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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2024, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1530/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco LE presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1530/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AMATO Parte_1 C.F._1
GRAZIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCIDI Controparte_1 C.F._2
MARCELLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni espresse nel presente atto, pronunciare la separazione dei coniugi tra la Sig.ra Pt_1
ed il Sig. alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati e liberi di
[...] Controparte_1
risiedere dove riterranno opportuno nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale in NO, Via Colle
Picchione, 8 di proprietà del marito, resterà affidata alla moglie, che continuerà a risiedervi insieme alla figlia minore;
3) la figlia minore , resterà affidata in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, anche se continuerà a vivere con la madre presso la casa dopo l'orario scolastico dalle ore 16.00 alle ore 21,00, due fine settimana al mese alternati dalle ore 9,00 del sabato alle ore
20,00 della domenica successiva con facoltà di pernottamento, di tenerla con sé per un mese all'anno durante le vacanze estive tra luglio e agosto nonché durante le vacanze natalizie e pasquali alternata di anno in anno;
4) il padre, atteso che gode di uno stipendio mensile pari ad € 5.000,00, contribuirà al mantenimento della minore con la corresponsione a favore della mamma di € 1.000,00 mensili rivalutabili ogni anno secondo gli indici Istat, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, dello psicologo, sanitarie, scolastiche e sportive previa presentazione di idonea certificazione da parte della moglie attestante le spese effettivamente sostenute;
5) il marito verserà altresì un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad € 500.00 per il mantenimento della stessa, atteso che quest'ultima non ha alcuna occupazione stabile;
6) la polizza Alleanza Ass,ni sulla vita, contratta dal Sig. resterà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; 7) il marito Controparte_1
contribuirà al versamento del 50% delle spese di mantenimento dei quattro cani, di proprietà di entrambi i coniugi;
8) l'autovettura Classe A, di proprietà di entrambi i coniugi, potrà rimanere in uso alla Sig.ra previo l'effettuazione del necessario passaggio di proprietà. Con il favore Pt_1 delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per il resistente: “voglia disporre le seguenti CONDIZIONI 1. e Parte_1 Controparte_1
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. L'assegno di mantenimento personale per
è revocato a far data dal 9.4.2021 e fino al 15.3.2023 (data dell'ordinanza Parte_1
presidenziale assunta nel procedimento di divorzio n. 6291/2022 r.g.);
3. La casa familiare di NO
(Roma), Via Colle Picchione 8 è assegnata a in ragione della convivenza con lei Parte_1
Per_ della figlia;
4. L'assegno di mantenimento per la figlia è ridotto a far data dal Persona_1
9.4.2021 all'importo di € 400 o alla diversa misura ritenuta di giustizia con relativa rivalutazione annuale;
5. E' confermato l'obbligo di e di contribuire al pagamento Controparte_1 Parte_1
Per_ delle spese straordinarie in favore della figlia in misura del 50% per ciascuno, purchè previamente concordate e documentate. Quanto alle spese mediche e sanitarie assicurate da
[...]
mediante la polizza della quale beneficia, la parte di relativa franchigia sarà suddivisa al CP_1
50%. Con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Roma in data 18.9.1999 (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 01128 Parte 2 Serie A04 anno 1999). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne (n. 27.2.2006).
Con ricorso depositato il 5.3.2019 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi avanzando altresì ulteriori domande. Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso introduttivo.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Il Presidente delegato autorizzava quindi i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, ponendo a carico del padre l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la moglie pari ad € 300,00.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e integravano le rispettive difese.
Con ordinanza del 15.9.2020 il G.I. rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal Tartaglia, disponendo in ogni caso una modifica del regime di frequentazione padre- figlia tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla stessa in sede di audizione.
