soccombenza e sono liquidate (ex D.M. 147/2022) in base al valore della domanda e alle attività espletate, come in dispositivo: si precisa che la liquidazione si attesta al di sotto dei valori medi in considerazione dell'assenza di questione giuridiche significative e di una fase istruttoria non complessa.
PQM
il Tribunale di Napoli – Sezione 6^ Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa e assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda, e per l'effetto condanna le in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di della somma di € 15.121,00 oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
2) Condanna le nella indicata qualità, alla integrale Controparte_1 refusione in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in complessivi euro
2540,00, oltre euro 518,00 per spese vive, oltre forfettarie 15% sul compenso
- 7 -
professionale, IVA e CPA, se dovute, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Monica Amirante, oltre rimborso degli esborsi corrisposti al C.T.U. come liquidati con separato decreto emesso in corso di causa.
Così deciso in Napoli, il 27 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa. Rita Nissim
- 8 -