Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 3
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'atto impugnato

    La Corte ritiene che la notifica effettuata al difensore domiciliatario sia valida, in quanto effettuata nelle modalità previste dalla Convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. e dall'art. 248 D.P.R. n. 115/2002. La notifica al domicilio eletto è considerata valida dalla Corte Costituzionale (sent. 67/2019) e la cessazione del rapporto professionale tra parte e difensore non inficia la validità della notifica effettuata presso il domiciliatario non ancora sostituito.

  • Rigettato
    Abrogazione normativa sanzione

    La Corte ritiene che l'abrogazione dell'art. 16, comma 1-ter TU ad opera dell'art. 1, comma 539, lettera a) L.n. 213/2023 non abbia inciso sul dettato dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002, che è rimasto in vigore ed è pertanto produttivo dei propri effetti.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per omessa indicazione modalità di impugnazione

    La Corte rigetta tale motivo poiché dall'atto impugnato emerge l'indicazione della impugnabilità dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, gli enti cui rivolgersi per informazioni, e la possibilità di presentare richiesta di riesame all'Ufficio della Corte di Appello di Trieste, con la precisazione che tale richiesta non interrompe né sospende i termini per l'eventuale ricorso. Si evidenzia inoltre che il contribuente ha correttamente esercitato il proprio diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia
    Numero : 3
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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