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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di forlì
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO EX ART.
127 BIS C.P.C.
Oggi 10/02/2025 ad ore 9,00 innanzi al giudice dott. Enzo Chiarini sono comparsi:
Per , l'avv. GIACALONE GIULIA Parte_1
Per quale mandataria di , l'avv. Controparte_1 Persona_1
CALABRESI BE oggi sostituito dall'avv. Matteo Peschi;
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti.
Indi invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate telematicamente.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e svolgono la discussione orale.
Il giudice esenta i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza, come da loro richiesta.
Pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza ad ore 17,40.
Verbale chiuso ad ore 17,40.
Il GOP
Dott. Enzo Chiarini
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 804/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GIACALONE GIULIA ed elettivamente domiciliata in
GALLERIA CAVOUR 24 47521 CESENA
ATTORE/I
contro
C.F. ) quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. CALABRESI BE, elettivamente
[...]
domiciliata in F. BUONAPARTE N. 20 20121 MILANO presso il difensore avv. CALABRESI BE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina2 di 8 Le parti hanno concluso come indicato nel verbale di udienza, che qui si richiama.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , ricevuta in data 22.03.2024 da parte di Parte_1 CP_1
quale mandataria di la notifica di atto di precetto per euro Controparte_2
73.726,17 fondato sul contratto di mutuo fondiario del 25.1.05 col quale concedeva all'opponente ed a Controparte_3 Persona_2
l'importo di euro 100.000, con atto di citazione notificato ha
[...]
introdotto il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c.
A sostegno della propria opposizione, : i) eccepisce la propria carenza Pt_1
di legittimazione passiva in quanto con atto a ministero notaio del Per_3
26.2.16, in esecuzione degli accordi di divorzio, Persona_2
si accollava in via liberatoria metà del debito residuo del mutuo su
[...]
cui si fonda il precetto;
ii) eccepisce la carenza di legittimazione ad agire della precettante in quanto non fornisce prova di aver acquistato il credito per il quale agisce nell'ambito di cessione in blocco;
iii) contesta “l'ammontare della
somma posta alla base dell'intimazione di precetto, riservandosi all'esito
dell'esame della documentazione che verrà prodotta da controparte, la
dettagliata contestazione degli importi domandati”.
2. Si è costituita parte opposta: i) eccependo la propria carenza di pagina3 di 8 legittimazione passiva in ordine ad ogni domanda restitutoria;
ii) contestando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto non è
stata data prova dell'adesione della mutuante all'accollo liberatorio;
iii)
contestando la carenza di legittimazione attiva della precettante poiché,
premesso che la contestazione non riguarda la cessione ma l'inclusione in essa del credito, già dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, facente riferimento a tutti i crediti da finanziamento a sofferenza, si ricava l'inclusione del credito in questione, che comunque è comprovata dalla proposta e accettazione unitamente all'inclusione dell'NDG del finanziamento nell'elenco stesso depositato dall'opponente.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
4.1. Col primo motivo di opposizione, eccepisce la propria carenza di Pt_1
legittimazione passiva in ragione di accollo liberatorio.
Il motivo non è fondato per quanto segue.
L'art. 1273 c.c. prevede che “Se il debitore e un terzo convengono che questi
assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore.
pagina4 di 8 L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò
costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara
espressamente di liberarlo. […]”.
Tuttavia a fronte della contestazione di parte opposta, l'opponente non ha fornito prova dell'adesione della banca mutuante, ma solo dell'invio dell'accollo alla banca per consentirne l'adesione.
Pertanto, come detto, il motivo di opposizione non è fondato.
4.2. Col secondo motivo di opposizione eccepisce la carenza di Pt_1
legittimazione ad agire della precettante in quanto non fornisce prova di aver acquistato il credito per il quale agisce nell'ambito di cessione in blocco.
Occorre innanzitutto stabilire se la contestazione riguardi l'esistenza stessa della cessione o l'inclusione in essa del credito.
Poiché le contestazioni specifiche attengono all'impossibilità di rinvenire il credito ceduto nell'elenco depositato sul sito indicato ed alla mancata notificazione della cessione, che non potrebbe essere sostituita dalla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale in ragione della genericità
dei parametri indicati, inidonei a identificare il credito, la contestazione va riferita non all'esistenza del contratto di cessione ma alla inclusione in esso del credito.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Nella prima pagina (sottoscritta dalle parti e dal notaio) del piano di pagina5 di 8 ammortamento allegato al contratto di mutuo (doc. 6 parte convenuta) si legge l'anagrafico 46313156.
Tale numero risulta altresì alla pagina 464 del documento 7 di parte attrice opponente, ossia dalla lista dei rapporti ceduti pubblicati sul sito internet indicato nell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e da lei estratta.
Pertanto l'inclusione del credito tra quelli ceduti appare sufficientemente provata.
4.3. Col terzo motivo di opposizione contesta “l'ammontare della Pt_1
somma posta alla base dell'intimazione di precetto, riservandosi all'esito
dell'esame della documentazione che verrà prodotta da controparte, la
dettagliata contestazione degli importi domandati”.
Si tratta di contestazione generica che non ha mai trovato specificazione ed al riguardo si osserva che le contestazioni generiche sono prive di effetti (Cass.
7775/14 ha affermato che “Qualsiasi contestazione in ambito processuale non
può essere ambigua o generica, perchè lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti
dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la
contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto
attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla
controparte; sia per quanto attiene le modalità di contestazione della
conformità all'originale della copia di un documento”).
pagina6 di 8 Pertanto anche questo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato.
Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata, applicando lo scaglione da 52.000,01 euro a 260.000,00 euro nei valori medi tranne per la fase decisionale, riguardo la quale viene applicata la riduzione al 50%
essendosi svolta nelle snelle modalità dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente la proposta opposizione.
Condanna a rimborsare a parte convenuta opposta le Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 6.306,50 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., letta in udienza, allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.
pagina7 di 8 Forlì, 10 febbraio 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini
pagina8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di forlì
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO EX ART.
127 BIS C.P.C.
Oggi 10/02/2025 ad ore 9,00 innanzi al giudice dott. Enzo Chiarini sono comparsi:
Per , l'avv. GIACALONE GIULIA Parte_1
Per quale mandataria di , l'avv. Controparte_1 Persona_1
CALABRESI BE oggi sostituito dall'avv. Matteo Peschi;
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti.
Indi invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate telematicamente.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e svolgono la discussione orale.
Il giudice esenta i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza, come da loro richiesta.
Pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza ad ore 17,40.
Verbale chiuso ad ore 17,40.
Il GOP
Dott. Enzo Chiarini
pagina1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enzo Chiarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 804/2024 promossa da:
c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. GIACALONE GIULIA ed elettivamente domiciliata in
GALLERIA CAVOUR 24 47521 CESENA
ATTORE/I
contro
C.F. ) quale mandataria di CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. CALABRESI BE, elettivamente
[...]
domiciliata in F. BUONAPARTE N. 20 20121 MILANO presso il difensore avv. CALABRESI BE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina2 di 8 Le parti hanno concluso come indicato nel verbale di udienza, che qui si richiama.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , ricevuta in data 22.03.2024 da parte di Parte_1 CP_1
quale mandataria di la notifica di atto di precetto per euro Controparte_2
73.726,17 fondato sul contratto di mutuo fondiario del 25.1.05 col quale concedeva all'opponente ed a Controparte_3 Persona_2
l'importo di euro 100.000, con atto di citazione notificato ha
[...]
introdotto il presente giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c.
A sostegno della propria opposizione, : i) eccepisce la propria carenza Pt_1
di legittimazione passiva in quanto con atto a ministero notaio del Per_3
26.2.16, in esecuzione degli accordi di divorzio, Persona_2
si accollava in via liberatoria metà del debito residuo del mutuo su
[...]
cui si fonda il precetto;
ii) eccepisce la carenza di legittimazione ad agire della precettante in quanto non fornisce prova di aver acquistato il credito per il quale agisce nell'ambito di cessione in blocco;
iii) contesta “l'ammontare della
somma posta alla base dell'intimazione di precetto, riservandosi all'esito
dell'esame della documentazione che verrà prodotta da controparte, la
dettagliata contestazione degli importi domandati”.
2. Si è costituita parte opposta: i) eccependo la propria carenza di pagina3 di 8 legittimazione passiva in ordine ad ogni domanda restitutoria;
ii) contestando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto non è
stata data prova dell'adesione della mutuante all'accollo liberatorio;
iii)
contestando la carenza di legittimazione attiva della precettante poiché,
premesso che la contestazione non riguarda la cessione ma l'inclusione in essa del credito, già dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, facente riferimento a tutti i crediti da finanziamento a sofferenza, si ricava l'inclusione del credito in questione, che comunque è comprovata dalla proposta e accettazione unitamente all'inclusione dell'NDG del finanziamento nell'elenco stesso depositato dall'opponente.
3. Istruita la causa documentalmente, dato che la natura delle questioni lo consentiva, veniva disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
4.1. Col primo motivo di opposizione, eccepisce la propria carenza di Pt_1
legittimazione passiva in ragione di accollo liberatorio.
Il motivo non è fondato per quanto segue.
L'art. 1273 c.c. prevede che “Se il debitore e un terzo convengono che questi
assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo
irrevocabile la stipulazione a suo favore.
pagina4 di 8 L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò
costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara
espressamente di liberarlo. […]”.
Tuttavia a fronte della contestazione di parte opposta, l'opponente non ha fornito prova dell'adesione della banca mutuante, ma solo dell'invio dell'accollo alla banca per consentirne l'adesione.
Pertanto, come detto, il motivo di opposizione non è fondato.
4.2. Col secondo motivo di opposizione eccepisce la carenza di Pt_1
legittimazione ad agire della precettante in quanto non fornisce prova di aver acquistato il credito per il quale agisce nell'ambito di cessione in blocco.
Occorre innanzitutto stabilire se la contestazione riguardi l'esistenza stessa della cessione o l'inclusione in essa del credito.
Poiché le contestazioni specifiche attengono all'impossibilità di rinvenire il credito ceduto nell'elenco depositato sul sito indicato ed alla mancata notificazione della cessione, che non potrebbe essere sostituita dalla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale in ragione della genericità
dei parametri indicati, inidonei a identificare il credito, la contestazione va riferita non all'esistenza del contratto di cessione ma alla inclusione in esso del credito.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Nella prima pagina (sottoscritta dalle parti e dal notaio) del piano di pagina5 di 8 ammortamento allegato al contratto di mutuo (doc. 6 parte convenuta) si legge l'anagrafico 46313156.
Tale numero risulta altresì alla pagina 464 del documento 7 di parte attrice opponente, ossia dalla lista dei rapporti ceduti pubblicati sul sito internet indicato nell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e da lei estratta.
Pertanto l'inclusione del credito tra quelli ceduti appare sufficientemente provata.
4.3. Col terzo motivo di opposizione contesta “l'ammontare della Pt_1
somma posta alla base dell'intimazione di precetto, riservandosi all'esito
dell'esame della documentazione che verrà prodotta da controparte, la
dettagliata contestazione degli importi domandati”.
Si tratta di contestazione generica che non ha mai trovato specificazione ed al riguardo si osserva che le contestazioni generiche sono prive di effetti (Cass.
7775/14 ha affermato che “Qualsiasi contestazione in ambito processuale non
può essere ambigua o generica, perchè lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti
dubitabilmente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la
contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto
attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla
controparte; sia per quanto attiene le modalità di contestazione della
conformità all'originale della copia di un documento”).
pagina6 di 8 Pertanto anche questo motivo di opposizione non può trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della controversia, la complessità della medesima ed ogni altro elemento ivi indicato.
Segnatamente vengono liquidate con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ma non a quella istruttoria non essendovi stata, applicando lo scaglione da 52.000,01 euro a 260.000,00 euro nei valori medi tranne per la fase decisionale, riguardo la quale viene applicata la riduzione al 50%
essendosi svolta nelle snelle modalità dell'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente la proposta opposizione.
Condanna a rimborsare a parte convenuta opposta le Parte_1
spese di lite, che si liquidano in € 6.306,50 per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., letta in udienza, allegata al verbale d'udienza e pubblicata con la sottoscrizione del verbale medesimo.
pagina7 di 8 Forlì, 10 febbraio 2025
Il GOP
dott. Enzo Chiarini
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