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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8162 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] (difeso dall'Avv. PAPA Parte_1
DANIELE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
;
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate l'8 marzo 2025, dalla sola parte ricorrente, in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 19 giugno 2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del Parte_1
2 maggio 2023, notificato all'interessato in data 20 maggio 2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 12 maggio 2022, ed ha chiesto, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e
1.2 del D. Lgs. n. 25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 10 marzo 2025. fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Con le note scritte sopra indicate il ricorrente ha dichiarato “che la Questura di CP_1
ha rilasciato al ricorrente ex art. 23 c.
1 - bis D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, il permesso di soggiorno per “familiare di cittadino italiano” n. , valido sino al 10.7.2029 (v. all. Numero_1
n. 1 al p.a.)” ed ha quindi chiesto “che il Tribunale di Palermo voglia dichiarare cessata la materia del contendere”.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'allegazione e della documentazione prodotta, sia sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio con conseguente improcedibilità del ricorso.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio, alla particolarità dell'oggetto dello stesso, alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza alla prosecuzione dello stesso;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 07/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta , viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8162 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] (difeso dall'Avv. PAPA Parte_1
DANIELE);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
;
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate l'8 marzo 2025, dalla sola parte ricorrente, in sostituzione dell'udienza del 10 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 19 giugno 2023,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del Parte_1
2 maggio 2023, notificato all'interessato in data 20 maggio 2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 12 maggio 2022, ed ha chiesto, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e
1.2 del D. Lgs. n. 25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 10 marzo 2025. fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Con le note scritte sopra indicate il ricorrente ha dichiarato “che la Questura di CP_1
ha rilasciato al ricorrente ex art. 23 c.
1 - bis D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, il permesso di soggiorno per “familiare di cittadino italiano” n. , valido sino al 10.7.2029 (v. all. Numero_1
n. 1 al p.a.)” ed ha quindi chiesto “che il Tribunale di Palermo voglia dichiarare cessata la materia del contendere”.
Il Collegio ritiene che, alla luce dell'allegazione e della documentazione prodotta, sia sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio con conseguente improcedibilità del ricorso.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio, alla particolarità dell'oggetto dello stesso, alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza alla prosecuzione dello stesso;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 07/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta , viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.