All'udienza del 21.4.2021, le parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza n. 952/2021 del
30.4.2021 questo Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di pagina separazione e rimetteva la causa in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito della udienza istruttoria il G.I. rigettava le istanze formulate dalle parti e disponeva che venissero espletate indagini da parte della Guardia di Finanza territorialmente competente. Rigettava inoltre l'ulteriore istanza di modifica ex art. 709 c.p.c. avanzata dal resistente in ordine all'assegno di Per_ mantenimento per la figlia
Acquisite le relazioni della Guardia di Finanza, veniva rigettata anche l'istanza di revoca dell'assegno a favore della e, preso atto che nell'ambito del giudizio di divorzio RG n. 6281/2022 era stata Pt_1
pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.5.2024 precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Essendo già intervenuta sentenza sulla separazione dei coniugi, il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Preliminarmente osserva il Tribunale che, nelle more e precisamente in data 28.10.2022, è stato introdotto il giudizio di divorzio RG n. 6281/2022, nell'ambito del quale il Presidente delegato ha adottato provvedimenti provvisori con ordinanza del 15.3.2023 disponendo il passaggio alla fase istruttoria (successivamente il Tribunale ha inoltre emesso sentenza non definitiva di divorzio n.
2026/2023). Conseguentemente, il Tribunale è oggi chiamato a pronunciarsi limitatamente al periodo temporale intercorrente fra l'ordinanza presidenziale del 10.10.2019 e l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio R.G. n. 6281/2022 in data 15.3.2023.
Infatti, l'ordinanza presidenziale emessa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di divorzio, anche se di conferma delle statuizioni di cui alla separazione, sostituisce quelle statuizioni.
Pertanto, il Tribunale prende atto che l'affidamento, il collocamento e la regolamentazione del diritto di visita della figlia sono oggi disciplinati in via provvisoria dall'ordinanza emessa in sede di divorzio
(cfr., sia pure con riferimento ai rapporti patrimoniali, Cass. civ. n. 21245/2010); risulta quindi venuto meno l'interesse delle parti alla relativa pronuncia del Giudice della separazione, il quale non può adottare provvedimenti relativi alla prole destinati ad operare per il futuro. Per_ Peraltro, nelle more del presente giudizio la figlia è divenuta maggiorenne (anche se successivamente all'ordinanza resa in sede di divorzio, avendo infatti compiuto 18 anni in data
27.2.2024).Va in ogni caso, per i motivi sopra addotti, dichiarata cessata la materia del contendere, anche in ordine alla casa coniugale la cui assegnazione è oggi regolata dall'ordinanza del 15.3.2023.
3. Quanto alle statuizioni patrimoniali, relative al mantenimento richiesto dalla per sé e per la Pt_1
figlia, anche in riferimento alle stesse il provvedimento presidenziale emesso in sede di divorzio non si cumula con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso, sostituendolo, anche ove con lo stesso coincidente, in quanto autonomamente recettivo del medesimo, stante l''impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale, permanendo, però, senz'altro l'interesse alle suddette statuizioni limitatamente al lasso temporale sino alla data di adozione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio (alla quale, infatti, il Giudice della separazione non può apportare modifiche), laddove una o entrambe le parti richiedano, come nel caso in esame, una diversa determinazione dell'importo degli assegni di mantenimento rispetto a quello stabilito in via provvisoria (cfr. Cass. civ. n. 21245/10; Cass. civ. n. 21718/10; Tribunale Roma sez. I, 30/06/2020, n.9261).
Ciò posto, quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla si rileva che in tema di Pt_1
separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi tra le altre Cass. civ. 25618/2007, 14081/2009).
