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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/10/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4842/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
IC OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4842 R.G. dell'anno 2020 tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Katia Volpolini, presso il cui studio in
Perugia, Via ORnzo di Lorenzo 3, è elettivamente domiciliato
Attore contro
(P.I.: ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( company number )
[...] P.IVA_2
Convenute/contumaci avente ad oggetto: Vendita di cose mobili .
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.6.2025 per l'Avv Katia Volpolini “ si riporta ai propri atti difensivi ed Parte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e chiede termini ex art.
190 c.p.c. .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione datato 8.10.2020 ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Perugia e Controparte_1 Controparte_2 [
esponendo, in fatto,:
[...]
- di aver sottoscritto il 23 luglio 2011, per il tramite della il contratto CP_1 di adesione n. 1422 per l'acquisto del certificato associativo n. 2295-Codice cliente n.
4570 con la società NE UB LI IT (in seguito
[...]
) , Controparte_2
- che in detto contratto era previsto, quale corrispettivo della quota di adesione,
l'importo di euro 7.500,00 con diritto di usufruire, fino al 2053, di tutti i servizi turistici offerti dal club, compreso quello di utilizzazione per 1 settimana all'anno “ degli appartamenti offerti con tipologia Basic, Mid, Full (corrispondenti a tipologia da 2 persone fino a 6 persone) situati nei complessi turistici residenziali facenti parte del “NE UB LI”, oppure tramite offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) al prezzo e condizioni agevolate”;
- che secondo quanto previsto all'art. 5 del contratto in questione l'attore doveva corrispondere anche una quota annuale per la fruizione dei servizi turistici ricettivi, determinata in euro 444,00 aggiornata nel 2014 ad euro 457,00
- che il 16 gennaio 2017 l' attore aveva rilevato la nullità del contratto in esame per l'indeterminatezza dell'oggetto e richiesto la restituzione delle somme versate pari ad euro 8.871,00 diffidando la società convenuta dall'inviare ulteriori richieste di pagamento riferite alle quote associative;
- che la NE UB LI aveva, tuttavia, ribadito il proprio diritto ad esigere il pagamento delle spese annuali inviando all'attore una comunicazione di recupero del credito per le quote annuali relative al 2017 e 2018, per l'importo complessivo di euro
1.033,00;
- l'attore aveva, quindi, ribadito la nullità del contratto intercorso inter partes contestando le richieste economiche della società convenuta.
L'attore, in particolare, rilevava che il contratto sottoscritto il 23.7.2011, pur concernendo la cessione di un periodo di godimento su un bene immobile, non avrebbe concretamente individuato il bene ed il periodo di godimento essendo incerto anche lo stesso oggetto del contratto genericamente indicato quale “ certificato di associazione” e che pertanto il contratto in questione fosse nullo ex artt. 1346 e 1418
pagina 2 di 9 c.c
Per questi motivi
l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
….dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa la nullità del contratto n. 1422 stipulato il 23 luglio 2011 tra NE UB LI IT, con sede in White Rose House,
28 A York Place, Leeds Yorkshire, UK, , (oggi CP_3 [...]
, company Controparte_2 number presso la Companies House, con sede in Elizabeth House, 13-19 P.IVA_2
Cod Queen Street, Leeds, West Yorshire, LS 1 , United Kingdom -UK-) per mezzo della con sede in Corsico (MI), viale Italia, n. 10/A ed il Sig CP_1 Parte_1
e per l'effetto condannare
[...] Controparte_2
, company number 06455206 presso la
[...]
Companies House, con sede in Elizabeth House, 13-19 Queen Street, Leeds, West
Yorshire, LS 1 2TW, United Kingdom -UK- a restituire al Sig. la Parte_1 somma di Euro 8.871,00 (ottomilaottocentosettantuno/00), oltre interessi dalla data della domanda al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre
Iva, rimborso forfettario e c.p.a. come per legge:
1.2. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in modalità cartolare il 14.5.2021 la causa veniva rinviata al 14.1.2022 per consentire all'attore di procedere al rinnovo delle notificazioni nei confronti di entrambe le società convenute. La causa veniva quindi nuovamente rinviata per le medesime ragioni all'udienza dl 21.10.2022 nella quale veniva dichiarata la contumacia della rinviandosi ad altra Controparte_4 udienza per consentire il rinnovo della notificazione nei confronti della
[...]
; Controparte_2
1.3. Seguivano quindi ulteriori rinvii della causa stante la difficoltà di perfezionamento della notifica alla società convenuta con sede nel Regno Unito.
All'udienza del 15.11.2024 accertata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione avvenuta il 27.12.2023 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
. La causa veniva, Controparte_2 pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.2025 nella quale il procuratore di parte attrice concludeva come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i richiesti termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 9 *********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
La domanda proposta dall'attore concerne l'accertamento e la declaratoria di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto n. 1422 stipulato in data 23.7.2011 e la conseguente ripetizione, ex art 2033 c.c., di tutti gli importi da esso corrisposti quale costo di adesione e quota annuale per la gestione dei servizi turistici.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Parte attrice ha depositato in giudizio il contratto n. 1422 del 23.7.2011 sottoscritto con la che, quale mandataria della società NE UB LI IT , Controparte_1 raccoglieva l'adesione del all'associazione NE UB LI, conferendo Pt_1 all'associato un certificato di associazione, trasmissibile, incorporante il diritto “.. di
pagina 4 di 9 usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal UB compresso quello di utilizzare per 1 settimana all'anno gli appartamenti offerti con con tipologia Basic, Mid, Full
(corrispondenti a tipologia da 2 persone fino a 6 persone) situati nei complessi turistici residenziali facenti parte del “NE UB LI”, oppure tramite offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) al prezzo e condizioni agevolate. Tale diritto sarà esercitabile fino all'anno 2053” (doc. 2)
Nell'art 2 è stato disciplinato il prezzo della quota di adesione, una tantum, di euro
7.500,00 e, come previsto all'art 2.3., a pagamento avvenuto è stato trasmesso al il certificato associativo ( doc. 3). Pt_1
Tra gli obblighi a carico dell'associato l'art. 5 del contratto prevedeva, inoltre, il pagamento di una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo “ per la gestione unitaria dei servizi turistico ricettivi…… indispensabile per accedere ai servizi derivati dall'associazione …..ripartita proporzionalmente in base alla Per_ tipologia di diritto…….. in essa compresa: il servizio di attenzione al cliente, booking, utilizzo della reception e centralini telefonico….l'utilizzo delle piscine e dei servizi annessi, i campi attrezzati ed altri servizi non a pagamento ”.
Sulla base delle pattuizioni contrattuali la sottoscrizione del contratto determinava l'adesione ad una associazione non meglio descritta nella forma giuridica, nell'oggetto associativo e nella modalità di partecipazione e di gestione da parte degli associati. Alla partecipazione all'associazione conseguirebbe il diritto di fruire per una settimana all'anno dei servizi turistici offerti dal NE UB LI consistenti nell'utilizzo di un appartamento previo pagamento della quota annuale determinata periodicamente dal Consiglio Direttivo. Alla genericità delle suindicate previsioni contrattuali si aggiunge la ulteriore indeterminatezza relativa al periodo di godimento e le modalità attraverso le quali l'associato avrebbe potuto scegliere il periodo a cui erano interessato per la fruizione dei servizi turistici, né sono esplicati i criteri di selezione degli associati in presenza della convergenza di più domande nel medesimo periodo relative al medesimo immobile, né risultano individuate le strutture turistiche oggetto di godimento. Pertanto come stato recentemente osservato dalla Corte di
Appello di Milano in un caso analogo “ ne consegue una situazione di assoluta
pagina 5 di 9 indeterminatezza del diritto di godimento sia sotto il profilo temporale sia in relazione all'oggettività delle prestazioni e dei servizi oggetto di contratto, non essendo oggettivamente individuati i beni in relazione ai quali i servizi turistici in oggetto erano riferibili o fruibili, il che determina da sé solo motivo di nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell'oggetto. Tale indeterminatezza caratterizza altresì anche il profilo spaziale non essendo in alcun modo individuato
l'immobile o gli immobili in relazione ai quali prenderebbero consistenza i diritti oggetto del contratto e riferibili alla posizione di associati…….Del tutto incerta appare anche la natura del diritto di fruizione dei servizi turistici non meglio specificati nell'articolato contrattuale in esame” ( Corte di Appello Milano sentenza n. 2037/2025). Analogamente la Corte di Appello di Torino ha rilevato che “ Nulla è specificato in relazione alle modalità di scelta e non sono allegati documenti dai quali trarre dettagli che chiariscano, a garanzia dell'esatto adempimento, come il gestore intenda adempiere al suo obbligo laddove risulti impossibile la prestazione come richiesta dal contraente per oggettive impossibilità. Dal contratto infatti si evince, da un lato la possibilità per il contraente di scegliere il periodo di godimento vacanziero, indistintamente indicato, previa semplice comunicazione alla società di gestione. Per altro verso, tuttavia, non si prevede alcuna ipotesi circa la possibilità di godere effettivamente del bene a fronte di plurime richieste pervenute al gestore;
in altri termini, il contratto non disciplina l'ipotesi in cui il gestore non sia in grado di soddisfare tutte le richieste pervenutegli relativamente a un certo periodo e a una determinata sistemazione vacanziera (ipotesi evidentemente frequente per i periodi di alta stagione). Il sistema c.d. flottante comporta allora, nel caso di specie,
l'impossibilità di comprendere quale sia il criterio di individuazione dei periodi di godimento derivanti dalla titolarità del certificato associativo, rendendo del tutto indeterminate ed aleatorie le prestazioni cui sarebbe tenuta la contraente;
impossibilità quindi che conduce ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione. Indeterminatezza che è ancor più confermata dalla assoluta mancanza di dettagli che dovrebbero essere contenuti nel contratto….” ( Corte di
Appello di Torino sentenza 1064/2024).
pagina 6 di 9 Si deve d'altra parte, dare atto dell'esistenza di giurisprudenza di merito secondo la quale l'oggetto di tale tipologia di contratti sarebbe, invece, determinabile in quanto
“ nel caso di specie siamo quindi di fronte ad un contratto atipico con effetti obbligatori, mediante il quale l'acquirente acquista un titolo associativo (certificato) al ..che gli attribuisce (in qualità di socio) il diritto di usufruire di vacanze, CP_5 viaggi o soggiorni in complessi turistici a scelta ricompresi nelle proposte del UB.
Oggetto dell'iscrizione al club è, dunque, il diritto di partecipare alla fruizione di servizi turistici in un certo periodo dell'anno e per una determinata durata e la mancata indica-zione del luogo e della settimana non viziano il contratto per difetto degli elementi di determinazione dell'oggetto, rappresentando, al contrario, un elemento caratterizzante del contratto stesso, funzionale al raggiungimento del suo scopo, ossia quello di consentire all'acquirente di usufruire di servizi turistici in luoghi diversi – peraltro individuabili per relationem dal materiale informativo consultabile dal socio e richiamato anche all'atto della sottoscrizione – e in periodi diversi dell'anno (cfr. Tribunale di Ravenna n. 755/2021; Tribunale di Firenze n.
2793/2021)………….. L'oggetto del contratto di specie è invece l'acquisto del diritto di usufruire di servizi turistici, in località diverse e secondo le disponibilità esistenti al momento della prenota-zione, un diritto di natura obbligatoria e non reale, destinato a soddisfare un interesse dell'acquirente e pienamente riconducibile nell'ambito dell'autonomia negoziale garantita dall'ordinamento ex art. 1322 c.c.
(per tutti Corte Appello Bologna n. 1084/2019, Corte Appello Bologna n. 2651/2020,
Corte Appello Milano 2395/2018; Tribunale di Ravenna n. 755/2021; Tribunale
Bologna n. 853/2020; Tribunale Roma n. 19537/2018) ( Trib. Livorno sentenza n.
693/2025) .
Questo Giudice ritenendo preferibilmente di dover aderire al più recente orientamento maggioritario di merito ( Trib Bolzano 566/2024; Trib. Bergamo 1563/2024, Trib.
Brescia 4044/2024; C. App. Brescia 1085/2024; C. App. Torino 1064/2024, Trib.
Firenze 715/2025; C. App. Milano 2037/2025)., ritiene che tanto la natura del contratto, quanto il contenuto e le modalità di esercizio del diritto che viene trasferito pagina 7 di 9 con il certificato associativo siano indeterminati e non determinabili per relationem con conseguente nullità del contratto ex art 1346 e 1418, comma 2, c.c.
Venendo, quindi alla domanda restitutoria formulata dal l'art 2033 c.c. Pt_1 prevede che “ chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato……”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ricorre la fattispecie dell'indebito oggettivo previsto dalla citata norma codicistica tutte e volte che via sia un difetto di obbligazione in capo al solvens o perché il vincolo non
è mai sorto o perché venuto meno a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa all'avveramento di una condizione risolutiva ( ex multis Cass. 12794/2012)
Deve conseguentemente trovare accoglimento anche la domanda di parte attrice alla ripetizione degli importi versati in adempimento del contratto nullo per euro 7.500,00 quale acquisto della quota associativa una tantum ( doc. 3) e quanto ad euro 1.371,00 quale quote annuali documentate per gli anni 2014-2015-2016 ( doc. 4) con interessi
(in assenza di mala fede: art. 2033 c.c.) dalla domanda, e dunque dalla notificazione dell'atto introduttivo avvenuta il 27.12.2023 da determinarsi a norma dell'art. 1284,
4° comma. Detti importi, in assenza di allegazione e di prova, dovranno essere restituiti dalla sola Controparte_2 Controparte_2
avendo la agito come sua mandataria e non risultando
[...] Controparte_1 destinataria di pagamenti da parte attorea.
In base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.., la convenuta
[...]
, ancorchè Controparte_2 contumace, attrice dovrà essere condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dall'attore Dette spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità ex artt. ex art 1346 e 1418, comma 2, c.c. del contratto n. n. 1422 del 23.7.2011.l. Controparte_2
;
[...]
- condanna alla Controparte_2 ripetizione in favore di del complessivo importo di euro 8.871,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla notificazione dell'atto introduttivo avvenuta il 27.12.2023 al saldo;
- condanna l'attrice a Controparte_2 rimborsare ae spese di lite che si liquidano, in euro 798,37 per spese ed in euro
2.540,00 per onorari oltre al rimborso di spese generali, Iva e C.A. come per legge.
Perugia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
IC OR
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, nella persona del Giudice Dott.
IC OR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4842 R.G. dell'anno 2020 tra
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Katia Volpolini, presso il cui studio in
Perugia, Via ORnzo di Lorenzo 3, è elettivamente domiciliato
Attore contro
(P.I.: ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( company number )
[...] P.IVA_2
Convenute/contumaci avente ad oggetto: Vendita di cose mobili .
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.6.2025 per l'Avv Katia Volpolini “ si riporta ai propri atti difensivi ed Parte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e chiede termini ex art.
190 c.p.c. .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione datato 8.10.2020 ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Perugia e Controparte_1 Controparte_2 [
esponendo, in fatto,:
[...]
- di aver sottoscritto il 23 luglio 2011, per il tramite della il contratto CP_1 di adesione n. 1422 per l'acquisto del certificato associativo n. 2295-Codice cliente n.
4570 con la società NE UB LI IT (in seguito
[...]
) , Controparte_2
- che in detto contratto era previsto, quale corrispettivo della quota di adesione,
l'importo di euro 7.500,00 con diritto di usufruire, fino al 2053, di tutti i servizi turistici offerti dal club, compreso quello di utilizzazione per 1 settimana all'anno “ degli appartamenti offerti con tipologia Basic, Mid, Full (corrispondenti a tipologia da 2 persone fino a 6 persone) situati nei complessi turistici residenziali facenti parte del “NE UB LI”, oppure tramite offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) al prezzo e condizioni agevolate”;
- che secondo quanto previsto all'art. 5 del contratto in questione l'attore doveva corrispondere anche una quota annuale per la fruizione dei servizi turistici ricettivi, determinata in euro 444,00 aggiornata nel 2014 ad euro 457,00
- che il 16 gennaio 2017 l' attore aveva rilevato la nullità del contratto in esame per l'indeterminatezza dell'oggetto e richiesto la restituzione delle somme versate pari ad euro 8.871,00 diffidando la società convenuta dall'inviare ulteriori richieste di pagamento riferite alle quote associative;
- che la NE UB LI aveva, tuttavia, ribadito il proprio diritto ad esigere il pagamento delle spese annuali inviando all'attore una comunicazione di recupero del credito per le quote annuali relative al 2017 e 2018, per l'importo complessivo di euro
1.033,00;
- l'attore aveva, quindi, ribadito la nullità del contratto intercorso inter partes contestando le richieste economiche della società convenuta.
L'attore, in particolare, rilevava che il contratto sottoscritto il 23.7.2011, pur concernendo la cessione di un periodo di godimento su un bene immobile, non avrebbe concretamente individuato il bene ed il periodo di godimento essendo incerto anche lo stesso oggetto del contratto genericamente indicato quale “ certificato di associazione” e che pertanto il contratto in questione fosse nullo ex artt. 1346 e 1418
pagina 2 di 9 c.c
Per questi motivi
l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
….dichiarare per le motivazioni di cui in narrativa la nullità del contratto n. 1422 stipulato il 23 luglio 2011 tra NE UB LI IT, con sede in White Rose House,
28 A York Place, Leeds Yorkshire, UK, , (oggi CP_3 [...]
, company Controparte_2 number presso la Companies House, con sede in Elizabeth House, 13-19 P.IVA_2
Cod Queen Street, Leeds, West Yorshire, LS 1 , United Kingdom -UK-) per mezzo della con sede in Corsico (MI), viale Italia, n. 10/A ed il Sig CP_1 Parte_1
e per l'effetto condannare
[...] Controparte_2
, company number 06455206 presso la
[...]
Companies House, con sede in Elizabeth House, 13-19 Queen Street, Leeds, West
Yorshire, LS 1 2TW, United Kingdom -UK- a restituire al Sig. la Parte_1 somma di Euro 8.871,00 (ottomilaottocentosettantuno/00), oltre interessi dalla data della domanda al saldo. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre
Iva, rimborso forfettario e c.p.a. come per legge:
1.2. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi in modalità cartolare il 14.5.2021 la causa veniva rinviata al 14.1.2022 per consentire all'attore di procedere al rinnovo delle notificazioni nei confronti di entrambe le società convenute. La causa veniva quindi nuovamente rinviata per le medesime ragioni all'udienza dl 21.10.2022 nella quale veniva dichiarata la contumacia della rinviandosi ad altra Controparte_4 udienza per consentire il rinnovo della notificazione nei confronti della
[...]
; Controparte_2
1.3. Seguivano quindi ulteriori rinvii della causa stante la difficoltà di perfezionamento della notifica alla società convenuta con sede nel Regno Unito.
All'udienza del 15.11.2024 accertata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione avvenuta il 27.12.2023 veniva dichiarata la contumacia di
[...]
. La causa veniva, Controparte_2 pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.2025 nella quale il procuratore di parte attrice concludeva come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i richiesti termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 9 *********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
La domanda proposta dall'attore concerne l'accertamento e la declaratoria di nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto n. 1422 stipulato in data 23.7.2011 e la conseguente ripetizione, ex art 2033 c.c., di tutti gli importi da esso corrisposti quale costo di adesione e quota annuale per la gestione dei servizi turistici.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Parte attrice ha depositato in giudizio il contratto n. 1422 del 23.7.2011 sottoscritto con la che, quale mandataria della società NE UB LI IT , Controparte_1 raccoglieva l'adesione del all'associazione NE UB LI, conferendo Pt_1 all'associato un certificato di associazione, trasmissibile, incorporante il diritto “.. di
pagina 4 di 9 usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal UB compresso quello di utilizzare per 1 settimana all'anno gli appartamenti offerti con con tipologia Basic, Mid, Full
(corrispondenti a tipologia da 2 persone fino a 6 persone) situati nei complessi turistici residenziali facenti parte del “NE UB LI”, oppure tramite offerte speciali (hotel, viaggi organizzati, crociere) al prezzo e condizioni agevolate. Tale diritto sarà esercitabile fino all'anno 2053” (doc. 2)
Nell'art 2 è stato disciplinato il prezzo della quota di adesione, una tantum, di euro
7.500,00 e, come previsto all'art 2.3., a pagamento avvenuto è stato trasmesso al il certificato associativo ( doc. 3). Pt_1
Tra gli obblighi a carico dell'associato l'art. 5 del contratto prevedeva, inoltre, il pagamento di una quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo “ per la gestione unitaria dei servizi turistico ricettivi…… indispensabile per accedere ai servizi derivati dall'associazione …..ripartita proporzionalmente in base alla Per_ tipologia di diritto…….. in essa compresa: il servizio di attenzione al cliente, booking, utilizzo della reception e centralini telefonico….l'utilizzo delle piscine e dei servizi annessi, i campi attrezzati ed altri servizi non a pagamento ”.
Sulla base delle pattuizioni contrattuali la sottoscrizione del contratto determinava l'adesione ad una associazione non meglio descritta nella forma giuridica, nell'oggetto associativo e nella modalità di partecipazione e di gestione da parte degli associati. Alla partecipazione all'associazione conseguirebbe il diritto di fruire per una settimana all'anno dei servizi turistici offerti dal NE UB LI consistenti nell'utilizzo di un appartamento previo pagamento della quota annuale determinata periodicamente dal Consiglio Direttivo. Alla genericità delle suindicate previsioni contrattuali si aggiunge la ulteriore indeterminatezza relativa al periodo di godimento e le modalità attraverso le quali l'associato avrebbe potuto scegliere il periodo a cui erano interessato per la fruizione dei servizi turistici, né sono esplicati i criteri di selezione degli associati in presenza della convergenza di più domande nel medesimo periodo relative al medesimo immobile, né risultano individuate le strutture turistiche oggetto di godimento. Pertanto come stato recentemente osservato dalla Corte di
Appello di Milano in un caso analogo “ ne consegue una situazione di assoluta
pagina 5 di 9 indeterminatezza del diritto di godimento sia sotto il profilo temporale sia in relazione all'oggettività delle prestazioni e dei servizi oggetto di contratto, non essendo oggettivamente individuati i beni in relazione ai quali i servizi turistici in oggetto erano riferibili o fruibili, il che determina da sé solo motivo di nullità del contratto per assoluta indeterminatezza dell'oggetto. Tale indeterminatezza caratterizza altresì anche il profilo spaziale non essendo in alcun modo individuato
l'immobile o gli immobili in relazione ai quali prenderebbero consistenza i diritti oggetto del contratto e riferibili alla posizione di associati…….Del tutto incerta appare anche la natura del diritto di fruizione dei servizi turistici non meglio specificati nell'articolato contrattuale in esame” ( Corte di Appello Milano sentenza n. 2037/2025). Analogamente la Corte di Appello di Torino ha rilevato che “ Nulla è specificato in relazione alle modalità di scelta e non sono allegati documenti dai quali trarre dettagli che chiariscano, a garanzia dell'esatto adempimento, come il gestore intenda adempiere al suo obbligo laddove risulti impossibile la prestazione come richiesta dal contraente per oggettive impossibilità. Dal contratto infatti si evince, da un lato la possibilità per il contraente di scegliere il periodo di godimento vacanziero, indistintamente indicato, previa semplice comunicazione alla società di gestione. Per altro verso, tuttavia, non si prevede alcuna ipotesi circa la possibilità di godere effettivamente del bene a fronte di plurime richieste pervenute al gestore;
in altri termini, il contratto non disciplina l'ipotesi in cui il gestore non sia in grado di soddisfare tutte le richieste pervenutegli relativamente a un certo periodo e a una determinata sistemazione vacanziera (ipotesi evidentemente frequente per i periodi di alta stagione). Il sistema c.d. flottante comporta allora, nel caso di specie,
l'impossibilità di comprendere quale sia il criterio di individuazione dei periodi di godimento derivanti dalla titolarità del certificato associativo, rendendo del tutto indeterminate ed aleatorie le prestazioni cui sarebbe tenuta la contraente;
impossibilità quindi che conduce ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione. Indeterminatezza che è ancor più confermata dalla assoluta mancanza di dettagli che dovrebbero essere contenuti nel contratto….” ( Corte di
Appello di Torino sentenza 1064/2024).
pagina 6 di 9 Si deve d'altra parte, dare atto dell'esistenza di giurisprudenza di merito secondo la quale l'oggetto di tale tipologia di contratti sarebbe, invece, determinabile in quanto
“ nel caso di specie siamo quindi di fronte ad un contratto atipico con effetti obbligatori, mediante il quale l'acquirente acquista un titolo associativo (certificato) al ..che gli attribuisce (in qualità di socio) il diritto di usufruire di vacanze, CP_5 viaggi o soggiorni in complessi turistici a scelta ricompresi nelle proposte del UB.
