TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 19/12/2024 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 7371 dell'anno 2023
TR
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Sirio Solidoro, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrenti –
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 19/12/2024.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/10/2023 il ricorrente chiedeva che fosse accertato il suo diritto, in quanto Laureato con 24 CFU, di essere riconosciuto abilitato all'insegnamento e, per l'effetto, di essere inserito nelle Prime Fasce delle GPS di Bari, ove occorra, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022, nonché delle GPS di Bari Prima Fascia e del relativo decreto di approvazione nei limiti dell'interesse.
1
Deduceva il ricorrente che era attualmente inserito nelle seconde fasce delle GPS di Bari e con contratto a tempo indeterminato sulla classe di concorso A012 presso l'IISS "G. Dell'Olio" di
Bisceglie; che aveva conseguito il titolo di Laurea oltre 24 CFU ed ambiva all'inserimento nella
Prima Fascia delle GPS di Bari per le seguenti classi di concorso: A011 (Discipline letterarie e latino nella scuola secondaria di II grado) e A013 (Discipline letterarie, latino e greco nella scuola secondaria di II grado); che il inopinatamente rifiutava l'inserimento in prima fascia. CP_1
Il rimaneva contumace. CP_1
****
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. Come affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio;
se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto
'di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria' l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (cfr.
Cass. Sez. Un. 15.12.2016 n. 25836 e, in senso conforme, Cass. 13.9.2017 n. 21196).
Applicando tale principio al caso di specie, tenuto conto del contenuto del ricorso e delle domande proposte, è evidente che si rientra in tale seconda ipotesi, prospettandosi la violazione della normativa primaria, anche di rango comunitario.
Ciò posto, nel merito deve osservarsi che le graduatorie di istituto sono costituite, ai fini del conferimento delle supplenze, dai dirigenti scolastici secondo i criteri previsti dall'art. 5 d.m.
13.6.2007 n. 131 e richiamati, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 dall'O.M. n. 112/2022
Ebbene, l'art. 5 d.m. 13.6.2007 n. 131 stabilisce, al co. 3, che “per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue. I fascia: comprende gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento per il medesimo
2
posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Il ricorrente rivendica il diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS di Bari per essere in possesso della abilitazione prescritta dalla legge in virtù del conseguimento, oltre che del diploma di laurea, anche di 24 crediti formativi universitari (CFU).
Tuttavia, tale titolo non è espressamente ricompreso tra quelli indicati quali abilitanti per l'inserimento in prima fascia, essendo necessario il possesso di specifico titolo di abilitazione all'insegnamento.
Né tale esclusione risulta in contrasto, contrariamente a quanto prospettato in ricorso, con la normazione primaria, ossia il combinato disposto di cui all'art. 1 co. 110 l. n. 107/2015 e all'art. 5 co. 1 d.l.gs. n. 59/2017.
Ed infatti:
- l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 stabilisce che possono accedere ai concorsi pubblici
“esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”;
- l'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59/2017 dispone a propria volta che “costituisce titolo di accesso al concorso … il possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea magistrale o a ciclo unico …; b) 24 crediti formativi universitari o accademici … nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche”.
In realtà, entrambe le norme invocate appaiono inconferenti, atteso che esse risultano specificamente dettate in materia di accesso ai concorsi e non invece nella diversa materia di formazione delle graduatorie, che è invece regolata dalla norma innanzi richiamata dal chiaro tenore letterale. Con la conseguenza che, proprio per essere destinate a regolare una specifica materia, quale appunto quella dell'accesso ai concorsi, le due norme invocate non possono assumere valenza generale.
Ne deriva che, mentre ai fini della partecipazione ai concorsi alla abilitazione all'insegnamento
è equiparato il conseguimento di 24 CFU, analoga equiparazione non è prevista ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
In questo senso depone, peraltro, anche l'art. 5, comma 4-ter d.lgs. n. 59/2017, che, nel prevedere che “il superamento di tutte le prove concorsuali … costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”, chiarisce che solo attraverso il superamento del concorso i partecipanti che non siano già in possesso di abilitazione specifica conseguono tale titolo.
3
Ciò, inoltre, si giustifica anche con la sostanziale differenza che intercorre tra i titoli abilitanti precedentemente previsti come SSIS, TFA e PAS e i 24 CFU, postulando solo i primi l'utile espletamento di tirocini didattici/formativi e/o il superamento di procedure selettive: infatti, i
SSIS prevedevano il conseguimento di un diploma di specializzazione previa frequentazione di un corso post lauream e superamento di un esame finale;
i TFA prevedevano a loro volta un corso annuale post lauream seguito da un esame finale;
i PAS, infine, costituiscono un percorso abilitativo riservato a lavoratori che abbiano già prestato servizio nella scuola pubblica e comunque prevedono anch'essi un esame finale. Diversamente, invece, i CFU si acquisiscono nell'ambito del corso universitario.
Sotto altro profilo, deve poi osservarsi che il possesso dell'abilitazione non è richiesto in termini generali ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto, e quindi ai fini dell'accesso all'insegnamento in genere, ma soltanto ai fini dell'inserimento in una fascia superiore di tali graduatorie, e quindi risponde alla ben più circoscritta finalità ed esigenza di assicurare una precedenza nell'ordine di chiamata per le supplenze.
Ciò comporta, quindi, che deve escludersi il contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria evocata in ricorso, atteso che, come evidenziato, la disciplina di cui si prospetta l'illegittimità, come intesa sulla base del suo tenore letterale e della ratio complessiva, non esclude in termini assoluti il diritto all'insegnamento in virtù del possesso dei requisiti indicati in ricorso, ma esclusivamente l'inserimento in una specifica fascia della graduatoria.
In questi termini, tra le altre, TAR Lazio, sentenza 5828/2019, secondo cui “il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento".
Ancora, in termini analoghi, l'ordinanza del Tribunale di Foggia, emessa in sede di reclamo avverso provvedimento cautelare proposto in una fattispecie analoga alla presente, n. 5182/2020 del
5.02.2020, secondo cui “Non pare allora possibile affermare che tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione e che abilitazione e conseguimento di 24 CFU siano il medesimo concetto ridefinito. Tanto premesso non pare tuttavia consentito sovrapporre la equiparazione prevista per l'accesso ai concorsi con quello alla II fascia, riservato ai soli abilitati”.
Va detto che di recente anche la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 7084/2024, n. 15838/2024 e da ultimo n. 26914/2024, pur riferite al triennio 2020/2022, ha evidenziato la non equiparabilità tra titolo posseduto dal docente (laurea + 24 CFU) e titolo di abilitazione.
In particolare nella sentenza n. 7084/2024 viene ripercorsa tutta la normativa applicabile, compresa la novella legislativa introdotta con il d.l. n. 36 del 2022, entrato in vigore il 1° maggio 2022 e
4
conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, a sua volta entrata in vigore dal 30 giugno 2022, che ha introdotto dei nuovi percorsi di abilitazione.
Così argomenta la Corte di Cassazione: “Più precisamente, l'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, dispone, nel suo testo definitivo, al comma 1, lett. a) e b prima parte), che: ‹‹1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: “Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso”;
b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti). - 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado››. La lettera c del medesimo comma 1 dell'art. menzionato continua, nella prima parte, affermando che: ‹‹c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: “Art. 2
(Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo). - 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in: a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis; b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva››. Sempre il detto art. 44 prescrive, alla lett. d), per la parte che qui rileva, che: ‹‹Art.
2- ter (Abilitazione all'insegnamento). - 1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso
5
della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore››.
Pertanto, con l'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, l'abilitazione si ottiene di nuovo prima del superamento del concorso. Dall'insieme delle disposizioni sopra riportate, che descrivono l'evoluzione delle principali modalità di abilitazione all'insegnamento con riferimento alla scuola secondaria, si evince che il sistema quantitativamente più comune di abilitazione (benché, in teoria, in base al combinato disposto della legge n. 341 del 1990 e del d.lgs. n. 297 del 1994, ormai temporaneo) è stato, almeno fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 59 del 2017, l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo
(chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si è trovato in posizione utile), a cui si sono affiancati dei meccanismi speciali di abilitazione, regolati normativamente, quali le
SSIS e i TFA, che detta abilitazione davano alla fine di un apposito percorso formativo e che, nelle intenzioni, non realizzate, del legislatore sarebbero dovuti divenire dei passaggi propedeutici necessari (e permanenti) per accedere al concorso pubblico per divenire docente di ruolo di scuola secondaria. Pertanto, la legislazione statale, a partire dagli anni '90, ha richiesto, per l'immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria, un titolo diverso ed ulteriore rispetto a quello di studio. La sola laurea ha consentito, in via meramente transitoria, la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, dalla quale poteva derivare, in caso di idoneità, il conseguimento del titolo abilitante. Essa permetteva, altresì, l'attribuzione delle supplenze temporanee. Nel regime finora analizzato si sono poi innestati interventi straordinari del legislatore, che qui non rilevano, i quali, nel tempo, principalmente al fine di consentire l'assunzione in ruolo di docenti precari che avevano prestato servizio a termine senza essere in possesso di abilitazione, hanno previsto percorsi abilitanti speciali, accomunati dall'essere riservati a coloro che potevano vantare un periodo minimo di insegnamento presso le scuole statali. Anche in questi casi, quindi, ai fini della stabile immissione nei ruoli, al titolo di studio se ne affiancava un altro, equipollente all'abilitazione all'insegnamento, per così dire ordinaria (Cass., Sez. L, n. 12424 dell'11 maggio
2021 e Cass., Sez. L, n. 3830 del 15 febbraio 2021, non massimate sul punto, in motivazione). Il modello de quo ha subito un'interruzione, dal 31 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, con il d.lgs. n.
59 del 2017, che aveva introdotto il sistema FIT, che posticipava l'abilitazione a dopo il superamento del detto concorso pubblico e la collegava all'immissione in ruolo, mentre è stato ripristinato dalla legge n. 145 del 2018. Infine, l'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n.
6
79 del 2022, ha stabilito che l'abilitazione si debba ottenere prima del concorso seguendo uno specifico cammino formativo. Ciò palesa come non possa accogliersi la ricostruzione della corte territoriale, che ha affermato l'equiparazione fra abilitazione e possesso congiunto di diploma di laurea e 24 CFU, dovendosi condividere, al contrario, il difforme orientamento sul punto manifestato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Cfr., per pertinenti affermazioni di principio in materia, Consiglio di Stato, Sez. 7, n. 8983 del 21 ottobre 2022; Consiglio di Stato, Sez.
6, n. 2264 del 16 aprile 2018, in tema di valore abilitante del dottorato di ricerca;
Consiglio di
Stato, Sez. 6, n. 1516 del 3 aprile 2017, concernente l'impugnazione di un bando che aveva indetto un concorso nazionale, su base regionale, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente su posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo, quale requisito d'ammissione a detto concorso, ai sensi dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del
2015, il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento). L'abilitazione, almeno fino all'art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, era ottenuta o superando il concorso pubblico, senza essere assunti perché non collocati in posizione idonea nella graduatoria finale, o dopo un apposito iter educativo, del tutto non comparabile con il semplice possesso di un titolo di studio e di 24 CFU”.
Nonostante la novella legislativa del 2022, il ricorso va rigettato, dovendosi escludere che sussista il presupposto per consentire l'inserimento del ricorrente nella prima fascia richiesta.
Tenuto conto della novità e della controvertibilità della questione (quanto meno fino alla data di introduzione del giudizio), sussistono i presupposti per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
9/10/2023 da nei confronti del - Parte_1 Controparte_1 [...]
- rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_2
1) rigetto il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
7