All'esito della istruttoria, svolta anche tramite delega di indagini alla Polizia Tributaria, quanto al periodo temporale intercorrente fra l'ordinanza presidenziale del 10.10.2019 e l'ordinanza presidenziale del 15.3.2023, emerge quanto segue: 1) la ricorrente in sede di ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi ha Pt_1
dichiarato di non svolgere attività lavorativa (ha lavorato fino al 2018 a provvigione con partita iva, con un guadagno di “un massimo di € 5.000,00 annuali”). Nell'ordinanza presidenziale il Presidente delegato ha osservato che la ricorrente “sino al 2018, ha lavorato collaborando con una compagnia assicurativa da cui ha percepito le provvigioni, anche di importo significativo (che, dall'estratto del c/c risultano pagate sino al luglio del 2018) e
l'interruzione del rapporto lavorativo, avvenuto spontaneamente (tale circostanza non è stata contestata), coincide pressoché con la crisi familiare” (cfr. gli estratti della Postepay da cui risulta aver percepito provvigioni, a titolo esemplificativo, di € 900,00 circa nel gennaio 2018
e di € 2.200,00 circa nel febbraio del medesimo anno). Nel 2021 ha dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza. Dalla documentazione prodotta e da quanto acquisito tramite la Guardia di Finanza emerge che: (i) ha acquistato un autoveicolo Ford contraendo un finanziamento ed è così titolare di due autoveicoli (Ford Ecosport e Autobianchi Y10); (ii) risulta aver percepito provvigioni anche nel 2019, nel 2020 (€ 5.000,00 circa) e nel 2023 (€
600,00 circa) – si vedano sul punto gli estratti c/c Postepay e , nonché la relazione CP_2
della Gdf);
2) il resistente è ad oggi impiegato presso la società CP_1 Controparte_3
con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ha prodotto le buste paga
[...] del 2019, da cui risulta un entrata mensile netta variabile fra circa € 4.000 ed € 4.500,00; ha inoltre depositato le dichiarazioni dei redditi da cui risulta aver percepito i seguenti redditi imponibili: nel 2019 di € 45.000 circa, nel 2020 di € 48.000 circa, nel 2021 di € 49.000 circa, nel 2022 di € 53.000 circa e nel 2023 di € 51.000 circa). Nel 2019 era altresì istruttore di fitness presso la OX (nel 2019 ha percepito complessivi € 7.500, nel 2020 complessivi €
6.483,75 e nel 2021 complessivi € 3.000); nel 2022 ha svolto tale attività con la società IT
(nel 2022 ha percepito circa € 6.000,00) e il 31.12.2022 ha definitivamente cessato la propria attività di istruttore di fitness. Risulta inoltre che lo stesso paga un canone di locazione mensile di € 500,00 e che aveva in essere finanziamenti Compass oggi saldati o estinti anticipatamente;
nel 2021 gli è stata liquidata la polizza in essere con per un importo Controparte_4 di circa € 31.800,00. Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso inoltre che lo stesso ricopre dal 2003 un incarico nella società MAC 3 S.r.l. e nel 2019 risulta aver ricevuto in eredità una quota di immobile e una quota di bene mobile. Per_ Orbene, quanto al mantenimento di (la quale, nel periodo in considerazione, era ancora minorenne), alla luce di quanto sopra il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre dalla data della domanda e sino alla ordinanza presidenziale emessa in sede di divorzio il versamento di un Per_ assegno di mantenimento per la figlia dell'importo di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma dell'ordinanza del 10.10.2019.
Inoltre, alla luce di quanto sopra e della sperequazione economica fra le parti (nonostante la Pt_1
abbia, da quanto emerge dalle indagini della GdF, svolto attività lavorativa seppur con entrate molto modeste), il Collegio ritiene congruo confermare altresì l'assegno stabilito dal Presidente delegato nell'importo di € 300,00.
Quanto alle ulteriori domande della ricorrente (relative alla polizza sulla vita, Controparte_4
ai cani ed alla autovettura in comproprietà), peraltro sfornite di supporto probatorio, le stesse sono inammissibili, essendo generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione stessa.
Stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere riguardo all'affidamento e al
Per_ collocamento della figlia oggi peraltro maggiorenne, e l'esito del giudizio, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere, nel presente giudizio di separazione, in merito alla
Per_ regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e della frequentazione della figlia nonché all'assegnazione della casa familiare;
- determina in € 600,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del padre a titolo di mantenimento
Per_ della figlia a decorrere dal mese di marzo 2019 e sino all'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- determina in € 300,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del resistente a Controparte_1
titolo di mantenimento della ricorrente a decorrere dal mese di marzo 2019 e sino Parte_1
all'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 29.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco LE presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1530/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AMATO Parte_1 C.F._1
GRAZIA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCIDI Controparte_1 C.F._2
MARCELLA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “Visto”.
