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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4370 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. SCHILLACI DOMENICO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. ) CP_1
Resistente
◊
A seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'8/07/2025, per la quale si dà atto che la parte costituita ha tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'Ordinanza-ingiunzione n. OI- 000816110, protocollo
CP_ CP_ 5500.28/02/2023.0143141, notificata da in data 08.03.2023.
CP_ condanna l alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del procuratore antistatario in complessivi euro 1.305,50 oltre spese generali, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso del 5.04.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI- 000816110, protocollo
CP_ CP_ 5500.28/02/2023.0143141, notificata da in data 08.03.2023, con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro 10.006,60 per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983 e ss.mm.ii. per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato. Deduceva: - che l'ordinanza ingiunzione opposta era illegittima non essendo stato notificato alcun atto precedente al ricorrente,
eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/99, la prescrizione del credito e l'infondatezza della pretesa sanzionatoria dell'istituto in assenza di prova dei presupposti dell'asserita violazione contributiva;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, l convenuto rimaneva CP_2
contumace;
- premesso che la causa, istruita documentalmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, disposta la sospensione dell'ordinanza opposta,
veniva rinviata all'udienza cartolare dell'8.07.2025 ed in pari data decisa;
- ritenuto che, nel merito, il ricorso deve essere accolto. La parte resistente, pur essendo suo onere (si rammenti al riguardo che “In tema di riparto dell'onere della
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere,
ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che
CP_ la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_2
rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. ex plurimis Cass. n.
22862/2010), rimanendo contumace, non ha fornito la prova della sussistenza delle pretese irregolarità alla base dell'ordinanza opposta;
- ritenuto infatti che nell'ambito del presente giudizio, nel quale la posizione sostanziale di attore compete al creditore, convenuto in opposizione, che è tenuto a dare prova dell'esistenza del credito e delle ragioni poste a fondamento di esso,
mentre spetta al debitore opponente, che assume la veste di convenuto, provare gli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 22123/2009), era onere dell'Istituto provare la sussistenza dei requisiti del credito vantato.
CP_
- ritenuto in particolare che l rimanendo contumace, non ha dimostrato, pur avendone l'onere, la debenza della sanzione, non costituendosi in giudizio, né
depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo pur essendone stato espressamente richiesto. Nessuna prova quindi parte convenuta, che ne aveva l'onere, ha fornito circa la situazione di fatto che ha fondato l'emissione della ordinanza ingiunzione opposta. avendo di contro l'opponente espressamente contestato anche documentalmente la sussistenza del preteso credito contributivo appare evidente che il ricorso deve trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.
- ritenuto, pertanto, che il ricorso merita di essere accolto e l'ordinanza opposta va annullata;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4370 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per (Avv. SCHILLACI DOMENICO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. ) CP_1
Resistente
◊
A seguito dell'udienza di trattazione scritta dell'8/07/2025, per la quale si dà atto che la parte costituita ha tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro l'Ordinanza-ingiunzione n. OI- 000816110, protocollo
CP_ CP_ 5500.28/02/2023.0143141, notificata da in data 08.03.2023.
CP_ condanna l alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore del procuratore antistatario in complessivi euro 1.305,50 oltre spese generali, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso del 5.04.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI- 000816110, protocollo
CP_ CP_ 5500.28/02/2023.0143141, notificata da in data 08.03.2023, con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di euro 10.006,60 per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1/bis del D.L. 463 del 12 settembre 1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638 dell' 11 novembre 1983 e ss.mm.ii. per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato. Deduceva: - che l'ordinanza ingiunzione opposta era illegittima non essendo stato notificato alcun atto precedente al ricorrente,
eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 46/99, la prescrizione del credito e l'infondatezza della pretesa sanzionatoria dell'istituto in assenza di prova dei presupposti dell'asserita violazione contributiva;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, l convenuto rimaneva CP_2
contumace;
- premesso che la causa, istruita documentalmente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, disposta la sospensione dell'ordinanza opposta,
veniva rinviata all'udienza cartolare dell'8.07.2025 ed in pari data decisa;
- ritenuto che, nel merito, il ricorso deve essere accolto. La parte resistente, pur essendo suo onere (si rammenti al riguardo che “In tema di riparto dell'onere della
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere,
ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che
CP_ la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi CP_2
rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. ex plurimis Cass. n.
22862/2010), rimanendo contumace, non ha fornito la prova della sussistenza delle pretese irregolarità alla base dell'ordinanza opposta;
- ritenuto infatti che nell'ambito del presente giudizio, nel quale la posizione sostanziale di attore compete al creditore, convenuto in opposizione, che è tenuto a dare prova dell'esistenza del credito e delle ragioni poste a fondamento di esso,
mentre spetta al debitore opponente, che assume la veste di convenuto, provare gli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 22123/2009), era onere dell'Istituto provare la sussistenza dei requisiti del credito vantato.
CP_
- ritenuto in particolare che l rimanendo contumace, non ha dimostrato, pur avendone l'onere, la debenza della sanzione, non costituendosi in giudizio, né
depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo pur essendone stato espressamente richiesto. Nessuna prova quindi parte convenuta, che ne aveva l'onere, ha fornito circa la situazione di fatto che ha fondato l'emissione della ordinanza ingiunzione opposta. avendo di contro l'opponente espressamente contestato anche documentalmente la sussistenza del preteso credito contributivo appare evidente che il ricorso deve trovare accoglimento, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.
- ritenuto, pertanto, che il ricorso merita di essere accolto e l'ordinanza opposta va annullata;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro