Decreto cautelare 12 maggio 2023
Ordinanza cautelare 10 giugno 2023
Ordinanza collegiale 1 agosto 2023
Sentenza breve 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 16/10/2023, n. 15276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15276 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 15276/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07333/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7333 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Scalise, Stefano Gabbrielli, Margherita Scalise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Gabbrielli in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per ulteriori accertamenti Psicofisici presso la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, Ministero della Difesa, Dir Gen. per il personale Militare, Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
- del giudizio di non idoneità espresso nel verbale di visita medica di riesame relativa al candidato -OMISSIS- del -OMISSIS-, comunicata in pari data, emesso dalla Commissione per Ulteriori Accertamenti Psicofisici presso la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, nell''ambito del Concorso, per esami, per l''ammissione di 146 (centoquarantasei) Allievi al primo anno del 205° Corso dell''Accademia militare dell''Esercito per l''anno accademico 2023-2024 (All. 1);
- ove ritenuto necessario, del presupposto giudizio medico legale di non idoneità all''ammissione al corso in oggetto del candidato -OMISSIS- espresso dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici nominata con decreto n° M_D AB05933 DE12023 0000039 del 15.02.2023 (All. 2);
- ove ritenuto necessario, e per quanto d''interesse, della disposizione di cui alla lettera U1 della direttiva tecnica riguardante l''accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (GU Serie Generale n. 131 del 09-06-2014), nel senso interpretato nel suindicato gravato provvedimento;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o comunque consequenziale allo stato non cognito e che incida sfavorevolmente nella sfera giuridica del ricorrente;
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell''odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale; E, IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensiva, il giudizio della Commissione Medica di II istanza, pronunciatasi in sede di riesame del giudizio del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, che ha giudicato il ricorrente medesimo non idoneo per l’ammissione di 146 Allievi al primo anno del 205° Corso dell’Accademia militare dell’Esercito, per l’anno accademico 2023-2024, in quanto riscontrato affetto da “-OMISSIS-” .
Il ricorrente ha censurato il suddetto giudizio ritenendolo ingiustificato ed errato, alla luce della documentazione medica di parte depositata, chiedendo contestualmente l’adozione di misure cautelari.
2. Con decreto n. -OMISSIS-, è stata accolta la domanda cautelare del ricorrente ed è stata disposta l’ammissione con riserva del medesimo al prosieguo delle prove concorsuali.
3. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 09.03.2023 il Collegio ha disposto una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., al fine di accertare l’esistenza della menzionata causa di inidoneità, incaricando di ciò la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con sede in Roma.
4. La relazione di verificazione, depositata in data 6.7.2023, ha attestato che la predetta causa di inidoneità non sussiste e che la -OMISSIS- di cui è affetto il ricorrente, in fase di remissione completa, è compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stato ordinato all’Amministrazione di fornire chiarimenti in merito all’eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso de quo , al fine della verifica dell’integrità del contraddittorio. L’Amministrazione ha dato riscontro in data 22.08.2023, comunicando che la graduatoria non era stata ancora pubblicata.
5.Alla Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2023 il Collegio, verificata l’integrità del contradittorio, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ne ha dato comunicazione alle parti, come da verbale.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
6.1. Il ricorrente contesta il provvedimento di esclusione che, nell'ambito della procedura concorsuale in epigrafe, l’ha giudicato "inidoneo" in ragione dell’“-OMISSIS-” da cui era affetto.
E, invero, la verificazione disposta dalla Sezione, i cui esiti sono stati depositati agli atti in data 6 luglio 2023, non ha ritenuto sussistente la predetta infermità, ritenendo compatibile la -OMISSIS- del ricorrente, in fase di remissione completa, con la prosecuzione dell’iter concorsuale.
Dagli esiti della predetta verificazione il Collegio non ha motivo di discostarsi e la discrepanza tra i risultati dell’accertamento svolto dalla Commissione medica al momento della visita concorsuale rispetto al momento della ripetizione ex novo da parte del verificatore induce a ritenere fondate le relative doglianze di parte, con conseguente accoglimento delle stesse.
7. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, visto l’esito positivo della verificazione – valido “ora per allora” – il ricorso può essere accolto.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. Viene posto a carico della parte soccombente il compenso dell’organismo verificatore, come da nota spese prodotta e non contestata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del 15 per cento e rimborso del contributo unificato.
Condanna, altresì, l’Amministrazione al pagamento delle spese per l’organo verificatore, che si liquidano in € 500,00, come da nota spese allegata e non contestata dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.