Sentenza 16 giugno 1969
Massime • 3
Il criterio del cumulo delle domande, come e reso palese dalla formulazione dell'art.10 cod.proc.civ., riguarda esclusivamente le domande ab initio proposte nello stesso processo contro la medesima persona e, quindi, non puo estendersi al caso di domande proposte contro la stessa persona da distinti soggetti, e per titoli diversi, in giudizi separati, e successivamente riuniti. Il provvedimento di riunione di dette cause, disposto dal giudice, ai sensi dell'art.274 dello stesso codice, in quanto facoltativo, non puo dar luogo a spostamento di Competenza per valore, posto che la Determinazione di questa non dipende dalla discrezionalita del giudice, ne puo essere condizionata dalle mutevoli vicende processuali legate ad esigenze riflettenti l'economia dei giudizi. ( V. 2632-68, mass. N. 335141 174-68, mass. N. 331027).*
Qualora una domanda contenga due istanze di condanna, per capitale ed interessi scaduti, la Competenza per valore va determinata dalla somma delle due richieste, dato che l'art.10, comma secondo, cod.proc. civ., espressamente dispone che ai fini della Determinazione del valore della causa, le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese ed i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale. ( V. 665-63 1386-52).*
Qualora dinanzi al pretore venga proposta, insieme con una domanda di valore pari al limite massimo della sua Competenza, altra domanda relativa a somma di danaro in misura non precisata, la causa, per effetto del cumulo, viene ad eccedere necessariamente i limiti di Competenza di detto giudice, per rientrare nella Competenza del tribunale. ( V. 2460-68, mass. N.334879 1715-67, mass. N. 328563 929-67, mass. N. 327156 2741-66, mass. N. 325223 1222-66, mass. N.322449).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/1969, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1969 |
Testo completo
Il criterio del cumulo delle domande, come e reso palese dalla formulazione dell'art.10 cod.proc.civ., riguarda esclusivamente le domande ab initio proposte nello stesso processo contro la medesima persona e, quindi, non puo estendersi al caso di domande proposte contro la stessa persona da distinti soggetti, e per titoli diversi, in giudizi separati, e successivamente riuniti. Il provvedimento di riunione di dette cause, disposto dal giudice, ai sensi dell'art.274 dello stesso codice, in quanto facoltativo, non puo dar luogo a spostamento di Competenza per valore, posto che la Determinazione di questa non dipende dalla discrezionalita del giudice, ne puo essere condizionata dalle mutevoli vicende processuali legate ad esigenze riflettenti l'economia dei giudizi. ( V. 2632-68, mass. N. 335141 174-68, mass. N. 331027).*