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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3604/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3604/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Cesare e Alfonso Pisanzio
APPELLANTE
CONTRO
, quale difensore di sé stesso Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
1 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Nola n. 2478/2018, pubblicata in data 16/05/2018, con la quale veniva accolta la domanda proposta da volta ad Controparte_1
ottenere il rimborso della somma di € 2,80 oltre interessi. A fondamento del proposto gravame, l'appellante deduceva l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza impugnata. Oltre a ciò, l'appellante eccepiva l'errata applicazione dell'art. 6 della L. 890/1982 e della carta di qualità dei servizi postali nonché l'omessa applicazione dell'art. 13 del decreto-legge n.212/2011.
Provvedeva a costituirsi in giudizio , il quale resisteva Controparte_1
all'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia inammissibile.
In particolare, risulta fondata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata da
, in quanto la sentenza di primo grado veniva pubblicata in Controparte_1
data 16/05/2018 mentre la notifica dell'atto di citazione in appello avveniva solo in data 10/05/2019, laddove il termine ultimo di sei mesi per proporre tale impugnazione cadeva in data 13/12/2018; di conseguenza, l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
Difatti, parte appellante non provava di non aver avuto conoscenza del processo di primo grado per nullità della notificazione dell'atto di citazione, come richiesto dall'art. 327, comma secondo, c.p.c. Oltre a ciò, parte appellata forniva adeguata prova della regolarità della notifica dell'atto di citazione in
2 primo grado depositando le ricevute cartacee di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna della stessa riportanti data 24/05/2017, documentazione idonea a comprovare la validità della notifica effettuata a mezzo PEC in tutti quei casi in cui è impossibile il deposito telematico, come lo era per gli uffici giudiziari del Giudice di Pace all'epoca del giudizio di primo grado. Nella
relazione di notifica, inoltre, veniva attestata l'estrazione dell'indirizzo PEC del destinatario dal pubblico registro ReGIndE e, in merito al valore della stessa, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 53/94 “L'avvocato o il
procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli
3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico
ufficiale ad ogni effetto”, da ciò derivando che tale documento è assistito da valore probatorio privilegiato superabile unicamente con un apposito procedimento di querela di falso che, nel caso in esame, non veniva esperito.
In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 327,
primo comma, c.p.c. ed ogni altra questione deve reputarsi assorbita.
In caso di declaratoria di inammissibilità del gravame deve comunque trovare applicazione il principio della soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della causa e tenendo conto dell'assenza di attività
istruttoria.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'appello in esame così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna a rimborsare all'appellato le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 232,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma dell'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 12/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3604/2019 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Cesare e Alfonso Pisanzio
APPELLANTE
CONTRO
, quale difensore di sé stesso Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
1 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Nola n. 2478/2018, pubblicata in data 16/05/2018, con la quale veniva accolta la domanda proposta da volta ad Controparte_1
ottenere il rimborso della somma di € 2,80 oltre interessi. A fondamento del proposto gravame, l'appellante deduceva l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente nullità della sentenza impugnata. Oltre a ciò, l'appellante eccepiva l'errata applicazione dell'art. 6 della L. 890/1982 e della carta di qualità dei servizi postali nonché l'omessa applicazione dell'art. 13 del decreto-legge n.212/2011.
Provvedeva a costituirsi in giudizio , il quale resisteva Controparte_1
all'impugnazione e ne chiedeva il rigetto.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia inammissibile.
In particolare, risulta fondata l'eccezione di tardività dell'appello sollevata da
, in quanto la sentenza di primo grado veniva pubblicata in Controparte_1
data 16/05/2018 mentre la notifica dell'atto di citazione in appello avveniva solo in data 10/05/2019, laddove il termine ultimo di sei mesi per proporre tale impugnazione cadeva in data 13/12/2018; di conseguenza, l'impugnazione va dichiarata inammissibile per tardività.
Difatti, parte appellante non provava di non aver avuto conoscenza del processo di primo grado per nullità della notificazione dell'atto di citazione, come richiesto dall'art. 327, comma secondo, c.p.c. Oltre a ciò, parte appellata forniva adeguata prova della regolarità della notifica dell'atto di citazione in
2 primo grado depositando le ricevute cartacee di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna della stessa riportanti data 24/05/2017, documentazione idonea a comprovare la validità della notifica effettuata a mezzo PEC in tutti quei casi in cui è impossibile il deposito telematico, come lo era per gli uffici giudiziari del Giudice di Pace all'epoca del giudizio di primo grado. Nella
relazione di notifica, inoltre, veniva attestata l'estrazione dell'indirizzo PEC del destinatario dal pubblico registro ReGIndE e, in merito al valore della stessa, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 53/94 “L'avvocato o il
procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli
3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico
ufficiale ad ogni effetto”, da ciò derivando che tale documento è assistito da valore probatorio privilegiato superabile unicamente con un apposito procedimento di querela di falso che, nel caso in esame, non veniva esperito.
In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. 327,
primo comma, c.p.c. ed ogni altra questione deve reputarsi assorbita.
In caso di declaratoria di inammissibilità del gravame deve comunque trovare applicazione il principio della soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della causa e tenendo conto dell'assenza di attività
istruttoria.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
1/1/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sull'appello in esame così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello;
- Condanna a rimborsare all'appellato le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 232,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma dell'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 12/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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