TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1155 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1155 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GALLO VINCENZO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 09/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), i figli e , maggiorenni ma, dei quali, solo Per_1 Per_2
il primo economicamente autosufficiente e, in data 3.04.2009, la figlia ER
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2024 e 30.10.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario tra la Sig.ra e il Sig. il giorno 19 dicembre 1996 a Santarcangelo di Romagna, Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al numero 108, parte II, serie A, anno 1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Santarcangelo di Romagna alla Sig.ra Pt_1
che ivi resterà a vivere unitamente alla figlia minore e ai due figli e , oggi
[...] ER Per_2 Per_1
entrambi maggiorenni;
3) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, continuando la ER
minore a rimanere collocata presso la casa coniugale assegnata alla madre sita a Santarcangelo in Via
Ortomaggio n.244.
Pertanto i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza della figlia minore presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia ER
4) disporre che il Sig. veda e tenga con sé la figlia minore ogni venerdì, dalle ore 15:30, CP_1 ER
allorquando la andrà a prendere presso la casa coniugale, sino al mattino del giorno seguente, quando la accompagnerà a scuola.
I periodi di permanenza della figlia minore presso il padre durante le festività seguiranno il ER principio della parità e dell'alternanza tra i genitori.
pagina 2 di 4 I tempi di frequentazione della figlia minore così determinati dovranno essere rispettati dal Sig. CP_1
salvo diverso accordo con la madre.
Pertanto, in caso di accordo tra i genitori, la figlia minore potrà, se lo vorrà, trascorrere ulteriore ER
tempo con il padre;
5) disporre a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore e di ER
, quest'ultima maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando alla madre un Per_2 contributo complessivo pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per l'individuazione delle quali le parti fanno espresso rinvio al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna in materia;
6) il Sig. , immediatamente dopo la sentenza di divorzio che omologa l'accordo tra le parti, CP_1
si impegna a trasferire alla Sig.ra in esenzione di imposta, avanti a notaio scelto dalla Sig.ra Pt_1
la propria quota di comproprietà della casa coniugale come sopra meglio identificata, sita nel Pt_1
Comune di Santarcangelo di Romagna , Via Ortomaggio n.244, costituita da un appartamento al piano terra, con portico, corte esclusiva e vani ad uso cantina al piano sottostrada, di catastali vani 3, riferito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del detto Comune al Fg 52 e da una particella 261 sub. 1 – Via
Ortomaggio n.244, Piano S1-T, Categoria A/3 Classe 3 Vani 3 Rendita Catastale € 232, 41, censiti nel
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 52, particella 261 di are 04:73. Con conseguente accollo dei mutui ipotecari iscritti.
L'accordo patrimoniale a beneficio della moglie contenuto nel presente ricorso costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) i coniugi definiranno congiuntamente il debito residuo con con ripartizione Controparte_2
del saldo al 50% che dovrà essere versato rispettivamente da ciascuno;
7) con l'esatto adempimento degli accordi di cui sopra le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per il contributo di mantenimento dei figli minori determinato nei provvedimenti giudiziari.
8) le spese legali tutte del presente giudizio saranno sostenute in eguale misura dalle parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 19.12.1996 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra da CP_1
intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 108 Parte II Serie A Anno 1996 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1155 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SANTUCCI SABRINA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GALLO VINCENZO ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 09/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), i figli e , maggiorenni ma, dei quali, solo Per_1 Per_2
il primo economicamente autosufficiente e, in data 3.04.2009, la figlia ER
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2024 e 30.10.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario tra la Sig.ra e il Sig. il giorno 19 dicembre 1996 a Santarcangelo di Romagna, Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al numero 108, parte II, serie A, anno 1996, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Santarcangelo di Romagna alla Sig.ra Pt_1
che ivi resterà a vivere unitamente alla figlia minore e ai due figli e , oggi
[...] ER Per_2 Per_1
entrambi maggiorenni;
3) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, continuando la ER
minore a rimanere collocata presso la casa coniugale assegnata alla madre sita a Santarcangelo in Via
Ortomaggio n.244.
Pertanto i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza della figlia minore presso ciascuno, mentre le scelte di straordinaria importanza saranno concordate tra i medesimi, impegnandosi le parti a tenere conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia ER
4) disporre che il Sig. veda e tenga con sé la figlia minore ogni venerdì, dalle ore 15:30, CP_1 ER
allorquando la andrà a prendere presso la casa coniugale, sino al mattino del giorno seguente, quando la accompagnerà a scuola.
I periodi di permanenza della figlia minore presso il padre durante le festività seguiranno il ER principio della parità e dell'alternanza tra i genitori.
pagina 2 di 4 I tempi di frequentazione della figlia minore così determinati dovranno essere rispettati dal Sig. CP_1
salvo diverso accordo con la madre.
Pertanto, in caso di accordo tra i genitori, la figlia minore potrà, se lo vorrà, trascorrere ulteriore ER
tempo con il padre;
5) disporre a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore e di ER
, quest'ultima maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando alla madre un Per_2 contributo complessivo pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per l'individuazione delle quali le parti fanno espresso rinvio al Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna in materia;
6) il Sig. , immediatamente dopo la sentenza di divorzio che omologa l'accordo tra le parti, CP_1
si impegna a trasferire alla Sig.ra in esenzione di imposta, avanti a notaio scelto dalla Sig.ra Pt_1
la propria quota di comproprietà della casa coniugale come sopra meglio identificata, sita nel Pt_1
Comune di Santarcangelo di Romagna , Via Ortomaggio n.244, costituita da un appartamento al piano terra, con portico, corte esclusiva e vani ad uso cantina al piano sottostrada, di catastali vani 3, riferito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del detto Comune al Fg 52 e da una particella 261 sub. 1 – Via
Ortomaggio n.244, Piano S1-T, Categoria A/3 Classe 3 Vani 3 Rendita Catastale € 232, 41, censiti nel
Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 52, particella 261 di are 04:73. Con conseguente accollo dei mutui ipotecari iscritti.
L'accordo patrimoniale a beneficio della moglie contenuto nel presente ricorso costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) i coniugi definiranno congiuntamente il debito residuo con con ripartizione Controparte_2
del saldo al 50% che dovrà essere versato rispettivamente da ciascuno;
7) con l'esatto adempimento degli accordi di cui sopra le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per il contributo di mantenimento dei figli minori determinato nei provvedimenti giudiziari.
8) le spese legali tutte del presente giudizio saranno sostenute in eguale misura dalle parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 19.12.1996 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra da CP_1
intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 108 Parte II Serie A Anno 1996 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4