TRIB
Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 9545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9545 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Simona D'Auria, ha pronunciato la seguente
S EN TENZA nella controversia di lavoro iscritta al NRG. 6345/2024 cui è stata riunita quella recante N. 10446/2024 del ruolo generale vertente
TRA nata il [...] (C.F.: Codice Fiscale_1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via S. d'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ferrara (C.F.: Codice Fiscale_2 alle liti che la rappresenta e difende, giusta separata procura depositata all'interno del fascicolo telematico;
-RICORRENTE-
NONCHE' nata il 19.06.1968Controparte_1 (C. F.: Codice Fiscale_3 elettivamente domiciliate in Aversa (CE) alla Via S. 200, d'Acquisto n. presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ferrara (C.F.: Codice Fiscale_2 '
alle liti che la rappresenta e difende, giusta separata procura depositata all'interno del fascicolo telematico;
-RICORRENTE-
CONTRO
C.F. e P.Iva P.IVA_1 Controparte_2 ' in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., dott.
CP_3 C.F._4 sedente in Pozzuoli 80078, C. F. provincia di Napoli, alla II traversa Campi Flegrei n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Micco del Foro di Napoli nord, C. F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._5 Crispano 80020, provincia di Napoli, alla via provinciale Aversa n. 3, giusta procura separata ed allegata alle memorie difensive;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Lavoro subordinato, inquadramento e differenze retributive.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atti di ricorso successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe esponevano:
Che prestavano servizio alle dipendenze del Controparte_2
[...] con contratto a tempo indeterminato e regime orario part- time al 66,66 %, a partire dal 21.07.1997 per Parte_1 con contratto a tempo indeterminato e regime orario part-time al 69,44%, a partire dal 02.10.2018 a tutt'oggi al 01.06.2002 per Controparte_1 entrambe con mansioni di logopedista ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.
1. Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al
31.10.2022 le stesse erano state inquadrate nel livello D del c.c.n.1.
Case di Cura Personale non medico AIOP;
che il Centro di
Fisiocinesiterapia CP_2 aveva applicato il c.c.n.l. Servizi
Assistenziali AIAS a partire dal 01.11.2022; in precedenza e fino al
31.10.2022 lo stesso aveva sempre applicato il c.c.n.
1. Case di Cura Private Personale non medico AIOP;
che, a seguito di ricorso ex
- art. 28
L. 300/70 per condotta antisindacale presentato dalla CP_4 ' CP_5 aderito le ricorrenti, con decreto del 24.05.2023 il hannocui Centro CP_2 era stato condannato ad applicare a tutti gli iscritti a tale sindacato (quindi anche alle ricorrenti) il c.c.n.l. Case di Cura Private
Personale non medico AIOP con il relativo trattamento economico e
-
normativo.
Che, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del predetto maturato un'anzianità di servizio ultraventennale, C.C.N.L., avendo al riconoscimento della progressione economica avevano diritto orizzontale.
Ciò premesso la ricorrente Parte_1 concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli di:
"1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.1. Case di Cura
Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D2 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con
-
decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D3 del medesimo c. c.n.
1. con decorrenza dal 01.08.2022;
2. Per l'effetto, ordinare al Controparte_2 dell'Amministratore Unico (C.F./P.I.: in persona
[...] P.IVA 1 '
dom.to in Napoli (NA) sig. C.F.: Codice Fiscale_6 CP_3 alla Via Alessandro Manzoni n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II Traversa Campi Flegrei
n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D2 del c.c.n.
1. Case di Personale non medico AIOP con decorrenza dal Cura
-
01.04.2020 e nel livello D3 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal
01.08.2022 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 29.02.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 7.333,65, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge"; con vittoria di spese e onorari.
E, per la ricorrente CP_1 concludeva chiedendo di:
"1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.
1. con decorrenza dal 01.07.2022;
2. Per l'effetto, ordinare al Controparte_2 (C.F./P.I.: dell'Amministratore Unico ' in persona
[...] P.IVA_1 dom.to in Napoli (NA) sig. C.F.: Codice Fiscale_6 CP_3 alla Via Alessandro Manzoni n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II Traversa Campi Flegrei
n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.