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, per le ragioni espresse nel presente atto, pronunciare la separazione dei coniugi tra la Sig.ra Pt_1
ed il Sig. alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati e liberi di
[...] Controparte_1
risiedere dove riterranno opportuno nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale in NO, Via Colle
Picchione, 8 di proprietà del marito, resterà affidata alla moglie, che continuerà a risiedervi insieme alla figlia minore;
3) la figlia minore , resterà affidata in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, anche se continuerà a vivere con la madre presso la casa dopo l'orario scolastico dalle ore 16.00 alle ore 21,00, due fine settimana al mese alternati dalle ore 9,00 del sabato alle ore
20,00 della domenica successiva con facoltà di pernottamento, di tenerla con sé per un mese all'anno durante le vacanze estive tra luglio e agosto nonché durante le vacanze natalizie e pasquali alternata di anno in anno;
4) il padre, atteso che gode di uno stipendio mensile pari ad € 5.000,00, contribuirà al mantenimento della minore con la corresponsione a favore della mamma di € 1.000,00 mensili rivalutabili ogni anno secondo gli indici Istat, oltre a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, dello psicologo, sanitarie, scolastiche e sportive previa presentazione di idonea certificazione da parte della moglie attestante le spese effettivamente sostenute;
5) il marito verserà altresì un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad € 500.00 per il mantenimento della stessa, atteso che quest'ultima non ha alcuna occupazione stabile;
6) la polizza Alleanza Ass,ni sulla vita, contratta dal Sig. resterà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; 7) il marito Controparte_1
contribuirà al versamento del 50% delle spese di mantenimento dei quattro cani, di proprietà di entrambi i coniugi;
8) l'autovettura Classe A, di proprietà di entrambi i coniugi, potrà rimanere in uso alla Sig.ra previo l'effettuazione del necessario passaggio di proprietà. Con il favore Pt_1 delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per il resistente: “voglia disporre le seguenti CONDIZIONI 1. e Parte_1 Controparte_1
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. L'assegno di mantenimento personale per
è revocato a far data dal 9.4.2021 e fino al 15.3.2023 (data dell'ordinanza Parte_1
presidenziale assunta nel procedimento di divorzio n. 6291/2022 r.g.);
3. La casa familiare di NO
(Roma), Via Colle Picchione 8 è assegnata a in ragione della convivenza con lei Parte_1
Per_ della figlia;
4. L'assegno di mantenimento per la figlia è ridotto a far data dal Persona_1
9.4.2021 all'importo di € 400 o alla diversa misura ritenuta di giustizia con relativa rivalutazione annuale;
5. E' confermato l'obbligo di e di contribuire al pagamento Controparte_1 Parte_1
Per_ delle spese straordinarie in favore della figlia in misura del 50% per ciascuno, purchè previamente concordate e documentate. Quanto alle spese mediche e sanitarie assicurate da
[...]
mediante la polizza della quale beneficia, la parte di relativa franchigia sarà suddivisa al CP_1
50%. Con vittoria delle spese di lite o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Roma in data 18.9.1999 (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio al n. 01128 Parte 2 Serie A04 anno 1999). Per_ Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne (n. 27.2.2006).
Con ricorso depositato il 5.3.2019 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi avanzando altresì ulteriori domande. Parte resistente si costituiva aderendo alla domanda di separazione e contestando nel resto il ricorso introduttivo.
Avanti al Presidente del Tribunale il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Il Presidente delegato autorizzava quindi i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, ponendo a carico del padre l'obbligo al versamento di un assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la moglie pari ad € 300,00.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e integravano le rispettive difese.
Con ordinanza del 15.9.2020 il G.I. rigettava l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal Tartaglia, disponendo in ogni caso una modifica del regime di frequentazione padre- figlia tenuto conto delle esigenze rappresentate dalla stessa in sede di audizione.
All'udienza del 21.4.2021, le parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Con sentenza n. 952/2021 del
30.4.2021 questo Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di pagina separazione e rimetteva la causa in istruttoria con concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito della udienza istruttoria il G.I. rigettava le istanze formulate dalle parti e disponeva che venissero espletate indagini da parte della Guardia di Finanza territorialmente competente. Rigettava inoltre l'ulteriore istanza di modifica ex art. 709 c.p.c. avanzata dal resistente in ordine all'assegno di Per_ mantenimento per la figlia
Acquisite le relazioni della Guardia di Finanza, veniva rigettata anche l'istanza di revoca dell'assegno a favore della e, preso atto che nell'ambito del giudizio di divorzio RG n. 6281/2022 era stata Pt_1
pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6.5.2024 precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Essendo già intervenuta sentenza sulla separazione dei coniugi, il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande.
Preliminarmente osserva il Tribunale che, nelle more e precisamente in data 28.10.2022, è stato introdotto il giudizio di divorzio RG n. 6281/2022, nell'ambito del quale il Presidente delegato ha adottato provvedimenti provvisori con ordinanza del 15.3.2023 disponendo il passaggio alla fase istruttoria (successivamente il Tribunale ha inoltre emesso sentenza non definitiva di divorzio n.
2026/2023). Conseguentemente, il Tribunale è oggi chiamato a pronunciarsi limitatamente al periodo temporale intercorrente fra l'ordinanza presidenziale del 10.10.2019 e l'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio R.G. n. 6281/2022 in data 15.3.2023.
Infatti, l'ordinanza presidenziale emessa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di divorzio, anche se di conferma delle statuizioni di cui alla separazione, sostituisce quelle statuizioni.
Pertanto, il Tribunale prende atto che l'affidamento, il collocamento e la regolamentazione del diritto di visita della figlia sono oggi disciplinati in via provvisoria dall'ordinanza emessa in sede di divorzio
(cfr., sia pure con riferimento ai rapporti patrimoniali, Cass. civ. n. 21245/2010); risulta quindi venuto meno l'interesse delle parti alla relativa pronuncia del Giudice della separazione, il quale non può adottare provvedimenti relativi alla prole destinati ad operare per il futuro. Per_ Peraltro, nelle more del presente giudizio la figlia è divenuta maggiorenne (anche se successivamente all'ordinanza resa in sede di divorzio, avendo infatti compiuto 18 anni in data
27.2.2024).Va in ogni caso, per i motivi sopra addotti, dichiarata cessata la materia del contendere, anche in ordine alla casa coniugale la cui assegnazione è oggi regolata dall'ordinanza del 15.3.2023.
3. Quanto alle statuizioni patrimoniali, relative al mantenimento richiesto dalla per sé e per la Pt_1
figlia, anche in riferimento alle stesse il provvedimento presidenziale emesso in sede di divorzio non si cumula con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso, sostituendolo, anche ove con lo stesso coincidente, in quanto autonomamente recettivo del medesimo, stante l''impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale, permanendo, però, senz'altro l'interesse alle suddette statuizioni limitatamente al lasso temporale sino alla data di adozione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio (alla quale, infatti, il Giudice della separazione non può apportare modifiche), laddove una o entrambe le parti richiedano, come nel caso in esame, una diversa determinazione dell'importo degli assegni di mantenimento rispetto a quello stabilito in via provvisoria (cfr. Cass. civ. n. 21245/10; Cass. civ. n. 21718/10; Tribunale Roma sez. I, 30/06/2020, n.9261).
Ciò posto, quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla si rileva che in tema di Pt_1
separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (vedi tra le altre Cass. civ. 25618/2007, 14081/2009).
All'esito della istruttoria, svolta anche tramite delega di indagini alla Polizia Tributaria, quanto al periodo temporale intercorrente fra l'ordinanza presidenziale del 10.10.2019 e l'ordinanza presidenziale del 15.3.2023, emerge quanto segue: 1) la ricorrente in sede di ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi ha Pt_1
dichiarato di non svolgere attività lavorativa (ha lavorato fino al 2018 a provvigione con partita iva, con un guadagno di “un massimo di € 5.000,00 annuali”). Nell'ordinanza presidenziale il Presidente delegato ha osservato che la ricorrente “sino al 2018, ha lavorato collaborando con una compagnia assicurativa da cui ha percepito le provvigioni, anche di importo significativo (che, dall'estratto del c/c risultano pagate sino al luglio del 2018) e
l'interruzione del rapporto lavorativo, avvenuto spontaneamente (tale circostanza non è stata contestata), coincide pressoché con la crisi familiare” (cfr. gli estratti della Postepay da cui risulta aver percepito provvigioni, a titolo esemplificativo, di € 900,00 circa nel gennaio 2018
e di € 2.200,00 circa nel febbraio del medesimo anno). Nel 2021 ha dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza. Dalla documentazione prodotta e da quanto acquisito tramite la Guardia di Finanza emerge che: (i) ha acquistato un autoveicolo Ford contraendo un finanziamento ed è così titolare di due autoveicoli (Ford Ecosport e Autobianchi Y10); (ii) risulta aver percepito provvigioni anche nel 2019, nel 2020 (€ 5.000,00 circa) e nel 2023 (€
600,00 circa) – si vedano sul punto gli estratti c/c Postepay e , nonché la relazione CP_2
della Gdf);
2) il resistente è ad oggi impiegato presso la società CP_1 Controparte_3
con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ha prodotto le buste paga
[...] del 2019, da cui risulta un entrata mensile netta variabile fra circa € 4.000 ed € 4.500,00; ha inoltre depositato le dichiarazioni dei redditi da cui risulta aver percepito i seguenti redditi imponibili: nel 2019 di € 45.000 circa, nel 2020 di € 48.000 circa, nel 2021 di € 49.000 circa, nel 2022 di € 53.000 circa e nel 2023 di € 51.000 circa). Nel 2019 era altresì istruttore di fitness presso la OX (nel 2019 ha percepito complessivi € 7.500, nel 2020 complessivi €
6.483,75 e nel 2021 complessivi € 3.000); nel 2022 ha svolto tale attività con la società IT
(nel 2022 ha percepito circa € 6.000,00) e il 31.12.2022 ha definitivamente cessato la propria attività di istruttore di fitness. Risulta inoltre che lo stesso paga un canone di locazione mensile di € 500,00 e che aveva in essere finanziamenti Compass oggi saldati o estinti anticipatamente;
nel 2021 gli è stata liquidata la polizza in essere con per un importo Controparte_4 di circa € 31.800,00. Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso inoltre che lo stesso ricopre dal 2003 un incarico nella società MAC 3 S.r.l. e nel 2019 risulta aver ricevuto in eredità una quota di immobile e una quota di bene mobile. Per_ Orbene, quanto al mantenimento di (la quale, nel periodo in considerazione, era ancora minorenne), alla luce di quanto sopra il Tribunale ritiene congruo porre a carico del padre dalla data della domanda e sino alla ordinanza presidenziale emessa in sede di divorzio il versamento di un Per_ assegno di mantenimento per la figlia dell'importo di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con conferma dell'ordinanza del 10.10.2019.
Inoltre, alla luce di quanto sopra e della sperequazione economica fra le parti (nonostante la Pt_1
abbia, da quanto emerge dalle indagini della GdF, svolto attività lavorativa seppur con entrate molto modeste), il Collegio ritiene congruo confermare altresì l'assegno stabilito dal Presidente delegato nell'importo di € 300,00.
Quanto alle ulteriori domande della ricorrente (relative alla polizza sulla vita, Controparte_4
ai cani ed alla autovettura in comproprietà), peraltro sfornite di supporto probatorio, le stesse sono inammissibili, essendo generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione stessa.
Stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere riguardo all'affidamento e al
Per_ collocamento della figlia oggi peraltro maggiorenne, e l'esito del giudizio, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere, nel presente giudizio di separazione, in merito alla
Per_ regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e della frequentazione della figlia nonché all'assegnazione della casa familiare;
- determina in € 600,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del padre a titolo di mantenimento
Per_ della figlia a decorrere dal mese di marzo 2019 e sino all'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- determina in € 300,00 mensili l'assegno di mantenimento a carico del resistente a Controparte_1
titolo di mantenimento della ricorrente a decorrere dal mese di marzo 2019 e sino Parte_1
all'ordinanza presidenziale emessa nel giudizio di divorzio, da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
- dispone la compensazione delle spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 29.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco LE