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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BRAMANTE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 002147/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare nullo, invalido, illegittimo, di nessun effetto e comunque annullare l'atto impugnato, con rifusione di spese e compensi, oltre l'IVA e CPA nella misura di legge.
Resistente: accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso con vittoria delle spese di lite, oltre IVA, CPA, come per legge, con esonero dal pagamento delle spese in caso di condanna per motivi che non riguardano la propria attività.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto depositato in data 04.02.2025 Ricorrente_1 ricorre ai sensi degli artt. 18 e 21
D.Lgs. n. 546/1992 avverso l'avviso di pagamento della somma di euro 2.277,00, Modello D n.
2024_EQG_GCG_00001920952 - Numero Registro Recupero Crediti 002147/2024, notificato in data
22.11.24 alle ore 19.08 all'indirizzo PEC dell'avv. Difensore_1 ed emesso da Equitalia Giustizia S.
p.A. per conto del Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Trieste – a titolo di sanzione per l'omesso pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto al ruolo generale n. 000381/2019 della
Corte d'Appello di Trieste nella causa tra Ricorrente_1/Nominativo_1, contributo dovuto a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 23.12.2020 n. 573 per l'applicazione dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e del mancato pagamento dell'importo richiesto con invito Modello C notificato il 14.06.2023 al domicilio eletto ai sensi dell'art. 248 D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115.
2. Nel ricorso il contribuente censura l'atto impugnato, deducendone l'illegittimità per nullità della notifica, in quanto, secondo la nota ministeriale del 03.04.2008 prot. 49395, essa deve essere effettuata alla parte personalmente e non al difensore nominato nel procedimento civile, il quale aveva rinunciato all'incarico nel gennaio 2021, con conseguente nullità anche della comunicazione inviata al difensore in data 14.06.2023
e non già alla parte personalmente. Il ricorrente eccepisce inoltre l'abrogazione dell'art. 16, comma 1-ter D.
P.R. 30 maggio 2002 n. 115 disposta dall'art. 1, comma 539 lett. a) L. 30 dicembre 2023, n. 213 con decorrenza
01.01.2024 nonché la nullità del provvedimento per omessa indicazione di come procedere in caso di impugnazione, essendo comunicato solo che il ricorso deve essere presentato avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, ma non l'ente contro cui promuovere il giudizio né ove notificare l'atto né le altre norme necessarie per l'instaurazione del processo telematico tributario.
La parte chiede quindi di dichiarare nullo, invalido, illegittimo, di nessun effetto, e, comunque, di annullare l'atto impugnato, dichiarando ed accertando che non è dovuta la sanzione di euro 2.277,00, con rifusione di spese e compensi, oltre l'IVA e CPA nella misura di legge.
3. Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 546/1992 si costituisce in giudizio la società Equitalia Giustizia S.p.A. con atti controdeduttivi depositati in data 02.04.2025, prendendo analitica posizione in fatto ed in diritto sulle deduzioni del ricorrente, contestandole in toto e rilevando di aver svolto l'attività di recupero nel pieno rispetto della sequenza procedimentale fissata dalla normativa vigente.
La resistente chiede di accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso, confermando la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della pretesa, con vittoria delle spese di lite, oltre IVA, CPA, come per legge, con esonero dal pagamento delle spese in caso di condanna per motivi che non riguardano la propria attività.
4. All'udienza del 15.10.2025 il Giudice monocratico, preso atto della richiesta di rinvio di parte resistente, alla quale parte ricorrente non si è opposta, fissa per la trattazione del merito l'udienza del 17.12.2025.
5. Con istanza presentata in data 16.10.2025 la resistente chiede, ai sensi dell'art.4, comma 4 L.n. n. 130/2022 modificativo degli artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 546/1992, di partecipare mediante collegamento audiovisivo alla discussione in pubblica udienza del giorno 17.12.2025.
6. All'udienza odierna, cui parte resistente partecipa mediante collegamento da remoto tramite Skype for business, il Giudice monocratico espone i fatti e le questioni della controversia, ammette alla discussione le parti, le quali si richiamano ai propri atti e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Quindi la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Giudice ritiene infondato il ricorso in base alle considerazioni che seguono.
8. Dalla lettura degli atti emerge che in data 22.06.2022 la Corte di Appello di Trieste ha inviato a Equitalia
Giustizia S.p.A. la nota A1 000604/2022, con richiesta di recupero ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 della somma di euro 1.138,50, allegando i relativi documenti, tra i quali la sentenza n.
573/20 depositata il 23.12.20220 dalla II sezione civile della Corte, sentenza nella quale viene indicato che l'appellante Ricorrente_1 ha eletto domicilio presso lo studio del difensore avv.
Difensore_1 in Indirizzo_1 a Gorizia.
Equitalia Giustizia, in sede di quantificazione del credito, ha aperto la partita n. 1041/2023 per il recupero dell'importo dovuto ed in data 14.06.2023 ha provveduto alla notifica del relativo invito bonario - Modello C al difensore avv. Difensore_1, quindi, atteso l'omesso pagamento nei termini di legge, ha proceduto ad aprire a titolo di sanzione la partita di credito n. 2147/24 e a notificare in data 22.11.2024 al difensore quale domiciliatario il successivo provvedimento sanzionatorio Modello D ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis
D.P.R. n. 115/2002, applicando il duecento per cento dell'importo dovuto.
In data 04.12.2024, la Corte di Appello trasmetteva alla resistente la nota B n. 002303/2024, con l'istanza di riesame proposta dalla controparte tramite il difensore avv. Difensore_1, ritenendola di esclusiva competenza di Equitalia Giustizia S.p.A., “in quanto la debenza in discussione non verte sull'obbligo di Ricorrente_1 al versamento di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater. D.P.R. 115/2002 in base alla sentenza n. 573/2020 della Seconda Sezione Civile di questa Corte, depositata in data 23/12/2020 (rg app 381/2019) ma sulla sanzione (P.C. n. 2147/2024)”; precisando che “l'istanza omette di considerare la Convenzione sottoscritta tra il Ministero della Giustizia Società Equitalia Giustizia SpA del 23 settembre
2010 e del 28 dicembre 2017 che all'art. 6 detta le competenze: all'ufficio giudiziario spetta la quantificazione del contributo unificato omesso (art. 6, c.1) mentre alla società spettano: la notifica dell'invito al pagamento e l'iscrizione a ruolo (art. 6, c.2), la quantificazione dell'importo della sanzione, la sua irrogazione e la sua iscrizione a ruolo (art.6, commi 3 e 4)”. Ai fini del thema decidendum odierno è preliminare ricostruire la normativa di riferimento. L'art. 6 della Convenzione stipulata il 28.12.2017 in applicazione dell'art. 1, comma 367 L.n. 244/2007 disciplina l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato prevedendo che “1.Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello Ai, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
2. La società procede: a. entro il termine previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C;
b. al verificarsi della condizione di cui all'articolo 213 del Testo Unico, nel medesimo termine di cui alla precedente lett. a), all'iscrizione a ruolo del credito.
3.Ai fini del computo dei termini di cui al comma 2, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.
4. La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1- bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.
5.La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D”. La Convenzione dispone quindi che la notifica dell'invito di pagamento avvenga ai sensi dell'art. 247 e seguenti Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), il cui art. 248 (Invito al pagamento) dispone – nella formulazione modificata dalla legge del 30/12/2023 n. 213 art.
1-comma 539 in vigore dal
01.01.2024 fino al 31.12.2024 e quindi applicabile nel caso di specie – che “1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento”. Rilevato che in data 22.11.2024 Equitalia Giustizia S.p.A. ha proceduto alla notifica dell'atto impugnato mediante trasmissione via PEC allo studio del difensore domiciliatario ai sensi e agli effetti dell'art. 248, comma 2 D.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi che la stessa sia stata correttamente effettuata nelle modalità indicate nella Convenzione del 28.12.2017 e nella forma disciplinata dal D.P.R. 115/2002.
Nessuna valenza può avere sul punto la dedotta abrogazione dell'art. 16, comma 1-ter TU ad opera dell'art. 1, comma 539, lettera a) L.n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), atteso che la novella non ha inciso anche sul dettato dell'art. 248 de quo, che è rimasto in vigore ed è pertanto produttivo dei propri effetti. Per quanto riguarda la nota ministeriale del 03.04.2008 prot. 49395 richiamata nel ricorso deve osservarsi come si tratti di fonte di normazione secondaria, in quanto tale non avente efficacia abrogativa o derogativa della norma di fonte primaria contenuta nell'art. 248, comma 2 TU secondo il criterio gerarchico delle fonti.
Relativamente ad eventuali profili di legittimità della notificazione prevista ed effettuata ai sensi dell'art. 248, comma 2 TU occorre rilevare che la Corte Costituzionale con la sentenza del 29.03.2019 n. 67 ha dichiarato che: “E' inammissibile, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia. Infatti, non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell'instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. Pertanto, rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il limite inderogabile di assicurare al contribuente una effettiva possibilità di conoscenza dell'atto. Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto non viola il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti". Da ultimo si osserva come nessun effetto sulla validità della notifica effettuata presso lo studio del difensore domiciliatario possa avere la cessazione del rapporto professionale derivante dalla procura ad litem, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica della sentenza è correttamente eseguita, in siffatta situazione, presso il difensore non ancora sostituito" (Cass. Sez. L., 30/01/2019, n. 2677, Rv. 652569 - 01)” e che “La nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la parte aveva eletto domicilio non fa venir meno a carico di quest'ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, ivi compreso l'obbligo di informare il nuovo difensore dell'avvenuta notifica di sentenze emesse nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell'incarico. Tale obbligo rientra infatti nel più generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o (come nella specie) risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilità il domiciliatario non può essere esonerato se non in virtù della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore" (Cass. Sez. 2, 12/10/2009, n. 21589, Rv. 609956 - 01). A corollario di tale principio si richiama anche la parte motiva della sentenza n. 67 del 2019 sopra citata, laddove la Corte Costituzionale evidenzia che “La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fare operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto” configurandosi in capo alla parte destinataria del provvedimento “un onere di diligenza e cooperazione, che si concretizza nell'onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l'obbligo di pagare il contributo)”. La Corte individua la ratio dell'art. 248, comma 2 T.U. “nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro”.
9. Per i motivi sopra riportati deve ritenersi infondata la dedotta nullità della notifica dell'invito bonario -
Modello C effettuata in data 14.06.2023 all'avv. Difensore_1 , nella sua qualità di difensore domiciliatario del contribuente.
10. Parimenti deve essere rigettato il motivo relativo all'omessa indicazione delle modalità di proposizione del ricorso, atteso che dalla lettura dell'atto impugnato emerge l'indicazione sia della impugnabilità dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sia gli enti cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni, con la precisazione che all'Ufficio della Corte di Appello di Trieste può essere presentata anche richiesta di riesame per chiedere l'annullamento dell'atto, con la specificazione che la stessa non comunque non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. A conferma di ciò si evidenzia come il contribuente abbia correttamente esercitato il proprio diritto di difesa avverso l'avviso di pagamento depositando nei termini l'atto di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia competente.
11. Da quanto sopra osservato, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta e deducibile, deve dichiararsi la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della pretesa di cui all'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente rigetto del ricorso.
12. Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 le spese di giudizio seguono la soccombenza, pertanto il
Giudice condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, all'esito della camera di consiglio, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 300,00 più accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
BRAMANTE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 002147/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare nullo, invalido, illegittimo, di nessun effetto e comunque annullare l'atto impugnato, con rifusione di spese e compensi, oltre l'IVA e CPA nella misura di legge.
Resistente: accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso con vittoria delle spese di lite, oltre IVA, CPA, come per legge, con esonero dal pagamento delle spese in caso di condanna per motivi che non riguardano la propria attività.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto depositato in data 04.02.2025 Ricorrente_1 ricorre ai sensi degli artt. 18 e 21
D.Lgs. n. 546/1992 avverso l'avviso di pagamento della somma di euro 2.277,00, Modello D n.
2024_EQG_GCG_00001920952 - Numero Registro Recupero Crediti 002147/2024, notificato in data
22.11.24 alle ore 19.08 all'indirizzo PEC dell'avv. Difensore_1 ed emesso da Equitalia Giustizia S.
p.A. per conto del Ministero della Giustizia – Corte di Appello di Trieste – a titolo di sanzione per l'omesso pagamento del contributo unificato in relazione al processo iscritto al ruolo generale n. 000381/2019 della
Corte d'Appello di Trieste nella causa tra Ricorrente_1/Nominativo_1, contributo dovuto a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 23.12.2020 n. 573 per l'applicazione dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e del mancato pagamento dell'importo richiesto con invito Modello C notificato il 14.06.2023 al domicilio eletto ai sensi dell'art. 248 D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115.
2. Nel ricorso il contribuente censura l'atto impugnato, deducendone l'illegittimità per nullità della notifica, in quanto, secondo la nota ministeriale del 03.04.2008 prot. 49395, essa deve essere effettuata alla parte personalmente e non al difensore nominato nel procedimento civile, il quale aveva rinunciato all'incarico nel gennaio 2021, con conseguente nullità anche della comunicazione inviata al difensore in data 14.06.2023
e non già alla parte personalmente. Il ricorrente eccepisce inoltre l'abrogazione dell'art. 16, comma 1-ter D.
P.R. 30 maggio 2002 n. 115 disposta dall'art. 1, comma 539 lett. a) L. 30 dicembre 2023, n. 213 con decorrenza
01.01.2024 nonché la nullità del provvedimento per omessa indicazione di come procedere in caso di impugnazione, essendo comunicato solo che il ricorso deve essere presentato avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, ma non l'ente contro cui promuovere il giudizio né ove notificare l'atto né le altre norme necessarie per l'instaurazione del processo telematico tributario.
La parte chiede quindi di dichiarare nullo, invalido, illegittimo, di nessun effetto, e, comunque, di annullare l'atto impugnato, dichiarando ed accertando che non è dovuta la sanzione di euro 2.277,00, con rifusione di spese e compensi, oltre l'IVA e CPA nella misura di legge.
3. Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 546/1992 si costituisce in giudizio la società Equitalia Giustizia S.p.A. con atti controdeduttivi depositati in data 02.04.2025, prendendo analitica posizione in fatto ed in diritto sulle deduzioni del ricorrente, contestandole in toto e rilevando di aver svolto l'attività di recupero nel pieno rispetto della sequenza procedimentale fissata dalla normativa vigente.
La resistente chiede di accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso, confermando la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della pretesa, con vittoria delle spese di lite, oltre IVA, CPA, come per legge, con esonero dal pagamento delle spese in caso di condanna per motivi che non riguardano la propria attività.
4. All'udienza del 15.10.2025 il Giudice monocratico, preso atto della richiesta di rinvio di parte resistente, alla quale parte ricorrente non si è opposta, fissa per la trattazione del merito l'udienza del 17.12.2025.
5. Con istanza presentata in data 16.10.2025 la resistente chiede, ai sensi dell'art.4, comma 4 L.n. n. 130/2022 modificativo degli artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 546/1992, di partecipare mediante collegamento audiovisivo alla discussione in pubblica udienza del giorno 17.12.2025.
6. All'udienza odierna, cui parte resistente partecipa mediante collegamento da remoto tramite Skype for business, il Giudice monocratico espone i fatti e le questioni della controversia, ammette alla discussione le parti, le quali si richiamano ai propri atti e insistono per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Quindi la causa passa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il Giudice ritiene infondato il ricorso in base alle considerazioni che seguono.
8. Dalla lettura degli atti emerge che in data 22.06.2022 la Corte di Appello di Trieste ha inviato a Equitalia
Giustizia S.p.A. la nota A1 000604/2022, con richiesta di recupero ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 della somma di euro 1.138,50, allegando i relativi documenti, tra i quali la sentenza n.
573/20 depositata il 23.12.20220 dalla II sezione civile della Corte, sentenza nella quale viene indicato che l'appellante Ricorrente_1 ha eletto domicilio presso lo studio del difensore avv.
Difensore_1 in Indirizzo_1 a Gorizia.
Equitalia Giustizia, in sede di quantificazione del credito, ha aperto la partita n. 1041/2023 per il recupero dell'importo dovuto ed in data 14.06.2023 ha provveduto alla notifica del relativo invito bonario - Modello C al difensore avv. Difensore_1, quindi, atteso l'omesso pagamento nei termini di legge, ha proceduto ad aprire a titolo di sanzione la partita di credito n. 2147/24 e a notificare in data 22.11.2024 al difensore quale domiciliatario il successivo provvedimento sanzionatorio Modello D ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis
D.P.R. n. 115/2002, applicando il duecento per cento dell'importo dovuto.
In data 04.12.2024, la Corte di Appello trasmetteva alla resistente la nota B n. 002303/2024, con l'istanza di riesame proposta dalla controparte tramite il difensore avv. Difensore_1, ritenendola di esclusiva competenza di Equitalia Giustizia S.p.A., “in quanto la debenza in discussione non verte sull'obbligo di Ricorrente_1 al versamento di ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater. D.P.R. 115/2002 in base alla sentenza n. 573/2020 della Seconda Sezione Civile di questa Corte, depositata in data 23/12/2020 (rg app 381/2019) ma sulla sanzione (P.C. n. 2147/2024)”; precisando che “l'istanza omette di considerare la Convenzione sottoscritta tra il Ministero della Giustizia Società Equitalia Giustizia SpA del 23 settembre
2010 e del 28 dicembre 2017 che all'art. 6 detta le competenze: all'ufficio giudiziario spetta la quantificazione del contributo unificato omesso (art. 6, c.1) mentre alla società spettano: la notifica dell'invito al pagamento e l'iscrizione a ruolo (art. 6, c.2), la quantificazione dell'importo della sanzione, la sua irrogazione e la sua iscrizione a ruolo (art.6, commi 3 e 4)”. Ai fini del thema decidendum odierno è preliminare ricostruire la normativa di riferimento. L'art. 6 della Convenzione stipulata il 28.12.2017 in applicazione dell'art. 1, comma 367 L.n. 244/2007 disciplina l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato prevedendo che “1.Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall'articolo 16 del Testo Unico, l'ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all'allegato modello Ai, l'importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
2. La società procede: a. entro il termine previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera a), dalla ricezione degli atti, alla notifica dell'invito al pagamento, ai sensi dell'articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all'allegato modello C;
b. al verificarsi della condizione di cui all'articolo 213 del Testo Unico, nel medesimo termine di cui alla precedente lett. a), all'iscrizione a ruolo del credito.
3.Ai fini del computo dei termini di cui al comma 2, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società.
4. La società procede a determinare l'importo della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1- bis del Testo Unico e all'annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento.
5.La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all'iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all'allegato modello D”. La Convenzione dispone quindi che la notifica dell'invito di pagamento avvenga ai sensi dell'art. 247 e seguenti Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), il cui art. 248 (Invito al pagamento) dispone – nella formulazione modificata dalla legge del 30/12/2023 n. 213 art.
1-comma 539 in vigore dal
01.01.2024 fino al 31.12.2024 e quindi applicabile nel caso di specie – che “1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento”. Rilevato che in data 22.11.2024 Equitalia Giustizia S.p.A. ha proceduto alla notifica dell'atto impugnato mediante trasmissione via PEC allo studio del difensore domiciliatario ai sensi e agli effetti dell'art. 248, comma 2 D.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi che la stessa sia stata correttamente effettuata nelle modalità indicate nella Convenzione del 28.12.2017 e nella forma disciplinata dal D.P.R. 115/2002.
Nessuna valenza può avere sul punto la dedotta abrogazione dell'art. 16, comma 1-ter TU ad opera dell'art. 1, comma 539, lettera a) L.n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), atteso che la novella non ha inciso anche sul dettato dell'art. 248 de quo, che è rimasto in vigore ed è pertanto produttivo dei propri effetti. Per quanto riguarda la nota ministeriale del 03.04.2008 prot. 49395 richiamata nel ricorso deve osservarsi come si tratti di fonte di normazione secondaria, in quanto tale non avente efficacia abrogativa o derogativa della norma di fonte primaria contenuta nell'art. 248, comma 2 TU secondo il criterio gerarchico delle fonti.
Relativamente ad eventuali profili di legittimità della notificazione prevista ed effettuata ai sensi dell'art. 248, comma 2 TU occorre rilevare che la Corte Costituzionale con la sentenza del 29.03.2019 n. 67 ha dichiarato che: “E' inammissibile, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia. Infatti, non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell'instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. Pertanto, rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il limite inderogabile di assicurare al contribuente una effettiva possibilità di conoscenza dell'atto. Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto non viola il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti". Da ultimo si osserva come nessun effetto sulla validità della notifica effettuata presso lo studio del difensore domiciliatario possa avere la cessazione del rapporto professionale derivante dalla procura ad litem, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che: “Ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica della sentenza è correttamente eseguita, in siffatta situazione, presso il difensore non ancora sostituito" (Cass. Sez. L., 30/01/2019, n. 2677, Rv. 652569 - 01)” e che “La nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale la parte aveva eletto domicilio non fa venir meno a carico di quest'ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, ivi compreso l'obbligo di informare il nuovo difensore dell'avvenuta notifica di sentenze emesse nei confronti della parte successivamente alla cessazione dell'incarico. Tale obbligo rientra infatti nel più generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato è tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o (come nella specie) risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilità il domiciliatario non può essere esonerato se non in virtù della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore" (Cass. Sez. 2, 12/10/2009, n. 21589, Rv. 609956 - 01). A corollario di tale principio si richiama anche la parte motiva della sentenza n. 67 del 2019 sopra citata, laddove la Corte Costituzionale evidenzia che “La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fare operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto” configurandosi in capo alla parte destinataria del provvedimento “un onere di diligenza e cooperazione, che si concretizza nell'onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l'obbligo di pagare il contributo)”. La Corte individua la ratio dell'art. 248, comma 2 T.U. “nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro”.
9. Per i motivi sopra riportati deve ritenersi infondata la dedotta nullità della notifica dell'invito bonario -
Modello C effettuata in data 14.06.2023 all'avv. Difensore_1 , nella sua qualità di difensore domiciliatario del contribuente.
10. Parimenti deve essere rigettato il motivo relativo all'omessa indicazione delle modalità di proposizione del ricorso, atteso che dalla lettura dell'atto impugnato emerge l'indicazione sia della impugnabilità dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sia gli enti cui è possibile rivolgersi per ottenere informazioni, con la precisazione che all'Ufficio della Corte di Appello di Trieste può essere presentata anche richiesta di riesame per chiedere l'annullamento dell'atto, con la specificazione che la stessa non comunque non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. A conferma di ciò si evidenzia come il contribuente abbia correttamente esercitato il proprio diritto di difesa avverso l'avviso di pagamento depositando nei termini l'atto di impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia competente.
11. Da quanto sopra osservato, ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta e deducibile, deve dichiararsi la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della pretesa di cui all'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002, con conseguente rigetto del ricorso.
12. Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 le spese di giudizio seguono la soccombenza, pertanto il
Giudice condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, all'esito della camera di consiglio, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 300,00 più accessori come per legge.