Sentenza 16 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 17 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 9315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9315 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09315/2025REG.PROV.COLL.
N. 02459/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2459 del 2025, proposto dall’ATER - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonsina Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio presso il suo studio in Roma, via del Calcio n. 3;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 17874, pubblicata il 16 ottobre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il consigliere IN EL e uditi per le parti gli avvocati Di Domenico e Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’ente appellante, succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi allo I.A.C.P. di Roma in forza della trasformazione intervenuta ex l.r. n. 30/2002 e dei decreti regionali n. 427, 432, 433 del 2003, chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’appellato avverso la determinazione dirigenziale del 2 agosto 2016 con la quale il Comune di Roma ha preso atto del parere contrario espresso dalla Commissione Tecnica in ordine all’istanza di regolarizzazione per l’assegnazione in deroga dell’alloggio sito in Roma, via -OMISSIS- in quanto “il nucleo familiare risulta occupare due alloggi contigui di edilizia residenziale pubblica (l’interno 6 e l’interno 7)” .
1.2. L’ente appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 della l.r. n. 26/2007.
Ad avviso dell’ente appellante sarebbe erronea l’interpretazione seguita dal giudice di primo grado del citato art. 53 in combinato disposto con l’art. 11, comm1 1 lett. d) e 2, della l.r. n. 12/1999 nella versione vigente ratione temporis . Ai sensi di tale ultima disposizione, infatti, tra i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa vi è anche l’ “assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà, originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità”, assenza che deve sussistere non solo in capo al richiedente ma anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, e deve permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto. Pertanto, a differenza di quanto concluso dal giudice di primo grado, l’appellato non avrebbe potuto vedersi assegnato l’alloggio in controversia ai sensi della l.r. n. 27/2006 poiché un componente del nucleo familiare aveva già usufruito del beneficio dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. -OMISSIS- si è costituito in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 104 c.p.a. della produzione documentale allegata all’atto introduttivo del presente grado di giudizio e precisamente del verbale di sopralluogo redatto dalla polizia giudiziaria in epoca antecedente alla decisione impugnata e non prodotta in primo grado ed ha concluso per il rigetto dell’appello evidenziando che l’immobile adiacente a quello occupato è stato assegnato in regolarizzazione alla sig.ra -OMISSIS- nel 2003, cioè in epoca antecedente al matrimonio, celebrato nel 2005e poi cessato nel 2015 con l’omologa della separazione, che ha anche determinato la perdita della qualità di componente del medesimo nucleo familiare.
3. Con l’ordinanza n. 1499 del 17 aprile 2025 la Sezione ha respinto la domanda cautelare ritenendo che non sussistesse “il requisito del periculum, sia perché l’udienza per la discussione del merito è stata già fissata al 2 ottobre 2025, sia perché la finalità dichiarata dalla stessa parte appellante di disincentivare una condotta, quale quella dell’appellato, che si assume essere contraria a buona fede non integra gli estremi di un pregiudizio grave e irreparabile” .
4. Alla pubblica udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni che prescindono dall’utilizzazione del documento relativo al verbale di sopralluogo presso l’immobile in controversia, oggetto dell’eccepita inammissibilità dei nova in appello ex art. 104 c.p.a..
6. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado ha ritenuto assorbente ai fini dell’accoglimento l’erroneità del presupposto sulla cui base è stata negata la regolarizzazione e il difetto di motivazione. Secondo il giudicante l’amministrazione senza fare alcun riferimento all’art. 11, comma 1, della l.r. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato, ha escluso la possibilità di accogliere la domanda di regolarizzazione perché “il nucleo familiare del ricorrente risulta occupante di due alloggi di edilizia residenziale pubblica in quanto la moglie del ricorrente sarebbe assegnataria in regolarizzazione di altro alloggio presente nello stesso stabile e contiguo all’interno per il quale il sig. -OMISSIS- ha presentato domanda di regolarizzazione” . Ad avviso del giudice di primo grado, anche a voler “ritenere che detta circostanza stia ad indicare il requisito di cui alla lettera d) del citato art. 11, comma 1, ovvero la “assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici”, neanche in questo caso il presupposto di legge per il diniego della regolarizzazione appare integrato” perché rileva la circostanza che “il ricorrente non è mai stato titolare dell’alloggio ERP assegnato in regolarizzazione alla moglie, essendosi al più limitato ad usufruire dello stesso quale mero componente del nucleo familiare” . A tale mancanza di precedente titolarità di altro alloggio ERP va aggiunto che lo stesso “ha dimostrato di occupare, fin da data anteriore al termine ultimo per la sanatoria di cui alla legge regionale 27/2006, un alloggio distinto da quello del coniuge, l’interno 7, mentre la regolarizzazione dell’alloggio della moglie, all’interno 6, risale al 2003, ovvero a data anteriore al matrimonio avvenuto nel 2005” , nonché che alla data di adozione del provvedimento impugnato fosse “legalmente separato dalla moglie dal 2015 e di non appartenere al medesimo nucleo familiare” .