1. con decorrenza dal
01.07.2022 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 30.04.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 4.732,75, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge"; con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva il Controparte_2 che rilevava l'inapplicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL AIOP alle stante la nullità della normastrutture sanitarie accreditate al CP_6 contrattuale per contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dei servizi sanitari nonché di eguaglianza e non discriminazione. Eccepiva il difetto presupposti di fatto e di diritto della domanda giudiziale di condanna, il mancato assolvimento dei relativi oneri in punto di allegazione e di prova, infondatezza, inammissibilità, contestazione della somma richiesta rispetto alle ore effettivamente lavorate. Inoltre, chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ragione del riconoscimento, in via bonaria, della progressione economica di cui all'art. 48 del disdetto ccnl case di cura personale non medico
AIOP.
Concludeva quindi chiedendo:
1. in via preliminare, riferire ai Presidenti delle sezioni lavoro della pendenza di ben 48 giudizi connessi sia dal punto di vista oggettivo che
[parzialmente] soggettivo, affinché questi vogliano disporne la riunione al presente giudizio in quanto più antico;
2. in via principale, rigettare le domande di parte ricorrente poiché tutte infondate, sin in punto di fatto sia in punto di diritto;
3. condannare, in virtù del principio della soccombenza, ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., parte ricorrente al pagamento dei compensi e delle spese del presente procedimento, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quali dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di non aver riscosso onorari e di essere antistatario delle spese".
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso
All'udienza odierna, discussa la causa in presenza, essa è stata quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale.
In via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello D3 del c.c.n.1. Case di Cura
Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.08.2022 effettuata in ricorso per;
e nel livello D2 del medesimo c.c.n.l. Parte 1 con decorrenza dal 1°-07-2022 effettuata in ricorso per CP 1 avendo la società resistente spontaneamente riconosciuto tale
[...] inquadramento a decorrere dal mese di luglio 2024.
Nel merito, le domande sono fondate per quanto di ragione. La questione centrale della presente controversia attiene alla legittimità ed applicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL Case di Cura personale non medico AIOP nella parte in cui prevede un sistema di progressione economica orizzontale basato esclusivamente sull'anzianità di servizio, nei confronti del personale dipendente da enti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 16336/2019), il sistema dell'accreditamento, introdotto dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 5, pur essendo improntato alla "parificazione ed alla concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private", mantiene natura concessoria. Tale rapporto si caratterizza, secondo la Corte, per una peculiarità rispetto al regime preesistente, consistente nel fatto che: "si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non
è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado О regionali". In questo quadro: "l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria".
è Tuttavia, tale inserimento funzionale limitato all'erogazione del servizio pubblico sanitario e non si estende alla disciplina dei rapporti interni di lavoro. Ed infatti, la regolamentazione dei rapporti di lavoro nelle strutture private accreditate resta assoggettata alla disciplina privatistica e alla contrattazione collettiva. Come precisato dalle
Sezioni Unite nella citata sentenza n. 16336/2019: "la particolare natura e l'ammontare delle prestazioni sanitarie erogabili" sono definite negli accordi stipulati con le ASL, ma "l'eventuale natura privatistica dello strumento negoziale" non incide sulla qualificazione pubblicistica del servizio erogato. Ne consegue che, mentre l'erogazione delle prestazioni sanitarie è sottoposta ai vincoli e ai controlli propri del rapporto concessorio, la gestione dei rapporti di lavoro resta nell'ambito dell'autonomia organizzativa della struttura privata. Del resto, quando il legislatore ha voluto estendere la disciplina pubblicistica ai rapporti di lavoro lo ha fatto espressamente, come nel caso delle incompatibilità (art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 e art. 1, comma 5, L. n.
662/1996). Ne deriva che le previsioni del CCNL Case di Cura personale non medico AIOP in materia di progressioni economiche del personale sono pienamente efficaci e vincolanti, costituendo legittima espressione dell'autonomia negoziale delle parti nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non essendo ravvisabile alcuna norma che ne limiti l'applicabilità alle strutture accreditate. Nel merito della domanda, occorre esaminare il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del CCNL Case di Cura Personale non medico AIOP, che prevede un sistema di progressione economica orizzontale basato sull'anzianità di servizio. In particolare, l'art. 48 lett. B) dispone che "con decorrenza dal 1°.
4.2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche
D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni".
In applicazione di tale disciplina ed in considerazione dell'anzianità di servizio dei ricorrenti, deve essere accertato il diritto di Parte_1
[...] all'inquadramento nel livello D3 del CCNL Case di Cura
Personale non medico AIOP con decorrenza dal 1°.08.2022 ed il diritto di
Controparte_1 ad essere inquadrata nel livello D2 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.07.2022.
Quanto alle conseguenti richieste di differenze retributive per il periodo anteriore al mese di Luglio 2024, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento del superiore inquadramento per il periodo successivo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente per carenza di allegazione e prova in ordine alla effettività della prestazione lavorativa resa ed alle ore lavorative effettivamente prestate. Deve, infatti, evidenziarsi che, nel caso di specie, le differenze retributive rivendicate discendono esclusivamente dal maggior livello retributivo previsto per il superiore inquadramento contrattuale, sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa formalizzate nel rapporto contrattuale. Le rivendicazioni economiche sono, infatti, limitate alle ore lavorative contrattualmente previste, non essendo richieste ore ulteriori o diverse rispetto a quelle formalizzate.
Pertanto, la retribuzione presa a riferimento come base di calcolo è quella tabellare, corrispondente alle ore contrattualmente previste. Ne consegue, in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che sarebbe stato onere della parte datoriale specificare eventuali difformità nell'esecuzione della prestazione lavorativa rispetto all'orario contrattualmente previsto о alla retribuzione erogata, ove non conforme a quella stabilita dalla contrattazione collettiva. Le contestazioni sollevate dalla CP_7 resistente si sono invece limitate a due specifici profili: i periodi di mancata prestazione lavorativa delle parti ricorrenti e la mancata prova dell'effettivo orario di lavoro.
Di tali rilievi si è tenuto conto nei conteggi integrativi depositati dalle ricorrenti, che hanno opportunamente ricalcolato gli importi dovuti escludendo i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero e cassa integrazione, rispettivamente rilevanti in rapporto al periodo quivi azionato, per Controparte_1Parte_1 e Al di fuori di tali specifiche eccezioni, la società resistente ha formulato solo contestazioni generiche che non possono essere condivise in quanto attinenti а fatti di cui il datore di lavoro dovrebbe avere piena conoscenza non essendo stato dedotto in modo specifico lo svolgimento dell'attività lavorativa in modo difforme o ridotto rispetto a quanto contrattualmente concordato.
Ne consegue la fondatezza della domanda di differenze retributive negli importi rideterminati con i conteggi integrativi che, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni, possono essere integralmente accolti in quanto correttamente elaborati. deve, pertanto, essere Il Controparte_2 condannato al pagamento in favore di : della somma di € 4.768,14; Parte_1 della somma di € 3.207,68 ; Controparte_1 tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla il maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento del ricorso nonché la parziale cessazione della materia del contendere giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 potendosi a carico della società convenuta il residuo.
P.Q.M.
La dott.ssa Simona D'Auria in funzione di giudice del lavoro, definitivamente ogni contraria istanza disattesa, così pronunciando, provvede:
Parte 1 e-Accerta e dichiara il diritto di CP 1 rispettivamente, all'inquadramento nel livello D3 del CCNL Case
[...] '
Personale non medico AIOP con decorrenza dal 1°.08.2022 per la di Cura ricorrente Parte_1 e nel livello D2 del c.c.n.
1. Case di Cura
-
Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.07.22 per la ricorrente
CP_1 della materia del contendere per il Dichiara la parziale cessazione periodo successivo al Luglio 2024;
-Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributive maturate fino al 30.6.2024 per effetto del superiore inquadramento;
in persona del
-Condanna il Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore: della somma di € 4.768,14;di Parte_1 della somma di € 3.207,68 oltre rivalutazione di Controparte_1 monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
-Condanna il Controparte_2 previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1\3, al pagamento della somma di € 3.500,00 a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Napoli, il 26.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona D'Auria.
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Simona D'Auria, ha pronunciato la seguente
S EN TENZA nella controversia di lavoro iscritta al NRG. 6345/2024 cui è stata riunita quella recante N. 10446/2024 del ruolo generale vertente
TRA nata il [...] (C.F.: Codice Fiscale_1 Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla Via S. d'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ferrara (C.F.: Codice Fiscale_2 alle liti che la rappresenta e difende, giusta separata procura depositata all'interno del fascicolo telematico;
-RICORRENTE-
NONCHE' nata il 19.06.1968Controparte_1 (C. F.: Codice Fiscale_3 elettivamente domiciliate in Aversa (CE) alla Via S. 200, d'Acquisto n. presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ferrara (C.F.: Codice Fiscale_2 '
alle liti che la rappresenta e difende, giusta separata procura depositata all'interno del fascicolo telematico;
-RICORRENTE-
CONTRO
C.F. e P.Iva P.IVA_1 Controparte_2 ' in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante p.t., dott.
CP_3 C.F._4 sedente in Pozzuoli 80078, C. F. provincia di Napoli, alla II traversa Campi Flegrei n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Di Micco del Foro di Napoli nord, C. F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._5 Crispano 80020, provincia di Napoli, alla via provinciale Aversa n. 3, giusta procura separata ed allegata alle memorie difensive;
-RESISTENTE-
OGGETTO: Lavoro subordinato, inquadramento e differenze retributive.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atti di ricorso successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe esponevano:
Che prestavano servizio alle dipendenze del Controparte_2
[...] con contratto a tempo indeterminato e regime orario part- time al 66,66 %, a partire dal 21.07.1997 per Parte_1 con contratto a tempo indeterminato e regime orario part-time al 69,44%, a partire dal 02.10.2018 a tutt'oggi al 01.06.2002 per Controparte_1 entrambe con mansioni di logopedista ed inquadramento dal 01.11.2022 nel livello D3 del c.c.n.
1. Servizi Assistenziali AIAS, mentre fino al
31.10.2022 le stesse erano state inquadrate nel livello D del c.c.n.1.
Case di Cura Personale non medico AIOP;
che il Centro di
Fisiocinesiterapia CP_2 aveva applicato il c.c.n.l. Servizi
Assistenziali AIAS a partire dal 01.11.2022; in precedenza e fino al
31.10.2022 lo stesso aveva sempre applicato il c.c.n.
1. Case di Cura Private Personale non medico AIOP;
che, a seguito di ricorso ex
- art. 28
L. 300/70 per condotta antisindacale presentato dalla CP_4 ' CP_5 aderito le ricorrenti, con decreto del 24.05.2023 il hannocui Centro CP_2 era stato condannato ad applicare a tutti gli iscritti a tale sindacato (quindi anche alle ricorrenti) il c.c.n.l. Case di Cura Private
Personale non medico AIOP con il relativo trattamento economico e
-
normativo.
Che, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del predetto maturato un'anzianità di servizio ultraventennale, C.C.N.L., avendo al riconoscimento della progressione economica avevano diritto orizzontale.
Ciò premesso la ricorrente Parte_1 concludeva chiedendo al Tribunale di Napoli di:
"1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.1. Case di Cura
Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D2 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con
-
decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D3 del medesimo c. c.n.
1. con decorrenza dal 01.08.2022;
2. Per l'effetto, ordinare al Controparte_2 dell'Amministratore Unico (C.F./P.I.: in persona
[...] P.IVA 1 '
dom.to in Napoli (NA) sig. C.F.: Codice Fiscale_6 CP_3 alla Via Alessandro Manzoni n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II Traversa Campi Flegrei
n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D2 del c.c.n.
1. Case di Personale non medico AIOP con decorrenza dal Cura
-
01.04.2020 e nel livello D3 del medesimo c.c.n.l. con decorrenza dal
01.08.2022 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 29.02.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 7.333,65, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge"; con vittoria di spese e onorari.
E, per la ricorrente CP_1 concludeva chiedendo di:
"1. Accertare e dichiarare, per i motivi tutti innanzi esposti, in virtù del combinato disposto degli artt. 48 e 52 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP, il diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.
1. con decorrenza dal 01.07.2022;
2. Per l'effetto, ordinare al Controparte_2 (C.F./P.I.: dell'Amministratore Unico ' in persona
[...] P.IVA_1 dom.to in Napoli (NA) sig. C.F.: Codice Fiscale_6 CP_3 alla Via Alessandro Manzoni n.141 e dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa sita in Pozzuoli (NA) alla II Traversa Campi Flegrei
n. 3, Int. 5 CAP 80078, di inquadrare la ricorrente nel livello D1 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal
01.04.2020 e nel livello D2 del medesimo c.c.n.
1. con decorrenza dal
01.07.2022 e, di conseguenza, condannare lo stesso al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal diverso inquadramento quantificate sino al 30.04.2024 (ultimo mese prima del deposito del presente ricorso) in complessivi €. 4.732,75, oltre a tutti i ratei mensili maturati e maturandi sino all'emanazione della sentenza nonché rivalutazione ed interessi come per legge"; con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva il Controparte_2 che rilevava l'inapplicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL AIOP alle stante la nullità della normastrutture sanitarie accreditate al CP_6 contrattuale per contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dei servizi sanitari nonché di eguaglianza e non discriminazione. Eccepiva il difetto presupposti di fatto e di diritto della domanda giudiziale di condanna, il mancato assolvimento dei relativi oneri in punto di allegazione e di prova, infondatezza, inammissibilità, contestazione della somma richiesta rispetto alle ore effettivamente lavorate. Inoltre, chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in ragione del riconoscimento, in via bonaria, della progressione economica di cui all'art. 48 del disdetto ccnl case di cura personale non medico
AIOP.
Concludeva quindi chiedendo:
1. in via preliminare, riferire ai Presidenti delle sezioni lavoro della pendenza di ben 48 giudizi connessi sia dal punto di vista oggettivo che
[parzialmente] soggettivo, affinché questi vogliano disporne la riunione al presente giudizio in quanto più antico;
2. in via principale, rigettare le domande di parte ricorrente poiché tutte infondate, sin in punto di fatto sia in punto di diritto;
3. condannare, in virtù del principio della soccombenza, ed anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., parte ricorrente al pagamento dei compensi e delle spese del presente procedimento, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e CPA, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, il quali dichiara, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., di non aver riscosso onorari e di essere antistatario delle spese".
Si costituiva la parte resistente che chiedeva il rigetto del ricorso
All'udienza odierna, discussa la causa in presenza, essa è stata quindi decisa dal Giudice, come da sentenza contestuale.
In via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nel livello D3 del c.c.n.1. Case di Cura
Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.08.2022 effettuata in ricorso per;
e nel livello D2 del medesimo c.c.n.l. Parte 1 con decorrenza dal 1°-07-2022 effettuata in ricorso per CP 1 avendo la società resistente spontaneamente riconosciuto tale
[...] inquadramento a decorrere dal mese di luglio 2024.
Nel merito, le domande sono fondate per quanto di ragione. La questione centrale della presente controversia attiene alla legittimità ed applicabilità dell'art. 48 lett. B) del CCNL Case di Cura personale non medico AIOP nella parte in cui prevede un sistema di progressione economica orizzontale basato esclusivamente sull'anzianità di servizio, nei confronti del personale dipendente da enti accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 16336/2019), il sistema dell'accreditamento, introdotto dal D.Lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 5, pur essendo improntato alla "parificazione ed alla concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private", mantiene natura concessoria. Tale rapporto si caratterizza, secondo la Corte, per una peculiarità rispetto al regime preesistente, consistente nel fatto che: "si è passati ad un sistema di concessione ex lege, nel quale la disciplina dei singoli rapporti e l'individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non
è più dettata nelle singole convenzioni ma è contenuta in via generale nella stessa legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado О regionali". In questo quadro: "l'instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta l'inserimento dell'accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell'organizzazione della P.A. relativamente al settore dell'assistenza sanitaria".
è Tuttavia, tale inserimento funzionale limitato all'erogazione del servizio pubblico sanitario e non si estende alla disciplina dei rapporti interni di lavoro. Ed infatti, la regolamentazione dei rapporti di lavoro nelle strutture private accreditate resta assoggettata alla disciplina privatistica e alla contrattazione collettiva. Come precisato dalle
Sezioni Unite nella citata sentenza n. 16336/2019: "la particolare natura e l'ammontare delle prestazioni sanitarie erogabili" sono definite negli accordi stipulati con le ASL, ma "l'eventuale natura privatistica dello strumento negoziale" non incide sulla qualificazione pubblicistica del servizio erogato. Ne consegue che, mentre l'erogazione delle prestazioni sanitarie è sottoposta ai vincoli e ai controlli propri del rapporto concessorio, la gestione dei rapporti di lavoro resta nell'ambito dell'autonomia organizzativa della struttura privata. Del resto, quando il legislatore ha voluto estendere la disciplina pubblicistica ai rapporti di lavoro lo ha fatto espressamente, come nel caso delle incompatibilità (art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 e art. 1, comma 5, L. n.
662/1996). Ne deriva che le previsioni del CCNL Case di Cura personale non medico AIOP in materia di progressioni economiche del personale sono pienamente efficaci e vincolanti, costituendo legittima espressione dell'autonomia negoziale delle parti nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non essendo ravvisabile alcuna norma che ne limiti l'applicabilità alle strutture accreditate. Nel merito della domanda, occorre esaminare il combinato disposto degli artt. 48 e 52 del CCNL Case di Cura Personale non medico AIOP, che prevede un sistema di progressione economica orizzontale basato sull'anzianità di servizio. In particolare, l'art. 48 lett. B) dispone che "con decorrenza dal 1°.
4.2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antecedenti, le anzianità prescritte dall'art. 52 per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche
D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni".
In applicazione di tale disciplina ed in considerazione dell'anzianità di servizio dei ricorrenti, deve essere accertato il diritto di Parte_1
[...] all'inquadramento nel livello D3 del CCNL Case di Cura
Personale non medico AIOP con decorrenza dal 1°.08.2022 ed il diritto di
Controparte_1 ad essere inquadrata nel livello D2 del c.c.n.l. Case di Cura Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.07.2022.
Quanto alle conseguenti richieste di differenze retributive per il periodo anteriore al mese di Luglio 2024, tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento del superiore inquadramento per il periodo successivo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente per carenza di allegazione e prova in ordine alla effettività della prestazione lavorativa resa ed alle ore lavorative effettivamente prestate. Deve, infatti, evidenziarsi che, nel caso di specie, le differenze retributive rivendicate discendono esclusivamente dal maggior livello retributivo previsto per il superiore inquadramento contrattuale, sulla base delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa formalizzate nel rapporto contrattuale. Le rivendicazioni economiche sono, infatti, limitate alle ore lavorative contrattualmente previste, non essendo richieste ore ulteriori o diverse rispetto a quelle formalizzate.
Pertanto, la retribuzione presa a riferimento come base di calcolo è quella tabellare, corrispondente alle ore contrattualmente previste. Ne consegue, in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che sarebbe stato onere della parte datoriale specificare eventuali difformità nell'esecuzione della prestazione lavorativa rispetto all'orario contrattualmente previsto о alla retribuzione erogata, ove non conforme a quella stabilita dalla contrattazione collettiva. Le contestazioni sollevate dalla CP_7 resistente si sono invece limitate a due specifici profili: i periodi di mancata prestazione lavorativa delle parti ricorrenti e la mancata prova dell'effettivo orario di lavoro.
Di tali rilievi si è tenuto conto nei conteggi integrativi depositati dalle ricorrenti, che hanno opportunamente ricalcolato gli importi dovuti escludendo i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero e cassa integrazione, rispettivamente rilevanti in rapporto al periodo quivi azionato, per Controparte_1Parte_1 e Al di fuori di tali specifiche eccezioni, la società resistente ha formulato solo contestazioni generiche che non possono essere condivise in quanto attinenti а fatti di cui il datore di lavoro dovrebbe avere piena conoscenza non essendo stato dedotto in modo specifico lo svolgimento dell'attività lavorativa in modo difforme o ridotto rispetto a quanto contrattualmente concordato.
Ne consegue la fondatezza della domanda di differenze retributive negli importi rideterminati con i conteggi integrativi che, in assenza di ulteriori specifiche contestazioni, possono essere integralmente accolti in quanto correttamente elaborati. deve, pertanto, essere Il Controparte_2 condannato al pagamento in favore di : della somma di € 4.768,14; Parte_1 della somma di € 3.207,68 ; Controparte_1 tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla il maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Il parziale accoglimento del ricorso nonché la parziale cessazione della materia del contendere giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3 potendosi a carico della società convenuta il residuo.
P.Q.M.
La dott.ssa Simona D'Auria in funzione di giudice del lavoro, definitivamente ogni contraria istanza disattesa, così pronunciando, provvede:
Parte 1 e-Accerta e dichiara il diritto di CP 1 rispettivamente, all'inquadramento nel livello D3 del CCNL Case
[...] '
Personale non medico AIOP con decorrenza dal 1°.08.2022 per la di Cura ricorrente Parte_1 e nel livello D2 del c.c.n.
1. Case di Cura
-
Personale non medico AIOP con decorrenza dal 01.07.22 per la ricorrente
CP_1 della materia del contendere per il Dichiara la parziale cessazione periodo successivo al Luglio 2024;
-Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alle conseguenti differenze retributive maturate fino al 30.6.2024 per effetto del superiore inquadramento;
in persona del
-Condanna il Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore: della somma di € 4.768,14;di Parte_1 della somma di € 3.207,68 oltre rivalutazione di Controparte_1 monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
-Condanna il Controparte_2 previa compensazione delle spese di lite nella misura di 1\3, al pagamento della somma di € 3.500,00 a titolo di compensi professionali oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA, con distrazione.
Napoli, il 26.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona D'Auria.