Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile, iscritto al n. 3229 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto “Separazione consensuale”
Promosso da
, nata a [...], il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...], il [...], entrambi con l'avv.to
[...]
MANCINI SIMONA TOMMASA
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di consiglio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in
CUTROFIANO (LE), il 15.04.1985 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di CUTROFIANO (LE), al n. 16, P. II, serie A, anno 1985).
Dall'unione coniugale sono nati i figli, e , entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 18/07/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale, alle condizioni del ricorso, e, quindi, senza condizioni.
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di volersi separare senza condizioni di sorta.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà delle parti di continuare a vivere come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti fattuali che consentano, almeno allo stato, il proseguimento di una comunione di vita materiale e
La separazione, pertanto, così come richiesto dalle parti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, può certamente trovare accoglimento, nella presente sede, la concorde richiesta di pronuncia di una sentenza che dichiari sic et simpliciter la separazione personale degli stessi coniugi, in assenza di condizioni di sorta. I figli all'interno del matrimonio, infatti, oltreché maggiorenni, sono anche dotati di autonomia economica;
in buona sostanza, non vengono in rilievo, nel caso di specie, interessi indisponibili, riferibili a soggetti fragili, che possano essere direttamente o indirettamente pregiudicati dagli accordi separativi de quibus.
Né, peraltro, il PM ha formulato osservazioni di sorta.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...], il [...], e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], così provvede:
[...]
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, come innanzi nominati e identificati.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore