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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 507 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
DA
con l'Avv. FORCONI Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO VIA ROMAGNA N. 53 62010 MORROVALLE
APPELLANTE
CONTRO
ed Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
con l'Avv. BELLO FRANCESCO VIA LONGARONE 23 75025 C.F._2
POLICORO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 353/2022 del 04/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 sostenendo di aver concesso un prestito di centomila euro alla ditta ORO Hotel srl e ai sig.ri Pt_1
, e come comprovato da una scrittura del 30.11.2007 nella quale Controparte_2 Controparte_1
, e si erano obbligati in solido a restituire l'importo entro il 28 Controparte_2 Controparte_1
febbraio 2008, maggiorato degli interessi concordati, non avendo ricevuto il pagamento alla scadenza prevista ed essendo fallita la Ditta, ha ottenuto dal Tribunale di Macerata il Decreto ingiuntivo n.
1224/2018 contro , e Controparte_2 Controparte_1
Gli ingiunti hanno opposto il decreto;
l'opposta si è costituita resistendo ed il Tribunale ha così deciso:
a) in accoglimento dell'opposizione proposta da e , per le ragioni Controparte_1 Controparte_2
di cui in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 1224/2018 emesso dal Tribunale di Macerata in data 1.11.2018 e notificato il 17.12.2018
b) condanna la società opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_3
a parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 7.800,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Ha ritualmente impugnato la sentenza;
si sono costituiti gli appellati resistendo. Pt_1
Primo motivo: errore nell'aver escluso la natura solidale dell'obbligazione assunta dagli appellati.
Secondo motivo: sul reale significato della dicitura “per avallo dell'impegno assunto in persona” - inapplicabilita'art. 1957 c.c.
I due motivi devono delibarsi congiuntamente siccome connessi.
Espone l'appellante che il tenore letterale della scrittura del 30.11.07 esprime una chiara volontà degli appellati di obbligarsi direttamente.
Ciò emergerebbe da molteplici elementi:
1) nella stesura dell'atto mai si distinguono le posizioni giuridiche dei tre sottoscrittori (ditta e persone fisiche),
2) essi si riconoscono tutti e tre beneficiari del prestito ( "Vi dichiariamo che , a nostra richiesta, ci avete concesso un prestito" ) e tutti tre si obbligano solidalmente a restituirlo: "Ci obblighiamo a restituire la somma concessaci in prestito entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2008",
Inoltre (col secondo motivo) l'appellante rappresenta che a differenza della fideiussione, quella rilasciata dall'avallante è un'obbligazione di garanzia autonoma ed indipendente rispetto all'obbligazione cambiaria alla quale inerisce, per cui l'avallante non può opporre al portatore del titolo le eccezioni personali da lui opponibili ai precedenti portatori, né quelle opponibili dall'avallato allo stesso creditore cambiario né l'avallante può pretendere che il portatore escuta preventivamente l'avallato, essendo tenuto in solido con questo al pagamento;
in ciò quindi differisce dalla fidejussione.
pagina 2 di 4 Dunque all'avallo non sarebbe e applicabile l'art. 1957 c.c..
Il motivo non ha pregio;
infatti, in calce alla scrittura e hanno Controparte_1 Controparte_2
sottoscritto, testualmente, “per avallo”.
Non è dirimente l'uso della persona plurale nella parte descrittiva dell'atto (ci impegniamo) perché il plurale è adoperato sia per designare il mutuatario che il mutuante (ci avete concesso): che consistono entrambi in unica persona (ORO HOTEL e ). Pt_1
Del resto, ha sottoscritto due volte l'atto, la prima come legale rappresentante della Controparte_1
mutuataria, la seconda, per l'appunto, per avallo.
Il significato univoco dell'avallo è quello di garanzia (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/03/2007,
n.6451), dunque nel caso di specie, poiché non v'è stata emissione di titoli cambiari il termine deve intendersi adoperato come sinonimo di garanzia o fideiussione.
Da tanto consegue, in primo luogo che non può applicarsi La disciplina dell'avallo cambiario (che come sostiene l'appellante esclude il beneficio di escussione) e quindi, in conseguenza, che correttamente il primo giudice ha ritenuto fondate le eccezioni di cui all'art. 1955 e 1957 c.c., formulate da parte appellata, norme applicabili alla fideiussione.
