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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 99/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 99/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 13 all'udienza dell'8 gennaio 2025, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in Gela, alla via S. Damaggio nr. 4 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ciaramella (C.F.:
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
RICORRENTE -DEBITORE OPPONENTE contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del responsabile contenzioso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_2 mario greco (c.f.: che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
RESISTENTE – CREDITRICE OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso atto di precetto ex art. 615 c.p.p.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 gennaio 2025, all'esito della quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnati in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società cooperativa opponente ha presentato opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 29220229003851191000 del 25.11.2022 - notificata il 12.12.2022 a mezzo PEC dall' , con il quale la predetta ha Controparte_1 CP_1 richiesto il pagamento del complessivo importo di euro 122.495,98; nello specifico, parte opponente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di pagamento, in carenza di atti interruttivi (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.). Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità dell'intimazione di pagamento ovvero, in subordine, di ridurre l'importo di cui all'atto di precetto;
con vittoria di spese.
Si costituiva, quindi, in giudizio parte opposta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale adito ed insistendo, nel merito, nel rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, contestando quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza, con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha disposto la separazione della causa avente ad oggetto crediti da lavoro, per essere la materia attribuita alla cognizione di questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente ritiene questo Giudice doversi dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al
Tribunale adito in relazione alle cartelle n.ri 9220160009835457000, 29220170000571731000,
29220170003163292000, 29220180000973533000, 29220180000973634000, 29220190001013039000,
29220190001013140000, 29220190002239023000, 29220190003117970000, oggetto del presente giudizio all'esito della separazione della causa.
La fisionomia del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia tributaria è delineata, anzitutto, dall'art. 2 del d.lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli articoli 49
e ss. del D.P.R. n. 602 del 1973: da tale composito quadro normativo emerge come il discrimine per individuare il riparto di giurisdizione sia rappresentato dal compimento di atti esecutivi successivi alla notificazione della cartella di pagamento – ed eventualmente dell'intimazione di pagamento –.
Più in particolare, a mente dell'art. 2, d.lgs 546/1992, “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 nr. 602”.
pagina 2 di 5 Il sopra esposto quadro normativo è stato poi chiarito nelle sue ricadute applicative da alcune pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione: la Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 114/2018, ha censurato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973, “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n.
602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. qualora il motivo di censura inerente la riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi non sussista la giurisdizione del giudice ordinario”; dal canto suo, la Suprema Corte, con plurime sentenze, ha delineato – richiamando le norme sopra analizzate – “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo nei termini seguenti (cfr. anche
Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021):
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi
- nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).” (Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza nr. 8465/2022).
Premesso che le cartelle n.ri 29220160009835457000, 29220170000571731000,
29220170003163292000, 29220180000973533000, 29220180000973634000, 29220190001013039000,
29220190001013140000, 29220190002239023000, 29220190003117970000 hanno ad oggetto tributi ed imposte, appare evidente, sulla scorta di quanto premesso, come l'odierno giudizio, avendo ad oggetto l'intimazione di pagamento, atto non già esecutivo ma prodromico all'avvio della fase esecutiva, si pagina 3 di 5 collochi in maniera inequivocabile nella giurisdizione propria del giudice tributario – o comunque di quello competente a conoscere dell'opposizione a determinate specie di crediti, sanzioni o imposte – e non già in quella del giudice ordinario in veste di giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Per i suesposti motivi, in relazione alle cartelle sopra indicate, l'azione non può essere da questo
Giudice vagliata nel merito in quanto la giurisdizione in ordine ad essa va riconosciuta in capo alla
Corte di Giustizia tributaria di I grado territorialmente competente rispetto a ciascuna cartella sottostante all'impugnato atto di intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 1.190,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo al valore della causa, alle attività effettivamente svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio €
1.276,00, per la fase introduttiva € 814,00 e per la fase decisionale € 2.127,00), nonché alla complessità
e, ai sensi dell'art. 4, comma 4, alla natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari di cui alle cartelle n.ri
29220160009835457000, 29220170000571731000, 29220170003163292000,
29220180000973533000, 29220180000973634000, 29220190001013039000,
29220190001013140000, 29220190002239023000, 29220190003117970000 ed assegna, per la translatio iudicii dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente, il termine di sessanta giorni;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 2.951,90 oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 come per legge.