Oggetto dell'iscrizione al club è, dunque, il diritto di partecipare alla fruizione di servizi turistici in un certo periodo dell'anno e per una determinata durata e la mancata indica-zione del luogo e della settimana non viziano il contratto per difetto degli elementi di determinazione dell'oggetto, rappresentando, al contrario, un elemento caratterizzante del contratto stesso, funzionale al raggiungimento del suo scopo, ossia quello di consentire all'acquirente di usufruire di servizi turistici in luoghi diversi – peraltro individuabili per relationem dal materiale informativo consultabile dal socio e richiamato anche all'atto della sottoscrizione – e in periodi diversi dell'anno (cfr. Tribunale di Ravenna n. 755/2021; Tribunale di Firenze n.
2793/2021)………….. L'oggetto del contratto di specie è invece l'acquisto del diritto di usufruire di servizi turistici, in località diverse e secondo le disponibilità esistenti al momento della prenota-zione, un diritto di natura obbligatoria e non reale, destinato a soddisfare un interesse dell'acquirente e pienamente riconducibile nell'ambito dell'autonomia negoziale garantita dall'ordinamento ex art. 1322 c.c.
(per tutti Corte Appello Bologna n. 1084/2019, Corte Appello Bologna n. 2651/2020,
Corte Appello Milano 2395/2018; Tribunale di Ravenna n. 755/2021; Tribunale
Bologna n. 853/2020; Tribunale Roma n. 19537/2018) ( Trib. Livorno sentenza n.
693/2025) .
Questo Giudice ritenendo preferibilmente di dover aderire al più recente orientamento maggioritario di merito ( Trib Bolzano 566/2024; Trib. Bergamo 1563/2024, Trib.
Brescia 4044/2024; C. App. Brescia 1085/2024; C. App. Torino 1064/2024, Trib.
Firenze 715/2025; C. App. Milano 2037/2025)., ritiene che tanto la natura del contratto, quanto il contenuto e le modalità di esercizio del diritto che viene trasferito pagina 7 di 9 con il certificato associativo siano indeterminati e non determinabili per relationem con conseguente nullità del contratto ex art 1346 e 1418, comma 2, c.c.
Venendo, quindi alla domanda restitutoria formulata dal l'art 2033 c.c. Pt_1 prevede che “ chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato……”. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ricorre la fattispecie dell'indebito oggettivo previsto dalla citata norma codicistica tutte e volte che via sia un difetto di obbligazione in capo al solvens o perché il vincolo non
è mai sorto o perché venuto meno a seguito di annullamento, rescissione, inefficacia connessa all'avveramento di una condizione risolutiva ( ex multis Cass. 12794/2012)
Deve conseguentemente trovare accoglimento anche la domanda di parte attrice alla ripetizione degli importi versati in adempimento del contratto nullo per euro 7.500,00 quale acquisto della quota associativa una tantum ( doc. 3) e quanto ad euro 1.371,00 quale quote annuali documentate per gli anni 2014-2015-2016 ( doc. 4) con interessi
(in assenza di mala fede: art. 2033 c.c.) dalla domanda, e dunque dalla notificazione dell'atto introduttivo avvenuta il 27.12.2023 da determinarsi a norma dell'art. 1284,
4° comma. Detti importi, in assenza di allegazione e di prova, dovranno essere restituiti dalla sola Controparte_2 Controparte_2
avendo la agito come sua mandataria e non risultando
[...] Controparte_1 destinataria di pagamenti da parte attorea.
In base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.., la convenuta
[...]
, ancorchè Controparte_2 contumace, attrice dovrà essere condannata a rimborsare le spese di lite sostenute dall'attore Dette spese vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità ex artt. ex art 1346 e 1418, comma 2, c.c. del contratto n. n. 1422 del 23.7.2011.l. Controparte_2
;
[...]
- condanna alla Controparte_2 ripetizione in favore di del complessivo importo di euro 8.871,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla notificazione dell'atto introduttivo avvenuta il 27.12.2023 al saldo;
- condanna l'attrice a Controparte_2 rimborsare ae spese di lite che si liquidano, in euro 798,37 per spese ed in euro
2.540,00 per onorari oltre al rimborso di spese generali, Iva e C.A. come per legge.
Perugia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
IC OR
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