Infatti, l'obbligazione restitutoria della Oro Hotel s.r.l. scadeva il 28.2.2008 e la prima diffida stragiudiziale alla Oro Hotel s.r.l. (mai inviata agli appellati, e ciò implicitamente conferma che la stessa riteneva la ditta debitore principale) risale comunque al 28.5.2009; invece, la pretesa Pt_1
monitoria nei confronti degli opponenti è stata esercitata con decreto ingiuntivo emesso il 1.11.2018 e notificato il 17.12.2018.
Ciò consente di comprendere come il fideiussore non possa essere considerato obbligato dopo la scadenza, atteso che il creditore non ha proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore né le ha continuate.
L'art. 1957 c.c.,infatti, al primo comma prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
La norma dell'art. 1957 c.c., impone che siano coltivate iniziative di tutela giurisdizionale (e non mere richieste stragiudiziali) finalizzate all'ottenimento del pagamento (come l'insinuazione al passivo del debitore fallito e anche il sequestro conservativo sui beni del debitore), completamente mancanti nel caso di specie.
Difatti, nonostante la scadenza dell'obbligazione fosse nel 2008 e la Oro Hotel s.r.l. sia fallita il
4.1.2012 l'appellante non ha documentato né di aver presentato istanza di ammissione al passivo né di aver agito o curato aliunde di conservare le ragioni dei fideiussori contro il debitore principale.
pagina 3 di 4 Peraltro, la giurisprudenza ha anche recentemente ribadito che la stessa previsione di assunzione solidale dell'obbligazione fra debitore e fideiussore non deroga implicitamente all'art. 1957 c.c. né esclude la liberazione del fideiussore per la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Si deve infine concordare col primo giudice anche circa la inammissibilità della prova per testi richiesta dall'appellante, in quanto volta a dimostrare condotte delle parti anteriori o successive in spregio del tenore letterale complessivamente inteso della scrittura.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 507 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
DA
con l'Avv. FORCONI Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO VIA ROMAGNA N. 53 62010 MORROVALLE
APPELLANTE
CONTRO
ed Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
con l'Avv. BELLO FRANCESCO VIA LONGARONE 23 75025 C.F._2
POLICORO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n. 353/2022 del 04/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 sostenendo di aver concesso un prestito di centomila euro alla ditta ORO Hotel srl e ai sig.ri Pt_1
, e come comprovato da una scrittura del 30.11.2007 nella quale Controparte_2 Controparte_1
, e si erano obbligati in solido a restituire l'importo entro il 28 Controparte_2 Controparte_1
febbraio 2008, maggiorato degli interessi concordati, non avendo ricevuto il pagamento alla scadenza prevista ed essendo fallita la Ditta, ha ottenuto dal Tribunale di Macerata il Decreto ingiuntivo n.
1224/2018 contro , e Controparte_2 Controparte_1
Gli ingiunti hanno opposto il decreto;
l'opposta si è costituita resistendo ed il Tribunale ha così deciso:
a) in accoglimento dell'opposizione proposta da e , per le ragioni Controparte_1 Controparte_2
di cui in parte motiva, revoca il decreto ingiuntivo n. 1224/2018 emesso dal Tribunale di Macerata in data 1.11.2018 e notificato il 17.12.2018
b) condanna la società opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere CP_3
a parte opponente le spese di lite, che si liquidano nella misura di euro 7.800,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge.
Ha ritualmente impugnato la sentenza;
si sono costituiti gli appellati resistendo. Pt_1
Primo motivo: errore nell'aver escluso la natura solidale dell'obbligazione assunta dagli appellati.
Secondo motivo: sul reale significato della dicitura “per avallo dell'impegno assunto in persona” - inapplicabilita'art. 1957 c.c.
I due motivi devono delibarsi congiuntamente siccome connessi.
Espone l'appellante che il tenore letterale della scrittura del 30.11.07 esprime una chiara volontà degli appellati di obbligarsi direttamente.
Ciò emergerebbe da molteplici elementi:
1) nella stesura dell'atto mai si distinguono le posizioni giuridiche dei tre sottoscrittori (ditta e persone fisiche),
2) essi si riconoscono tutti e tre beneficiari del prestito ( "Vi dichiariamo che , a nostra richiesta, ci avete concesso un prestito" ) e tutti tre si obbligano solidalmente a restituirlo: "Ci obblighiamo a restituire la somma concessaci in prestito entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2008",
Inoltre (col secondo motivo) l'appellante rappresenta che a differenza della fideiussione, quella rilasciata dall'avallante è un'obbligazione di garanzia autonoma ed indipendente rispetto all'obbligazione cambiaria alla quale inerisce, per cui l'avallante non può opporre al portatore del titolo le eccezioni personali da lui opponibili ai precedenti portatori, né quelle opponibili dall'avallato allo stesso creditore cambiario né l'avallante può pretendere che il portatore escuta preventivamente l'avallato, essendo tenuto in solido con questo al pagamento;
in ciò quindi differisce dalla fidejussione.
pagina 2 di 4 Dunque all'avallo non sarebbe e applicabile l'art. 1957 c.c..
Il motivo non ha pregio;
infatti, in calce alla scrittura e hanno Controparte_1 Controparte_2
sottoscritto, testualmente, “per avallo”.
Non è dirimente l'uso della persona plurale nella parte descrittiva dell'atto (ci impegniamo) perché il plurale è adoperato sia per designare il mutuatario che il mutuante (ci avete concesso): che consistono entrambi in unica persona (ORO HOTEL e ). Pt_1
Del resto, ha sottoscritto due volte l'atto, la prima come legale rappresentante della Controparte_1
mutuataria, la seconda, per l'appunto, per avallo.
Il significato univoco dell'avallo è quello di garanzia (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/03/2007,
n.6451), dunque nel caso di specie, poiché non v'è stata emissione di titoli cambiari il termine deve intendersi adoperato come sinonimo di garanzia o fideiussione.
Da tanto consegue, in primo luogo che non può applicarsi La disciplina dell'avallo cambiario (che come sostiene l'appellante esclude il beneficio di escussione) e quindi, in conseguenza, che correttamente il primo giudice ha ritenuto fondate le eccezioni di cui all'art. 1955 e 1957 c.c., formulate da parte appellata, norme applicabili alla fideiussione.
Infatti, l'obbligazione restitutoria della Oro Hotel s.r.l. scadeva il 28.2.2008 e la prima diffida stragiudiziale alla Oro Hotel s.r.l. (mai inviata agli appellati, e ciò implicitamente conferma che la stessa riteneva la ditta debitore principale) risale comunque al 28.5.2009; invece, la pretesa Pt_1
monitoria nei confronti degli opponenti è stata esercitata con decreto ingiuntivo emesso il 1.11.2018 e notificato il 17.12.2018.
Ciò consente di comprendere come il fideiussore non possa essere considerato obbligato dopo la scadenza, atteso che il creditore non ha proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore né le ha continuate.
L'art. 1957 c.c.,infatti, al primo comma prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
La norma dell'art. 1957 c.c., impone che siano coltivate iniziative di tutela giurisdizionale (e non mere richieste stragiudiziali) finalizzate all'ottenimento del pagamento (come l'insinuazione al passivo del debitore fallito e anche il sequestro conservativo sui beni del debitore), completamente mancanti nel caso di specie.
Difatti, nonostante la scadenza dell'obbligazione fosse nel 2008 e la Oro Hotel s.r.l. sia fallita il
4.1.2012 l'appellante non ha documentato né di aver presentato istanza di ammissione al passivo né di aver agito o curato aliunde di conservare le ragioni dei fideiussori contro il debitore principale.
pagina 3 di 4 Peraltro, la giurisprudenza ha anche recentemente ribadito che la stessa previsione di assunzione solidale dell'obbligazione fra debitore e fideiussore non deroga implicitamente all'art. 1957 c.c. né esclude la liberazione del fideiussore per la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Si deve infine concordare col primo giudice anche circa la inammissibilità della prova per testi richiesta dall'appellante, in quanto volta a dimostrare condotte delle parti anteriori o successive in spregio del tenore letterale complessivamente inteso della scrittura.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 9.991,00 oltre 15% cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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