7. Ad avviso del Collegio le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado non sono condivisibili.
7.1. I fatti salienti ai fini della decisione, come risultanti dalla documentazione prodotta dalle parti, possono essere così sintetizzati:
- il 27 novembre 2007 l’odierno appellato ha presentato domanda di assegnazione in regolarizzazione, ai sensi dell’art. 53 della l.r. n. 27/2006, per sé e per il suo nucleo familiare composto dalla coniuge, -OMISSIS- e dai due figli in relazione all’alloggio di proprietà dell’ATER, sito in Roma, in via -OMISSIS-, occupato sine titulo dal 2001;
- nelle more della regolarizzazione l’ATER che non era a conoscenza della domanda di sanatoria inoltrata al Comune di Roma, verificata l’occupazione dell’alloggio sine titulo , ha adottato la diffida al rilascio dell’immobile n. 16113 del 14 marzo 2012 e successivamente il decreto n. 77230 del 5 settembre 2014 di rilascio dello stesso, impugnato davanti al G.O. che ha dichiarato con sentenza con n. 22015/2015 il difetto di giurisdizione in favore del G.A.;
- sempre nelle more del procedimento di regolarizzazione è intervenuto il decreto di omologazione della separazione consensuale tra i coniugi n. 894/2015 del 15 gennaio 2015;
- il 25 maggio 2015 la Commissione tecnica con verbale n. 16528, in sede di verifica dei requisiti per la regolarizzazione degli alloggi, ha accertato che la coniuge dell’appellato era già stata ammessa alla regolarizzazione ai sensi della l.r. n. 18/2000 in relazione all’alloggio sito in Roma, via -OMISSIS-, come da determina dirigenziale n.106 del 13 maggio 2003, ed ha espresso parere contrario alla regolarizzazione dell’alloggio interno 7 occupato senza titolo, parere comunicato il 25 maggio 2015 con raccomandata non ritirata dall’appellato;
- il 2 agosto 2016 è stata adottata la determina dirigenziale n. 1333 di recepimento del predetto parere contrario della Commissione.
8. L’art. 53 della l.r. n. 27/2006 disciplina la regolarizzazione da parte del Comune, “in deroga all'articolo 15 della L.R. n. 12/1999, nei confronti di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica” in presenza delle condizioni richieste per l'assegnazione e, segnatamente:
a) al protrarsi dell'occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell'assegnazione;
b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato;
c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell'alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l'avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura.
8.1. L’art. 11 della l.r. n. 12/1999 prevede al comma 1 lettera d) l’ “assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità” e al comma 2 che “ I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto” .
9. Nel caso di specie il requisito controverso è quello relativo alla lettera d) dell’art. 11, comma 1, della l.r. n. 12/1999 richiamato espressamente dall’art. 53 della l.r. n. 27/2006, vale a dire l’assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici in capo al richiedente e ai componenti il suo nucleo familiare.
9.1. E’ documentalmente provato che il 27 novembre 2007 l’odierno appellato ha presentato domanda di assegnazione in regolarizzazione, ai sensi dell’art. 53 della l.r. n. 27/2006, per sé e per il suo nucleo familiare composto dalla coniuge, -OMISSIS- e dai due figli, in relazione all’alloggio di proprietà dell’ATER, sito in Roma, in via -OMISSIS-, occupato sine titulo dal 9 agosto 2001.
Ne discende che alla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione non sussisteva il requisito di cui al citato art. 11, comma 1, lettera d) della l.r. n. 12/1999 perché la coniuge dell’appellato era già stata ammessa alla regolarizzazione ai sensi della l.r. n. 18/2000 in relazione all’alloggio sito in Roma, via -OMISSIS-, come da determina dirigenziale n. 106 del 13 maggio 2003.
Né a tal fine, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, rileva il fatto che “la regolarizzazione dell’alloggio della moglie, all’interno 6, risale al 2003, ovvero a data anteriore al matrimonio avvenuto nel 2005 (rectius 2007)” e che alla data di adozione del provvedimento impugnato fosse “legalmente separato dalla moglie dal 2015 e di non appartenere al medesimo nucleo familiare” , essendo chiara in base al tenore letterale dell’art. 53 della l.r. n. 27/2006 letto in combinato disposto con l’art. 11 della l.r. n. 12/1999 e successive modifiche la necessità della continuità dei requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 11 da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare “alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto” . Continuità che manca nel caso di specie atteso che al momento della presentazione dell’istanza la coniuge dell’odierno appellato era già stata ammessa alla regolarizzazione ai sensi della l.r. n. 18/2000 in relazione all’alloggio sito in Roma, via -OMISSIS-, vale a dire all’interno adiacente a al numero 7, oggetto del presente contenzioso -, come da determina dirigenziale n. 106 del 13 maggio 2003.
10. Per le suesposte ragioni l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 17874, pubblicata il 16 ottobre 2024, il ricorso di primo grado deve essere rigettato.
11. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della peculiarità della questione decisa e degli interessi sottesi alla presente vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 17874, pubblicata il 16 ottobre 2024, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO OV OL TT, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
IN EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN EL | AO OV OL TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.