Gela, 8 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Berenato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 99/2023 R.G., assunta in decisione all'udienza del 13 all'udienza dell'8 gennaio 2025, promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 in Gela, alla via S. Damaggio nr. 4 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ciaramella (C.F.:
), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
RICORRENTE -DEBITORE OPPONENTE contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del responsabile contenzioso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_2 mario greco (c.f.: che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
RESISTENTE – CREDITRICE OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso atto di precetto ex art. 615 c.p.p.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 gennaio 2025, all'esito della quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnati in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, la società cooperativa opponente ha presentato opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 29220229003851191000 del 25.11.2022 - notificata il 12.12.2022 a mezzo PEC dall' , con il quale la predetta ha Controparte_1 CP_1 richiesto il pagamento del complessivo importo di euro 122.495,98; nello specifico, parte opponente ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di pagamento, in carenza di atti interruttivi (motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c.). Ha chiesto, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di dichiararsi l'inefficacia e/o la nullità dell'intimazione di pagamento ovvero, in subordine, di ridurre l'importo di cui all'atto di precetto;
con vittoria di spese.
Si costituiva, quindi, in giudizio parte opposta, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e di competenza del Tribunale adito ed insistendo, nel merito, nel rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, contestando quanto ex adverso dedotto, perché infondato in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza, con ordinanza emessa in data 1 dicembre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha disposto la separazione della causa avente ad oggetto crediti da lavoro, per essere la materia attribuita alla cognizione di questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente ritiene questo Giudice doversi dichiarare il difetto di giurisdizione in capo al
Tribunale adito in relazione alle cartelle n.ri 9220160009835457000, 29220170000571731000,
29220170003163292000, 29220180000973533000, 29220180000973634000, 29220190001013039000,
29220190001013140000, 29220190002239023000, 29220190003117970000, oggetto del presente giudizio all'esito della separazione della causa.
La fisionomia del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia tributaria è delineata, anzitutto, dall'art. 2 del d.lgs. 546/1992, in combinato disposto con gli articoli 49
e ss. del D.P.R. n. 602 del 1973: da tale composito quadro normativo emerge come il discrimine per individuare il riparto di giurisdizione sia rappresentato dal compimento di atti esecutivi successivi alla notificazione della cartella di pagamento – ed eventualmente dell'intimazione di pagamento –.
Più in particolare, a mente dell'art. 2, d.lgs 546/1992, “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 nr. 602”.
pagina 2 di 5 Il sopra esposto quadro normativo è stato poi chiarito nelle sue ricadute applicative da alcune pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione: la Corte Costituzionale, con la sentenza nr. 114/2018, ha censurato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/1973, “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n.
602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. qualora il motivo di censura inerente la riscossione esattoriale non radichi una controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e quindi non sussista la giurisdizione del giudice ordinario”; dal canto suo, la Suprema Corte, con plurime sentenze, ha delineato – richiamando le norme sopra analizzate – “il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo nei termini seguenti (cfr. anche
Sez. U, Sentenza n. 4846 del 2021):
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi
- nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).” (Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza nr. 8465/2022).
Premesso che le cartelle n.ri 29220160009835457000, 29220170000571731000,
29220170003163292000, 29220180000973533000, 29220180000973634000, 29220190001013039000,
29220190001013140000, 29220190002239023000, 29220190003117970000 hanno ad oggetto tributi ed imposte, appare evidente, sulla scorta di quanto premesso, come l'odierno giudizio, avendo ad oggetto l'intimazione di pagamento, atto non già esecutivo ma prodromico all'avvio della fase esecutiva, si pagina 3 di 5 collochi in maniera inequivocabile nella giurisdizione propria del giudice tributario – o comunque di quello competente a conoscere dell'opposizione a determinate specie di crediti, sanzioni o imposte – e non già in quella del giudice ordinario in veste di giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Per i suesposti motivi, in relazione alle cartelle sopra indicate, l'azione non può essere da questo
Giudice vagliata nel merito in quanto la giurisdizione in ordine ad essa va riconosciuta in capo alla
Corte di Giustizia tributaria di I grado territorialmente competente rispetto a ciascuna cartella sottostante all'impugnato atto di intimazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 1.190,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo al valore della causa, alle attività effettivamente svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio €
1.276,00, per la fase introduttiva € 814,00 e per la fase decisionale € 2.127,00), nonché alla complessità
e, ai sensi dell'art. 4, comma 4, alla natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari di cui alle cartelle n.ri
29220160009835457000, 29220170000571731000, 29220170003163292000,
29220180000973533000, 29220180000973634000, 29220190001013039000,
29220190001013140000, 29220190002239023000, 29220190003117970000 ed assegna, per la translatio iudicii dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente, il termine di sessanta giorni;
2) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 2.951,90 oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 come per legge.
Gela, 8 maggio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
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