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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8376 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Venafro (IS) Parte_1 C.F._1 alla via SS 85 Venafrana n. 230, presso lo studio dell'avv. Veronica Di Nardo, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli (NA) CP_1 C.F._2 alla Piazza Nicola Amore n. 10, presso lo studio degli Avv.ti Robert Alfonso Rosario Cuomo e
Francesca Colella, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.06.2025, celebratasi in modalità cartolare, con note congiunte depositate in data 13.06.2025, le parti rappresentavano la formalizzazione di intervenuti accordi ed insistevano perché il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, previa ricezione delle condizioni accessorie dalle stesse pattuite.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 la ricorrente, premettendo di aver contratto matrimonio con la resistente in data 15.09.2005 in Napoli, in costanza del quale erano nati due figli: in Per_1
Napoli il 12.03.2007, in Napoli il 17.02.2010, deduceva che, venuta meno l'affectio Per_2 coniugalis, i coniugi addivenivano alla separazione, alle condizioni pattuite dalle parti e recepite nel decreto di omologa del 16 dicembre 2022 n. 13613/2022, reso nel procedimento n. 5751/2022 R.G. del Tribunale di Napoli Nord.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione, chiedeva la declaratoria della cessazione degli effetti civili dello stesso, previa conferma delle condizioni accessorie di cui all'intervenuta separazione, nonché previsione di un assegno divorzile in proprio favore a carico del resiste, di importo pari ad € 150,00, fino ad occupazione lavorativa della stessa.
Incardinato il giudizio, all'esito dell'udienza di prima comparizione, fissata per il 18.02.2025, attesa la non costituzione del resistente, veniva disposta la rinotifica del ricorso del decreto di fissazione e del verbale di udienza, con rinvio in prosieguo all'udienza del 09.05.2025.
Con comparsa del 09.04.2025 si costituiva parte resistente, il quale, pur non opponendosi alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concludeva per la conferma delle condizioni di cui all'intervenuta separazione, nonché per il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, evidenziando che la stessa era stata interessata da una modifica migliorativa delle proprie condizioni economiche, in quanto aveva intrapreso una relazione sentimentale, da cui era scaturita una convivenza more uxorio e che, pertanto, il nuovo compagno, di fatto, provvedeva al mantenimento della ricorrente.
All'esito dell'avvenuto deposito delle memorie di rito integrative, all'udienza celebratasi in data
16.05.2025, previo differimento d'ufficio, giusta istanza formulata in sede di comparsa di costituzione, si presentavano personalmente le parti, unitamente ai propri difensori, e all'esito della relativa audizione, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice concedeva, su richiesta dei difensori delle parti, rinvio al 17.06.2025 per la formalizzazione di accordi in ordine alle statuizioni accessorie.
Con note congiunte depositate in data 13.06.2025, le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e chiedevano la pronuncia del divorzio alle condizioni dalle stesse concordate ed esplicate nelle predette note. La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ossia l'intervenuta separazione consensuale alle condizioni recepite nel decreto di omologa del 16 dicembre 2022 n.
13613/2022, reso nel procedimento n. 5751/2022 R.G. del Tribunale di Napoli Nord.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separati innanzi al Presidente, all'udienza del 09.11.2022, e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Avuto riguardo alle condizioni accessorie, questo Tribunale recepisce le condizioni concordemente pattuite dalle parti di cui alle note di udienza congiunte depositate in data 13.06.2025, che quivi si riportano: “1) Il sig. e la sig.ra continueranno a vivere separati CP_1 Parte_1 nel reciproco rispetto e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuno economicamente autosufficiente;
2) i figli vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione in Afragola (NA) alla via Salicelle Is.
7- Sc. A. Ai fini della garanzia e della tutela del diritto alla bigenitorialità dei figli e la sig.ra si impegna a Per_1 Per_2 Pt_1 collaborare attivamente e fattivamente con il sig. affinchè quest'ultimo possa ripristinare, CP_1 anche in maniera graduale e tenendo conto altresì che il figlio è oramai Persona_3 maggiorenne, pure eventualmente attraverso un percorso supportato da esperti del settore, il rapporto padre/figli. In ogni caso, sin da ora si stabilisce quanto segue. I due figli trascorreranno con il sig. un pomeriggio alla settimana fissato nel mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore CP_1
20:00; tale giorno e tale orario potranno variare allorquando il padre sarà fuori Napoli per motivi di lavoro, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive dei figli. I figli, inoltre, trascorreranno con il sig. , a settimane alterne, il weekend (dal sabato CP_1 alle ore 17:00, alla domenica alle ore 17:00), con pernottamento presso l'abitazione del sig.
in Napoli al Vico Vincenzo Valente n.13, salvo diverso accordo tra le parti;
per quanto CP_1 riguarda le festività, sempre salvo diverso accordo tra le parti, esse saranno così suddivise in modo alternato tra i genitori;
1. il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì in albis con il padre;
2. il giorno 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 dicembre con il padre;
3. il 31 dicembre con la madre ed il primo dell'anno con il padre. In occasione delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore in modo alternato i giorni di vacanza, da concordarsi di volta in volta, in base alle esigenze lavorative sempre nel rispetto del principio dell'alternanza e del preminente interesse dei figli. A I figli e dotati di proprio telefonino, sentiranno il padre ogni giorno, Per_1 Per_4 anche con videochiamate, e potranno concordare con lui visite ed uscite extra rispetto a quelle stabilite nel presente atto. Le suddette visite ed uscite extra padre /figli dovranno essere concordate sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni delle parti. La madre, in tale ultimo caso e con particolare riferimento alla figlia , dovrà essere avvisata almeno 24 ore prima Persona_5 degli incontri extra padre-figli.
3) Il sig. continuerà a versar, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i CP_1 figli, un assegno mensile complessivo di euro 700,00 (settecento/00) ovvero 350,00 euro
(trecentocinquanta/00) per ogni figlio, che andrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
4) L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
5)il sig. contribuirà nella quota pari al 70% al pagamento delle spese straordinarie dei CP_1 figli (spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, ludiche). Tali oneri dovranno essere previamente concordati tra i genitori, fatturati e/o in altro modo documentati.
Stante l'attuale periodo di crisi economica che vive il sig. , i genitori si impegnano sin da CP_1 ora a contenere le spese extra facendo affidamento al S SN per la cura della salute ed a scuole pubbliche per l'istruzione dei figli;
6) La casa coniugale continuerà ad essere assegnata ai figli che la abiteranno assieme alla madre;
7) Le parti si impegnano a comunicare per le questioni relative ai figli tramite e-mail fornendosi sin d'ora dei seguenti indirizzi: - , ed Email_1 Email_2 impegnandosi a comunicare ogni eventuale cambio di residenza e domicilio, nonché indirizzo mail;
8) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia e l'accordo raggiunto vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15.09.2005 in Napoli da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._2 Parte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], alle condizioni concordate e
[...] C.F._1 riportate in motivazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.320, Parte II, Serie A,
Sez. B, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 30.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro